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ESPROPRIAZIONE FORZATA, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

II cap. Ricci

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 18/04/2013

francyfra3
francyfra3 🇮🇹

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Scarica ESPROPRIAZIONE FORZATA e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! ESPROPRIAZIONE FORZATA Processo esecutivo costituito da un complesso di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in danaro, con cui soddisfare il creditore. Può essere: • mobiliare: a. nei confronti del debitore, se i beni mobili sono nella sua disponibilità diretta; b. nei confronti di terzi, se i beni mobili sono nella disponibilità diretta di un terzo o se oggetto della espropriazione è un credito del debitore verso terzi. • immobiliare. Al fine di soddisfare il proprio credito sui beni del debitore, il creditore può optare per l’una o per l’altra forma di espropriazione. Per l'espropriazione mobiliare e per quella presso terzi, l'oggetto del pignoramento non deve essere superiore all'importo del credito per cui si procede aumentato della metà, nessun limite è imposto invece per l'espropriazione immobiliare. Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione previsti dalla legge (pendenza contemporanea di più processi diversi per la soddisfazione dello stesso credito), ma, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina. PUBBLICITÀ DEGLI AVVISI: Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, occorre dare corso alle seguenti forme di pubblicità: a) un avviso contenente i dati che possono interessare il pubblico va affisso per 3 giorni continui nell’ albo dell’ufficio giudiziario, presso il quale si svolge il processo esecutivo; b. in caso di espropriazione di beni mobili registrati dal valore superiore a € 25.000 o di beni immobili, lo stesso avviso, assieme all'ordinanza di vendita emessa dal giudice e alla relazione di stima dell’esperto relativa al bene, va inserito in appositi siti internet, almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per presentare le offerte di acquisto o prima della data dell'incanto. c. il giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per presentare le offerte di acquisto o prima della data dell'incanto una o più volte sui quotidiani locali di informazione. Il giudice può disporre anche una pubblicità aggiuntiva quando ciò appare opportuno, su quotidiani nazionali di informazione o anche attraverso le forme della pubblicità commerciale. E previsto in ogni caso, per il rispetto della privacy, che negli avvisi debba essere sempre omessa l’indicazione del debitore. Fasi procedimento di espropriazione: • il pignoramento; • la vendita o assegnazione del bene pignorato; • la distribuzione del ricavato. PIGNORAMENTO Atto esecutivo con cui si inizia l'espropriazione forzata, fatta salva l'ipotesi che riguarda l'espropriazione delle cose date in pegno o dei mobili soggetti ad ipoteca in questo caso la legge consente che la parte possa optare per la realizzazione del pegno o dell’ipoteca attraverso la strada civilistica e cioè mediante la vendita coattiva o impiegare il normale processo di espropriazione del codice di procedura. Solo che in questo secondo caso si omette il pignoramento, giacché le sue funzioni sono adempiute dalla presenza del vincolo del pegno o dell’ipoteca, per cui si può immediatamente passare alla fase della vendita forzata, 10 giorni dopo la notifica del precetto. Creditore procedente può chiedere la vendita o l’assegnazione anche senza che tale richiesta sia stata preceduta dal pignoramento. FASI PIGNORAMENTO – art. 492 – è un atto dell’ufficiale giudiziario, che lo pone in essere su istanza del creditore e previa esibizione da parte dello stesso del titolo esecutivo e del precetto ritualmente notificati. Consiste nel descrivere o indicare le cose da pignorare, vincolandole al processo esecutivo. Scopo del pignoramento, è quello di assicurare determinati beni del debitore alla soddisfazione del creditore; tali beni, una volta individuati, vengono perciò sottratti alla libera disponibilità del debitore. 1. ingiunzione: l’ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di astenersi dal compimento di ogni atto volto a sottrarre alla garanzia del creditore i beni assoggettati all’espropriazione ed i frutti di essi. 2. elezione di domicilio: il debitore è invitato dall’ufficiale giudiziario ad eleggere domicilio o dichiarare la sua residenza in uno dei comuni del circondario dove ha sede il giudice competente per l’esecuzione, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice; 3. avvertimento rivolto al debitore: l’ufficiale giudiziario avverte il debitore che può avvalersi del potere di convertire il pignoramento, sostituendo ai beni pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese; ciò mediante una richiesta da presentare prima della vendita forzata o dell’assegnazione, accompagnata dal versamento di una somma non inferiore ad 1/5 dell’importo del credito del procedente e degli intervenuti; 4. insufficienza dei beni pignorati o lunga durata della liquidazione : quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati al pignoramento appaiono insufficienti o per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione, l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare altri beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista in caso di omessa o falsa dichiarazione (responsabilità penale per reato di falso); la dichiarazione, comporta l’instaurazione automatica del vincolo di pignoramento sui beni indicati. 