Scarica figura dell'imprenditore completa e più Sbobinature in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity! L’imprenditore agricolo Non tu gli imprenditori sono uguali tra di loro e quindi non hanno le stesse cara eris che. Ci sono quindi delle so ocategorie di imprenditori che u lizziamo per dis nguerli tra loro e queste so ocategorie sono differenziate in funzione di 3 differen criteri: 1) Criterio di dimensione dell’a vità di impresa ; dis nguiamo tra piccolo e medio-grande imprenditore. 2) Criterio basato sulla natura del sogge o giuridico che esercita l’a vità di impresa; dis nguiamo tra imprenditore individuale (impresa individuale) e imprenditore colle vo (società). 3) Criterio basato sulla natura dell’a vità esercitata dall’imprenditore; dis nguiamo tra impresa commerciale e impresa non commerciale, o meglio tra impresa commerciale e impresa agricola. Occorre precisare il mo vo per cui viene effe uata questa dis nzione tra figure di imprenditori: vengono effe uate perché a seconda del po di imprenditore cui si fa riferimento si applica una certa norma va piu osto che un’altra. Il nostro legislatore civilis co, nel libro 5^ dedicato all’impresa, de a una serie di discipline applicabili all’imprenditore. Intanto c’è una disciplina generale applicabile a tu e le categorie di imprenditori (siano essi imprenditori commerciali, agricoli o civili / piccoli, medio-grandi / ecc.) che viene definita come STATUTO GENERALE DELL’IMPRENDITORE. Ci sono altri so oinsiemi norma vi che si applicano, invece, solamente a determinate categorie di imprenditori, ed ecco perché si effe ua la dis nzione tra imprenditori (natura dell’a vità, natura del sogge o giuridico, dimensione dell’a vità di impresa) che ci aiuta a capire quale norma applicare per ogni specifico caso. Bisogna dire che secondo la teoria dominante l’a vità di impresa può essere esclusivamente: ● Agricola : cura del ciclo biologico e a vità connesse (art. 2135 c.c.) ● Commerciale : industriale, di commercio e servizi (art. 2195 c.c.) Ma secondo la teoria minoritaria , l’a vità può anche essere di po Civile (esisterebbe quindi un terzo genus diverso dall’a vità agricola e commerciale) Per parlare dell’ imprenditore agricolo , si deve par re dall’origine della nozione dell’impresa agricola, cioè dall’ar colo 2135 c.c. del 1942 , il quale stabiliva che l’imprenditore agricolo: ● I. Non era sogge o allo Statuto dell’Imprenditore Commerciale medio-grande ; quindi, veniva esonerato dall’applicazione della disciplina inerente a: - Registro imprese (ar . 2018-2202 c.c.) - Rappresentanza commerciale (ar . 2203-2202 c.c.) - Scri ure contabili (ar . 2214-2220 c.c.) - Fallimento (R.D. 267/1942) ● II. Era sogge o allo Statuto Generale dell’Imprenditore e quindi gli si applicava: - La disciplina de ata in tema di azienda (ar . 2555-2652 c.c.) - La disciplina dei segni dis n vi (di a, insegna e marchio – ar . 2563-2574 c.c.) - La disciplina de ata in tema di concorrenza e consorzi (2595-2620 c.c.) Il legislatore del 1942 riteneva che l’imprenditore agricolo NON doveva in alcun modo iscriversi all’interno del Registro delle Imprese. Successivamente, però, quando il Registro delle Imprese viene effe vamente a uato nel 1995 , il legislatore impone che l’imprenditore agricolo era tenuto ad iscriversi in una sezione speciale del Registro delle imprese con funzione di mera pubblicità . (ci sarà un’ulteriore modifica di tale procedura nel 2001) Siamo quindi di fronte ad un favor legisla vo nei confron dell’imprenditore agricolo, in quanto quest’ul mo viene esonerato da alcune discipline. Ma perché questo accade, qual è la ra o? Si agevola l’a vità dell’imprenditore agricolo, rispe o a quella dell’imprenditore commerciale, perché vi è una diversità tra le cara eris che della natura dell’a vità esercitata. Inoltre, trovandoci nel 1942, siamo ancora in un paese rurale, senza tecnologie agricole e in questo contesto il legislatore decide di agevolare l’imprenditore agricolo perché quest’ul mo è sogge o ad un rischio maggiore rispe o all’imprenditore commerciale. L’imprenditore agricolo sarebbe sogge o ad un doppio rischio, cioè al RISCHIO DI IMPRESA (a cui è sogge o qualsiasi imprenditore) e anche al RISCHIO NATURA (in aggiunta rispe o all’imprenditore commerciale). RISCHIO NATURA : si fa riferimento ad un rischio collegato alla natura, cioè all’ambiente e al fa o che l’esercizio dell’a vità di impresa agricola non viene svolto all’interno di capannoni industriali, ma all’aperto, su terreni, nella natura. Dunque, si fa riferimento al rischio di calamità naturali; si è sogge a situazioni ambientali (siccità, alluvioni, infestazioni, grandinate, ecc.) che possono comprome ere il raccolto e quindi il buon esito di un’annata agricola. Questo DOPPIO RISCHIO porta il legislatore a creare una disciplina di favore nei confron dell’imprenditore agricolo rispe o all’imprenditore commerciale. Nel codice del 1942, l’art 2135 c.c. recitava: “è imprenditore agricolo chi esercita una a vità dire a alla col vazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di bes ame e a vità connesse. Si reputano connesse le a vità dire e alla trasformazione o all’alienazione dei prodo agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.” Si riteneva che l’elemento fondante di questa nozione, che perme eva l’iden ficazione della figura dell’imprenditore agricolo come tale, fosse il fa o che l’imprenditore agricolo u lizzava la terra , e che quindi, la stessa diventava un vero e proprio fa ore della produzione per quanto riguardava l’esercizio dell’a vità agricola. Questo va a definire che è applicabile il favor legato al rischio natura all’imprenditore, solamente nel caso in cui questo effe vamente eserci la propria a vità sul fondo. Perché se viene meno questo elemento del fondo, per cui il sogge o svolge la propria a vità in serra o fuori terra (esempio), non si gius ficherebbe più la disciplina di favore. Proprio per questo criterio del fondo, non venivano iden fica come imprenditore agricoli quei sogge che avevano un allevamento di polli in ba eria, la col vazione in serra, la col vazione fuori terra. Tu e queste a vità venivano iden ficate quindi commerciali proprio perché mancava il doppio rischio (perché mancava il fa ore terra come fa ore della produzione).