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Espropriazione e Pignoramento: Discipline di Carattere Generale e Speciale, Appunti di Diritto Processuale Civile

Una panoramica dettagliata dell'espropriazione e del pignoramento, incluse le norme di carattere generale e speciale che regolano queste procedure. Verranno esaminati i diversi tipi di espropriazione, come l'espropriazione di beni mobili presso il debitore, l'espropriazione presso terzi e l'espropriazione di beni indivisi. Inoltre, verranno discusse le procedure speciali per il pignoramento mobiliare presso il debitore, il pignoramento di beni mobili presso terzi e il pignoramento di beni immobili. Saranno anche trattati i provvedimenti esecutivi emanati dal giudice dell'esecuzione e la conversione del pignoramento.

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 14/11/2021

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Scarica Espropriazione e Pignoramento: Discipline di Carattere Generale e Speciale e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Secondo Seminario 13.04.2010 "Espropriazione in generale. Pignoramento. Espropriazione mobiliare presso il debitore." Prima Parte (dott. Fabrizio De Vita) Cominciamo a esaminare oggi l'espropriazione,in particolare, come ricordate, quel tipo di esecuzione, l'esecuzione in forma generica, che è finalizzata alla realizzazione di un credito o una somma di denaro e che è strutturata diciamo in tre fasi che sono: quella espropriativa, cioè quella che consiste nel pignoramento di un determinato bene di proprietà del debitore o di un terzo, la fase liquidativa, cioè quella finalizzata alla trasformazione attraverso la vendita oppure l'assegnazione e la trasformazione del bene pignorato in una somma di denaro, e la fase distributiva, che è quella finalizzata alla concreta e materiale soddisfazione dei creditori, del creditore o dei creditori. Ovviamente nel caso in cui vi sono più di un creditore nella fase distributiva ci sarà anche la determinazione dei criteri di distribuzione della somma ricavata. L'espropriazione la studieremo oggi e nei prossimi incontri e in particolare oggi cominceremo ad esaminare la disciplina di carattere generale della espropriazione. Com'è strutturata la disciplina dell'espropriazione nel codice di procedura civile? Noi abbiamo alcune norme, che sono quelle che in parte esaminiamo oggi, e che sono dedicate in via generale all'espropriazione, quindi a qualsiasi tipo di espropriazione, qualunque sia l'oggetto dell'espropriazione. In particolare, nell'ambito di esse, abbiamo alcune norme di carattere generale. C'è una parte generale sull'espropriazione che possiamo a sua volta suddividere nella parte generale di carattere generale (sono norme comunque riferibili a qualunque aspetto dell' espropriazione in via generale di cui mi occuperò io in particolare), nelle norme di carattere generale sul pignoramento (quindi sull'atto con il quale si individua il bene che è oggetto dell'espropriazione con determinati effetti che esamineremo), poi le norme di carattere generale sull'intervento dei creditori, ancora le norme di carattere generale sulla vendita o sull'assegnazione del bene nella parte ripeto liquidativa del bene, infine abbiamo nel codice di procedura civile delle norme di carattere generale sulla distribuzione della somma di denaro, quindi sul procedimento del titolo di esecuzione dando luogo alla soddisfazione materiale, al pagamento della somma ricavata ai diversi creditori. Dopo la disciplina di carattere generale relativa all'espropriazione,suddivisa a sua volta come abbiamo appena visto, il codice prevede una disciplina speciale per i diversi tipi di espropriazione, diversi a seconda di ciò che costituirà l'oggetto dell'espropriazione, l'oggetto del pignoramento,a seconda del tipo di bene che è oggetto dell'espropriazione e del luogo,della strada attraverso la quale si arriva al pignoramento del bene. In particolare esamineremo, in parte oggi i parte nei prossimi incontri, i diversi tipi di espropriazione e quindi la disciplina speciale dei diversi tipi di espropriazione che sono in particolare i seguenti: espropriazioni di beni mobili che viene seguita presso il debitore (quindi di proprietà del debitore che sono presso il debitore, vengono reperiti presso il debitore);l'espropriazione presso terzi (che sarebbe,che è, l'espropriazione che ha ad oggetto beni mobili di proprietà del debitore nei confronti di un terzo). Quindi, pignoramento mobiliare presso il debitore, pignoramento di beni mobili del debitore di proprietà del debitore che si trovano presso un terzo oppure, sempre pignoramento presso terzi,pignoramento di un credito che il debitore ha,crediti a una