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espropriazione presso terzi, Dispense di Diritto Processuale Civile

dispensa del professor bruno sassani sull'espropriazione presso terzi , aggiornato alla riforma 2014

Tipologia: Dispense

2014/2015

Caricato il 11/06/2015

pichicho
pichicho 🇮🇹

4.1

(32)

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Scarica espropriazione presso terzi e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! 1 XIX L’ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI Il pignoramento presso terzi è una forma particolare di pignoramento che ha ad oggetto crediti che il debitore vanta verso un terzo (c.d. debitor debitoris) oppure cose mobili del debitore ma detenute da terzi (c. d. terzo possessore). Si tratta di una procedura espropriativa più articolata del pignoramento mobiliare diretto in quanto coinvolge anche un terzo chi, non essendo debitore del procedente (e quindi non essendo soggetto passivo della sanzione esecutiva), viene però necessariamente attratto nell’esecuzione. Quanto alle cose mobili di proprietà del debitore, esse possono trovarsi al di fuori della sfera di questi perché detenute da altri soggetti. Per es., la mia falciatrice tosaerba potrebbe trovarsi nel giardino del mio vicino che in questo periodo la sta usando per la manutenzione del suo prato. Essendo di mia proprietà però essa rappresenta pur sempre un elemento della garanzia patrimoniale dei miei debiti; se fosse stata parcheggiata nel mio giardino, l’ufficiale giudiziario avrebbe potuto pignorarla con le semplici forme del pignoramento mobiliare; trovandosi attualmente nel materiale possesso di un altro, occorrerà procedere con le più articolate forme del pignoramento presso terzi. In tal caso, una volta compiuta nei confronti del (solo) debitore la preventiva notificazione di titolo esecutivo e precetto, il pignoramento della cosa avrà il suo inizio in un atto notificato tanto al debitore quanto al terzo a norma degli articoli 137 e seguenti (art. 543 c. 1). L’atto consiste nell’ingiunzione al debitore di “astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito” il bene (art. 492 c. 1), l’indicazione, “almeno generica”, delle cose e “l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice” (art. 543 c. 2). In linea di principio, il creditore procedente ha l’onere di individuare i beni del debitore collocati presso i terzi, tuttavia l’art. 492 c. 5 consente che tale individuazione avvenga nel corso del pignoramento mobiliare presso il debitore, nel corso del quale, se il debitore ha indicato crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi [ 1 ] “il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene”. Si è visto come sia tuttavia possibile che l’ufficiale giudiziario sottoponga a pignoramento mobiliare diretto “le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli” (art. 513 c. 4) (e che l’ipotesi ricorre tipicamente allorché il terzo detenga il bene in virtù di un rapporto di comodato o di deposito: in questo 1 Per l’art. 492 c. 4, se invitato dall’ufficiale giudiziario ad indicare “ulteriori beni utilmente pignorabili”, il debitore esecutato deve indicare “i luoghi in cui si trovano”. L’art. 492-bis c. 5 regola la procedura telematica del pignoramento presso i terzi indicati dal debitore dando all’ufficiale giudiziario ampi poteri d’ufficio per la sua attuazione. 2 caso il debitore dispone del bene in via mediata e, se il terzo che ne ha la disponibilità immediata, riconoscendo il potere del debitore sulla cosa, accetta di esibirlo, l’ufficiale giudiziario può pignorarlo come se l’avesse trovato nella materiale disponibilità del debitore). Sappiamo inoltre che nella garanzia patrimoniale del debitore sono ricompresi non solo beni ma anche crediti, crediti che il creditore può legittimamente espropriare. La realtà dell’esecuzione forzata mostra un ampio uso di tale forma di espropriazione, e il pignoramento di crediti è spesso la forma più fruttuosa di espropriazione. Se il debitore è titolare di conto corrente, l’istituto bancario presso cui il conto è acceso assume le vesti di suo debitore per le somme depositate, e così debitore dell’esecutato va considerato il suo datore di lavoro rispetto alla retribuzione, o ancora, se l’esecutato è un appaltatore che sta eseguendo la propria prestazione, l’appaltante sarà verosimilmente suo debitore per il corrispettivo: l’odierna realtà sociale mostra abitualmente situazioni in cui la cosa più conveniente da fare (e talvolta l’unica) per il creditore è bloccare l’adempimento dell’obbligazione nei confronti dell’esecutato per sostituirvisi ed ottenere il pagamento direttamente a proprio favore. Taluni crediti del debitore sono impignorabili; altri sono pignorabili solo in una determinata misura: la materia è regolata dall’art. 545 regola, fatte salve leggi speciali per particolari crediti. [ 2 ] Malgrado non manchino opinioni favorevoli alla rilevabilità d’ufficio della impignorabilità del credito da parte del giudice dell’esecuzione, è sicuramente più corretto limitare la sua deducibilità all’esercizio dell’opposizione all’esecuzione da parte del debitore (il secondo comma dell’art. 615 fa dell’impignorabilità motivo specifico di opposizione) e coerentemente con la natura del limite che è posto a suo vantaggio. Sono assolutamente impignorabili i crediti aventi per soggetti sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Assolutamente impignorabili sono anche i crediti dell’assicurato nei confronti dell’ente assicuratore, ai sensi dell’art. 1923 c. 1, c. c. Neppure sono pignorabili i crediti alimentari (categoria in cui vengono ricomprese anche le prestazioni derivanti dai c. d. obblighi di mantenimento); fa eccezione il caso del creditore che faccia valere un credito alimentare a sua volta (ma previa autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, e per la parte che questi determina mediante decreto). [ 3 ] Sempre con riguardo al creditore che agisca per crediti di natura alimentare, possono essere pignorate nella sola misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato le somme dovute al debitore dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a causa di licenziamento). [ 4 ] In linea generale (prescindendo cioè dalla natura del credito messo ad esecuzione), gli stipendi, i salari e le pensioni del debitore – siano essi dovuti da 2 L’art. 19-bis d. l. n. 132/2014 conv. nella legge n. 162/2014 ha stabilito l’impignorabilità “a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio” dei crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere. 3 Si ritiene affetto da nullità il pignoramento eseguito senza la preventiva autorizzazione del giudice. 