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fonti del diritto processuale civile, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Civile

articoli fondamentali del diritto processuale civile, esame intero

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2020/2021

Caricato il 06/12/2021

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beatrice-talesco 🇮🇹

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Scarica fonti del diritto processuale civile e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! COS FONTI DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE T: Art.24: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [cfr. art. 113]. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Art.101: la giustizia è amministrata in nome del popolo. | giudici sono soggetti solo alla legge. Art.102: La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario [cfr. art. 108]. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [cfr. art. 25 c.1]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [cfr. VI]. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Art.103: Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. | tribunali militari intempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. Art.106: c2 la legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di magistrati ordinari per tutte le funzioni affidate ai giudici singoli Art.111: La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2, 14.2, 15 c2,210.3]. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [cfr. art. 137 c.3]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3, VI c.2]. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103 c.1,2]. Art.113: Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [cfr. artt. 24 c.1, 103 c.1,2, 125 c.2]. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica ‘amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. CEDU: firmata nel 1950 e ratificata dall'Italia nel 1955. | principi della CEDU sono trattatizzati all'interno dell’art.6 TUE. Art.6: Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. Contenuto analogo lo abbiamo nell’art.47 Carta di Nizza. Art.34: è possibile ottenere la tutela per violazione della ragionevole durata del processo Art.35: è possibile ottenerla solo se prima si sono esperiti i mezzi di tutela interni. Termine per proporre richiesta 6 mesi dalla definitività della sentenza. TFUE: Art.4: la cooperazione giudiziaria civile è inserita tra i settori di competenza concorrente dell’unione degli stati nazionali Art.81: l'unione europea promuove il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. L. 69/2009 (traslatio iudicii) Art.59: 1. Il giudice che, in materia civile , amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica, altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle SU della Cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo. 2. Se, entro il termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di cui al 1 comma, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato , nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda Art.7: competenza del giudice di pace. Nei primi due commi si uniscono criteri per materia e per valore. Negli altri commi invece solo criteri per materia. Art.9: competenza tribunale. Tutte le controversie che non sono affidate agli altri giudici, querela di falso, imposte e tasse, esecuzione forzata e ogni causa di valore indeterminabile. Art.10: le domande proposte nello stesso processo si sommano tra loro, si sommano al capitale gli interessi scaduti, i danni e le spese anteriori al momento della proposizione. Art.18: competenza per territorio. 1C foro convenuto e 2c criterio residuale foro attore. Art.19: foro delle persone giuridiche e associazioni non riconosciute. Art.20: competente per le obbligazioni anche il giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione o questa deve eseguirsi Art.21: foro esclusivo nel luogo in cui si trova l'immobile Art.22: foro esclusivo del luogo in cui si è aperta la successione Art.23: soci e condomini hanno foro esclusivo nel luogo in cui ha sede la società o il condominio Art.24: foro esclusivo per cause di gestione tutelare e patrimoniale nel luogo di esercizio della tutela dell'amministrazione Art.25: foro erariale per le cause in cui parte è la PA. Art.28: la deroga della competenza per territorio (foro pattizio). Art.29: condizioni del foro pattizio Art.30-bis: cause in cui sono parte i magistrati il foro si sposta a un foro diverso da quello del distretto dove il magistrato esercita le sue funzioni. Art.31: cause accessorie che vengono risolte con la principale Art.32: garanzia Art.33: se più cause sono connesse oggettivamente possono essere presentate davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di queste (cumulo soggettivo). Art.34: questioni pregiudiziali. Il giudice, se per legge o per espressa domanda delle parti è necessario decidere con funzione di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore a un giudice superiore, rimette la causa a questo assegnando alle parti un term perentorio entro cui riassumere la causa davanti a lui. Art.35: eccezione di compensazione. quando è opposto un credito in compensazione e questo eccede la competenza per valore del giudice, allora egli rimette la causa al giudice superiore. Art.36: cause riconvenzionali. domande riconvenzionali su cui deve esprimersi il giudice a patto che si tratti del medesimo titolo o medesimo oggetto o attengano ad eccezioni già introdotte. Devono essere rispettate la competenza per materia e territorio. Art.37: Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Sono alcuni anni che la Cca ha disatteso e contrastato questa norma. Art.38: difetto di competenza. Le parti possono presentare eccezione di incompetenza entro 20 gg che precedono la prima udienza. Se il