5. insufficienza dei beni pignorati e intervento dei creditori: quando a seguito dell'intervento di ulteriori creditori, il valore dei beni pignorati sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può chiedere all’ufficiale giudiziario di ottenere dal debitore la dichiarazione circa altri suoi beni utilmente pignorabili; in tal modo il creditore procedente potrà invitare i creditori intervenuti a estendere il pignoramento a questi beni ex. art. 499, 4° co. 6. insufficienza dei beni pignorati nonostante le ricerche dell’ufficiale giudiziario: ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose o dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non Se cade il pignoramento originario vengono meno anche gli interventi, mentre invece se gli ulteriori creditori si sono inseriti nel processo esecutivo attraverso un pignoramento successivo, questo rimane in piedi nonostante la nullità del primo pignoramento. Il pignoramento successivo può essere effettuato anche dallo stesso creditore primo pignorante, sulla base dello stesso titolo che ha dato origine al primo pignoramento, se il creditore ha ragione di temere che il primo pignoramento sia invalido, non ha che da pignorare ex novo il bene. Nel processo esecutivo, non esiste litispendenza, l'azione esecutiva può essere esperita quante volte si vuole sullo stesso bene, l'effetto è che il processo esecutivo resta unico, per cui per quanti siano i pignoramenti, il bene pignorato viene venduto una volta sola ed unica è la distribuzione della somma. COME SI SVOLGE IL PIGNORAMENTO: il creditore può scegliere liberamente i beni da pignorare, salvo che non sia titolare di pegno o ipoteca: in tal caso egli non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone ad esecuzione i beni gravati da ipoteca, pegno o privilegi. Organo competente ad eseguire il pignoramento è l’ufficiale giudiziario. Debitore • ha la facoltà (art. 494) di evitare il pignoramento: • versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario l'importo per cui si procede oltre alle spese, con l'incarico di consegnarli al debitore. La procedura esecutiva non viene pertanto iniziata e l'ufficiale giudiziario resterà depositario della somma fino al momento della sua consegna al creditore. • depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, il luogo delle cose pignorate, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro uguale all’importo del credito per cui si procede e delle spese, aumentato di 2/10. Qui la somma non è versata a tacitazione del creditore, ma viene sottoposta a pignoramento, per cui il processo esecutivo prosegue su di essa. • una volta effettuato il pignoramento, ha due possibilità: • chiede la conversione del pignoramento: prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Di questa possibilità l’ufficiale giudiziario deve espressamente avvertire il debitore mentre procede al pignoramento. Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad 1/5 dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei relativi atti di intervento. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre 30 giorni dal deposito dell’istanza di conversione. L'ordinanza che dispone la conversione prevede anche il termine entro il quale il debitore deve versare la somma stabilita, tuttavia nel caso dell’espropriazione immobiliare, ove vi siano giustificati motivi, il debitore può essere ammesso al beneficio della conversione rateale, il debito può cioè essere frazionato in rate mensili, purché nel termine massimo di 18 mesi, con l'aggiunta degli interessi. Avvenuto il versamento della somma determinata dal giudice (o dell'ultima rata nel caso di conversione rateale) i beni pignorati sono liberati dal vincolo esecutivo con un'ulteriore ordinanza del giudice. Nel caso di inadempimento da parte del debitore e cioè quando egli non versa la somma nel termine indicato o ritarda di oltre 15 giorni il pagamento anche di una sola rata, si ha la decadenza dalla conversione: nel senso, non solo che il debitore non potrà più liberare i beni pignorati, ma anche che quanto egli ha versato fino a quel momento (e cioè il deposito del quinto e le eventuali rate pagate) verrà acquisito all'esecuzione come ulteriore oggetto del pignoramento. Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell’intera somma. L'istanza di conversione non può essere proposta più di una volta, pena l’inammissibilità. • chiede la riduzione del pignoramento: su istanza del debitore o anche d’ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore (eccessivo) all'importo dei crediti del pignorante e degli intervenuti e alle spese, il giudice dell’esecuzione, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento ad alcuni soli dei beni. Solo quando il valore dei crediti colpiti è manifestamente sproporzionato può essere chiesta la riduzione. Il provvedimento di riduzione è revocabile dal giudice che l'ha emesso. CESSAZIONE DELL’EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO - art. 497 - Il pignoramento si estingue se entro 90 giorni dal suo compimento non viene proposta l'istanza di vendita o di