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Fase dell’iniziativa: procedimento legislativo, Appunti di Diritto Costituzionale

Fase di iniziativa del procedimento legislativo e soggetti legittimati ad elaborare la proposta di legge

Tipologia: Appunti

2022/2023

In vendita dal 01/07/2023

erica-dinolfo
erica-dinolfo 🇮🇹

36 documenti

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Scarica Fase dell’iniziativa: procedimento legislativo e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! dell’Unione Europea dovesse disinteressarsi di una determinata disposizione,ecco che tale disposizione tornerà ad essere applicata per la soluzione della fattispecie). CONCLUSIONE: La disapplicazione è l’ultima parola che,dopo gerarchia,competenza, successione nel tempo e abrogazione,risulta utile al giudice. Si è così redatta quella che è la gerarchia delle fonti all’interno del nostro ordinamento: 1. Costituzione 2. Regolamento UE 3. Diritto primario (atti aventi forza e valore di legge) 4. Diritto secondario (atti aventi forza ma non valore di legge) 5. Usi e consuetudini Così abbiamo concluso la prima parte delle fonti: 1. Prima parte: cosa bisogna intendere per fonte del diritto e quali distinzioni si possono fare e come si risolvono le antinomie tra le fonti. 2. Seconda parte: studio delle singole fonti. LE SINGOLE FONTI DEL DIRITTO: Il procedimento legislativo: ‘’Procedimento’’: categoria generale del diritto pubblico (non esclusiva del diritto costituzionale); dinamica generale del diritto in cui alcuni effetti sono prodotti grazie all’intervento di soggetti diversi,ognuno dei quali pone in essere un atto distinto da altri atti che hanno il medesimo scopo: produrre un effetto. 56 Tale dinamica è collocata nell’ambito legislativo: l’atto finale ‘legge’ sarà il prodotto di atti compiuti da soggetti diversi,tutti finalizzati alla produzione del medesimo risultato. Step dell’iter legislativo: ➔ Iniziativa: 5 soggetti abilitati ➔ Discussione e approvazione: Camera e Senato ➔ Promulgazione: Presidente della repubblica ➔ Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: Ministro della Giustizia ➔ Entrata in vigore Per funzione legislativa si intende la produzione dell’atto bicamerale tipico, frutto di un procedimento legislativo(di una serie di atti diversi tutti finalizzati al medesimo risultato): se c’è questo procedimento c’è legge. Alla funzione legislativa è riferita la parola “collettivamente”. DOMANDA: Cosa si intende per ''collettivamente'''? Si intende un articolazione dell’organo Parlamento,che consta di due Camere: nel nostro ordinamento vige il principio del Bicameralismo perfetto e paritario (non esistono elementi di differenziazione dal punto di vista funzionale tra i due rami del Parlamento): ➔ Paritario: aventi le stesse funzioni ➔ Perfetto: la legge sarà tale nel nostro ordinamento solo se sarà deliberata nel medesimo testo da entrambi i rami del Parlamento; Se,nello svolgimento di queste attività che condurranno all’approvazione di una legge,uno dei due rami del Parlamento apporta una modifica alla struttura dell’atto deliberato, sarà necessario acquisire su quella modifica anche la deliberazione dell’altro ramo del Parlamento (processo di navetta parlamentare). Tale fase,definita fase deliberativa, potrà definirsi conclusa nel momento in cui ambedue le camere approvano il medesimo disegno di legge. Non esiste nei due rami del Parlamento un’assemblea che possa pensare di avere un ruolo preminente sull’altra e non esiste,nello svolgimento del nostro ordinamento,che una legge possa essere approvata senza che entrambi i rami del Parlamento abbiano approvato il medesimo contenuto. NOTA BENE: Gli elementi di differenziazione,che non si evincono dal punto di vista funzionale nell’ambito del procedimento legislativo (principio del bicameralismo perfetto e 57 Si ha una realtà politica particolare: da questa parte del Parlamento (il Senato) il Governo regge la maggioranza per un voto:l’iter legislativo inizia in tale camera e ad un certo punto questo ramo del Parlamento approva il disegno di legge; Si immagina poi che in Camera dei Deputati (ove la maggioranza è consistente) siano apportati degli emendamenti di carattere necessario; In termini politici ciò significa che,con il ritorno del disegno di legge in Senato (a causa degli emendamenti) si rischia di avere un voto di sfiducia con il quale il Governo rassegna le dimissioni, in quanto l’atto normativo non viene approvato da tale ramo del Parlamento. CONCLUSIONE: Il bicameralismo perfetto e paritario è valido sulla carta ma nei fatti no; Subentra una strategia politica secondo cui il disegno di legge uscente da un ramo del Parlamento non viene modificato dall’altro ramo del Parlamento(monocameralismo di fatto), perché il bicameralismo perfetto e paritario comporterebbe il ritorno nell’assemblea dove la guerra politica è ai massimi livelli e dove il Governo corre il rischio di soccombere. ESEMPIO 2: Governo Draghi: dopo