somma di denaro che il debitore ha, nei confronti di un terzo. Anche questo è un bene pignorabile. Infine, abbiamo una diversa disciplina: quindi, sin ora abbiamo visto due categorie, due tipi di pignoramento, di espropriazione, terza ipotesi quando oggetto dell'espropriazione è un bene immobile. Così come abbiamo visto esserci una disciplina di carattere generale sul pignoramento,sull'intervento dei creditori,sulla vendita e l' assegnazione e sulla fase distributiva, abbiamo le norme di carattere generale, che saranno le prime che oggi esamineremo quelle solo generalissime e sul pignoramento, su ciascuno di questi aspetti che è riferibile a tutte le espropriazioni, nell' ambito della disciplina dell' espropriazione. E' proprio la disciplina del codice divisa per capi e per titoli. In ciascuna espropriazione poi abbiamo la disciplina del pignoramento,speciale, una disciplina dell' intervento, una disciplina della vendita e dell' assegnazione, una disciplina della fase di distribuzione. Quindi, disciplina di carattere generale che precede la disciplina di carattere speciale dei singoli tipi di espropriazione, ancora, nell'ambito dell' espropriazione poi abbiamo due discipline peculiari che si hanno quando qualunque sia il tipo di bene oggetto dell'espropriazione (quindi o mobile o un credito o un bene immobile), oggetto dell'espropriazione non è il bene nel suo complesso oppure la proprietà esclusiva di un bene ma è la quota di un bene indiviso. Per esempio il debitore è il comproprietario di un bene in comunione ereditaria; il creditore del solo debitore comproprietario può pignorare la quota di questo bene. Il codice, dopo la disciplina dei singoli tipi di espropriazione, di qualunque tipo di bene si tratti, (mobile,immobile o anche un credito eventualmente ma soprattutto mobile ma soprattutto immobile) prevede una disciplina per le ipotesi in cui oggetto dell'espropriazione è una quota di un bene indiviso e questa espropriazione viene chiamata espropriazione di beni indivisi anche per questo prevede delle norme speciali. Infine troviamo, discipline peculiari dell'espropriazione, troviamo invece l'ipotesi in cui, di cui ci occuperemo domani in particolare me ne occuperò io insieme al dott. Maffei, le ipotesi dell'espropriazione per debito altrui o pignoramento, espropriazione contro il terzo proprietario, cioè le ipotesi in cui può essere pignorato un bene che non è di proprietà del debitore ma è di proprietà di un terzo. Questo avviene per esempio quando il terzo ha garantito con un ipoteca oppure con l'adempimento di un obbligazione altrui di un debito altrui. Quindi ricostruendo la struttura oggi e nei prossimi incontri, due o tre incontri, ci occuperemo dell'espropriazione di cui troviamo una disciplina di carattere generale, una disciplina specifica riferita al pignoramento mobiliare presso il debitore,pignoramento di beni mobili presso il debitore,una disciplina peculiare riferita all'espropriazione presso terzi quindi beni mobili di proprietà del debitore che si trovano presso terzi oppure crediti del debitore nei confronti di un terzo,una disciplina peculiare per il pignoramento di beni immobili, infine una disciplina speciale che caratterizza l'ipotesi dell'espropriazione dei beni indivisi, l' espropriazione contro il terzo proprietario. Questo sarà l'oggetto dei prossimi incontri. Naturalmente oggi cominceremo ad esaminare la disciplina di carattere generale e speciale, pignoramento mobiliare presso il debitore; nei prossimi incontri ovviamente seguirete la disciplina speciale e generale dei diversi tipi di espropriazione. Allora io in particolare comincio ad occuparmi della disciplina di carattere generale dell'espropriazione che inizia con l' articolo 483. Ricordate, nello scorso incontro, ci siamo occupati delle attività preliminari di qualsiasi tipo di esecuzione che sono naturalmente, l'abbiamo detto ma mi sembra anche ovvio, devono precedere anche l'espropriazione; anche per questo tipo di esecuzione che cominciamo ad esaminare in particolare e quindi qualsiasi tipo di espropriazione, sia che si tratti di espropriazione immobiliare, espropriazione mobiliare, espropriazione presso terzi, c'è bisogno sempre di notificare prima dell' inizio dell'esecuzione, così come per l'esecuzione in forma specifica, che è diversa dall'espropriazione, c'è bisogno sempre di notificare prima il titolo esecutivo ed il precetto. Vediamo quali sono le caratteristiche delle norme di carattere generale sull'espropriazione riferibili ripeto a tutti i tipi di espropriazione. La disciplina inizia appunto con il capo primo, titolo secondo del terzo libro del codice di procedura civile con l' articolo 483. L'articolo 483 prevede, questo