Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Espropriazione immobiliare, Dispense di Diritto Processuale Civile

breve riassunto sull'espropriazione immobiliare tratto dal Balena

Tipologia: Dispense

2015/2016

Caricato il 25/01/2016

nadineblu
nadineblu 🇮🇹

4.1

(8)

10 documenti

1 / 6

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Espropriazione immobiliare e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! L’espropriazione immobiliare Il pignoramento dei beni immobili (art.555) si esegue attraverso la NOTIFICAZIONE e successiva TRASCRIZIONE di un atto, sottoscritto dal creditore procedente, contenente l’esatta indicazione dei beni e dei diritti assoggettati all’espropriazione, con gli estremi catastali richiesti dal cc (art.2826) per l’individuazione dell’immobile, oltre che l’ingiunzione ex art. 492. Molto discusso è il rapporto tra la notificazione dell’atto di pignoramento e la sua trascrizione, alla quale l’UG può provvedere tanto direttamente, consegnando al conservatore dei registri immobiliari una copia autentica dell’atto di pignoramento con le note di iscrizione, quanto tramite il creditore procedente , al quale l’UG, se richiesto, deve consegnare gli atti. Ci si chiede se la trascrizione debba considerarsi un elemento costitutivo del pignoramento o invece ne condizioni soltanto gli effetti nei confronti dei 3°. Fermo restando, però, che già la notificazione del pignoramento da inizio all’EF e produce sicuramente effetti prodromici nei confronti del debitore esecutato, il quale per ciò stesso è costituito custode dell’immobile e non può disporre se non vuole incorrere nelle sanzioni ex art.388 cp, sembra preferibile ritenere che l’atto di pignoramento immobiliare si perfezioni, ad ogni altro fine, con la trascrizione. Dopo la notifica del pignoramento, l’UG deve consegnare senza ritardo, al creditore procedente l’originale dell’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari, affinché il creditore, ENTRO 15 GG SUCCESSIVI ALLA CONSEGNA, provveda a depositare presso la cancelleria del giudice competente, la nota di iscrizione a ruolo, unitamente a copie conformi del TE, del precetto, del pignoramento e della nota di trascrizione, affinché il cancelliere possa conseguentemente formare il fascicolo dell’esecuzione. Anche in questo caso, l’omesso o tardivo deposito dei predetti documenti da parte del creditore, fa venir meno l’efficacia del pignoramento (è possibile pignorare insieme all’immobile anche i mobili che lo arredano ed in questo caso l’UG è tenuto a formare atti separati per l’immobile e per i mobili, depositati insieme nella cancelleria del tribunale). ° L’intervento dei creditori Anche nell’EIMM. si considera TEMPESTIVO l’intervento dei creditori che avvenga NON OLTRE LA PRIMA UDIENZA PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA VENDITA; mentre per l’intervento tardivo, gli artt.565/566 lasciano intendere che esso debba aver luogo PRIMA dell’udienza di comparizione delle parti, fissata per la discussione del progetto di distribuzione (art.596). Coloro che intervengono tardivamente subiscono una penalizzazione, se chirografi, giacché concorrono soltanto alla distribuzione della somma che residua dopo il soddisfacimento del creditore pignorante, dei creditori intervenuti tempestivamente e di tutti gli altri creditori titolari di diritti di prelazione. ° La custodia dei beni pignorati Le disposizioni concernenti la custodia dei beni pignorati (art.559-560) garantiscono non solo la conservazione dei beni immobili, ma anche ad agevolare la loro successiva vendita. Per quanto riguarda la scelta del custode, è con il pignoramento che si costituisce autonomamente il debitore (art.559); su istanza del creditore, il giudice dell’esecuzione, sentito lo stesso debitore può nominare custode una persona diversa e dovrà farlo d’ufficio qualora l’immobile non sia occupato dal debitore. Successivamente è sempre possibile che il custode venga sostituito, con ordinanza non impugnabile, in caso di inosservanza degli obblighi a lui spettanti; a prescindere da questa eventualità, se