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Fideiussione: Garanzie Personali e Obbligazioni Accessorie - Prof. Chianale, Appunti di Diritto Civile

La figura giuridica della fideiussione, una garanzia personale in cui un terzo soggetto si impegna a saldare un debito altrui. Il fideiussore non può essere il debitore stesso, e il contratto di fideiussione crea due obbligazioni diverse: l'obbligazione garantita e l'obbligazione di garanzia. Le banche sono i principali concessionari di fideiussioni, e il contratto implica un accordo di base, detto rapporto di provvista. Anche le differenze tra fideiussione e altre figure giuridiche come promessa di fatto e avallo.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 31/05/2019

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Scarica Fideiussione: Garanzie Personali e Obbligazioni Accessorie - Prof. Chianale e più Appunti in PDF di Diritto Civile solo su Docsity! Garanzie personali, caratteristica principale l’interposta figura di un terzo soggetto con il proprio patrimonio personale. La figura tipica della garanzia personale è proprio la fideiussione. Caratteristica di base dell’ACCESSORIETà!. Fideiussore concede garanzia per una obbligazione altrui e dunque non può il debitore nel rapporto concedere fideiussione per se stesso. Esempio particolare: L’EREDE può dare fideiussione nel caso in cui accetti l’eredità con beneficio di inventario in quanto, in questo caso si verifica una separazione dei patrimoni, quello ereditario cui non può essere apposta fideiussione e quello personale che, viceversa, può essere oggetto di fideiussione. Si tratta ovviamente di un caso limite perché è presente una sola persona fisica ma titolare di due patrimoni differenti grazie al beneficio di inventario. È giusto, dunque, affermare come regolare generale che il debitore non può dare fideiussione a se stesso. Diversamente anche il giudice , in un giudizio di merito, rileverà la nullità della fideiussione. A questi ragionementi, la giurisprudenza è pervenuta grazie all’idea della causa contrattuale qualificando la fideiussione stessa come un contratto. Come tale necessita di una causa e dunque, in riferimento a quanto suesposto, il un contratto in cui il debitore si rappresenta come fideiussione di se stesso verrebbe a mancare la causa. Riassumendo, il debitore non può essere fideiussore di sé stesso ed in tribunale tutto ciò si tradurrebbe in nullità per assenza di causa. • Altro esempio la responsabilità di un socio di una SNC O SOCIETA’ DI PERSONE. Perché il socio dovrebbe dichiararsi fideiussore se già per legge è obbligato illimitatamente. La soluzione data è che la fideiussione del socio è possibile in casi particolari quali il concordato preventivo in modo tale che il socio risponda per l’intero debito iniziale. Altra regola che di deduce dall’art. 1936 , il fideiussore è colui che si obbliga personalmente per una obbligazione altrui ANCHE SE IL DEBITORE NON NE è A CONOSCENZA. Si tratta infatti di una obbligazione solidale tra il creditore ed il fideiussore garante. Ciò consente di distinguerla da accollo, espromissione e delegazione. La fideiussione, a differenza delle figure giuridiche citate, è stata messa nei contratti perché il terzo garante si obbliga per un debito altrui assumendo una obbligazione nuova. Si avranno sempre due rapporti obbligatori diversi, l’oobligazione garantita e l’obbligazione di garanzia che è accessoria alla prima. Riprendiamo il termine ACCESSORIETA’ che abbiamo utilizzato in principio per chiarirlo definitivamente poiché co n la fideiussione si creano due rapporti diversi ed il secondo, l’obbligazione di garanzia, è accessoria del primo rapporto ovvero dell’obbligazione garantita. Abitualmente a concedere le fideiussioni sono le banche, le quali però solitamente si accordano con il creditore per una questione di soldi poiché la banca non opera gratuitamente ma sarà sempre presente un accordo di base che si chiama RAPPORTO DI PROVVISTA ( dal 2 al 4%). Tramite il contratto di fideiussione , il terzo assume due tipi di obbligazioni , la prima è che se non viene adempiuto al debito principale sarà obbligato a pagare ovvero è obbligato a prestare la medesima prestazione del debitore. La antura accessoria della fideiussione comporta che oltre all’adempimento della prestazione originaria il terzo sua garante anche delle eventuali spese ed interessi accessori. Quando, viceversa, si tratta di una obbligazione infungibile ovvero una obbligazione di fare che può essere adempiuta solo dal debitore, il terzo riponderà quale garante solamente del risarcimento del danno. La fideiussione per tali caratteristiche può essere equiparata a alla PROMESSA DI UN FATTO DEL TERZO in cui però, il terzo non si obbliga per l’adempimento principale ma semplicemente per la prestazione dell’INDENNIZZO ( se il fatto che è stato promesso non si verifica il terzo dovrà pagare un indennizzo che è deciso dal giudice secondo equità). Inoltre, la fideiussione deve risultare in modo espresso non ponendosi un requisito di forma scritta. Dunque, per essere considerata fideiussione, DEVE CONTENERE LA DICHIARAZIONE IN MODO ESPRESSO la fideiussione non può mai essere desunta da fatti concludenti!. Altra differenza la troviamo nei confronti dell’AVALLO. Quest’ultima è una garanzia cartolare, si tratta di una garanzia data per le obbligazioni cartolari e duqnue non garantisce il debito sottostante ma il debito causale per il quale è stata consegnata la cambiale. L’avallo dunque si configura come una garanzia u un titolo di credito non garantendo, come dicevamo, il debito sottostante.
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