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ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Civile

Espropriazione immobiliare schema completo per superare l'esame di procedura civile con 28

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

In vendita dal 03/11/2020

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Scarica ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (art. 555 ss. c.p.c.) OGGETTO: Diritti reali immobiliari suscettibili di alienazione (pignorabili: proprietà, nuda proprietà, usufrutto, superficie, enfiteusi; non pignorabili: servitù, uso e abitazione)) CONTENUTO E FORMA DELL’ATTO (art. 555 c.p.c.)  sottoscrizione del creditore pignorante o del suo difensore munito di procura;  indicazione esatta dei beni e dei diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione con le modalità previste dall’art. 2826 c.c. per l’individuazione dell’immobile ipotecato.  ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c.  l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.  avvertimento che il debitore può compiere la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. TRASCRIZIONE DELL’ATTO (art. 555 c.p.c.) l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note. Le medesime attività' possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra Entro quindi 15 giorni a pena di inefficacia, deve consegnare al T. competente per l’esecuzione: 1. nota di iscrizione a ruolo 2. copie conformi del titolo esecutivo 3.precetto 4.atto di pignoramento 5. nota di trascrizione La conformità delle copie è attestata dall’avvocato del creditore. ( in caso di inefficacia il giudice ordina con ordinanza la cancellazione della trascrizione, e provvede il conservatore dei registri immobiliare) CUSTODIA DEI BENI: Il debitore con l’atto di pignoramento è nominato custode del bene, tuttavia su istanza del creditore pignorante o intervenuto può essere nominato un terzo custode (artt 590 e 560 c.p.c.). Espropriazione di mobili insieme con immobili (art. 556 c.p.c.) Il creditore può fare pignorare insieme con l'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente. In tal caso l'ufficiale giudiziario forma pignoramenti separati per l'immobile (ex art. 555 c.p.c.) e per i mobili (ex art. 518 c.p.c.), ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale competente per l’espropriazione immobiliare. il cancelliere forma fascicolo d’esecuzione. Dall’ultima notificazione, l’u.g. consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione. l’ufficiale giudiziario deposita immediatamente nella cancelleria del tribunale competente l’atto di pignoramento e appena possibile la nota di trascrizione (art. 557 c.p.c.) avviso ai creditori con diritto di prelazione, sui beni pignorati , risultanti da pubblici registri ex art. 498 c.p.c., entro cinque gg . dal pignoramento COMPETENZA (ART. 26 C.P.C.): Giudice del luogo in cui si trova l’immobile FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA (art. 555 c.p.c.) Si esegue: • con la notifica dell’atto di pignoramento al debitore nel quale gli si indicano i beni ed i diritti immobiliari da sottoporre a esecuzione con l’ingiunzione di astenersi dalla loro sottrazione alla garanzia • con successiva trascrizione dell’atto nella conservatoria dei competente dei registri immobiliari in modo da rendere operante nei confronti dei terzi il vincolo processuale cui sono stati sottoposti i beni Modo della custodia art. 560 Il debitore e il terzo nominato custode debbono renderne il conto all’art. 593. Il custode ha il dovere di vigilare affinché il debitore conserva il bene pignorato con la diligenza di buon padre di famiglia e mantenga l’integrità. Il debitore non perde il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze fino al decreto di trasferimento. Se il Il debitore deve consentire in accordo con il custode che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti. Il giudice può ordinare la liberazione dell’immobile pignorato: - qualora ostacolano il diritto di visita di potenziali acquirenti ( se l’immobile è abitato il rilascio è consentito solo dopo il decreto di trasferimento)- quando sia adeguatamente tutelato - quando il debitore viola altri obblighi che la legge pone a suo carico, quando non è abitato dal lui o famigliari. Divieto di locazione se non è autorizzato dal giudice. PIGNORAMENTO SUCCESSIVO (art. 561 Qualora sui beni su cui è stato eseguito il pignoramento risulta essere stato trascritto un precedente pignoramento ne viene fatta menzione nella nota di trascrizione L'atto di pignoramento con gli altri documenti e' depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo e' compiuto anteriormente all'udienza fissata per la vendita In tal caso l'esecuzione si svolge in unico processo. Se il pignoramento successivo e' compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524 ultimo comma. INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO E CANCELLAZIONEDELLA TRASCRIZIONE Se l’istanza di vendita non viene presentata entro i 60 gg dalla data del pignoramento il pignoramento perde efficacia