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Espropriazione presso il debitore, terzi, immobiliare, terzo proprietario, beni indivisi, Dispense di Diritto Processuale Civile

Riassunto del volume 3 del libro "Istituzioni di diritto processuale civile" di Gianpiero Balena, aggiornato alla riforma Cartabia, - Espropriazione mobiliare presso il debitore; - espropriazione presso terzi; - espropriazione immobiliare; - espropriazione contro il terzo proprietario; - espropriazione di beni indivisi; - esecuzione di obblighi di fare e non fare ex 614-bis.

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 26/10/2023

gloria.cinanni
gloria.cinanni 🇮🇹

4.3

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32 documenti

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Scarica Espropriazione presso il debitore, terzi, immobiliare, terzo proprietario, beni indivisi e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE BENI DA PIGNORARE Nell'espropriazione immobiliare presso il debitore competono all'ufficiale giudiziario, che gode di poteri coercitivi, la ricerca e l'individuazione dei beni o dei crediti utilmente pignorabili. L'ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo e di precetto può effettuare la ricerca delle cose da pignorare nella casa del debitore, in tutti gli altri luoghi a lui appartenenti nonché, osservando le cautele, sulla persona del debitore, ricorrendo anche all'uso della forza e richiedendo l'assistenza della forza pubblica per aprire porte, ripostigli o recipienti o vincere la resistenza del debitore o di terzi o allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento. Su autorizzazione del presidente del tribunale e su richiesta del creditore, l'ufficiale giudiziario può anche pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali può direttamente disporre [es. autovettura che si trovi in un garage di proprietà di terzi, cui il debitore può accedere liberamente]; se invece manca questo potere di utilizzazione diretta del bene, è necessario ricorrere alle forme di espropriazione presso terzi. L'individuazione delle cose da assoggettare ad espropriazione incontra dei limiti per salvaguardare la dignità e il decoro del debitore e la sopravvivenza → impignorabilità assoluta o relativa: • impignorabilità assoluta = riguarda una serie di beni mobili che vengono senz'altro sottratti all'espropriazione per la loro particolare destinazione [es. cose sacre, armi, oggetti per l'adempimento di un pubblico servizio o indispensabili alle esigenze basilari del debitore e della sua famiglia come arredi, commestibili e combustibili necessari per un mese]. Lo stesso regime si applica ai beni giuridicamente inalienabili per legge, come i beni del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile dello Stato e di altri enti pubblici; • impignorabilità relativa = attiene a beni che possono essere autonomamente pignorati solo a determinate circostanze [es. strumenti, oggetti, libri indispensabili per l'esercizio della professione o del mestiere]. Sono pignorabili fino al massimo di 1/5 del loro valore, se il valore di realizzo degli altri beni è insufficiente; se si tratta di frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, nelle 6 settimane anteriori al tempo della loro maturazione. Entro questi limiti, la scelta dei beni è discrezionale da parte dell'ufficiale giudiziario ma l'art. 517 impone di preferire in ogni caso il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito e ogni altro bene di sicura realizzazione e, più in generale, le cose di più facile e pronta a liquidazione. MODALITÀ DEL PIGNORAMENTO È necessaria la richiesta del creditore interessato, che dovrà fornire all'ufficiale giudiziario il titolo esecutivo e l'originale del precetto debitamente notificato. Può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni: in questo caso l'ufficiale giudiziario dovrà comunicargli la data e l'ora di accesso e potrà farsi rappresentare o assistere da un difensore o da un esperto. Il pignoramento può essere eseguito soltanto nei giorni feriali e non prima delle 7 né prima delle 21. Si attua in forma orale ma ne viene redatto processo verbale, nel quale si dà atto dell'ingiunzione e delle ulteriori formalità prescritte dal 490 (invito al debitore alla dichiarazione di residenza o all’elezione di domicilio, avvertimento concernente la possibile conversione del pignoramento, eventuale invito ad indicare ulteriori beni pignorabili, ecc.) e si dà conto nel verbale di tutte le operazioni effettuate dall'ufficiale giudiziario. Per agevolare la descrizione delle cose pignorate e del relativo stato è prevista una rappresentazione fotografica o riprese audiovisive. In questa fase si fa una stima approssimativa del presumibile valore di realizzo dei beni pignorati, necessaria per stabilire quando il pignoramento