convenuto solleva un'eccezione di incompetenza per territorio derogabile deve anche indicare il giudice che ritiene competente, altrimenti l'eccezione si ha per non proposta. Il giudice non può sollevare d’ufficio questione di competenza se è derogabile. Lo può fare però in caso di competenza inderogabile, solo fino alla prima udienza di trattazione. Art.39: se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo (eccezione di litispendenza). C2: possibile continenza Art.41: regolamento preventivo di giurisdizione sulle questioni di cui al 37. C2: PA. Art.44: provvedimento con cui il giudice dichiara la propria incompetenza ® Art.50 bis: competenze che in via residuale sono affidate al tribunale in composizione collegiale. Sono in materie residuali di poca importanza: 1. Intervento obbligatorio del pm in materia societaria e concorsuale 2. Materia di successione testamentaria in alcuni casi 3. Materie devolute alle sezioni specializzate 4. Quando è possibile che il giudice paghi per un errore giudiziario ® Art.51: astensione del giudice C1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi quando: 1. Abbia interesse nella causa o comunque in un’altra causa che riguardi la stessa questione di diritto 2. Quandoluio il coniuge abbiano rapporto di parentela entro il 4 grado, o sono conviventi o sono commensali abituali di una delle parti o di alcuno dei difensori 3. Quando lui o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di debito o credito con una delle parti o uno dei difensori 4. Seha dato consiglio, prestato patrocinio, ha depositato nella causa come testimone, ha conosciuto la causa in un altro grado o in veste di arbitro o è intervenuto come ct 5. Tutore, curatore, amm di sostegno, procuratore, agente o ddl di una delle parti o è amministratore o gerente di un ente, associazione anche non riconosciuta, comitato, società o stabilimento che ha interesse nella causa 6. Peri giudici onorari anche che non abbiano rapporti di lavoro autonomo o collaborazione con una delle parti C2: gravi ragioni di convenienza (solo astensione). Richiesta autorizzazione al capo d’ufficio o capo superiore d'ufficio. ® Art.52:la parte deve allegare la prova dei fatti e deve anche allegare i motivi alla richiesta. Questa richiesta deve essere presentata due giorni prima dell'udienza o comunque, se non si conosce il nome del futuro ricusato, prima della trattazione/discussione. @ Art.53: decide il pres del tribunale o il collegio (trib e corte d’app) con ordinanza non impugnabile. La decisione è assunta con ordinanza non ricorribile sentito il giudice ricusato. ® Art.54: nell'ordinanza viene indicato il giudice presso cui la causa deve essere riassunta (entro 6 mesi) e la richiesta è inammissibile se non proposta nei termini di cui al 52. ® Art.55e56 parlavano della resp civile del giudice (oggi L del 1988 n117, novellazione con una legge del 2015). ® Art.75: sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. Le pg stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta * Art.81: fuori dai casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui (sostituzione). ® Art.83: procuraalle liti: può essere generale o speciale e può essere conferita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso[370], della comparsa di risposta [167, 416] o d'intervento[267], del precetto [480] o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato [499, 525, 551, 563]. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore (5). La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa. * Art.84: poteri difensore ® Art.86:la parte o chi la rappresenta o la assiste se ha la qualità necessaria per esercitare la professione di difensore può difendersi da solo ® Art.91:la parte soccombente ha l'obbligo di spesa. Il giudice liquida le spese e gli onorari difensivi. Liquida le spese verso chi abbia rifiutato una liquidazione superiore senza giustificato motivo rispetto a quella che abbia deciso il giudice stesso con la sentenza. Per le cause davanti al giudice di pace di valore inferiore a 1100 per cui quindi il soggetto potrebbe difendersi da solo la liquidazione non può superare questa somma ® Art.92: possibile compensazione. Se vi è soccombenza reciproca o se la questione trattata è di assoluta novità o se vi è un assoluto mutamento giurisprudenziale in merito il giudice può compensare totalmente o parzialmente le spese. Limitazione dovuta alla riforma del 2014 che tuttavia è stata ponderata dalla consulta che ha affermato che anche in caso di gravi ed eccezionali ragioni le spese possono essere compensate, anche se le ragioni eccedono quelle della norma. ® Art.93: distrazione dalle spese. Il difensore con procura può chiedere al giudice che le spese vengano distratte a suo favore se dimostra che ci sono delle spese vive che non gli sono state pagate. ® Art.96:la parte può essere condannata al risarcimento dei danni nel caso in cui abbia agito o resistito ® Art.99:Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente. ® Art.100: chi vuole proporre o contraddire un'azione deve avervi interesse ® Art.101:il giudice non può statuire alcuna domanda se la parte non è stata regolarmente citata o non è comparsa. Deve dare il tempo alle parti per osservazioni nel caso ritenga di decidere la questione d'ufficio * Art.102litisconsorzio obbligatorio: quando la decisione non può che essere pronunciata verso più parti queste DEVONO essere convenute o agire nel medesimo processo. se il giudice si avvede del fatto che la parte non è stata chiamata ordina l'integrazione del contraddittorio, individuando un termine perentorio entro cui adempiere. * Art.108litisconsorzio facoltativo: le parti POSSONO essere chiamate nello stesso processo quando le domande sono connesse per l'oggetto o per il titolo. Il giudice su richiesta delle parti o quando dalla connessione ne deriverebbe ritardo o pregiudizio nella risoluzione del processo può disporre anche separazione. Può succedere anche connessione impropria (senza conn oggettiva si devono prendere però le stesse decisioni). ® Art.104: connessione soggettiva. Si devono rispettare i valori dell’art.10 ® Art.105: interventi volontario. 