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Espropriazione mobiliare presso il debitore - Appunti di Diritto Processuale Civile II, Appunti di Diritto Processuale Civile

Diritto Processuale Civile II - Espropriazione mobiliare presso il debitore<br />

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 22/10/2012

giu.gori2
giu.gori2 🇮🇹

4.3

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Scarica Espropriazione mobiliare presso il debitore - Appunti di Diritto Processuale Civile II e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE Il pignoramento mobiliare (art. 513 c.p.c.) Il pignoramento mobiliare è posto in essere, ad istanza verbale del creditore, dall’ufficiale giudiziario munito del titolo esecutivo e del precetto. L’ufficiale giudiziario effettua il pignoramento previa esibizione del titolo e del precetto e deve ricercare i beni da pignorare nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti es. negozio, ufficio, officina, ovvero in luoghi appartenenti ad un terzo, purché si tratti di cose di cui il debitore può disporre direttamente e sia stato preventivamente autorizzato dal Presidente del Tribunale, mediante decreto su istanza del creditore. L’accesso, eventualmente forzoso, non può avvenire nei giorni festivi, né nelle ore notturne. La scelta dei beni da pignorare effettuata dall’ufficiale giudiziario, esclusi i beni per legge impignorabili ex art. 514 c.p.c., es. il letto, i libri, la fede nuziale, gli oggetti sacri, deve avere come preferenza il denaro e oggetti preziosi o beni di pronta e facile liquidazione. L’ufficiale giudiziario redige processo verbale delle operazioni compiute, descrivendo i beni pignorati con il loro valore, menzionando le disposizioni per la conservazione degli stessi, depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo entro 24ore, e consegnando un avviso dell’avvenuta ingiunzione al debitore. Il denaro e gli oggetti preziosi viene depositato in depositi giudiziari o affidato a custodi. L’intervento dei creditori (nell’espropriazione mobiliare) (art. 499 c.p.c.) Solo creditori muniti di titolo esecutivo, i creditori che avevano eseguito un sequestro, i titolari di prelazione risultante da pubblici registri o da scritture contabili, possono intervenire nell’espropriazione, ma non oltre l’udienza di fissazione della vendita o dell’assegnazione e prima del provvedimento di distribuzione. Oltre tali termini, l’interveniente tardivo parteciperà all’eventuale residuo. Vendita, assegnazione e distribuzione (nell’espropriazione mobiliare) (art. 530) Nel termine di 90 o 10 giorni dal pignoramento i creditori devono proporre l’istanza di vendita al giudice dell’esecuzione, il quale fissa l’udienza per l’audizione delle parti ad eccezione che nella piccola espropriazione ovvero fino a €. 20.000,00, in tal caso provvede con decreto l’assegnazione o la vendita. All’udienza le parti possono fare osservazioni circa le modalità della vendita o l’assegnazione. Il giudice decide le opposizioni con sentenza e dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita, senza incanto a mezzo del commissionario, o all’incanto fissando un prezzo base di vendita dal quale si può derogare al 2° esperimento di vendita. Sugli eventuali reclami sulle operazioni di vendita è ammesso ricorso, che non sospende dette operazioni, al giudice dell’esecuzione che provvede con decreto reclamabile allo stesso giudice. Il ricavato della vendita è distribuito secondo preventivi accordi dei creditori o su un piano di riparto, ed è assegnato dal giudice con il provvedimento che ordina il pagamento delle singolo quote. L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI L’atto di pignoramento dei crediti del debitore e delle cose del debitore detenute dal terzo (c.d. pignoramento presso terzi) (art. 543 c.p.c.) L’atto di pignoramento presso terzi è un atto scritto complesso che prevede la notifica personale a due destinatari: al terzo e al debitore. L’atto oltre all’ingiunzione al debitore deve contenere: 1) l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l’indicazione delle cose e delle somme dovute, l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice; la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio; 4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione affinché faccia dichiarazione (art. 547) e il debitore sia presente alla dichiarazione ed agli atti ulteriori con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda somme dovute per stipendi, salari, e assimilati e negli altri casi comunicare la dichiarazione al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo raccomandata. L’atto di pignoramento presso terzi è la citazione che conterrà l’indicazione della data di udienza di comparizione innanzi al giudice (art. 580 c.p.c.) Il creditore per richiedere la vendita deve proporre ricorso al giudice dell’esecuzione con il termine dilatorio di 10 giorni dal pignoramento. Al ricorso sono da allegare entro 120 giorni dal suo deposito l’estratto del catasto nei 20 anni anteriore alla trascrizione del pignoramento ovvero da certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. I predetti documenti consentono al giudice dell’esecuzione di stabilire il valore base dell’immobile che viene inserito nel provvedimento di vendita e che viene pronunciato in sede di udienza di autorizzazione della vendita. Il giudice dell’esecuzione entro 30 giorni dal deposito dei documenti nomina l’esperto e fissa l’udienza per la comparizione delle parti. Se non vengono sollevate contestazioni ovvero si raggiunge l’accordo su di esse, il giudice emette ordinanza di vendita e fissa il termine per la proposizione delle offerte d’acquisto entro un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni. Il giudice fissa nella stessa ordinanza la cauzione da versare. Le opposizioni sono decise dal Tribunale con sentenza e il giudice dispone la vendita con ordinanza da notificare ai creditori iscritti che non sono comparsi. La vendita senza incanto consiste nell’esame da parte del giudice dell’esecuzione e nell’eventuale accoglimento delle offerte di acquisto che chiunque – tranne il debitore può presentare per l’acquisto del mobile pignorato. L’offerta è depositata in cancelleria da parte dell’offerente. Essa è irrevocabile salvo che il giudice ordini l’incanto o siano decorsi 120 giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta. L’offerta deve essere depositata in busta chiusa da aprire in presenza di tutti gli offerenti. Il giudice delibera sull’offerta in accordo con il creditore procedente ovvero qualora non ritenga più favorevole procedere con la vendita con incanto. Quando il giudice dispone la vendita emette decreto con il quale indica le modalità di pagamento, indi, a pagamento avvenuto pronuncia altro decreto con il quale l’immobile viene trasferito in proprietà all’acquirente. La vendita con incanto si apre con ordinanza pubblicata a cura del cancelliere, con la quale il giudice, fissa i termini elencati ex art. 576 ( prezzo, giorno ora dell’incanto, misura minima di aumento delle offerte, cauzione minima da depositare preventivamente, termine di versamento del prezzo, il termine che deve intercorrere tra le forme di pubblicità e l’incanto. Tutti tranne il debitore possono partecipare all’incanto previo versamento della cauzione. L’incanto ha luogo in udienza davanti al giudice dell’esecuzione, e diventa assegnatario l’offerente la cui offerta non è superata entro il periodo di 3 minuti. Dopo l’incanto possono essere proposte nel termine di 10 giorni offerte che non superano di almeno 1/5 il prezzo raggiunto nell’incanto previa eventuale gara tra più offerenti. Le offerte dopo l’incanto vanno depositate in cancelleria prestando cauzione per il doppio della cauzione versata ai sensi dell’art. 580. Il giudice indice la gara della quale il cancelliere dà pubblico avviso e comunicazione all’aggiudicatario. Alla gara possono partecipare anche gli offerenti al precedente incanto che abbiano integrato la cauzione. L’aggiudicatario per divenire proprietario a pieno titolo dovrà provvedere a versare il prezzo nel termine e nel modo fissati nell’ordinanza di vendita, consegnando al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto pagamento. Solamente dopo il versamento del prezzo il giudice pronuncia decreto di trasferimento all’aggiudicatario per il rilascio dell’immobile. Il decreto contiene l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto e costituisce titolo esecutivo. Inoltre, il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto. Il prezzo deve essere depositato dall’aggiudicatario nei termini stabiliti, pena la decadenza dell’aggiudicatario pronunciata dal giudice dell’esecuzione, con perdita della cauzione a titolo di multa e nuovo incanto con eventuale rivendita in danno all’aggiudicatario precedente qualora il ricavato sia inferiore all’offerta del nuovo aggiudicatario. Delega a un professionista della vendita immobiliare Gli art. 591 bis - 591 ter, prevedono la delega a un professionista delle operazioni di vendita con incanto, es. un notaio, o un avvocato, o un commercialista, da parte del giudice dell’esecuzione quando provvede sull’istanza di vendita. Il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni della procedura di vendita, i termini, le modalità, il luogo della presentazione delle offerte, ecc., ecc. L’ambito della delega comprende tutte le operazioni della procedura di vendita con incanto sino al decreto di trasferimento riservato al giudice dell’esecuzione. Le operazioni delegate sono ex art. 591 bis; art. 576-ss. Il professionista redige il verbale dell’incanto. Se il prezzo non è versato nel termine stabilito, questi ne dà avviso al giudice, mentre se avviene il versamento il professionista predispone il decreto di trasferimento, trasmettendo il fascicolo al giudice al fine della pronuncia da parte del giudice. Gli eventuali reclami ai provvedimenti del delegato sono posti con ricorso al giudice che provvede con ordinanza, mentre gli eventuali problemi sono reclamabili al giudice che provvede con decreto reclamabile innanzi allo stesso giudice. L’opposizione agli atti esecutivi non esperibile contro i provvedimenti del delegato professionista né contro i decreti del giudice è proponibile contro le ordinanze che il giudice pronuncia seguito di reclamo. Assegnazione, amministrazione giudiziaria e distribuzione del ricavato (nell’espropriazione immobiliare) L’assegnazione è proposta dal creditore procedente entro 10 giorni prima dalla data dell’incanto. Se la vendita all’incanto non si verifica per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede sulle istanze di assegnazione, fissando un termine per l’assegnatario per il versamento del conguaglio. Se la vendita all’incanto non si verifica e le istanze di assegnazione non sono accoglibili, il giudice può disporre: 1) nuova vendita all’incanto con diverse condizioni; 2) l’amministrazione giudiziaria, una misura provvisoria della durata non superiore a 3 anni affidata ad uno o più creditori o ad un istituto autorizzato, oppure allo stesso debitore su accordo dei creditori. L’amministratore tiene un rendiconto e le rendite possono essere assegnate ai creditori in detrazione del loro credito. Durante l’amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta di acquisto, o chiedere al giudice dell’esecuzione di
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