l’approvazione della Camera dei Deputati,in Senato viene presentato il testo in cui questa Camera dei Deputati in un solo voto ha riscritto completamente un disegno di legge di 1000 Articoli. La Camera con il suo voto ha avuto consapevolezza che materialmente un senatore non sarebbe riuscito, al momento della convocazione dell’assemblea,ad avere consapevolezza del contenuto di quanto approvato dall’altro ramo del Parlamento con delle procedure un po' strane: ci sono dei segnali in cui anche questo elemento del bicameralismo tende a vacillare. In tal senso è stato di grande importanza l’intervento dell’onorevole Lupi, appartenente alla maggioranza del Governo Draghi, il quale afferma che sussiste un problema: Renzi ha proposto una modifica costituzionale in cui cambiava l’articolazione del Parlamento, c’era chi era a favore e chi era contro, ma i cittadini hanno detto no, (ribadendo quindi l’importanza del principio del bicameralismo perfetto e paritario); oggi noi che abbiamo ricevuto questi 1000 commi nottetempo e che li stiamo approvando perché l’Europa ci chiede che entro una determinata data può nascere questo nostro documento, possiamo dire di avere preso in esame, avuto consapevolezza? Non siamo dentro un monocameralismo che la riforma voleva introdurre e che i cittadini hanno detto no? Ma ce lo dobbiamo porre questo problema? “. 60 CONCLUSIONE: È stato un intervento onesto nella sua struttura, che però rende partecipi di come la politica possa pesare sulle decisioni parlamentari ma anche sul sistema delle fonti, per cui è bene ricordare che anche questo principio del bicameralismo tende in qualche modo ad essere disarticolato. Fase dell’iniziativa La fase dell’iniziativa è la fase in cui vengono presentati degli atti di iniziativa dai soggetti titolari di potere di iniziativa che,se la politica riterrà di voler approvare,potrebbero questi atti di iniziativa trasformarsi in leggi della Repubblica italiana. L’iniziativa è la presentazione di una struttura, di un articolato tecnicamente definito come tale. Tali soggetti titolari di potere di iniziativa presenteranno in Parlamento una proposta di legge; L’atto di iniziativa deve: 1. Essere preceduto da una relazione,una sorta di nota introduttiva nella quale si specifica il senso dell’iniziativa; questa nota introduttiva ha un carattere particolare e generale. 2. Avere una struttura normativa,cioè deve essere articolato in articoli. DOMANDA: Questo documento sarà importante per l’interprete un giorno? Quando si parla delle intenzioni del legislatore si intende discutere dei riscontri oggettivi depositati nel procedimento legislativo. DOMANDA: Dove finiscono le centinaia di proposte di legge depositate dai parlamentari? Chi è che decide di che cosa il Parlamento si debba occupare? La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari, che definisce il programma del calendario entro il quale vengono definiti i temi della discussione parlamentare da qui entro la fine dell’anno. 61 CONCLUSIONE: L’avvenuta presentazione e formalizzazione di un’iniziativa legislativa non comporta per il Parlamento alcun obbligo di prenderla in considerazione,la presentazione di un atto d’iniziativa può mettere in movimento un procedimento, ma non è detto. Le attività parlamentari hanno un filtro politico che passa attraverso le declinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari: se non ci sarà il convergere di una volontà politica, la proposta verrà ignorata. Lezione 23/11/22 I soggetti titolari del potere di iniziativa legislativa: 1. Il popolo: i cittadini,nelle forme previste dalla Costituzione,possono presentare al Parlamento della Repubblica delle proposte di legge accompagnate da una relazione che ne illustra la struttura e le finalità. L’iniziativa legislativa popolare si scrive fra i cosiddetti ‘istituti di democrazia diretta’, cioè gli strumenti grazie ai quali il popolo o il corpo elettorale interagisce direttamente con le Istituzioni della Repubblica; (é bene però sottolineare che il nostro è un ordinamento costituzionale che affida ad un nuovo principe il ruolo di far funzionare la macchina costituzionale ossia il partito politico). 2. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro: il suo potere d’iniziativa è circoscritto alla sfera economica e sociale. 3. Le regioni: hanno competenza ad elaborare proposte di legge da depositare in Parlamento. DOMANDA: Perché una regione, che è un ente legiferante, ha una facoltà che si concretizza nella presentazione di una proposta di legge al parlamento della repubblica? Qual è la ragione per cui la regione attiva un procedimento legislativo statale? La risposta sta nella logica del sistema: la regione legifera per materie di sua competenza e attiva un procedimento legislativo statale per materie che non sono di sua competenza: l’articolo 117 disciplina infatti le materie di competenza esclusiva dello Stato e delle Regioni. 62
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