1. Intervento principale (domanda autonoma nei confronti di tutte le parti) 2. Intervento adesivo autonomo o litisconsortile (domanda autonoma nei confronti di solo alcune parti) 3. Intervento adesivo (interesse dipendente da una delle parti) ® Art.106: intervento coatto su istanza di parte (chiamata in garanzia e comunanza di causa). ® Art.108: estromissione del garantito ® Art.109: estromissione dell’obbligato ® Art.111: estromissione dell’alienante o successore universale ® Art.112: principio del chiesto e pronunciato. Art.155: computo dei termini. Se il termine è a gg o ora non si computano il gg o l'ora iniziale ma solo quelli finali (salvo che il termine sia libero allora non si computano entrambi). Se il termine è a mese o anno allora si usa il calendario comune. i gg festivi si computano nel termine ma se il termine cade in un gg festivo allora viene prorogato di diritto il successivo non festivo, anche per il sabato. Anche se eventuali attività giudiziarie si continuano a svolgere anche nella giornata di sabato (è considerata lavorativa). Art.156: nullità. 1. La nullità non si ha nel caso di mancato rispetto dei requi: comminata dalla legge (tassatività). 2. Può essere pronunciata anche quando l’atto non raggiunge il proprio scopo. 3. La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è rivolto. Art.157: regola generale della nullità relativa, salvo anche d’ufficio quando previsto. Principio di autoresponsabilità. Art.158: nullità insanabile rilevabile anche d’ufficio di erronea composizione organo giudicante o mancato intervento obbligatorio del PM. Art.159: effetti della nullità: si riversa sugli atti solo successivi, non si riversa sugli atti indipendenti, può essere anche nullità parziale e si può riversare anche solo su uno degli effetti dell'atto stesso. Art.160: nullità notificazioni Art.161: La nullità delle sentenze ‘’ soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi d'impugnazione ‘’. nullità come mezzi di gravame Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscri “inesistenza Art.162: il giudice quando può dispone la rinnovazione dell'atto Art.163: atto di citazione. Art.164: vizi di nullità. Possono riguardare nullità di vocatio in ius (possibilità di sanatoria ex tunc) o vizi di editio actionis (possibile sanatoria ex nunc). Art.167: comparsa di risposta Art.175: è il giudice che decide le date delle udienze e che fissa i termini entro cui le parti devono compiere determinati atti Art.176: se la legge non dispone altrimenti le decisioni del giudice si esprimono sotto forma di ordinanza. Le ordinanze possono essere espresse nell'udienza o fuori udienza. Il giudice si esprime quindi con riserva e poi la cancelleria le comunica alle parti Art.177: le ordinanze non pregiudicano mai la decisione della causa. Art.178: le questioni già risolute da parte del giudice istruttore quando la causa è rimessa al collegio possono essere riproposte a questo ultimo L’unica ipotesi di impugnazione dell'ordinanza quando il giudice istruttore dichiara estinto il processo allora le parti possono impugnare l’ordinanza davanti al collegio. Art.180: la trattazione della causa è orale. Di questa si redige un verbale. Art.181: se nessuna delle parti si presenta in udienza il giudice ne fissa una seconda, ma se anche in questo caso le parti non si presentano la causa viene cancellata dal ruolo e il processo si estingue immediatamente. Se l'attore non comparisce alla prima udienza ma si è costituito allora il giudice ne fissa un'altra. Se anche a questa seconda non si presenta e il convenuto vuole continuare il processo continua con l'attore come parte contumace. Art.183: il giudice quando necessario chiede alle parti i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione. legislativi se non nei casi in cui è ione del giudice !® l'attore può proporre in udienza domande ed eccezioni nuove che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o eccezioni del convenuto. Può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo. C6: se anche solo una delle parti chiede questi termini, il giudice deve concederli: 1. Prima memoria: 30 gg per deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte 2. Seconda memoria: 30 gg per replicare a domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni. 3. Terza memoria: 20 gg per le sole indicazioni di prova contraria. Art.185: il giudice fissa una nuova udienza anche ai fini dell’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione. In questo caso si fissa un'udienza per tentare la conciliazione. Provvedimenti anticipatori della condanna. Art.186 bis: condanna al pagamento delle somme non contestate (ordinanza). La parte deve essere costituita in giudizio e viene condannata per le somme che non ha specificamente contestato. Di scarsa applicazione. Art.186 ter: ordinanza ingiunzione. Anche questa di scarsa applicazione. Si usa tutte quelle volte in cui si potrebbe chiedere il decreto ingiuntivo. Di solito però la parte chiede direttamente il procedimento monitorio. Si chiede in udienza o fuori udienza quando il soggetto soddisfi i requisiti di cui al 633. Deve avere prova di credito scritta. Art.186 quater: ordinanza post istruttoria. Riguardo a pagamento di somme o rilascio di beni il giudice pronuncia a seguito dell'istruttoria solo su una parte della causa con ordinanza post istruttoria, definendone quindi solo una parte. A questo punto quindi cosa succede? Che le parti se vogliono possono comunque chiedere al giudice che si pronunci con sentenza che si pronunci sul diritto. Art.188: il giudice istruttore assume i mezzi di prova e poi rimette le parti al collegio per la decisione della causa. Art.189: il giudice rimette le parti al collegio e invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni sulla base di quanto esposto negli atti o nei limiti comunque del 183. Le conclusioni devono essere precisate anche nel caso dell’art.187 2 e 3c (sono le ipotesi di rimessione al collegio senza istruttoria per questione preliminare di merito o pregiudiziale di competenza e giurisdizione che definisce il giudizio in via definitiva). La rimessione investe il collegio di tutta la causa anche nei casi di cui all’art.187 c2 e 3. Art.190: le comparse conclusionali devono essere presentate nel termine perentoi mentre le memorie di replica entro i 20 gg successi Art.191: nomina del ctu mediante ordinanza con cui solitamente si ammettono i mezzi di prova Art.192: astensione e ricusazione per il ctu. Art.194: le parti hanno la possibilità di nominare dei consulenti tecnici di parte che affiancano il ctu nella sua attività Art.202: il codice auspica che l'assunzione delle prove venga effettuata nella stessa udienza in cui queste vengono ammesse. Anche se ovviamente il giudice potrà anche fissare un'udienza ad hoc. Art.203: l'assunzione della prova fuori dalla circoscrizione avviene o tramite ordinanza con cui il giudice delega il giudice che ha sede nel luogo della prova oppure la assume il giudice del processo direttamente in casi residuali solo se le parti lo chiedono espressamente e il presidente del tribunale lo consente. Art.205: il giudice ha il potere di risolvere con ordinanza tutte le questioni che si presentino in sede di assunzione della prova. Art.206: la prova viene assunta nel contraddittorio delle parti. Non solo i difensori ma anche le parti personalmente possono assistere. di 60 gg, Art.207: dell'assunzione delle prove viene redatto verbale. questo verbale userà la prima persona per le testimonianze. Il giudice, quando lo ritiene opportuno, per riportare le testimonianze descrive anche il contegno delle parti e del testimone (argomenti di prova). Art.208: principio di impulso di parte anche nell’assunzione della prova. Se la prova viene ammessa su richiesta di una parte che poi però non si presenta per la sua assunzione, allora la controparte può chiedere che questa prova venga ammessa cmq, oppure alla parte viene preclusa l'assunzione. Può chiedere al giud di essere rimessa nei termini quando dimostri che non ha potuto assistere all'assunzione per una causa a lei non imputabile. Art.210: ordine di esibizione individuando il gg, luogo e il modo dell’esibizione Art.211: esibizione di un documento di un terzo. In questo caso di solito il terzo viene citato in giudizio di modo tale da dargli la possibilità di opporsi all’ispezione. Art.213: il giudice può sempre chiedere che vengano acquisite informazioni relative alla PA necessarie nel processo. Art.214: colui contro cui è prodotta una scrittura privata se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o sottoscrizione Art.216: verificazione della scrittura privata Art.219: il giudice può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura per la verificazione della scrittura privata, anche con la presenza di un ctu. Se la parte senza motivo non si presenti o si rifiuti di scrivere la scrittura può essere riconosciuta. Art.221: la querela di falso può essere presentata in via autonoma o in via incidentale davanti al tribunale. Art.225: affinchè la querela di falso si sposi con la ragionevole durata del processo il giudice se rimette la causa davanti al tribunale può disporre su istanza di parte che la trattazione della causa continui davanti a lui per le questioni non inerenti al doc contestato. Art.226: sulla querela di falso decide il tribunale in composizione collegiale con sentenza. Art.230: interrogatorio formale per stimolare la confessione. Viene dedotto solo su istanza di parte per capitoli separati e specifici. Vengono ammesse solo le domande sui capitoli previsti nell'ordinanza del giudice. non possono essere ammesse nuove domande salvo quelle su cui le parti concordano e dal giudice vengono ritenute utili. Il giudice può sempre chiedere chiarimenti sulle risposte date. Art.231: può essere usato sia per la confessione che per la testimonianza. Il soggetto risponde personalmente e non può fare uso di scritti, salvo che il giudice permetta l’uso di note per riferimento a nomi o numeri o altre circostanze. Art.232: se la parte è contumace o si rifiuta di rispondere il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio. Non c'è obbligo giuridico di dire la verità, anche se a una contestazione generica e non specifica il giudice potrebbe ricollegare argomenti di prova. Il giudice che ritenga giustificata l'assenza del soggetto può decidere di assumere la confessione fuori dalla sede giudiziale. Art.244: la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti su cui ciascuna deve essere interrogata Art.246: non può essere sentito come teste chiunque abbia un interesse diretto che lo legittimi a partecipare al processo. Art.247: non possono essere sentiti i coniugi, anche se separati, i parenti, gli affini in linea retta o chi abbia rapporto di affiliazione con una delle parti, a meno che non sia una questione di stato, di separazione o di famiglia. Art.248: i minori possono essere sentiti solo quando la loro test sia necessaria Art.249: si applicano ai testi le astensioni di cui al 200, 201 e 202 cpp Art.281 quinquies: trattazione scritta o mista del giudice monocratico Art.281 sexies: trattazione orale del giudice monocratico Art.281 septies: collegio che si avvede al momento della decisione che la questione doveva essere decisa dal monocratico. Con ordinanza non impugnabile invia a lui gli atti (al giudice