un pò si collega poi al discorso del pignoramento, prevede che il creditore può valersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge. Cioè, non è che il creditore deve limitarsi ad utilizzare uno dei diversi possibili mezzi di espropriazione. Facciamo l'ipotesi in cui il debitore sia proprietario di un bene immobile e di beni mobili; il creditore è naturalmente libero di ricorrere contemporaneamente anche a diversi mezzi di espropriazione: può pignorare sia un bene mobile che un bene immobile. Nell'esempio che abbiamo fatto, se ha un credito, può pignorare anche un credito. Ovviamente deve essere congruo quello che fa rispetto al credito perché bisogna tutelare in qualche modo il debitore contro gli eccessi nell' utilizzo del mezzo di espropriazione. Infatti, il legislatore, nel momento in cui dice che può anche cumulare fra di loro diversi mezzi di espropriazione, pignorare più beni sulla base dello stesso titolo esecutivo, sostanzialmente quindi per far valere lo stesso credito, prevede che, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile (quindi se vi ricordate non 1) 2) emanati dal giudice dell'esecuzione, provvedimenti che hanno una funzione strettamente esecutiva non sono di carattere decisorio, non determinano quello che è il credito oppure non accertano se esiste o non esiste il credito perché, come abbiamo detto espressamente nello scorso incontro e come vedremo nell'ambito dello studio dei procedimenti di opposizione nel giudizio di opposizione, il merito del credito è estraneo al processo esecutivo perché è astratto il processo esecutivo e sussistendo il titolo esecutivo il giudice dell'esecuzione va avanti, non ha funzione di verifica dell'esistenza del credito. Questo è contenuto nel titolo esecutivo e rientra nella cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione in particolare, che può anche coincidere con la persona fisica giudice dell'esecuzione ma che nel momento in cui è giudice dell'opposizione, come vedrete, non è più giudice dell'esecuzione ma è un giudice di un giudizio di cognizione, di un processo di cognizione, è giudice istruttore, giudice della decisione in un processo di cognizione. Quindi i provvedimenti di cui parla l'art. 487 sono i provvedimenti strettamente esecutivi, che hanno contenuto esecutivo e che incontreremo, sono tanti, ne incontreremo un infinità. La regola generale è che i provvedimenti esecutivi del giudice dell'esecuzione, salvo che la legge disponga altrimenti, sono dati con ordinanza. Incontrerete anche ipotesi in cui, per esempio, vengono disposti con decreto. Comunque la regola, salvo che la legge disponga altrimenti, è la forma dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione. Qual è il regime di questa ordinanza? Sono revocabili o modificabili le ordinanze del giudice istruttore con un ordinanza successiva del giudice istruttore stesso? La norma ci dice che l'ordinanza può essere dal giudice stesso modificata o revocata finchè non abbia avuto esecuzione. Quindi la regola è la revocabilità o la modificabilità con un ordinanza successiva, cosa che avviene anche per il giudice istruttore, salve le eccezioni che vedremo e che riguardano anche il giudice dell'esecuzione. Però, c'è un termine oltre il quale, a differenza che nel giudizio di cognizione piena e quindi che nelle ordinanze del giudice istruttore, non possono più essere revocate o modificate ed è individuato, questo termine, dal legislatore, nel momento in cui al provvedimento del giudice dell'esecuzione viene data esecuzione. Fissazione delle modalità della vendita forzata, momento in cui viene attuata la vendita forzata, esecuzione della vendita forzata, l'ordinanza che ha detto procediamo in questo modo piuttosto che in quest'altro non può più essere revocata o modificata, per ovvie ragioni di economia. Per il resto, quindi a parte la peculiarità della non più revocabilità una volta che si è data esecuzione all'ordinanza stessa, per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti, in quanto applicabili, e quella dell'art. 186. Gli articoli 176 e seguenti prevedono il regime dell'ordinanza dinanzi al giudice istruttore. In particolare cominciamo parlando degli articoli 176 e 177. Il controllo del collegio sulle ordinanze non c'è perchè non c'è collegio nel caso del processo esecutivo. La regola secondo gli artt. 176 e 177 è quella appunto della normale revocabilità o modificabilità con ordinanza successiva. L'art. 177 prevede che, appunto, di regola, le ordinanze possono essere revocate o modificate. Invece, non sono revocabili o modificabili, questo per il giudice istruttore ma vale anche per il processo esecutivo, non sono revocabili o modificabili: le ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre (ma è difficile che questo si verifichi nell'ambito del processo esecutivo); le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge ( una già l'abbiamo incontrata pochi minuti fa: l'ordinanza con cui il giudice determina a quale delle diverse espropriazioni cumulate deve essere limitata l'esecuzione, l'espropriazione. Abbiamo visto che il legislatore dice che il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo scelto dal creditore o da quello che in mancanza indica lo stesso giudice. Così come per le ordinanze del giudice istruttore, se il legislatore dice con ordinanza non impugnabile, vuol dire che quell'ordinanza non può essere revocata o modificata con un ordinanza successiva contrariamente a quella che è la regola, perché la regola è la revocabilità o la modificabilità. Un esempio lo abbiamo già trovato nel 483.); 3) Infine, non sono revocabili o modificabili in generale, le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo (e ne incontreremo una in particolare, perché il giudice dell'esecuzione provvede anche con ordinanza sull'istanza di sospensione dell'esecuzione una volta che sia stata proposta una delle opposizioni. Cominciamo a dire che contro queste ordinanze è poi possibile proporre il reclamo cautelare,per chi ha già studiato i cautelari sa che cosa sono,e comunque sono un reclamo ad un giudice collegiale. Allora, la reclamabilità di quell'ordinanza esclude che quest'ordinanza sia revocabile modificabile perché si applica l'art.177 che prevede che le ordinanze non modificabili o revocabili sono quelle per le quali è previsto uno speciale mezzo di reclamo. Detto questo, al di là della revocabilità o della modificabilità, dobbiamo cominciare ad accennare una cosa per quanto riguarda i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, che di regola vengono adottati con ordinanza. Nell'adozione di questi provvedimenti, il giudice, quasi sempre, lo vedremo volta per volta, esercita una propria discrezionalità. Vedremo la conversione del pignoramento: il giudice, su istanza di una parte, può stabilire quale somma di denaro deve essere sostituita al bene perché il bene venga liberato dall'espropriazione, detta in soldoni, tra un attimo ne parleremo meglio, e deve determinare qual è questa somma sulla base dei criteri previsti dal legislatore. Ovviamente c'è una valutazione discrezionale nella determinazione di questa somma così come sono tanti i provvedimenti esecutivi che incontreremo nei quali il giudice esercita una propria discrezionalità e comunque, nell'adottare questi provvedimenti, deve anche rispettare criteri formali processuali. Pur essendo revocabile o modificabile, quindi, vedremo che c'è uno strumento con il quale, lo abbiamo già accennato la scorsa volta, in un opposizione in un processo di cognizione che si apre nell'ambito del processo esecutivo, che ha proprio la funzione di verificare la regolarità formale, ma non formale in senso stretto, degli atti dell'esecuzione, ed è l'opposizione agli atti esecutivi, che pacificamente è anche lo strumento, ma questo lo studierete in particolare quando farete le opposizioni, attraverso il quale si può far anche valere,contestare,l'opportunità, la "giustizia", della decisione discrezionale esecutiva adottata dal giudice. Per esempio, se il giudice, nell'ordinanza in cui determina la somma che deve essere versata per convertire il pignoramento, determina una somma troppo bassa, il creditore ha interessa ad opporre, ad opporsi a questa ordinanza e lo fa attraverso l'opposizione agli atti esecutivi. Per esempio,questo vale anche per l'esecuzione in forma specifica, nell'esecuzione degli obblighi di fare o non fare, il giudice determina le modalità dell'esecuzione,c'è una discrezionalità. Che si può fare se le modalità di esecuzione sono contestabili nel merito? Nomino un impresa che è troppo cara? Opposizione agli atti esecutivi. Quindi, dal punto di vista del loro regime dobbiamo dire che lo stesso giudice che le ha emanate può di regola revocarle o modificarle, salvo che non si tratti di un ordinanza che non è revocabile o modificabile perché non è impugnabile oppure perché è previsto un reclamo. La parte interessata poi (è legittimata all'opposizione degli atti esecutivi sia il debitore,il creditore e qualsiasi altra parte interessata al processo esecutivo) a contestare anche nel merito della scelta esecutiva può anche proporre opposizione agli atti esecutivi. Il giudice dell'esecuzione, tra l'altro,una volta investito dell'esecuzione, quando è' stato nominato, deve anche verificare la sussistenza dei requisiti extraformali ma anche sostanziali dell'esecuzione; deve anche verificare,così come il giudice della cognizione, laddove vi siano poteri d'ufficio,anche in mancanza di un eccezione, comunque un rilievo di parte, deve verificare se è competente e,nel caso in cui dovesse ritenersi incompetente, deve eventualmente declinare la sua competenza con ordinanza,ordinanza che è un provvedimento del giudice dell'esecuzione, che viene adottato con discrezionalità nella valutazione di un criterio di competenza. (Per esempio,per l'esecuzione di questo determinato bene, non sono competente io giudice del tribunale di Napoli,ma è competente il tribunale di Nola). Lo fa con ordinanza. Il regime di questo provvedimento,che è un provvedimento discrezionale del giudice esecutivo, è sempre quello dell'opposizione agli atti esecutivi. Naturalmente incontreremo tante ipotesi nelle quali,anche nell'ambito del processo esecutivo,è prevista la comparizione delle parti perchè tendenzialmente,anzi,naturalmente, anche nel processo esecutivo vige il principio del contraddittorio,non tanto nel senso che chiunque deve subire l'emanazione di un provvedimento deve essere preventivamente citato, ma sempre nel senso in cui laddove c'è una novità nel processo esecutivo, ci deve essere sempre la possibilità, per la parte che subisce quest'arricchimento del processo esecutivo, di interloquire, di difendersi, di esercitare il proprio diritto alla difesa. E infatti in via generale, l'art. 485 prevede che quando la legge richiede,o il giudice ritiene necessario, che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante,i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui. Quindi,laddove lo prevede la legge oppure lo ritiene opportuno (la legge per esempio lo prevede quando è fissata l'udienza per la vendita o l'assegnazione,ma troveremo una serie infinite di ipotesi), oppure quando il giudice, proprio perché non vi è contraddittorio ritiene che ciò avvenga, fissa l'udienza per la comparizione delle parti che sono il creditore,il creditore procedente e gli intervenuti,il debitore e gli eventuali interessati. La fissazione può avvenire anche su istanza sia delle parti,creditore e debitore e anche degli interessati. Il decreto di fissazione d'udienza viene comunicato dal cancelliere. Se risulta che una parte (ulteriore tutela del contraddittorio anche nel processo esecutivo), se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa. Ripeto: tutte quelle che stiamo esaminando sono norme che si applicano in questo caso a tutte le udienze che sono previste in qualsiasi tipo di esecuzione,di espropriazione. Ancora, vedremo neri diversi tipi di espropriazione , che vi sono diverse ipotesi in cui il processo esecutivo, il processo d'espropriazione, è soggetto all'impulso di parte e in particolare vedremo che c'è un limite di efficacia del pignoramento che è di 90 giorni perché entro 90 giorni dal pignoramento, la parte, il creditore, deve presentare l'istanza di vendita o di assegnazione. Ma non è l'unica ipotesi in cui abbiamo delle domande, delle istanze, che vengono formulate; abbiamo fatto l'esempio più rilevante e ricorrente ma vi sono diverse ipotesi in cui vengono formulate delle istanze dal creditore, dal debitore, da uno qualsiasi degli interessati al giudice dell'esecuzione. L'art. 486 prevede che le domande, comunque le istanze, che le parti o gli interessati possono proporre al giudice dell'esecuzione,salvo che la legge non disponga altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono direttamente al'udienza e in questo caso naturalmente, come tutto ciò che avviene in udienza, viene verbalizzato; oppure con ricorso,che viene depositato in cancelleria, in ogni altro caso e cioè, per tutte le istanze che vengono formulate al di fuori dell'udienza. Tanto per farvi un esempio, l'istanza di asseganzione oppure di vendita nell'espropriazione presso terzi, in cui c'è sempre un udienza in cui devono comparire il terzo, debitore del debitore e il debitore, di solito viene formulata oralmente e direttamente all'udienza. Il terzo viene, adesso vedremo, e, dalla dichiarazione positiva si perfeziona il pignoramento; lo stesso creditore viene a chiedere al giudice l'assegnazione del credito, della somma direttamente all'udienza. Invece, di solito, nell'altra ipotesi, pignoramento mobiliare presso il debitore, viene depositata l'istanza di vendita o assegnazione direttamente in cancelleria nella forma del ricorso. Infine, se vi ricordate, abbiamo detto che nell'atto di precetto il creditore deve eleggere domicilio nel comune in cui si trova l'ufficio giudiziario presso il quale si procederà all'esecuzione forzata. In mancanza, le notificazioni e anche le opposizioni e le comunicazioni possono avvenire presso la cancelleria. Quella era una norma, abbiamo detto, di carattere generale, di contenuto del titolo esecutivo del processo,per cui vediamo, l'abbiamo guardato l'altra volta, l'art. 489, vediamo che le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; in mancanza si fanno presso la cancelleria. Quelle invece ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento. In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione. Quindi, ribadisce qui ciò che abbiamo visto, anzi completa la disciplina di ciò che abbiamo visto essere necessario in relazione al titolo del precetto. Infine, soprattutto al fine di rendere più probabile l'esito positivo della vendita forzata e rendere più fruttuosa la vendita forzata, cioè garantire la più probabile realizzazione del credito migliore nella vendita forzata e quindi una più probabile soddisfazione dei creditori e, addirittura, se eccede , pignoramento si perfeziona nel momento della dichiarazione; se si tratta di somme di denaro o di beni appartenenti a terzi (ipotesi quale potrebbe essere l’espropriazione presso terzi) anche in questo caso il provvedimento si perfeziona al momento della dichiarazione del terzo però in questo caso il debitore diviene custode di quella somma di denaro, di quei beni che si trovano nella disponibilità del terzo. Infine nel caso di beni immobili si applicano le norme dell’espropriazione immobiliare,salva la possibilità di rendere questo pignoramento già efficace nei confronti dei terzi secondo le norme della trascrizione. Ulteriore norma volta a coadiuvare l’ufficiale giudiziario nella ricerca dei beni riguarda il caso in cui l’ufficiale giudiziario si renda conto che i beni pignorati non sono sufficienti a coprire il pignoramento o ritenga che non vi siano altri beni utilmente pignorabili. In questo caso sempre la riforma del 2006 ha previsto la possibilità che l’ufficiale giudiziario possa ricorrere ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e ad altre banche dati pubbliche allo scopo di individuare se tali soggetti siano proprietari di determinati beni. E ancora ha specificato nell’ipotesi in cui il debitore sia un imprenditore commerciale che l’u.g. può,su richiesta del creditore procedente,chiedere al debitore stesso di indicare dove si trovino le scritture contabili e chiedere la nomina di un esperto (che può essere un avvocato,un notaio,un commercialista) che prevede all’esame delle scritture contabili. Qualora da tali scritture contabili emergano determinati beni che non sono stati dichiarati dal debitore,verrà redatto un provvedimento (con decreto) che costituirà titolo esecutivo contro il debitore esecutato. In questo caso si chiede una vera e propria attività di collaborazione del debitore con l’ufficiale giudiziario. Precisazione(dott. De Vita): una premessa è che il creditore sicuramente sa se il suo debitore ha diritti su beni immobili o beni mobili registrati perché questi risultano dai pubblici registri. Invece non può sapere con certezza se ha dei beni mobili da pignorare oppure se ha dei crediti nei confronti di un terzo. Nel caso dell’espropriazione immobiliare nello stesso pignoramento vengono direttamente indicati gli estremi catastali del bene perché si ricavano dai pubblici registri;quando si fa l’istanza di pignoramento mobiliare semplicemente si va con il titolo esecutivo e con il precetto dall’ufficiale giudiziario e si chiede di procedere al pignoramento. Io non so che cos’ha il mio debitore,o magari lo so ma non posso esserne certo. Quindi è l’ufficiale giudiziario che deve cercare i beni da pignorare e deve cercare per prima cosa i beni che più facilmente garantiscono la realizzazione del credito e quelli che sono più facilmente liquidabili,cioè che richiedono una procedura espropriativa e liquidativa più breve possibile. Tutto quello che stiamo vedendo è una riforma dell’attività finalizzata al pignoramento che tende a favorire il reperimento dei beni da pignorare laddove non sono ufficialmente reperibili dai pubblici registri. Tutte queste possibilità che ci sono servono a trovare dei beni da pignorare perché non è detto che il fatto che il creditore ha un titolo esecutivo vuol dire che ci sia qualcosa da pignorare. Vediamo ora quelle che sono le attività che il debitore può compiere una volta che l’u.g. si presenta munito del pignoramento che sono previste nell’art.494 e 495 c.p.c. L'art.494,1°comma prevede che “Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore. Si tratta del pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario a titolo di adempimento. In pratica il debitore,allo scopo di evitare il pignoramento e quindi l'esecuzione forzata,può versare nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma pari al credito per cui si procede,quindi l'importo iniziale, e delle spese,con l’incarico di consegnarli al creditore. In questo caso il pignoramento non si perfeziona, si evita l'esecuzione forzata e la somma verrà versata direttamente al creditore procedente e si evita il pignoramento. AI 3° comma vediamo l’ipotesi di pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario però a quale sostituzione di beni: “Può altresi evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.” L'aumento è previsto proprio perché in questo caso il pagamento nella mani dell’u.g. non equivale all'’adempimento,non va ad evitare il pignoramento ma va solo a sostituire il bene che era stato pignorato con una somma di denaro,aumentato di due decimi perché si prevede la possibilità che nel processo espropriativo andranno a intervenire eventuali successivi creditori. Quindi si va a sostituire con una somma di denaro un determinato bene, probabilmente per un’eventuale affezione che il debitore ha nei confronti dei quel determinato bene. Nell’ipotesi del primo comma si evita il pignoramento,in quella del terzo comma il pignoramento c'è ma è sulla somma di denaro. Ulteriore possibilità che ha il debitore esecutato è la conversione del pignoramento. Abbiamo detto che già nell’atto di pignoramento l’u.g. deve comunicare al debitore esecutato la possibilità di effettuare la conversione. Tuttavia,poiché la conversione può essere richiesta fino a quando non sia disposta la vendita o l’assegnazione,in questo caso il valore della somma che dovrà essere depositata va rapportato all'importo del credito per cui si procede, all'importo dei crediti intervenuti,comprensivi di capitale,interessi e spese. Tuttavia la procedura per la conversione del pignoramento è un po’ più articolata nel senso che si divide in due fasi: una prima fase in cui il debitore presenta al giudice dell'esecuzione l’istanza di conversione del pignoramento e insieme ad essa deve depositare una somma pari a 1/5 del valore dell'importo del credito per cui si procede e dei crediti che sono intervenuti. Una volta depositata tale istanza,il giudice dell'esecuzione valuta tale istanza e con ordinanza imporrà il valore della somma restante da depositare e il termine in cui il debitore esecutato deve depositare tale somma. Decorso il termine per il deposito della restante somma,il giudice dell'esecuzione dovrà accertare se la restante somma sia stata depositata o meno. Si possono verificare quindi due possibilità: una prima possibilità in cui il debitore esecutato ha versato i 4/5 rimanenti e quindi procede a liberare il bene che era stato pignorato e quindi a sostituire l’oggetto del pignoramento con la somma di denaro;nell’ipotesi invece in cui il debitore esecutato non abbia versato i 4/5,il processo espropriativo prosegue, e il quinto che era stato depositato rimane assimilato alla massa attiva con la conseguenza che, poiché l’istanza di conversione può essere richiesta una sola volta (per evitare che possa essere interrotto più volte il processo espropriativo),il debitore esecutato perderà non soltanto il quinto che ha depositato,ma perde anche la possibilità di richiedere l'istanza di conversione. Andiamo ad esaminare il pignoramento mobiliare presso il debitore, disciplinato nelle norme 513 e ss. del c.p.c. Il pignoramento mobiliare presso il debitore ha ad oggetto beni mobili del debitore. Giudice dell’esecuzione,a norma dell’art.26 c.p.c., è il giudice del luogo in cui si trovano tali beni.Si articola in varie fasi: individuazione del bene da pignorare -scelta di tali beni da parte dell’u.g. -pignoramento -custodia dei beni che sono stati pignorati La caratteristica dell’espropriazione mobiliare presso il debitore è che l’individuazione di questi bene viene fatta direttamente dall’u.g. Nel caso di beni mobili il creditore non è a conoscenza dei beni che il debitore possiede. Di conseguenza sarà l’u.g. che,recandosi nella casa del debitore esecutato, o in luoghi a lui appartenenti, provvederà a pignorare determinati beni mobili. E il criterio che si segue è il criterio di appartenenza cioè si ritiene che sono del debitore esecutato quei beni che si trovano in luoghi di sua appartenenza,in luoghi di cui egli ha la disponibilità. Il primo comma dell’art.513 dice “L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti”. Per casa si ritiene la dimora abituale del debitore esecutato, per luoghi a lui appartenenti sono i luoghi di cui ha l'effettivo godimento. Tuttavia può capitare che il debitore possieda determinati beni che però non si trovino nella disponibilità del debitore stesso ma presso terzi e in questo caso si pone la necessità di vincere quelle che sono le resistente del terzo. Per cui tranne l'ipotesi che il terzo consegni spontaneamente tali beni all’u.g. è previsto che l’u.g. potrà recarsi dal terzo e ottenere tali beni soltanto mediante un provvedimento del presidente del tribunale che lo autorizzi all’apprensione materiale di detti beni. La successiva norma prevede quelli che sono le norme successive all’individuazione di tali beni.In ordine ai beni mobili vi sono beni assolutamente impignorabili e beni relativamente impignorabili. La riforma del 2005 è intervenuta proprio nello spostare alcuni beni dall’art.514 (beni assolutamente impignorabili) nell’ambito dell’art.515 (beni relativamente impignorabili).Si tratta in particolare degli strumenti e degli oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione,dell’arte o del mestiere del debitore che possono essere oggi pignorati (mentre prima della riforma erano assolutamente impignorabili) nei limiti di un quinto e solo nell'ipotesi in cui i beni che sono stati pignorati risultano essere insufficienti ai fini del credito per cui si procede. Tuttavia questo limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. Ulteriore norma modificata dalla riforma è quella sulla individuazione dei beni e sulla discrezionalità che l’u.g. ha nel procedere a pignorare determinati beni (art.517), mentre precedentemente l’u.g. era tenuto a osservare quelle che erano le disposizioni del debitore esecutato. L'u.g. nel pignorare i beni mobili deve in primo luogo preferire quei beni che apporteranno una sorta di soddisfazione: “// pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l’u.g. ritiene di più facile e pronta liquidazione” e comunque andrà a “preferire il denaro contante,gli oggetti preziosi e i titoli di credito” .Quindi si vuole garantire un'effettiva soddisfazione del creditore. La caratteristica del pignoramento mobiliare, sulla quale è intervenuta la riforma, è la modalità propria attraverso la quale l’u.g. procede all’(acquisizione) di questi beni. Abbiamo detto che l'u.g. si reca nei beni appartenenti al debitore esecutato o nei luoghi di cui egli ha la disponibilità e individua i beni da pignorare. Nel (??min. 30.03?) del pignoramento redige un processo verbale,indicando il bene pignorato e lo stato di questi beni cercando di descrivere come si trovano questi beni,se sono logori,se sono usati o se sono nuovi e il presumibile valore di realizzo. Ma la maggiore novità della riforma è quella di procedere alla rappresentazione fotografica di tali beni, cioè l'ufficiale giudiziario dovrebbe cercare di fotografare questi beni in modo tale da indicare lo stato in cui si trovano al momento del pignoramento. Una volta redatto il processo verbale, individuati i beni da pignorare,il processo verbale,il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati presso la cancelleria in modo che il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio entro 24 ore dal pignoramento.L’u.g. deve portare in cancelleria il verbale con il titolo esecutivo e il precetto altrimenti il processo esecutivo non ha effetto.in modo che il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio ed entro tre giorni si procede alla nomina del giudice dell'esecuzione. All'attività di riferimento di tali beni è prevista anche la possibilità,sempre per effetto della riforma 2005/06 del creditore ceceno di assistere a tale attività E' prevista la possibilità del creditore procedente chieda all’u.g. i giorni in cui si recherà presso la casa del debitore esecutato in modo da potersi recare egli anche non personalmente ma assistito da un difensore. Una volta che questi beni sono stati pignorati, è poi necessario procedere alla loro custodia; trattandosi logicamente di beni mobili, è necessario che vengano sottoposti a custodia. Solo in casi espressamente previsti dalla legge e comunque previo consenso del creditore, può essere nominato custode lo stesso debitore esecutato; in questo caso si avrà una interversione del possesso, cioè il debitore esecutato sarà custode del bene e sarà soggetto a tutte le sanzioni penali in relazione agli obblighi di custodia. Il custode è tenuto alla conservazione ed eventualmente all'amministrazione del bene però non può disporre del bene senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione ed è anche tenuto anche a effettuare un rendiconto di tutte le spese e delle attività che deve fare per la conservazione del bene. Per quanto riguarda le modalità di custodia, gli arti.520 e 521 dicono espressamente che nel caso in cui si tratti di somme di denaro, titolo di credito o oggetti preziosi, questi vengono custoditi presso la cancelleria; invece nel caso in cui si tratti di altri beni il legislatore dà la
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