la custodia è affidata al debitore, il giudice deve provvedere alla sua sostituzione, con la stessa ordinanza con cui autorizza la vendita o dispone la delega delle relative operazioni, designando custode la persona incaricata di tali operazioni o l’istituto autorizzato alle vendite giudiziarie. Questo perché il custode divenga un punto di riferimento per i soggetti interessati all’acquisto dell’immobile, laddove è ovvio che ben difficilmente potrebbe ottenersi collaborazione, dal debitore esecutato, che di certo non ha alcun interesse a facilitare la vendita. Inoltre il giudice dell’esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può sempre disporre che il debitore liberi l’immobile pignorato e comunque dovrà farlo in cado di assegnazione o aggiudicazione in quanto l’aggiudicatario/assegnatario devono riceve l’immobile libero, tanto è vero che tale provvedimento costituisce TE per il rilascio e deve essere eseguito a cura del custode, nell’interesse dell’aggiudicatario/assegnatario, a meno che non sia lo stesso interessato ad esentarlo da tale incombenza. Compete sempre al custode, previa autorizzazione del giudice, provvedere all’amministrazione e alla gestione dell’immobile. ° L’autorizzazione alla vendita La disciplina della vendita immobiliare è molto più complessa rispetto agli altri procedimenti espropriativi. Innanzitutto, il creditore pignorante, o quello munito di TE che presenta ISTANZA DI VENDITA, ha l’onere di provvedere entro i successivi 120 gg, alla produzione dell’estratto catastale dell’immobile nonché dei certificati concernenti le iscrizioni e trascrizioni intervenute nei 20 anni anteriori alla trascrizione del pignoramento. Questa documentazione serve per accertare l’effettiva titolarità e la situazione giuridica del bene pignorato e che, peraltro, deve essere rimpiazzata da un certificato notarile che attesti le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. È possibile prorogare tale termine, soltanto per una sola volta e fino ad un massimo di ulteriori 120 gg, su istanza di qualunque creditore o dello stesso esecutato ed inoltre il giudice, di propria iniziativa, può assegnare al creditore ulteriori 120 gg qualora ritenga che la documentazione deve essere completata. L’inadempimento di tale onere, entro il termine originario o prorogato, comporta L’INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO, dichiarata dal giudice, previa audizione delle parti con ordinanza, cui fa seguito ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento. Se invece la documentazione viene tempestivamente prodotto, il giudice nei successivi 30 gg, provvede alla NOMINA DI UN ESPERTO, fissando contestualmente la data dell’udienza (da tenersi entro 120 gg) DESTINATA AL SUO GIURAMENTO E ALLA COMPARIZIONE DELLE PARTI (debitore esecutato, creditore procedente e gli altri intervenuti creditori) nonché dei creditori non intervenuti ma titolari di un diritto di prelazione risultante dia pubblici registri. Questo esperto, dopo aver verificato la completezza della documentazione prodotto e segnalato al giudice eventuali lacune redige, prima di tale udienza, UNA RELAZIONE DI STIMA DELL’IMMOBILE contenente non solo l’indicazione del valore dell’immobile ma a norma dell’art.173-bis una serie di elementi diretti ad agevolare il controllo e le valutazioni del giudice, delle parti e successivamente degli altri soggetti eventualmente interessati all’acquisto: tra questi “lo stato di possesso dell’immobile” con l’indicazione, se occupato da 3°, del titolo della relativa occupazione e l’esistenza di formalità, vincoli ed oneri anche di natura condominiale gravanti sul bene e destinati a rimanere a carico dell’acquirente, nonché di quelli che invece saranno cancellati o non saranno opponibili all’acquirente. Tale relazione è poi trasmessa dallo stesso esperto ai creditori (procedenti o intervenuti) e al debitore esecutato, anche se non costituito, ALMENO 45 GG PRIMA DELL’UDIENZA, tramite PEC oppure a mezzo di telefax o posta ordinaria e la parti, potranno poi depositare direttamente in udienza delle note concernenti la relazione stessa, purché preventivamente trasmesse all’esperto ameno 15 gg prima ed in questo caso l’esperto, in udienza, renderà gli opportuni chiarimenti. Nella stessa udienza il giudice dispone senz’altro la vendita, con ordinanza, se non vi sono opposizioni o su di esse si raggiunge un accordo; in caso contrario, prima di procedere alla vendita, il tribunale deve decidere sull’opposizione con sentenza. Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento autorizzativo della vendita, l’art.559, prevede che di regola, debba essere disposta la vendita SENZA INCANTO, nella quale chiunque, ad eccezione del debitore, può presentare entro il termine fissato dal giudice, una propria offerta di acquisto dell’immobile, nel rispetto del presso minimo e di altre condizioni indicate dal giudice; ferma restando, qualora intervengano più offerte, una successiva gara tra gli stessi offerenti. L’ordinanza che dispone la vendita, deve determinare (oltre che il valore dell’immobile che costituirà il limite minimo per le offerte): il termine non inferiore a 90 e non superiore a 120 gg, in cui potranno proporsi le offerte di acquisto; le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, che serve a garantire la serietà dell’offerta e non può essere inferiore ad 1/10 del prezzo offerto; la fissazione, al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dell’udienza in cui, aperte le buste delle offerte stesse, si procederà alla deliberazione sull’unica offerta oppure sull’eventuale gara tra più offerenti. possibilità che egli si rivolta al giudice dell’esecuzione per avere lumi e direttive, qualora nel corso delle operazioni sorgano delle difficoltà ed in questo caso il giudice provvede con decreto, senza essere tenuto a sentire le parti, le quali potranno presentare reclamo sia contro il decreto reso dal giudice su sollecitazione del professionista e sia direttamente contro gli atti di quest’ultimo (e decide lo stesso giudice dell’esecuzione con ordinanza). ° La distribuzione del ricavato Qualora il ricavato della vendita debba essere ripartito tra più creditori, il giudice dell’esecuzione oppure il professionista delegato (art.591-bis) provvede, NON PIU’ TARDI DI 30 GG DAL VERSAMENTO DEL PREZZO, a redigere progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori concorrenti e a depositarlo in cancelleria, affinché possa essere consultato dai creditori medesimi e dal debitor, fissando anche udienza per l’audizione degli interessati, cui il provvedimento deve essere comunicato, almeno 10 gg prima dell’udienza stessa (art.596). Se in quella sede il progetto viene approvato o comunque si raggiunge un accordo di tutte le parti, si da atto nel verbale d’udienza ed il giudice dell’esecuzione/il professionista possono dar corso alla distribuzione, ordinando il pagamento delle singole quote; se vi sono contestazioni ed il progetto non viene approvato la relativa controversia distributiva deve essere decisa nelle forme ex art.512. L’espropriazione contro il terzo proprietario Vi sono delle ipotesi, ove l’espropriazione può colpire legittimamente i beni appartenenti ad un soggetto diverso dal debitore esecutato, che pertanto subisce l’azione esecutiva, pur senza essere il titolare dell’obbligazione precedentemente assunta. L’art.602 fa riferimento a 2 ipotesi: • O quando l’espropriazione riguardi un BENE LA CUI ALIENAZIONE E’ STATA REVOCATA IN QUANTO COMPIUTA IN FRODE DEI CREDITORI Tale ipotesi si realizza in conseguenza del vittorioso esperimento dell’azione revocatoria da parte dei creditori dell’alienante, i quali in tal modo ottengono che il trasferimento sia dichiarato INEFFICACE NEI LORO CONFRONTI e possono assoggettare il bene ad espropriazione come se il bene appartenesse ancora al loro debitore, pur dovendo indirizzare l’azione esecutiva contro il 3° acquirente; • O quando essa riguardi un bene gravato da pegno o ipoteca per debito altrui Tale ipotesi presuppone che il 3° abbia acquistato il bene già gravato dal diritto reale di garanzia, oppure che egli stesso abbia concesso il pegno o l’ipoteca a garanzia di un debito