istruttore). Art.281 octies: stessa cosa ma al contrario. Si rinvia la decisione al collegio. Art.281 novies: in caso il giudice ravvisi la connessione di cause che devono essere decise dal monocratico e altre dal collegio, le rimette tutte al collegio salvo che questo non disponga diversamente. Art.282: la sentenza di condanna di primo grado è provvisoriamente esecutiva. Art.283: il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche con la possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione. Art.287: le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette da parte dello stesso giudice che le abbia pronunciate su istanza di parte quando egli sia incorsi in omissioni, errori materiali e di calcolo Art.288: se tutte le parti concordano si modifica con decreto, altrimenti se la correzione è chiesta da una sola parte, previo contraddittorio tra le parti, con ordinanza annotata sull’originale. Se la parte non è ancora d'accordo può impugnare l'ordinanza dal gg della notificazione. contumacia Art.290: contumacia dell’attore Art.291: contumacia del convenuto. Se il convenuto non si costituisce ed il giudice individua un elemento di nullità di notificazione della citazione allora individua un termine perentorio entro il quale l'attore dovrà rinnovarla, altrimenti il processo si estingue. Se invece la notificazione è avvenuta correttamente il soggetto è contumace. Art.292: ci sono degli atti che devono essere notificati al contumace. Sono questi gli atti relativi ai provvedimenti ammissivi dell’interrogatorio formale o del giuramento e delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, da chiunque proposte. Art.294: rimessione nei termini del contumace qualora dimostri che la notificazione è stata nulla oppure non abbia potuto partecipare al processo per una causa a lui non imputabile Art.295: sospensione del processo necessaria quando incorra una questione pregiudiziale da cui dipende la causa e che deve essere decisa da un altro giudice (sia questo non solo civile ma anche amministrativo e penale) Art.296: sospensione del processo su istanza delle parti che, di comune accordo, se ne sussiste giustificato motivo, chiedono (una sola volta max) per un termine di 3 mesi max la sospensione del processo Art.299: se l'evento interruttivo colpisce la parte prima che sia costituita in giudizio allora l'interruzione è automatica. Art.300: se l'evento interruttivo colpisce la parte costituita allora è necessario per la sua interruzione una comunicazione formale da parte del difensore con dichiarazione in udienza o notificazione alle parti. Art.301: se l'evento pregiudica la difesa allora l'interruzione è automatica Art.302: la parte colpita dall'evento potrebbe presentarsi in udienza dopo aver risolto il fatto interruttivo chiedendo quindi la prosecuzione del processo Art.303: altrimenti quando la controparte non colpita voglia la riassunzione deve farlo con le modalità indicate. Art.305: il processo deve essere riassunto quando interrotto nel termine di 3 mesi dal gg dell'evento interruttivo, altrimenti si estingue. Art.306: le parti possono rinunciare agli atti, estinguendo il processo. In questo caso la parte che vi abbia interesse può chiedere l'estinzione, però anche tutte le altre costituite devono essere d’accordo, senza accettare con riserva o condizioni, altrimenti l'accettazione non è valida. Il soggetto che ha chiesto l'estinzione rimborsa le spese sostenute. Art.307: se le parti dopo la citazione dell'attore non si sono costituite (nessuna delle due) allora il giudice chiede la cancellazione del processo dal ruolo. Questo non avviene quando il convenuto si costituisca e sia interessato nella sua prosecuzione. In ogni caso la riassunzione può avvenire entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto o dalla data di cancellazione del processo. C3: specifica inattività delle parti. Se le parti a cui è stato chiesto non rinnovano la citazione, non proseguono, riassumono o integrano il giudizio, allora il processo si estingue. Il termine può essere fissato dalla legge o dal giudice. non può essere inferiore a un mese ma non superiore a 3. Art.309: se le parti non si presentano alla prima udienza, allora il giudice chiede la fissazione di un'altra udienza e se nemmeno nella seconda si presentano, chiede la cancellazione della causa dal ruolo. Se il convenuto si presenta ma non chiede che il processo si continui senza l'attore, il giudice fissa una nuova udienza, notificandola all'attore. Se nemmeno qui l’attore si presenta e il convenuto non chiede che si prosegua, allora il giudice chiede la cancellazione della causa dal ruolo. Art.310: effetti dell’estinzione del processo. Non si estingue l’azione, gli atti sono inefficaci, salvo le sentenze di merito non definitive e la pronuncia sulla competenza, le prove possono essere valutate in altri processi come meri argomenti di prova, le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Art.311 e ss: giudice di pace. Non cambia quasi nulla a parte che: la citazione può essere data anche oralmente di fronte al giudice, che ne redige un corretto verbale. questo viene trasmesso a cura dell'attore al convenuto. Il termine per comparire sarà a udienza fissa e tutti itermini sono dimezzati (non 90 gg per la difesa ma 45). Non esistono termini per costituirsi e quindi si usa costituirsi anche di fronte al giudice in prima udienza. Nell’udienza di trattazione il giudice concentra più attività: interroga liberamente le parti, propone conciliazione e in caso non si raggiunga alcun accordo invita le parti alla precisazione delle conclusioni. Qualora lo ritenga opportuno può fissare un'udienza apposita per l'istruttoria. Infine, dopo la precisazione si ha subito una trattazione orale finale e poi la decisione del giudice di pace. Non può assumere la querela di falso (deve sospendere