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ESPROPRIAZIONE MOBILIARE, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Civile

Secondo schema sull'espropiazione mobiliare, completo con tutte le spiegazioni e articoli. ho utilizzato questi schemi per superare l'esame con 28

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

In vendita dal 03/11/2020

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4.1

(9)

70 documenti

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Scarica ESPROPRIAZIONE MOBILIARE e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! L’ufficiale giudiziario redige il processo verbale, nel quale da atto dell’ingiunzione, descrive le cose pignorate, il loro stato, mediante rappresentazione fotografica o altro mezzo determinandone approssima il valore con l’assistenza se ritenuto necessario o richiesta dal creditore di un esperto stimatore da lui scelto. Quando lo tiene opportuno differisce le operazioni di stima all’U.g che redige un primo processo verbale procedendo entro 30 alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare sulla base dei valori indicati dall’esperto. Il giudice liquida le spese e il compenso aspettanti all’esperto sulla base dei valori stimati. Nel processo verbale l’u.g. fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. Se il debitore non è presente, l’ingiunzione viene rivolta dall’u.g. alle persone persone art. 139, in mancanza si affigge l’avviso alla porta dell’immobile in sui ha eseguito il pignoramento. Il verbale ha carattere costitutivo sicchè dalla data decorrono gli effetti processuali e sostanziali del pignoramento. Il custode non può usare le cose pignorate senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione e deve rendere il conto. Quando è depositata l’istanza di vendita dispone la sostituzione del custode con l’istituto che entro 30, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali. Il custode non ha diritto a nessun compenso se non l’ha chiesto e se non gli è riconosciuto dell’u.g. all’atto di nomina. I creditori interventi partecipano alla espropriazione dei mobili pignorati e se muti di titolo esecutivo possono provocarne i singoli atti (esempio l’istanza di assegnazione o di vendita). In caso di intervento tardivo, concorrono alla distruzione della parte della somma che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e gli altri creditori. L’intervento deve aver luogo non oltre la prima udienza per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione. Dell’intervento il cancelliere ne da notizia al creditore pignorante. Se il valore dei beni pignorati non supera i 20 mila, l’intervento deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso. L’.ug. consegna al cancelliere le cose pignorate: 1. denaro nelle forme dei depositi giudiziari 2. titoli di credito e oggetti preziosi nei modi indicati dal giudice dell’esecuzione. Per la conservazione delle altre cose l’u.g. provvede quando il creditore ne faccia richiesta: 1. luogo di pubblico deposito 2. a un custode diverso dal debitore Nei casi urgenti affida la custodia ali altri istituti autorizzati. Non possono essere nominato custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, ne il debitore o le persone della sua famiglia senza il consenso del creditore. Il custode sottoscrive il verbale nel quale risulta la sua nomina. Custodia del mobili pignorati (artt. 520 e ss. c.p.c.) Intervento dei creditori (artt. 595 e ss. c.p.c.) L'ufficiale giudiziario consegna al creditore:  il processo verbale;  il titolo esecutivo;  il precetto. entro 15 gg.(pena la perdita di efficacia del pignoramento) Il creditore deve depositare in cancelleria: 1. nota di iscrizione a ruolo; 2. copie conformi degli atti di cui sopra. 3. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato 4. il cancelliere dal deposito forma fiscolo dell’esecuzione Il creditore pignorante e ognuno nei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro, la vendita dei beni. Per i titoli di credito e le cose cui valoro risulta da listino di borsa possono chiedere l’assegnazione. Al ricorso si deve unire il certificato d’iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati. decorso il termine dilatorio ex art. 501; in linea generale 10 gg. dal pignoramento Istanza di assegnazione o di vendita (529 ART. 538: quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata la vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di 1/5 rispetto a quello precedente. VENDIA CON INCANTO, è eseguita dal cancelliere o dell’u.g. o l’istituto di vendite giudiziarie, i beni pignorati sono venduti ai pubblici incanti nel giorno ora e luogo stabiliti dal giudice dell’esecuzione. In ogni caso il giudice dell’esecuzione fissa il prezzo di apertura dell’incanto, ma può anche autorizzare la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo. VENDITA: 1. Vendita senza incanto 2. vendita con incanto 3. vendita a mezzo di commissionario Ordinanza per l’assegnazione o la vendita Non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il provvedimento avrà forma di ordinanza. Inoltre (art. 530 c.p.c.): - in caso di intervento dei creditori a norma dell’art. 525, c. 2 c.p.c., e se non sono intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso: decreto per l’assegnazione o la vendita; - altrimenti: si segue la procedura sopra descritta ex art. 530 commi 1-4 c.p.c., ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti non oltre la prima udienza ex art. 530 c.p.c. fissata per l’assegnazione o l’autorizzazione della vendita. - Il giudice stabilisce che siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura: o il versamento della cauzione; o la presentazione delle offerte; o lo svolgimento della gara tra gli offerenti; o il pagamento del prezzo. Se vi sono opposizioni il giudice decide con sentenza.Le parti: 1. possono fare osservazioni circa l’assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita; 2. devono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi (se non sono già decadute dal diritto di proporle) Il giudice fissa con decreto l’udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui (art. 485 c.p.c.).
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