4 Tenuto conto della possibilità generale di pignorare per un quinto tali somme, si ritiene che la mancanza di autorizzazione presidenziale non provoca nullità del pignoramento bensì automatica riduzione della somma pignorata al quinto, corrispondente al valore pignorabile ex lege. 5 quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 413 c. 5 (pubbliche amministrazioni parti di rapporti di lavoro): in tal caso è competente il giudice del luogo in cui è localizzato il terzo debitore. Se il terzo si dichiara o viene dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 ss. (art. 552). [ 13 ] Queste cose dovranno quindi essere vendute secondo le regole generali, ovvero assegnate al creditore. Quanto al pignoramento di crediti, se il terzo si dichiara o viene dichiarato debitore di somme nei confronti dell’esecutato, si distingue se le somme sono esigibili subito, o comunque in termine non superiore a novanta giorni, ovvero se sono esigibili in termine maggiore di novanta giorni. Nel primo caso “il giudice le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti” (art. 553 c. 1). Nel caso invece di somme esigibili in termini superiori, [ 14 ] l’assegnazione in pagamento può aversi solo previo assenso del creditore procedente e di tutti i creditori intervenuti (provvisti di titolo esecutivo); in mancanza di assenso viceversa il credito verrà venduto (art. 553) come se fosse una cosa mobile, con distribuzione del prezzo versato dall’acquirente ai creditori concorrenti. [ 15 ] Il concorso di altri creditori nell’espropriazione presso terzi segue le regole generali degli artt. 525 ss. L’intervento è considerato tempestivo, ai sensi dell’art. 526, se esso ha luogo (art. 551 c. 2) entro la prima udienza di comparizione delle parti, udienza che, ha luogo a seguito della “citazione del debitore a comparire davanti al giudice” contenuta nell’atto di pignoramento (art. 543 c. 2 n. 4). L’intervento non può peraltro ampliare la somma pignorata nell’espropriazione di crediti: l’art. 546, c. 1 fissa infatti il limite quantitativo del pignoramento (l’effettivo ammontare pignorato) “nei limiti dell’importo del credito precettato, aumentato della metà”. Questo limite non può essere infranto dal concorso di altri creditori e l’importo pignorato in capo al terzo si misura quindi sul credito del procedente (“credito precettato”) e non sulla somma globale dei crediti vantati dai creditori concorrenti. Restano peraltro salve le possibilità di estensione del pignoramento previste in generale dagli artt. 492 c. 4 e 499 c. 4. debitori di un unico debitore. In tal modo il creditore potrà predisporre un unico pignoramento con contestuale citazione del debitore e dei terzi in un’unica procedura esecutiva nei confronti di più soggetti. Alla norma si imputa però il difetto di imporre al terzo debitore (che non è esecutato, e dovrebbe essere disturbato il meno possibile dall’esecuzione) di affrontare il procedimento per la dichiarazione e l’eventuale giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di assegnazione davanti ad un foro che gli è del tutto estraneo. 13 Quando però all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice fissa con ordinanza un’udienza successiva da notificarsi al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma (art. 548 c. 1). 14 Ovvero se si tratti di rendite (perpetue o temporanee) o di censi. 15 Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dispone che la cosa data in pegno sia affidata all’assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad n terzo che designa, sentite le parti (art. 554 c. 1). In caso di garanzia ipotecaria, il provvedimento di assegnazione o vendita “va annotato nei libri fondiari” (art. 554 c. 2). 6 L’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione o la vendita delle cose mobili, ovvero l’assegnazione in pagamento al creditore della somma dovuta dal terzo ha, come si è detto, una efficacia limitata al processo esecutivo (una efficacia interna, priva della forza del giudicato vero e proprio). Essa è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi (“nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617”), cioè con il rimedio generale inteso al controllo della regolarità e correttezza dello svolgimento della procedura esecutiva di cui parleremo al momento opportuno. La legge non dice espressamente che l’ordinanza è esecutiva, ma la sua valenza di titolo esecutivo a favore del creditore assegnatario è considerata implicita. A questo punto, il terzo assegnato non potrà più contestare le statuizioni del giudice dell’esecuzione che hanno preceduto la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione. Egli infatti aveva l’onere di dolersene, nella forma dell’opposizione agli atti, nel corso della procedura di formazione dell’ordinanza. [ 16 ] V’è però una rilevante eccezione: in opposizione agli atti esecutivi (“nelle forme e nei termini dell’art. 617 primo comma”), il terzo può impugnare l’ordinanza di assegnazione adottata a norma dell’art. 548 “quando prova di non averne avuto tempestiva conoscenza, per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore” (art. 548 u. c.). In realtà la intempestività non va riferita alla conoscenza dell’ordinanza di assegnazione ma alla conoscenza del procedimento esecutivo che ha condotto all’ordinanza quando sia stata irregolare la notificazione al terzo ovvero sia stato impossibile a questi di rendere la dichiarazione per caso fortuito o forza maggiore 16 In tal senso gli è negata la possibilità di contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata (ex art. 615) del creditore assegnatario.
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