il processo e rimettere la questione al tribunale). Le parti possono essere autorizzate a presentare note finali difensive. Termine per deposito sentenza: 15 gg. Sono previsti limiti di impugnazione per decisioni secondo equità e non è possibile chiedere il regolamento di competenza. Art.324: mezzi impugnazione ordinaria. Sono il regolamento di competenza, l’appello, ‘orso incca e la revocazione ordinaria (nn 4 e 5 art.395). quando sono esperiti questi strumenti o è decorso il termine per farlo si crea il cd giudicato in senso formale. Art.325: il termine per proporre appello, revocazione e opposizione di terzo di cui al secondo comma del 404 è di 30 gg. Questo anche per proporre revocazione e opposizione di terzo contro sentenze della corte d'appello. Per il ricorso in cca è di 60 gg. Art.326: | 30 gg decorrono non solo dalla notificazione ma anche dal gg in cui si scopra dolo o falsità o collusione del giudice, in cui si recupera il documento, in cui la sentenza passa in giudicato, in cui il pm viene a conoscenza della sentenza Art.327: termine lungo di 6 mesi per appello, ricorso in cca e revocazione ordinaria (nn 4 e 5 del 395) dalla pubblicazione della sentenza. Art.329: acquiescenza. Salvi i casi di revocazione straordinaria l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità. L'impugnazione parziale comporta acquiescenza delle parti non impugnate della sentenza. Gli altri capi della sentenza passano in giudicato. Art.330: luogo della notificazione dell’impugnazione. Salvo che la parte in primo grado non abbia eletto o dichiarato domicilio l'impugnazione si notifica ai difensori delle parti (ai sensi del 170). Art.331: litisconsorzio necessario in appello. quando l’impugnazione della sentenza di cause inscindibili non è stata notificata verso tutte le parti di cause inscindibili il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio ed individua un termine. Quando necessario individua anche la data dell'udienza di comparizione. Quando il soggetto non adempie nel termine il giudice dichiara l'impugnazione inammissibile. Art.332: litisconsorzio facoltativo: quando l’impugnazione verso una sentenza su cause scindibili non è stata notificata alle altre parti il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio individuando un termine e, quando necessario, anche la data dell'udienza. Quando il soggetto non adempie alla notificazione allora il processo rimane sospeso fino al decorso dei termini di cui agli artt.325 e 327 (termine lungo). Art.333: le parti a cui sono state effettuate le notificazioni ai sensi degli artt precedenti devono proporre, a pena decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo Art.334: impugnazione incidentale tardiva. Se quella principale viene valutata come inammissibile, allora anche quella incidentale perde ogni efficacia. Art.335: se sono presentate più impugnazioni separate queste vengono d'ufficio riunite dal giudice. Art.337: l'impugnazione non comporta la sospensione immediata degli effetti. Sappiamo però che quando l'autorità di una sentenza viene invocata in un altro processo questo può essere sospeso per ottenere l'esito dell’appello. ci sono poi i normali mezzi di inibitoria per impedire effetti sentenza. Art.338: effetti estinzione procedimento di impugnazione. L'estinzione dell'appello o della revocazione ai sensi di nn 4 e 5 del 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata. Art.339: possono essere impugnate in appello le sentenze in primo grado salvo che la legge non preveda altrimenti. No sentenze date secondo equità ai sensi del 114 e non quelle del giudice di pace secondo equità salvo che non siano per violazione di norme sul processo, costituzionali, europee e principi regolatori della materia. Art.342: l'atto di appello deve essere motivato, dove per motivazione si intendono le parti che il soggetto vuole appellare, con le relative modifiche che desidera alla sentenza, più le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Art.345: nova in appello. le domande nuove non possono essere riproposte in appello. si può però chiedere il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza, gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la stessa. Non sono ammissibili nuovi mezzi di prova tranne nel caso in cui la parte dimostri di non averli potuti produrre in primo grado per una causa a lei non imputabile. Può sempre essere deferito il giuramento decisorio. Art.346: le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non vengono riproposte in appello si intendono rinunciate Art.347: la costituzione delle parti in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale Art.348: l'appello diventa improcedibile se l’appellante non si costituisce o se si costituisce, non si presenta, l'udienza viene rinviata e non si presenta nemmeno la seconda volta. Art.348-bis: il giudice dell'appello dichiara inammissibile l'appello qualora la domanda non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta. Art.348-ter: il provvedimento di inammissibilità per scarsa probabilità di accoglimento deve contenere una succinta motivazione e viene dato con ordinanza. È incompatibile con tutte quelle ipotesi in cui le carenze processuali devono essere rilevate con sentenza. ® Art.399: deposito della citazione notificata entro 20 gg dall'avvenuta notificazione, con relativa copia originale della sentenza impugnata. ® Art.401: possibile sospensione della sentenza con lo stesso meccanismo del 373 per sospensione del provvedimento ricorso in cca. ® Art.404:c1 opposizione di terzo semplice. Si può esperire contro sentenza passata in giudicato o cmq esecutiva tra le parti che pregiudica i suoi diritti. C2 opposizione di terzo revocatoria. Gli aventi causa e i creditori possono fare revocazione contro la sentenza quando è effetto di dolo o collusione a loro danno. termine breve di 30 gg dalla scoperta del danno o della collusione. ® Art.405: opposizione di terzo davanti allo stesso giudice che ha emanato la sentenza. In caso di opposizione revocatoria si deve anche indicare il giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza del dolo o della collusione e della relativa prova. Rito del lavoro ® Art.409:rito del lavoro, casi in cui si applica 1. Lavoro subordinato 2. Rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto e rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni agrarie specializzate 3. Rapporti di lavoro coordinato e continuativo, rapporti di lavoro parasubordinato in genere 4. Enti pubblici economici 5. Dipendenti di enti pubblici e di altri rapporti di lavoro pubblico ® Art.410: conciliazione in sede amministrativa. chi vuole proporre una controversia di cui al 409 può proporre alla commissione di conciliazione, anche tramite l'associazione sindacale a cui è iscritto, un tentativo di conciliazione individuando il giudice competente ai sensi del 413. Questa interrompe la prescrizione e sospende, per la durata della conciliazione e per i 20 gg successivi alla sua conclusione, il processo. ® Art.411: processo verbale di conciliazione. Se la conciliazione riesce anche solo relativamente ad alcune delle domande si redige un verbale e il giudice può renderlo esecutivo con decreto. Se le parti non raggiungono un accordo la commissione effettua una proposta per la bonaria risoluzione della controversia. Se le parti non accettano delle memorie e dell’ingiustificato rifiuto della conciliazione il giudice terrà conto in sede di giudizio. ® Art.412-ter: conciliazione in sede sindacale. Entrambe fanno riferimento al 411 (sia quella di questo articolo che quella del 410). * Art.413: giudice competente ® Art.414: contenuto del ricorso (sostanzialmente analogo all’editio actionis della citazione) * Art.415: deposito del ricorso, dopodichè fissazione dell'udienza entro 5 gg. Entro 10 gg dal decreto che si esprime sull’udienza viene notificato il ricorso alla controparte. Termine dilatorio di comparizione non inferiore a 30 gg, aumentabili se all’estero a 40 e 80 gg. ®* Art.416: memoria difensiva della controparte che deve costituirsi almeno 10 gg prima dell'udienza fissata nel decreto @ Art.419: intervento volontario di terzi. Non si applica se il litisconsorte necessario. ® Art.420: udienza di trattazione. ® Art.420bis meccanismo ispirato dalla legge 165 del 2001 Quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione 0, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito. Art.421: il giudice può ammettere in qualsiasi momento d'ufficio mezzi di prova anche fuori dai limiti stabiliti dal cc. Abbiamo ovviamente però il limite del principio dispositivo. Art.423: ordinanze interinali di condanna. Il giudice può condannare su istanza di parte in ogni stato e grado del giudizio la parte per il pagamento di somme non contestate. Art.426: trasferimento da rito ordinario a rito del lavoro Art.427: trasferimento da rito del lavoro a rito ordinario Art.428: incompetenza da rilevarsi per il convenuto entro la memoria di difesa, per il giudice entro l'udienza di trattazione Art.429: sentenza del giudice del lavoro. In caso di condanna al pagamento di un credito da parte del ddl verso il lavoratore il giudice può chiedere Art.431: immediata esecutività non della sentenza ma anche del dispositivo favorevole al lavoratore Art.432: determinazione secondo equità del valore del diritto del lavoratore quando questo sia incerto Art.433: regole dell’appello Art.437: in appello non sono ammessi nuove eccezioni e domande. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova a parte il giuramento estimatorio salvo che il collegio li ritenga indispensabili per la decisione. Art.447 bis: rito locatizio Dal processo di esecuzione, libro III Art.474: possono essere oggetto di esecuzione forzata i titoli esecutivi che contengano crediti che siano certi, liquidi ed esigibili. Sono ritenuti essere titoli esecutivi: 1. Sentenze, provvedimenti o atti cui la legge attribuisce efficacia esecutiva 2. Cambialie altri titoli di credito e scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni in esse contenute 3. Attiricevuti da notaio o altro PU autorizzato dalla legge alla ricezione di questi atti Art.475: i titoli esecutivi di cui ai nn 1 e 3 devono contenere per essere validi la formula esecutiva. Inoltre, ovviamente possono essere eseguiti solo da parte della persona a favore della quale tale titolo esecutivo è stato disposto. Art.479: se la legge non dispone diversamente l'esecuzione deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Deve essere fatta alla parte personalmente. Ovviamente questo non vale per i titoli di credito dal momento che la consegna del titolo al debitore equivarrebbe a rimessione del debito, per cui questo non sarebbe più obbligato al pagamento. Art.480: precetto Art.481: se l'esecuzione non inizia dopo 90 gg dalla notificazione. In caso di opposizione al precetto si sospende tale termine e inizia a decorrere eventualmente dopo che l'opposizione è stata rigettata Art.482: non si gg. Art.483: si possono cumulare i mezzi di espropriazione o espropriare con il mezzo della stessa specie più beni contemporaneamente. Il debitore può però opporsi chiedendo al giudice dell'esecuzione che questa venga limitata solo ad alcuni tipi di mezzi. la l'esecuzione forzata prima del termine del precetto e cmq non prima di 10 Art.485: audizione degli interessati. Il giudice quando lo reputi necessario può sentire soggetti terzi, convocando davanti a lui il creditore o i creditori e il debitore. Art.487: la forma dei provvedimenti dati dal giudice dell'esecuzione è quella dell’ordinanza revocabile e modificabile finchè non si sia realizzata l'esecuzione. Art.489: le notificazioni si effettuano