assegnazione. Esso rimane sospeso nel caso di opposizione agli atti esecutivi; se vi è opposizione all’esecuzione, la sospensione non ha luogo automaticamente, ma deve essere ordinata dal giudice. INTERVENTO DEI CREDITORI FORMAZIONE DELLA MASSA PASSIVA: l'espropriazione forzata non è destinata a soddisfare solo il creditore pignorante (creditore procedente), ma consente la soddisfazione anche degli altri creditori dell'esecutato (creditori intervenuti), i quali possono intervenire nel processo attraverso l'atto di intervento, qualora non ne siano divenuti già parte con un pignoramento successivo. Nel caso in cui l’esecuzione debba servire a più creditori: • sullo stesso bene è ammesso un solo processo di esecuzione; • i creditori intervenuti, se muniti di titolo esecutivo, possono provocare i singoli atti espropriativi nell’inerzia del creditore procedente; • in sede di distribuzione del prezzo tutti i creditori, per il principio della par condicio creditorum, hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione (privilegi ed ipoteche). Sistema processuale a base di inclusione consente la soddisfazione di tutti i creditori dell'esecutato. L’intervento può avvenire in due forme: • in via di partecipazione all’atto di pignoramento; • in via di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni del debitore; in tal caso l’intervento avviene con ricorso da depositarsi prima dell’udienza che dispone l’assegnazione o la vendita. CREDITORI ISCRITTI E NON ISCRITTI: i creditori concorrenti nella procedura di espropriazione vanno distinti in tre categorie, a seconda delle modalità e degli effetti dell’intervento: • creditori iscritti o privilegiati: concorrono comunque alla distribuzione della somma senza essere pregiudicati dall’eventuale tardività dell’intervento. • creditori aventi diritto di prelazione risultante dai pubblici registri (creditori iscritti es. creditori ipotecari) devono essere avvisati, dal creditore procedente entro 5 giorni dal pignoramento, dell’espropriazione affinché siano messi in grado di esercitare tale facoltà. In mancanza della prova dell'avviso, il giudice non può provvedere sull’assegnazione o sulla vendita. Tutti gli altri creditori (aventi un diritto di prelazione o meno) non vanno notiziati dell'esecuzione e potranno quindi intervenire solo se vengono a conoscenza in altro modo della procedura esecutiva. La ragione dell'avvertimento ai creditori iscritti deriva dalla necessità di evitare per tali creditori, l'effetto c.d. «purgativo» della vendita forzata, in base al quale essa cancella tutti i diritti di prelazione. Lo stesso avviso va notificato anche al creditore sequestrante il cui sequestro risulti dai pubblici registri. Se il creditore iscritto non viene avvisato dell'esecuzione e rimane tagliato fuori dallo stato di riparto, egli non ha uno strumento analogo à quello del litisconsorte necessario pretermesso nel processo di cognizione volto ad invalidare l'esito del processo, giacché l'ordinanza di distribuzione, una volta divenuta irrevocabile, diviene intangibile da parte dì chiunque. L'unico rimedio quindi che rimane al creditore non avvisato, è quello di agire con l'azione di risarcimento danni nei confronti del creditore procedente. • creditori che non hanno un diritto di prelazione iscritto: ad ogni altro effetto, tutti i creditori con diritto di prelazione (ad es. il pegno) sono equiparati a quelli con diritto di prelazione iscritto in pubblici registri, assumendo lo stato di creditori privilegiati che beneficeranno in sede di distribuzione della collocazione in un rango anteriore a quello dei creditori privi di prelazione, che si dicono chirografari, a cui spetta un rango inferiore. • creditori chirografari muniti di titolo esecutivo: • nel caso di intervento tempestivo (cioè precedente all’udienza per l’autorizzazione della vendita): diventano litisconsorti del creditore pignorante e possono partecipare alla distribuzione della somma ed anche provocare singoli atti esecutivi; • nel caso di intervento tardivo: partecipano alla distribuzione di quella parte della somma che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di coloro che sono intervenuti tempestivamente. • creditori chirografari non muniti di titolo esecutivo: possono essere soggetti alle contestazioni del debitore con effetto preclusivo del pagamento, per evitare che si giunga a questa conseguenza è prevista un’apposita udienza dove il debitore dovrà dichiarare se riconosce i crediti di detta categoria di creditori: • se avviene il riconoscimento (anche tacito in caso di mancata comparizione del debitore) i creditori parteciperanno alla distribuzione della somma ricavata, in tutto o in parte, a seconda che il riconoscimento del credito sia totale o soltanto parziale; • se, all’opposto, il debitore non procede in tutto o in parte al riconoscimento (disconoscimento totale o parziale), i creditori hanno diritto all’accantonamento delle somme che gli spetterebbero, ma solo se ne facciano istanza e sempre che nei successivi 30 giorni, provvedano ad agire per munirsi di titolo esecutivo (attraverso il rito ordinario ex. art. 163 ss. o con il procedimento ingiuntivo), titolo che dovrà essere formato in termine non superiore a 3 anni se si vuole partecipare utilmente alla distribuzione della somma ricavata.
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