può arrestarsi → art. 517 indica come limite un valore pari all'importo del credito precettato aumentato della metà. A questa stima può procedere l'ufficiale giudiziario avvalendosi di un esperto stimatore che avrà diritto ad un compenso. Le operazioni di stima possono essere differite ad un momento successivo, ma comunque senza indugio ed entro il termine perentorio di 30 giorni. Il creditore potrà contestare il valore attribuito alle cose pignorate, per ottenere che il pignoramento venga esteso ad altri beni, entro il termine per il deposito dell'istanza di vendita (che coincide con quello di efficacia del pignoramento), rivolgendo istanza al giudice dell'esecuzione, che ordinerà l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello stimato in sede di pignoramento. Nel verbale di pignoramento devono essere indicate le disposizioni date per conservare le cose pignorate e concernenti la loro custodia. Se il debitore non è presente al pignoramento, l'ingiunzione di cui al 492 è rivolta ad una persona di famiglia o addetta alla casa cui viene consegnato un avviso dell'ingiunzione destinato al debitore; se anche queste persone mancano, l'avviso è affisso alla porta. Una volta concluse le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore precedente il verbale del pignoramento, il titolo esecutivo e il precetto e il creditore entro 15 giorni dovrà depositare in cancelleria, con modalità telematiche, la nota di iscrizione al ruolo, affinché il cancelliere formi il fascicolo dell'esecuzione. L'inosservanza di questa procedura causa l'inefficacia del pignoramento ed obbliga il creditore a dichiararlo al debitore entro i 5 giorni successivi. Se l'espropriazione si effettua su un bene mobile iscritto in un Pubblico Registro, l'atto di pignoramento dovrà essere trascritto, affinché si producano gli effetti di opponibilità terzi aventi causa del debitore. Disposizioni speciali per l'espropriazione di beni mobili immateriali (come diritti patrimoniali, di proprietà industriale e quelli aventi ad oggetto una quota di partecipazione in società a responsabilità limitata): nel caso della proprietà industriale il pignoramento si esegue con un atto notificato al debitore e trascritto entro i successivi 8 giorni presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; nel caso di quota di partecipazione in S.R.L. il pignoramento si deve compiere mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. INTERVENTO DEI CREDITORI L'intervento deve avvenire non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione: dopo tale momento l’intervento si considera tardivo e il credito, salvo che non sia assistito da un diritto di prelazione, viene postergato, potendosi soddisfare solo sull'eventuale residuo. Il 525 co.2° anticipa il limite temporale dell'intervento tempestivo per la “piccola espropriazione”, ossia quando il valore dei beni pignorati non supera i €20.000: in questo caso si fa riferimento alla data di presentazione del ricorso con cui è chiesta la vendita o l'assegnazione. ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE In base all'art. 555 il pignoramento di beni si esegue attraverso la notificazione e successiva trascrizione di un atto sottoscritto dal creditore pignorante, contenente l'esatta indicazione dei beni e dei diritti assoggettati ad espropriazione, con gli estremi catastali richiesti dal c.c. per l'individuazione dell'immobile ipotecato, oltre alla consueta ingiunzione prevista dall'art. 492. Questa ingiunzione compete all'ufficiale giudiziario del luogo in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione (luogo in cui si trova l'immobile da pignorare); tuttavia, la giurisprudenza svaluta questo elemento, sul presupposto che la paternità dell'ingiunzione può essere assunta dall'ufficiale giudiziario tramite la mera notificazione dell'atto di pignoramento. La trascrizione si deve considerare un elemento costitutivo? Prevale l'idea che, sebbene la notificazione del pignoramento produca effetti nei confronti del debitore esecutato, il quale non può più disporre dell’ immobile, il perfezionamento del pignoramento presuppone la sua trascrizione, in assenza della quale non potrebbe disporsi la vendita. Dopo la notifica del pignoramento che dà già inizio al procedimento esecutivo, l'ufficiale giudiziario deve consegnare senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di pignoramento, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari, affinché il creditore entro 15 giorni depositi la nota di iscrizione al ruolo, le copie conformi del titolo esecutivo e del pignoramento e il cancelliere possa prontamente formare il fascicolo dell'esecuzione. Anche in questo caso l’omesso o tardivo deposito dei documenti da parte del creditore può far venir meno l'efficacia del pignoramento. L'art. 556 consente al creditore, quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitariamente, di pignorare insieme con l'immobile anche i mobili che lo arredano, nel qual caso è previsto che l'ufficiale giudiziario formi atti separati per l'immobile e per i mobili, ma poi li depositi insieme. ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO L'espropriazione può colpire legittimamente i beni appartenenti ad un soggetto diverso dal debitore esecutato, che subisce l'azione esecutiva pur senza essere esso stesso titolare passivo dell'obbligazione risultante dal titolo. L'art. 602 far riferimento a due situazioni distinte: • espropriazione di un bene la cui alienazione è stata revocata, poiché compiuta in frode ai creditori → questa ipotesi si realizza in conseguenza del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria da parte dei creditori, che in questo modo ottengono che il trasferimento sia dichiarato inefficace nei loro confronti e possono assoggettare il bene ad espropriazione (come se appartenesse ancora al loro debitore), pur dovendo dirigere l'azione esecutiva contro il terzo acquirente. In questo caso, poiché l'atto di disposizione compiuto dal debitore non è invalido bensì inefficace nei confronti dei soli creditori che hanno esperito l'azione revocatoria, solamente questi ultimi potranno concorrere all'espropriazione, avendo il diritto di essere preferiti nella distribuzione del ricavato agli eventuali altri creditori dell'acquirente. Laddove si tratti di alienazione di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri compiuta a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, l'esecuzione forzata contro l'acquirente può essere esercitata a prescindere dal previo esperimento della revocatoria, a condizione che il pignoramento sia trascritto entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole; • espropriazione di un bene gravato da pegno o ipoteca per debito altrui. È compresa anche l'ipotesi del privilegio speciale assistito da diritto di seguito → questa ipotesi si spiega col diritto di seguito che caratterizza il pegno e l'ipoteca e presuppone che il terzo abbia acquistato il bene già gravato dal diritto reale di garanzia, oppure che abbia egli stesso concesso il pegno/ipoteca a garanzia di un debito altrui. L'acquirente di un bene ipotecato potrebbe anche evitare l'espropriazione, rilasciando il bene ai creditori iscritti o liberandolo dalle ipoteche. L'implicito presupposto per l'applicazione degli artt. 602 ss. è che l'acquisto del terzo sia anteriore al pignoramento e, quando si tratta di beni immobili, che la relativa trascrizione sia anteriore alla trascrizione del pignoramento, altrimenti l'espropriazione sarebbe legittimamente diretta contro il solo debitore e l'acquirente potrebbe tutt'al più far valere la sua successione nella titolarità del bene, per contestare vizi della procedura esecutiva e per partecipare alla parentesi di cognizione che dovesse scaturire dalla procedura. ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI Art. 599: il creditore ha il diritto di espropriare anche i beni appartenenti pro-indiviso, oltre che al debitore, a soggetti che non sono direttamente obbligati né responsabili per il debito altrui [ad esempio, al terzo comproprietario datore di ipoteca sul bene comune]. In questi casi bisogna separare la quota e coinvolgere nel processo esecutivo tutti i comproprietari del bene indiviso. Tra queste fattispecie va ricompresa anche quella di cui all'art.189 co.2° c.c., quando il creditore particolare di uno dei coniugi, pur volendo soddisfarsi sui beni oggetto della comunione legale in via sussidiaria, non intenta pignorare questi beni per l'intero, ma preferisca espropriare la sola quota indivisa idealmente spettante al coniuge debitore. In queste ipotesi l'esecuzione forzata si dirige soltanto contro il debitore: dunque, il titolo esecutivo e il precetto devono notificarsi solo a lui e il pignoramento si deve eseguire soltanto nei suoi confronti. La particolarità del pignoramento qui sta nella circostanza che il suo compimento, poi, deve essere notificato ai comproprietari (non debitori) da parte del creditore procedente tramite un avviso contenente le indicazioni di cui all'art. 180 disp.att. questo avviso però non va a condizionare la validità del pignoramento, ma ne dipende solo il divieto per gli altri comproprietari di “lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice”. Quindi, la sua omissione consentirebbe agli altri comproprietari di procedere validamente alla divisione, nonostante l'avvenuto pignoramento e l'eventuale trascrizione. ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO Nell'esecuzione per consegna il diritto da attuare ha per oggetto la consegna di determinati beni mobili. L'attività principale qui è la ricerca della cosa/e cui il titolo esecutivo si riferisce, che l'ufficiale giudiziario deve effettuare nel luogo in cui le cose presumibilmente si trovano, applicando le stesse disposizioni sul pignoramento mobiliare e deve conseguentemente consegnarle alla parte istante o ad altra persona da lei designata. La complicazione che potrebbe aversi qui è la circostanza che l'ufficiale giudiziario trovi le cose già pignorate: in questo caso, la consegna non potrebbe avvenire e la parte istante dovrebbe far valere il proprio diritto di proprietà proponendo opposizione di terzo all'esecuzione ex 619. Nell'esecuzione per rilascio si tratta di realizzare coattivamente il diritto al rilascio di un determinato bene immobile e il procedimento consiste in un preavviso alla parte esecutata del giorno e dell'ora in cui l'esecuzione avrà materialmente inizio, con l'accesso dell'ufficiale giudiziario sul posto. Queste esecuzioni possono aver luogo sia in base ad un titolo esecutivo giudiziale che ad un verbale di conciliazione e anche in forza di atto pubblico. L'art. 605 disciplina il contenuto dell'atto di precetto che deve contenere sia gli elementi prescritti dal 480, sia la descrizione sommaria dei beni da consegnare o rilasciare, integrabile dall'esame del titolo esecutivo e, qualora nel titolo si stabilisca un certo termine per la consegna/ rilascio, si deve fare riferimento nell'intimazione a questo termine. L'art. 608-bis estende all'esecuzione per consegna o rilascio la possibilità dell'estinzione per rinuncia della parte istante. L'art. 610 attribuisce a ciascuna parte, qualora sorgano delle difficoltà che non ammettono dilazione dell'esecuzione, la facoltà di chiedere al giudice dell'esecuzione i provvedimenti temporanei occorrenti. Questa norma può essere usata con molta elasticità a fronte di difficoltà sia materiali che giuridiche, fermo restando che i provvedimenti temporanei sono sempre revocabili e modificabili e non possono avere ad oggetto neanche indirettamente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, altrimenti rivestirebbero la natura di una sentenza. L'art. 611 prevede la liquidazione delle spese del procedimento ad opera del giudice dell'esecuzione con decreto che costituisce titolo esecutivo, il che significa che la liquidazione è posta a carico della parte esecutata e deve comprendere anche il rimborso delle spese dell'eventuale rappresentanza tecnica. Questo provvedimento ha natura monitoria (come se si trattasse di un decreto ingiuntivo) e dunque è impugnabile tramite opposizione dinanzi al giudice che l'ha pronunciato. Esecuzione per il rilascio dell'immobile L'esecuzione per il rilascio dell'immobile ha inizio con un preavviso che l'ufficiale giudiziario, su sollecitazione della parte istante, deve notificare all'intimato 10 giorni prima dell'accesso sul luogo dell'esecuzione, specificando giorno e ora in cui avverrà l'accesso. Nel giorno e ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario si reca sul luogo (facendo anche uso di poteri coercitivi), immette la parte istante nel possesso dell'immobile, consegnandole le chiavi o ingiungendo ai detentori di riconoscere il nuovo possessore. Questa esecuzione è utilizzabile anche quando l'immobile è materialmente detenuto da un soggetto diverso da quello che dal titolo risulta obbligato al rilascio. Se la parte istante non disconosce il diritto del terzo a mantenere la detenzione dell'immobile nulla quaestio, altrimenti bisognerà stabilire quali rimedi competono al terzo che vanti un diritto autonomo alla detenzione o al possesso del bene. Spesso le operazioni per questo tipo di esecuzione non si possono esaurire in un solo giorno, poiché sorgono delle difficoltà, e quindi l'ufficiale giudiziario deve accedere più volte all'immobile, senza però essere tenuto a reiterare l'avviso. Una complicazione si può avere quando nell'immobile oggetto di rilascio si trovino beni mobili, appartenenti alla parte esecutata o a un terzo, che non devono essere consegnati. L'ufficiale giudiziario deve intimare al l'esecutato di asportare i beni dall'immobile entro un certo termine e, scaduto questo termine, se la parte istante lo richiede, l'ufficiale giudiziario deve determinare il presumibile valore di realizzo dei beni (avvalendosi di uno stimatore), indicando anche le spese occorrenti per la custodia e per l'asporto; se il valore dei beni è superiore a queste spese, l'ufficiale giudiziario nomina il custode e lo incarica di trasportare altrove i beni e poi provvede alla loro vendita senza incanto, altrimenti i beni si considereranno abbandonati e l'ufficiale giudiziario ne dispone lo smaltimento e la distruzione. Stesso esito è previsto se non ha avuto successo il tentativo di vendita. Fino alla vendita o alla distruzione, il proprietario dei beni può sempre chiederne la riconsegna al giudice dell'esecuzione.
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