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ESPROPRIAZIONE FORZATA, Appunti di Diritto Processuale Civile

tipi di espropriazioni particolari: di obblighi di fare e non fare, di beni indivisibili, in forma specifica

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 19/08/2021

anna-grendene
anna-grendene 🇮🇹

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Scarica ESPROPRIAZIONE FORZATA e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI: caso in cui si debba espropriare un bene appartenente a più comproprietari, uno solo o solo alcuni dei quali sia il soggetto passivo dell'esecuzione forzata. * Avviso del pignoramento anche ai comproprietari con intimazione a non lasciare separare dal comproprietario debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice. * Si tenta poi di giungere alla separazione in natura della cosa spettante al debitore. Se questa via non è percorribile si può tentare la vendita della cosa indivisa, che però non è economicamente conveniente, perché chi compra difficilmente accetta di trovarsi in comproprietà con estranei. * Come ultima soluzione c’è la divisione del bene. ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO: può accadere che il creditore ipotecario volendo soddisfare il proprio credito, debba trovarsi ad agire non contro il debitore originario ma contro il terzo nel frattempo divenuto proprietario del bene. L'esecuzione per espropriazione si svolge secondo le disposizioni comuni ma con alcune particolarità: prima di tutto il titolo esecutivo e il precetto devono essere notificati anche al terzo e nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare. Il bene da pignorare e poi da vendere è il bene del terzo. Ne segue che il pignoramento e gli atti di espropriazione si compiono nei confronti del terzo al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore tranne una: il divieto di fare offerte di acquisto all’incanto. Il contraddittorio nel processo di esecuzione è esteso al terzo che deve essere sentito ogni volta che deve essere sentito il debitore. ESPROPRIAZIONE IN FOMA SPECIFICA: Non ci sono fasi come la espropriazione forzata. Una sola attività svolta in momenti successivi: momento iniziale= avvio delle operazioni; momento finale= realizzazione materiale dell’obiettivo perseguito. ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO: può avvenire in base ai titoli esecutivi 1 e 3 del 474. Consegna: ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo e precetto si reca nel luogo dove le cose si trovano e , se le trova, consegna alla parte istante o alla persona designata. Rilascio: situazione più complessa, di solito l'immobile è occupato. Inizia non con il primo atto materiale di realizzazione ma 10 gg prima con NOTIFICA dell’avviso con cui l’ufficiale comunica alla parte che è tenuta a rilasciare l'immobile, giorno e ora in cui procederà. Nel gg e ora stabiliti, l'ufficiale munito di titolo esecutivo e precetto si reca nel luogo dell'esecuzione e immette la parte istante o la persona designata (consegna chiavi). ESECUZIONE DI OBBLIGHI DI FARE O NON FARE: Vi sono due difficoltà: 1) infungibilità delle prestazioni; 2) occorre un provvedimento che faccia da ponte con la pronuncia che impone o vieta un certo comportamento e la materiale attuazione da parte dell’ufficiale. Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione che siano determinate le modalità dell'esecuzione. Nella sua ordinanza il giudice designa l'ufficiale che deve procedere all'esecuzione e le persone che devono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta. Le difficoltà possono proseguire anche durante l'esecuzione e quindi l'ufficiale può farsi assistere dalla forza pubblica e giudice dell'esecuzione provvede con decreto. La parte esecutante può ottenere dal giudice a carico dell'esecutato, il rimborso delle spese sostenute. A esecuzione compiuta la parte istante può fare vistare dall'ufficiale la nota delle spese anticipate, chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. MISURE DI COERCIZIONE DIRETTA: Si prevede che con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. * OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE: si contesta il diritto dell'esecutante a procedere ad esecuzione forzata. Non si contesta l'esistenza di un valido titolo esecutivo ma il diritto dell'esecutante a procedere sulla base di quello specifico titolo, all'espropriazione forzata per quel dato importo o all'esecuzione di quella certa prestazione di dare o di fare in forma specifica, nei confronti di un ben identificato esecutato, per ragioni che attengono a vizi di legittimazione attiva o passiva, a motivi di fatto sopravvenuti o ad altre situazioni analoghe. Tale opposizione è un'azione di accertamento negativo. Un motivo specifico di opposizione all'esecuzione è quello della non pignorabilità dei beni. L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI: non critica il diritto di procedere ad esecuzione ma le modalità di attuazione del processo esecutivo: in particolare viene contestata la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto e la corrispondenza dello schema legale delle attività procedimentali esecutive. L’OPPOSIZIONE DI TERZO: è quella spiegata dal terzo che si pretenda titolare di un diritto soggettivo incompatibile con quello fatto valere dall'esecutante. Si tratta di un giudizio di accertamento che tende ad affermare che il bene oggetto dell'esecuzione non rientra nel patrimonio dell'esecutato ed è quindi sottratto all'azione del creditore. Le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono proponibili nei confronti di ogni tipo di esecuzione. La competenza territoriale per i giudizi di opposizione è inderogabile. Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione per cui se nell'atto di precetto manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato. Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione. OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE: 2 FATTISPECIE - OPPOSIZIONE A PRECETTO (o preventiva): si propone contro l'esecutante, quando questi ha già minacciato l'esecuzione, notificando il precetto ma non l'ha ancora avviata. L'atto introduttivo è un atto di citazione che si propone dinanzi al giudice competente, per materia, valore e territorio. Vi sarà una normale prima udienza e il processo proseguirà secondo le regole ordinarie. La sospensione (parziale o totale) in seguito all'opposizione al precetto è possibile concorrendo "gravi motivi" (per i gravi motivi occorre una sorta di rischio di irreparabilità delle conseguenze dell'esecuzione forzata [una sorta di periculum in mora]; e una valutazione sull'esistenza del diritto dell'opponente [una sorta di fumus boni iuri]). Il problema principale consiste nello stabilire quando possa essere chiesta e quando il giudice si debba pronunciare sull’istanza di sospensione. Nel silenzio della legge si fronteggiano due possibili risposte: 1) attendere l'udienza e in quella sede chiedere la sospensione; 2) chiederla nell’atto di citazione e domandare la fissazione di un'udienza anticipata ad hoc. In mancanza di norme apposite si deve seguire il più possibile lo schema del diritto comune il che porta a preferire la tesi della decisione sulla sospensione nella prima udienza di trattazione e non in una udienza ad hoc dell'esecuzione. OPPOSIZIONE SUCCESSIVA: è detta successiva perché suppone un processo esecutivo già avviato, con il pignoramento nel caso dell'espropriazione, con la notifica dell'apposito avviso nel caso del rilascio e con l'inizio delle operazioni materiali nelle altre ipotesi. Lo scopo pratico di tale opposizione è quindi paralizzare l'esecuzione forzata. Si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione, che fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. La prima udienza è governata dal rito in camera di consiglio ma il resto del giudizio si sviluppa secondo le regole ordinarie. La prima udienza si riduce a sole due attività: 1) la prima è la decisione sull'eventuale richiesta di sospensione dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, decide con ordinanza sulla sospensione, nel contraddittorio delle parti. 2) Dopo aver deciso sulla sospensione, il giudice assegna poi alle parti un termine per proseguire il processo. La riforma del 2006 ha innovato le modalità di trattazione dell'opposizione all'esecuzione. La norma ora dispone che la causa di opposizione sia introdotta non dinanzi al giudice dell'esecuzione ma dinanzi all'ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice dell’esecuzione. Quindi se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione, questi fissa un termine perentorio_per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione della causa al ruolo, a cura della parte interessata. processo esecutivo. Se è stata omessa la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto dotato di funzione vicaria, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione, questi dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo. La stessa norma prevede che tale drastica disposizione non si applichi quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata, perché i sistemi informatici del dominio di giustizia non sono funzionanti. Il codice stabilisce che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al suo verificarsi. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza. Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione o rigetta la relativa eccezione è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di 20 gg dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza della forma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza. Con tale ordinanza è sempre disposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale professionista delegato. Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti. Se invece avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, il debitore non può più recuperare i beni ma gli viene consegnata la somma ricavata. Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende il conto al debitore; il conto è discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione. ESTINZIONE PER INFRUTTUOSITÀ DELL'ESECUZIONE FORZATA: caso in cui un pignoramento di beni si è realizzato e l'esecuzione è iniziata e nel contempo non si verifica nessuna ipotesi di estinzione classica. Tuttavia si viene a constatare che vi è una netta sproporzione tra il valore dei beni pignorati e l'entità dei crediti e delle spese di esecuzione tanto da rendere impossibile un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori. In queste condizioni, il giudice dell'esecuzione dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE * Atto scritto (individuazione dei beni e diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione) mediante notificazione al debitore e trascrizione. Effetto della pubblicità immobiliare è forte: informa tutti che il debitore ha problemi di insolvibilità. E onere del legislatore limitare effetto: se pignoramento è inefficace, il giudice dichiara estinzione per carenza di impulso e viene cancellata la trascrizione. Se pignorate anche cose mobili: ufficiale forma atti separati ma li deposita inc in cancelleria del tribunale. DEPOSITO atto di pignoramento: effettuata l’ultima notifcazione, ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento + nota di trascrizione restituita dal conservatore dei registri immobiliari. Creditore deve