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figura dell'imprenditore completa, Sbobinature di Diritto Commerciale

art. 2082, piccolo imprenditore, inizio e fine dell'attività d'impresa, impresa agricola, imprenditore occulto, teoria dell'imprenditore civile.

Tipologia: Sbobinature

2020/2021

Caricato il 28/02/2022

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Scarica figura dell'imprenditore completa e più Sbobinature in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity! L’imprenditore agricolo Non tu gli imprenditori sono uguali tra di loro e quindi non hanno le stesse caraerische. Ci sono quindi delle soocategorie di imprenditori che ulizziamo per disnguerli tra loro e queste soocategorie sono differenziate in funzione di 3 differen criteri: 1) Criterio di dimensione dell’avità di impresa ; disnguiamo tra piccolo e medio-grande imprenditore. 2) Criterio basato sulla natura del soggeo giuridico che esercita l’avità di impresa; disnguiamo tra imprenditore individuale (impresa individuale) e imprenditore collevo (società). 3) Criterio basato sulla natura dell’avità esercitata dall’imprenditore; disnguiamo tra impresa commerciale e impresa non commerciale, o meglio tra impresa commerciale e impresa agricola. Occorre precisare il movo per cui viene effeuata questa disnzione tra figure di imprenditori: vengono effeuate perché a seconda del po di imprenditore cui si fa riferimento si applica una certa normava piuosto che un’altra. Il nostro legislatore civilisco, nel libro 5^ dedicato all’impresa, dea una serie di discipline applicabili all’imprenditore. Intanto c’è una disciplina generale applicabile a tue le categorie di imprenditori (siano essi imprenditori commerciali, agricoli o civili / piccoli, medio-grandi / ecc.) che viene definita come STATUTO GENERALE DELL’IMPRENDITORE. Ci sono altri sooinsiemi normavi che si applicano, invece, solamente a determinate categorie di imprenditori, ed ecco perché si effeua la disnzione tra imprenditori (natura dell’avità, natura del soggeo giuridico, dimensione dell’avità di impresa) che ci aiuta a capire quale norma applicare per ogni specifico caso. Bisogna dire che secondo la teoria dominante l’avità di impresa può essere esclusivamente: ● Agricola : cura del ciclo biologico e avità connesse (art. 2135 c.c.) ● Commerciale : industriale, di commercio e servizi (art. 2195 c.c.) Ma secondo la teoria minoritaria , l’avità può anche essere di po Civile (esisterebbe quindi un terzo genus diverso dall’avità agricola e commerciale) Per parlare dell’ imprenditore agricolo , si deve parre dall’origine della nozione dell’impresa agricola, cioè dall’arcolo 2135 c.c. del 1942 , il quale stabiliva che l’imprenditore agricolo: ● I. Non era soggeo allo Statuto dell’Imprenditore Commerciale medio-grande ; quindi, veniva esonerato dall’applicazione della disciplina inerente a: - Registro imprese (ar. 2018-2202 c.c.) - Rappresentanza commerciale (ar. 2203-2202 c.c.) - Scriure contabili (ar. 2214-2220 c.c.) - Fallimento (R.D. 267/1942) ● II. Era soggeo allo Statuto Generale dell’Imprenditore e quindi gli si applicava: - La disciplina deata in tema di azienda (ar. 2555-2652 c.c.) - La disciplina dei segni disnvi (dia, insegna e marchio – ar. 2563-2574 c.c.) - La disciplina deata in tema di concorrenza e consorzi (2595-2620 c.c.) Il legislatore del 1942 riteneva che l’imprenditore agricolo NON doveva in alcun modo iscriversi all’interno del Registro delle Imprese. Successivamente, però, quando il Registro delle Imprese viene effevamente auato nel 1995 , il legislatore impone che l’imprenditore agricolo era tenuto ad iscriversi in una sezione speciale del Registro delle imprese con funzione di mera pubblicità . (ci sarà un’ulteriore modifica di tale procedura nel 2001) Siamo quindi di fronte ad un favor legislavo nei confron dell’imprenditore agricolo, in quanto quest’ulmo viene esonerato da alcune discipline. Ma perché questo accade, qual è la rao? Si agevola l’avità dell’imprenditore agricolo, rispeo a quella dell’imprenditore commerciale, perché vi è una diversità tra le caraerische della natura dell’avità esercitata. Inoltre, trovandoci nel 1942, siamo ancora in un paese rurale, senza tecnologie agricole e in questo contesto il legislatore decide di agevolare l’imprenditore agricolo perché quest’ulmo è soggeo ad un rischio maggiore rispeo all’imprenditore commerciale. L’imprenditore agricolo sarebbe soggeo ad un doppio rischio, cioè al RISCHIO DI IMPRESA (a cui è soggeo qualsiasi imprenditore) e anche al RISCHIO NATURA (in aggiunta rispeo all’imprenditore commerciale). RISCHIO NATURA : si fa riferimento ad un rischio collegato alla natura, cioè all’ambiente e al fao che l’esercizio dell’avità di impresa agricola non viene svolto all’interno di capannoni industriali, ma all’aperto, su terreni, nella natura. Dunque, si fa riferimento al rischio di calamità naturali; si è sogge a situazioni ambientali (siccità, alluvioni, infestazioni, grandinate, ecc.) che possono compromeere il raccolto e quindi il buon esito di un’annata agricola. Questo DOPPIO RISCHIO porta il legislatore a creare una disciplina di favore nei confron dell’imprenditore agricolo rispeo all’imprenditore commerciale. Nel codice del 1942, l’art 2135 c.c. recitava: “è imprenditore agricolo chi esercita una avità direa alla colvazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di besame e avità connesse. Si reputano connesse le avità diree alla trasformazione o all’alienazione dei prodo agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.” Si riteneva che l’elemento fondante di questa nozione, che permeeva l’idenficazione della figura dell’imprenditore agricolo come tale, fosse il fao che l’imprenditore agricolo ulizzava la terra , e che quindi, la stessa diventava un vero e proprio faore della produzione per quanto riguardava l’esercizio dell’avità agricola. Questo va a definire che è applicabile il favor legato al rischio natura all’imprenditore, solamente nel caso in cui questo effevamente eserci la propria avità sul fondo. Perché se viene meno questo elemento del fondo, per cui il soggeo svolge la propria avità in serra o fuori terra (esempio), non si giusficherebbe più la disciplina di favore. Proprio per questo criterio del fondo, non venivano idenfica come imprenditore agricoli quei sogge che avevano un allevamento di polli in baeria, la colvazione in serra, la colvazione fuori terra. Tue queste avità venivano idenficate quindi commerciali proprio perché mancava il doppio rischio (perché mancava il faore terra come faore della produzione).
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