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Etivity - prova d'esame, Esercizi di Diritto del Lavoro

Diritto del lavoro, la subordinazione

Tipologia: Esercizi

2022/2023

Caricato il 03/04/2024

roberta-tonelli-2
roberta-tonelli-2 🇮🇹

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Scarica Etivity - prova d'esame e più Esercizi in PDF di Diritto del Lavoro solo su Docsity! Etivity Diritto del lavoro – “La Subordinazione” L’articolo 2094 del Codice Civile, fornisce una definizione di prestatore di lavoro subordinato, “… chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. Evidenziamo gli elementi essenziali della definizione, innanzitutto, si può collaborare nell’impresa in veste giuridica, in forma autonoma e subordinata. Il profilo di etero-direzione rappresenta il potere del datore di lavoro di dirigere la prestazione verso un obiettivo, l’utile, il profitto. La dipendenza nei confronti dell’imprenditore è il requisito volto a sottolineare lo stato di subordinazione socio-economica del lavoratore, che non avendo i mezzi per produrre, è costretto a mettere in campo le sue energie a disposizione del datore di lavoro per la produzione. Il lavoro subordinato, contrariamente al lavoro autonomo e parasubordinato, è che il lavoratore dipendente, ovvero, è alle dipendenze del datore di lavoro. Esso è tenuto a recarsi nel luogo prestabilito per svolgere l’attività lavorativa, sotto il coordinamento organizzativo del datore di lavoro e dell’osservanza degli orari predeterminati, in casi di inadempienza rischia delle sanzioni disciplinari. Il datore di lavoro, si impegnerà a versare, a cadenze fisse, una retribuzione prestabilita. Evidenzio che il lavoro subordinato si caratterizza per l’onerosità, dall’articolo 2094 si evince che l’obbligazione lavorativa assunta dal prestatore è attraverso la retribuzione. Ogni rapporto di lavoro subordinato è configurabile come prestazione di lavoro a titolo oneroso, quindi in mancanza di una retribuzione non si può trattare di lavoro subordinato, in quanto il lavoro gratuito non è previsto giuridicamente. Tutti i rapporti di lavoro subordinati, sono regolati, disciplinati da una marcata finalità garantista, da norme inderogabili su tutti gli aspetti del rapporto e prevedono un trattamento economico normativo in cui il datore di lavoro ha l’obbligo di registrare i lavoratori nella documentazione aziendale obbligatoria, comunicare agli uffici competenti l’assunzione, alle denunce obbligatorie al fine di documentare l’esistenza del rapporto di lavoro esistente verso l’ente previdenziale. Il lavoratore deve essere inquadrato, ovvero deve essere determinata la qualifica e la categoria, deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, come previsto dall’articolo 2103. Il datore di lavoro, ha l’obbligo, oltre alla retribuzione (prevista dal contratto collettivo di categoria), ad osservare delle limitazioni in materia di durata del lavoro, accordando riposi giornalieri, settimanali e annuali (ferie), stabiliti dal codice civile e dal contratto a salvaguardia del benessere psico-fisico del lavoratore. Inoltre è prevista tutela previdenziale attraverso assicurazioni sociali obbligatorie, in cui il lavoratore è sollevato dal rischio di eventi negativi connessi o meno con l’attività lavorativa ma che possono compromettere sulla sua capacità di lavoro (malattia, infortunio, invalidità, disoccupazione involontaria ecc. ecc.). Infine dal lavoro subordinato devono essere distinti i rapporti associativi, dove il socio svolge un’attività lavorativa, in quanto l’attività lavorativa è una conseguenza stessa del vincolo associativo contrariamente al lavoro subordinato dove l’attività lavorativa è in ragione di un contratto di scambio articolato in due obbligazioni: la prestazione ed il versamento della retribuzione.
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