altrui. inoltre l’acquirente di un bene ipotecato potrebbe evitare l’espropriazione rilasciando il bene stesso ai creditori iscritti, oppure liberandolo dalle ipoteche secondo il procedimento ex art.2889 L’applicazione dell’art. in esame, richiede che l’acquisto del terzo sia anteriore al pignoramento o qualora si tratti di beni immobili, che la relativa trascrizione sia anteriore alla trascrizione del pignoramento. Nelle ipotesi prima citate, il 3°, responsabile di un debito altrui, ha il diritto di partecipare al processo esecutivo con poteri del tutto analoghi a quelli del debitore ed al 3° non si applica l’art.579 che preclude al debitore la possibilità di fare offerte di acquisto dei beni pignorati. La partecipazione del 3° è assicurata dalla circostanza che il TE ed il precetto devono essere notificati anche a lui e nel pretto stesso, in cui l’intimazione ad adempiere è rivolta al solo debitore, deve essere espressamente menzionato il bene del terzo che si intende assoggettare al pignoramento. Tutti gli atti dell’espropriazione, a cominciare dal pignoramento stesso, si compiono nei confronti del 3° che ha diritto di essere sentito nei medesimi casi in cui deve essere sentito il debitore e dunque di prendere parte, in qualità di litisconsorzio necessario del debitore, all’eventuale giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. L’espropriazione dei beni indivisi A norma dell’art.599, il creditore ha il diritto di espropriare anche i beni appartenenti pro indiviso oltre che al debitore, a soggetti che non siano direttamente obbligati né responsabili per un debito altrui. in questi casi, occorre per un verso procedere, nel corso dell’espropriazione, alla separazione della quota spettante al debitore ( ed in questo caso può essere necessario un vero e proprio giudizio incidentale di divisione, destinato a concludersi con sentenza) e per altro verso coinvolgere nel processo esecutivo, tutti i comproprietari del bene indiviso. In questa ipotesi, l’EF si dirige esclusivamente nei confronti del debitore ed è quindi logico che sia il TE che il precetto debbano notificarsi soltanto a lui e che lo stesso pignoramento debba eseguirsi esclusivamente nei suoi confronti e che esso riguarda esclusivamente la quota di pertinenza del debitore e se l’espropriazione investirebbe l’intero bene, i comproprietari non obbligati sarebbero legittimati a proporre opposizione. il pignoramento si attua nelle medesime forme ordinarie prescritte in relazione alla natura (mobile/immobile) del bene che si intende espropriare, con la particolarità che, una volta conclusosi, il suo compimento deve essere notificato ai comproprietari (non debitori) da parte del creditore procedente mediante un atto contenente le indicazioni ex art.180 disp. att. Tale avviso non condiziona la validità del pignoramento, perché esso comporta solamente IL DIVIETO, PER GLI ALTRI COMPROPRIETARI, DI LASCIAR SEPARARE AL DEBITORE LA SUA PARTE DELLE COSE COMUNI SENZA ORDINE DEL GIUDICE. Gli stessi comproprietari, al pari di ogni altro interessato (creditori intervenuti) devono essere invitati, con medesimo avviso o con atto separato, a comparire dinanzi al giudice dell’esecuzione il quale, dopo averli sentiti, provvede alla separazione tenendo conto della quota spettante al debitore, purché tale separazione gli sia richiesta e sia materialmente possibile perché in caso contrario si procede alla divisione secondo le norme del cc, a meno che non appaia probabile conseguire dalla vendita della quota indivisa prezzo uguale o superiore al suo valore. Qualora debba procedersi alla divisione, è lo stesso giudice dell’esecuzione che provvede all’istruzione della relativa causa, previa integrazione del contraddittorio nel caso in cui non tutti gli interessati siano comparsi ed il processo esecutivo resta sospeso finché sulla divisione non intervenga un accordo delle parti oppure una sentenza passata in giudicato, per poi essere riassunto nel termine di 6 mesi. (vendita e assegnazione si compiono secondo la disciplina ordinaria).
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved