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Espropriazione immobiliare, Sintesi del corso di Diritto

Riassunto sull'espropriazione immobiliare come descritta nel manuale di Biavati "Argomenti di diritto processuale civile"

Tipologia: Sintesi del corso

2015/2016

Caricato il 29/02/2016

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chiarisch 🇮🇹

3.5

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Scarica Espropriazione immobiliare e più Sintesi del corso in PDF di Diritto solo su Docsity! Espropriazione immobiliare Fase 1 – Pignoramento Il pignoramento immobiliare si distingue da quello mobiliare e quello presso terzi perché non serve ricercare i beni od ottenere la conferma del terzo, il regime della pubblicità immobiliare fa sì che il creditore possa andare a colpo sicuro. Il pignoramento consiste nel notificare un atto scritto, in cui si individuano i beni e i diritti immobiliari che si vuole sottoporre a esecuzione. Dopo la notificazione, l'ufficiale giudiziario deve effettuare la trascrizione consegnando una copia autentica dell'atto di pignoramento alla competente conservatoria dei registri immobiliari, che trascrive l'atto nei registri e gli riconsegna una nota. Se poi il pignoramento diventa inefficace per mancato rispetto del termine per la presentazione dell'istanza di vendita, il giudice, dichiarando l'estinzione, disporrà anche la cancellazione della trascrizione. Dopo queste attività l'ufficiale giudiziario deposita l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione; il creditore depositerà titolo esecutivo e precetto. Il cancelliere quindi potrà formare il fascicolo dell'esecuzione. Custodia Il bene immobiliare deve naturalmente essere custodito; con il pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati, ma può anche essere nominato un altro su istanza dei creditori (sempre, quando l'immobile non è direttamente occupato dal debitore). Quando si avvicina la vendita il giudice nomina come custode l'incaricato di vendita o l'istituto apposito. Il codice vieta la locazione dell'immobile pignorato, se non previa autorizzazione del giudice, ma dovrà comunque lasciare l'immobile al più tardi, quando il giudice ne dispone l'aggiudicazione. Fase 2 – Istanza di vendita Il creditore procedente o munito di titolo esecutivo può presentare istanza di vendita, a cui va allegata la documentazione per la circolazione dell'immobile entro 120 giorni dal deposito dell'istanza. La determinazione del valore dell'immobile è un punto molto delicato in quanto dipende particolarmente dal mercato. La stima è compiuta da un esperto consulente tecnico nominato dal giudice. A questo punto l'immobile può essere venduto: il giudice fissa l'udienza per la comparizione delle parti e di eventuali creditori privilegiati non intervenuti, a cui si potranno fare osservazioni su tempo e modalità della vendita nonché opposizione agli atti esecutivi. Se non vi sono opposizioni il giudice dispone la vendita con ordinanza. Fase 3 – Vendita • Senza incanto: il cancelliere dà pubblico avviso dell'ordine di vendita, comunicando informazioni utili per i potenziali acquirenti. L'avviso verrà anche pubblicato su siti internet appositi insieme all'ordinanza del giudice e la relazione di stima. L'offerta per essere valida non può provenire dal creditore, deve contenere precise indicazioni sul prezzo offerto, tempi e modi di pagamento, e deve essere accompagnata da una cauzione non inferiore a 1/10 del prezzo proposto. L'offerta rimarrà irrevocabile per 120 giorni. Andrà depositata in busta chiusa al cui esterno il cancelliere annota i dati di chi materialmente porta la busta, per combattere eventuali turbative della vendita. Le buste vengono aperte all'udienza fissata nell'ordinanza di vendita. Varie ipotesi: ▪ unica offerta, superiore al valore più 1/5 -> offerta senz'altro accolta ▪ unica offerta, inferiore -> offerta accolta, se il creditore non dissente o se il giudice non pensa di poter ottenere un risultato migliore all'incanto ▪ più offerte: si dà luogo a una gara in cui vincerà il miglior offerente. • Con incanto: le regole dell'incanto sono dettate nell'ordinanza di vendita. Alla gara le offerte andranno fatte personalmente o da mandatario con procura speciale, prestando la cauzione disposta dal giudice. Se l'offerente non diventa aggiudicatario, la cauzione è restituita subito dopo la chiusura. Se non partecipa senza giustificato motivo verrà invece trattenuta. L'incanto si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche. Se trascorrono tre minuti dall'ultima offerta senza una maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente. Se però l'aggiudicatario non versa il prezzo il giudice dichiara la perdita della cauzione e dispone nuovo incanto. Inoltre, entro 10 giorni possono essere fatte nuove offerte, che saranno efficaci solo se superano di 1/5 l'offerta che ha vinto l'incanto, con l'effetto di riaprire la gara, con cauzione però doppia. Fase 4 – Aggiudicazione e trasferimento L'aggiudicatario versa il prezzo nel tempo e modo fissato nell'ordinanza di vendita e consegna al cancelliere il documento che attesta il versamento. Il trasferimento della proprietà avviene
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