iscrivere al ruolo il procedimento in via telematica entro 15 gg, depositando in cancelleria del tribunale: nota iscrizione a ruolo, copie titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento, nota di trascrizione. Il cancelliere forma fascicolò dell'esecuzione. CUSTODIA: di solito è il debitore ad essere nominato custode. Quando si approssima la vendita il giudice nomina custode la persona incaricata alla vendita o l’istituto per le vendite giudiziarie. IMMOBILE LIBERO: g esecuzione ordina la liberazione a meno che no autorizzi il debitore a rimanerci. La liberazione è disposta in ogni caso contestualmente sl provvedimento di aggiudicazione o assegnazione e quando il giudice revoca l'autorizzazione concessa al debitore. Provvedimento che dispone la liberazione può essere impugnato con opposizione agli atti esecutivi. Provvedimento che ordina la liberazione viene attuato in forme libere del custode, non nasce un autonomo titolo esecutivo che apre una procedura di consegna o rilascio ma è un subprocedimento interno al processo di esecuzione. Se beni mobili che non devono essere consegnati, se doc inerenti attività professionale o imprenditoriale devono essere ASPORTATI entro 30 g. Senno si considerano abbandonati e il custode ne ordina lo smaltimento o la distruzione. Giudice deve fissare disposizioni per eventuali interessati a visionare l'immobile. La richiesta va fatta nel portale delle vendite pubbliche e hanno diritto di visionare l'immobile entro 15 g dalla richiesta. FASI VENDITA: 1) provvedimento che dispone vendita; 2) svolgimento vendita; 3) aggiudicazione terzo acquirente; 4) trasferimento del bene all'acquirente. Trascorsi 10 g da pignoramento: creditori pignorante e creditori intervenuti muniti di titoli esecutivo possono chiedere vendita dell'immobile pignorato. Il creditore che richiede la vendita procede entro 60 g dal deposito del ricorso ad allegare: estratto catasto, certificati iscrizione e trascrizione relative a immobili pignorati. Il termine può essere prorogato una volta, per giusti motivi e per durata non superiore a 60 g. Stesso termine è assegnato al creditore dal giudei quando la documentazione depositata deve essere completata. Se proroga non richiesta, non concessa o documentazione non integrata: INEFFICACIA PIGNORAMENTO. Inefficacia dichiarata con ordinanza che dispone anche cancellazione trascrizione del pignoramento e estinzione del processo esecutivo. DETERMINAZIONE VALORE IMMOBILE: interesse stima alta (debiti), interesse stima bassa (amico), creditori : interesse che stima non scoraggi i terzi acquirenti. Si applica criterio: valore di mercato sulla base di elementi fonti da parti e da un esperto che è sempre nominato. A questo punto immobile può essere venduto: giudice fissa udienza per comparizione parti e eventuali cred. Privilegiati non intervenuti. Le parti devono proporre a pena di decadenza opposi a atti esecutivi se non sono già decaduti dal diritto di proporle. Se non ci sono opposizioni: giudice dispone con ordinanza la vendita: - precisa se vendita fatta in uno o più lotti, -prezzo base, -entità offerta minima, -termine non maggiore 120 g da aggiudicazione entro cui il prezzo deve essere depositato, - fissa udienza deliberazione su offerte e per la gara tra offerenti al giorno immediatamente successivo alla scienza del termine per effettuare proposte d’acquisto. Se giustificati motivi si può consentire : versamento preso ratealmente. Se vi sono opposizioni: incidente di cognizione, tribunale decide con sentenza e g esecuzione con ordinanza dispone la vendita. Tradizionalmente vendita immobiliare: asta pubblica. Oggi si preferisce senza incanto. VENDITA SENZA INCANTO: cancelliere da pubblico avviso dell'ordine di vendita comunicando: - valore immobile; - sito internet; - nome e recapito telefonico del custode; - avvertimento che info anche sul debitore possono essere fatte alla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse. Nell’avviso è omessa indicazione debitore. PRESENTAZIONE OFFERTE: ognuno tranne il debitore. Offerente presenta in cancelleria dichiarazione contenente indicazione del prezzo, tempo, modo, pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. OFFERTA NON EFFICACE: 1)perviene oltre il termine; 2) inferiore di oltre 1/4 rispetto al prezzo di stima; 3) se offerente non presta cauzione in misura non inferiore 1/10 del prezzo da lui proposto. OFFERTA IRREVOCABILE: x un tempo di 120 g. Irrevocabilità garantisce i creditori + protezione dell'offerente che non può essere vincolato per troppo tempo. OFFERTA DEPOSITATA: busta chiusa, all’esterno: nome di chi provvede al deposito, nome g esecuzione, data udienza x esame offerte + se stabilito che cauzione da versare con assegno circolare questo è inserito in busta. Buste aperte all’udienza fissata per esame offerte. Scaduto termine per offerte: UDIENZA: partecipazione parti, creditori iscritti non intervenuti. Più possibilità: 1) una sola offerta: sempre accolta se pari o superiore al prezzo di stima; se inferiore in misura non superiore 1/4, g può disporre vendita se ritiene che non vi sia una serie di possibilità di vendere ad un prezzo migliore e se non sono state presentate istanze di assegnazione. 2) più offerte: g invita offerenti a gara su offerta più alta. (Eventuali istanze di assegnazione prevalgono su offerte di acquato inferiore al p di stima. Quando pagamento ratealmente: g può autorizzare che aggiudicatario occupi immobile prima di aver concluso il pagamento purché presti fideiussione di importo pari almeno a 30% prezzo di vendita. Conrerappeso: se non paga anche solo una rata, perde tutte le somme più deve rilasciare l'immobile.
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