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Etivity sull'istituto della messa alla prova - IUL, Esercizi di Diritto

E' un elaborato sul sistema sanzionatorio nel processo penale minorile incentrato sull'importanza della messa alla prova e sulle ragioni dell'inapplicabilità dell'ergastolo. Per la redazione dell'etivity sono state consultate le lezioni del diritto dei diritti dell'infanzia della professoressa Alessandra Langella.

Tipologia: Esercizi

2020/2021

Caricato il 16/06/2024

mattia-zaninetti
mattia-zaninetti 🇮🇹

4.5

(2)

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Scarica Etivity sull'istituto della messa alla prova - IUL e più Esercizi in PDF di Diritto solo su Docsity! Consegna etivity - Modulo 2 Allo studente è richiesto di redigere un elaborato sul sistema sanzionatorio applicabile nel processo penale minorile, in particolare soffermandosi sull'istituto della messa alla prova e l'inapplicabilità dell'ergastolo, evidenziandone ragioni e finalità. L'elaborato dovrà avere una lunghezza massima di 3 cartelle (1500 battute per cartella, spazi compresi) e consegnato in formato PDF. La Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata dall'ONU il 20 novembre 1989, regola il sistema sanzionatorio nel processo penale minorile, enfatizzando i diritti dei minori e la necessità di trattarli in base alla loro età ed esigenze. Prima di questa Convenzione, la nostra Costituzione già incorporava questi principi fondamentali. Gli articoli 13, 27 e 31 stabiliscono un quadro giuridico per la protezione dei minori: l'articolo 13 vieta la violenza, incluso il carcere; l'articolo 27 promuove un trattamento umano e la rieducazione dei condannati; l'articolo 31 richiede allo Stato di proteggere la gioventù e l'infanzia. Per i minori devianti, il sistema giuridico deve adottare un approccio diverso rispetto agli adulti, puntando non solo a punire ma anche a proteggere e favorire il reinserimento sociale, con misure educative e riabilitative. Questi principi costituzionali, insieme a quelli della Convenzione assicurano un processo penale differenziato che privilegia la rieducazione e il reinserimento dei minori. La non imputabilità del minore è un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, che impedisce di processare e condannare un minore per un reato. Questo perché il processo penale può causare traumi e stigmatizzazione. Secondo l'articolo 85 del Codice penale, una persona è condannabile solo se imputabile, cioè capace di intendere e volere. L'articolo 97 stabilisce che i minori sotto i 14 anni sono sempre non imputabili, poiché si presume che non abbiano questa capacità. Pertanto, un minore di età inferiore ai 14 anni che commette un reato non può essere processato o condannato. L'articolo 98 del Codice penale prevede che i minori tra 14 e 18 anni possono essere imputabili solo se dimostrano la capacità di intendere e volere al momento del reato. Questa valutazione viene fatta caso per caso dal giudice, considerando la maturità del minore. Questa distinzione basata sull'età garantisce un trattamento adeguato alla fase di sviluppo dei minori e una protezione speciale, assicurando un'analisi personalizzata delle loro capacità cognitive e decisionali. L'istituto della messa alla prova, introdotto nel processo penale minorile con il D.P.R. 448/1988, rappresenta un'evoluzione rispetto all'approccio punitivo tradizionale. Fondato sugli articoli 31 e 27 della Costituzione italiana e sulle Regole di Pechino, questo strumento mira alla protezione e rieducazione dei giovani. La messa alla prova ha uno scopo preventivo e riabilitativo, offre al minore deviante la possibilità di riscattarsi e reintegrarsi nella società senza essere condannato penalmente. Permette al giovane di compiere azioni riparatorie e partecipare ad attività educative che favoriscono il recupero e la reintegrazione sociale. Invece di una sentenza giudiziaria, il processo viene sospeso e il minore messo alla prova. Lo Stato rinuncia alla pretesa punitiva, ma il minore deve evitare ulteriori reati, seguire un programma di risocializzazione e rieducazione, e tentare la riconciliazione con la vittima, riparando i danni. Questa sospensione del processo consente al minore di dimostrare ravvedimento e partecipare a un intervento personalizzato dei servizi sociali. Il periodo di sospensione è di tre anni per reati gravi e di un anno per reati meno gravi. Durante questo tempo, il minore ha l'opportunità di riprendere uno sviluppo corretto e riparare le conseguenze del reato. Se il periodo di prova si conclude positivamente, il giudice emetterà una sentenza di estinzione del reato. L'inapplicabilità dell'ergastolo ai minori in Italia riflette l'importanza di promuovere la rieducazione e il reinserimento sociale dei giovani autori di reato, anziché limitarsi alla punizione. L'ergastolo è una pena troppo severa per i minori, risultando inefficace per la loro riabilitazione e causando danni irreparabili alla loro crescita psicologica e sociale. Inoltre, non rispetta il principio della proporzionalità della pena, considerando l'immaturità e la maggiore capacità di cambiamento dei giovani. Giuridicamente, l'ergastolo non si applica ai minori perché ogni individuo, anche chi commette gravi reati, ha una dignità che va rispettata e ha diritto a una possibilità di redenzione. L'approccio adottato cerca di indirizzare i minori verso la crescita personale e la responsabilizzazione, attraverso istituti come la messa alla prova. L'inapplicabilità dell'ergastolo sottolinea l'importanza di un sistema giuridico che consideri le specifiche esigenze dei giovani autori di reato, privilegiando la riabilitazione e il reinserimento sociale rispetto alla mera punizione.
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