ed il procedimento si estingue e con ordinanza del G.E. ex art. c.p.c. viene disposta la cancellazione della trascrizione; in tal caso il conservatore dei registri immobiliari su presentazione dell’ordinanza provvederà alla ADEMPIMENTI SUCCESSIVI DEL CREDITORE CHE RICHIEDE LA VENDITA: entro 60 giorni dal deposito del ricorso, il creditore deve allegare allo stesso l'estratto del catasto, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari (art. II c.p.c.); i creditori o l’esecutato possono chiedere una sola volta con istanza che venga prorogato il termine suddetto per una durata non superiore ad ulteriore 60 gg e qualora ricorrano giusti motivi (art. III c.p.c.) Qualora la proroga non sia richiesta o non venga concessa, o qualora la documentazione non venga depositata o integrata, il G.E. dichiara con ordinanza l’inefficacia del pignoramento relativamente ai beni per cui non è stata depositata la documentazione. Se non vi sono altri beni pignorati il G.E. dichiara l’estinzione del processo Deposito dell’originale dell’avviso ai creditori ex art. c.p.c. con la prova della notifica ISTANZA DI VENDITA Decorsi 10 giorni dal pignoramento (C.P.C.) e prima che trascorrano 60 giorni dal compimento dello stesso ( C.P.C.), il creditore procedente o i creditori intervenuti (esclusi i creditori intervenuti sprovvisti di titolo esecutivo ) devono proporre istanza di assegnazione o di vendita FORMA E CONTENUTO (art . c.p.c. ) Si propone con ricorso, di regola avente forma scritta, ma può essere anche formalizzata oralmente, purché menzionata in un verbale redatto dinnanzi al giudice; sottoscritta o formalizzata dal procuratore della parte, munito di valida procura L’G.e., entro 15 giorni dal deposito della documentazione (art. 569): 1.nomina l’esperto e lo convoca davanti a se per prestare giuramento 2.fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di 90 giorni. COMPITI DELL’ESPERTO ( art. 173 disp. att. c.p.c.:) elaborazione della relazione di stima del bene, la completezza della documentazione ipocatastale depositata dal creditore, segnalando al giudice la documentazione mancante. ed invio di copia della stessa ai ceditori ed al debitore almeno 30 gg prima dell’udienza UDIENZA ART. 569 C.P.C  Il G.E. verifica il contraddittorio  audizione delle parti  le parti possono depositare note alla relazione di stima dell’esperto, purchè le abbiano inviate 15 gg prima all’esperto;  eventuale intervento dell’esperto per rendere chiarimenti sulla relazione di stima del bene  eventuali osservazioni circa il tempo e la modalità della vendita;  proposizione di opposizione agli atti esecutivi, qualora non si è già decaduti dal proporle Ai sensi dell’art. 585 e 586, l’aggiudicatario definitivo deve versare il prezzo nel termine e nei modi indicati dal giudice dell’ordinanza di vendita, consegnando al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento. Avvenuto il versamento il giudice pronuncia decreto di trasferimento all’aggiudicatario del bene espropriato ordinando la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie. Unico creditore pignorante senza intervento di altri creditori: Il G.E. , sentito il debitore dispone a favore del ceditore pignorante il pagamento per capitale, interessi e spese (510,I comma c.p.c.) Nel caso in cui la vendita all’incanto non abbia luogo per mancanza di offerte, ai sensi dell’art. 588 ogni creditore nel termine di 10 giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, presentare istanza di assegnazione per se o a favore di un terzo, per il caso in cui la vendita abbia avuto esito negativo. Il giudice provvede su di essa fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio. L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista e al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita. Se vi è un unico creditore, questo può presentare l’offerta di pagamento di un somma pari alla differenza fra il suo credito e il prezzo che intende offrire, oltre le spese. Avvenuto il versamento il giudice pronuncia decreto di trasferimento definitivo del bene. Il giudice se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90, entro il quale possono essere proposte offerte d0acquist. Se al secondo tentavo la vendita non ha In caso di infruttuosità sua della vendita che dell’assegnazione, o non ci sono domande di assegnazione o se ci sono il giudice ha deciso di non accoglierle, il giudice può: 1. attivare una nuova vendita 2. attendere migliori tempi per una più L’amministrazione giudiziaria dell’immobile è disposta per un tempo non superiore a 3 anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all’uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono. 1. nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione e in ogni caso alla fine di ogni 3mestre deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi indicati dal giudice. Al termine della gestione l’amministratore deve presentare il rendiconto finale. I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice con ordinanza non impugnabile.
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