nel domicilio o residenza del creditore che egli abbia individuato nel precetto 0, per i creditori intervenuti, il domicilio o residenza individuati nella domanda di intervento Art.490: pubblicità degli avvisi di vendita Art.491: l'espropriazione ha inizio con il pignoramento salvo il caso di cui al 502. Art.492: pignoramento Art.492 bis: ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare Art.493: pignoramento su istanza di più creditori Art.494: pagamento nelle mani dell’uff giudiziario. Il soggetto decide di conferire all'ufficiale in luogo del pignoramento una somma pari al credito o ai crediti vantati più le spese sostenute dal creditore o creditore. Può farlo anche nel caso in cui voglia sostituire alle cose da pignorare una somma determinata nel credito e nelle spese, aumentata di due decimi. Art.495: conversione del pignoramento. Il soggetto dopo il pignoramento MA prima della vendita e del riparto può chiedere la conversione del pignoramento versando una somma pari alle spese di esecuzione del pignoramento, dei crediti o del credito e delle spese sostenute, insieme agli interessi. Unitamente all'istanza in cancelleria deve essere depositato almeno un sesto della somma dovuta. La somma dovuta viene determinata con ordinanza dal giudice e può anche essere disposto pagamento rateale per un periodo non sup a 48 mesi. Se il soggetto non versa la somma o ritarda la rata di più di 30 gg allora la somma versata viene considerata parte dei beni pignorati Art.496: riduzione del pignoramento. Su istanza del debitore o d'ufficio il pignoramento può essere ridotto se il valore dei beni pignorati supera il valore dei crediti e delle spese. Art.497: cessazione efficacia pignoramento. Il pignoramento perde efficacia se sono trascorsi più di 45 gg senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita di tali beni. Art.501: la vendita non può essere chiesta se non dopo 10 gg dall'avvenuto pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili. Art.502: per le cose in pegno e i mobili in ipoteca la vendita può essere chiesta dopo 10 gg dal precetto senza previo pignoramento Art.503: la vendita forzata può essere fatta con o senza incanto, per ottenere la maggiore fruttuosità del bene Art.505: il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati. Se sono intervenuti più creditori l'assegnazione può essere chiesta per più creditori o uno solo, ma d'accordo tra tutti. Art.506: l'assegnazione viene fatta solo per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriori a quello dell'offerente. Quando il valore del bene eccede quello di quei crediti, la differenza viene versata dal creditore offerente e dagli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono Art.507: assegnazione effettuata mediante ordinanza Art.508: nella vendita di un bene gravato da pegno o ipoteca il creditore offerente può decidere di assumere il relativo debito, con le garanzie a esso inerenti, liberando il debitore. Nel provvedimento di assegnazione si menziona l'assunzione del debito. Art.509: la somma da distribuire è composta dal ricavato come prezzo o conguaglio delle cose vendute, o come rendita o provento dalle cose pignorate o come multa o risarcimento di danno da parte dell’aggiudicatario. Art. 513: ricerca cose da pignorare Art.692: chi ha fondato timore di ritenere che uno o più testimoni possano venire a mancare ne può chiedere l'audizione a futura memoria quando le deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre. Art.693: la richiesta si propone di fronte al giudice del merito 0, in caso di eccezionale urgenza, anche al tribunale davanti cui la prova deve essere assunta. Il ricorso deve contenere i motivi di urgenza, i fatti su cui devono essere sentiti e un'indicazione sommaria delle domande. Art.694: il giudice con decreto fissa la comparizione e ordina un termine perentorio per la notificazione. Art.695: ammissione del mezzo di prova Art.696: accertamento tecnico e ispezione giudiziale Art.696 bis: consulenza tecnica preventiva. Può essere concessa anche non per forza in condizioni di urgenza a condizione che la consulenza venga disposta per l'accertamento di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o crediti che derivano da fatto illecito. Il consulente che viene nominato prima di depositare la relazione tenta la conciliazione. Se questa non avviene viene comunque depositata la relazione tecnica. Se avviene la conciliazione si crea un verbale che può essere reso esecutivo su istanza della parte interessata. Art.700: provvedimenti di urgenza. Quando non è possibile usare uno dei provvedimenti cautelari precedenti, il soggetto che abbia fondato motivo di ritenere che durante il tempo per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. Artt.702bis fino a quater: rito sommario di cognizione Art.703: domanda di reintegrazione del possesso. Si presenta davanti al giudice nel luogo in cui è avvenuta la violazione o nel luogo dell'immobile se l'oggetto è un immobile. Art.704: domanda possessoria nel giudizio petitorio. La domanda di reintegrazione del possesso può essere chiesta nel processo di cognizione della proprietà davanti al giudice di questo processo. Può anche essere chiesta di fronte al giudice competente ai sensi del 703. Art.705: nel giudizio possessorio il convenuto non può chiedere giudizio petitorio. Questo finchè il processo non si sia concluso. Il convenuto può comunque chiedere il giudizio petitorio solo quando dimostri che il possesso non possa eseguirsi per fatto dell'attore. Artt.737 e ss: procedimento in camera di consiglio Arrt.806: agli arbitri sono affidati solo diritti disponibili Art.808: la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in maniera autonoma rispetto a quella del contratto Art.808 ter: ARBITRATO IRRITUALE Art.808 quater: se l'oggetto del patto di arbitrato non è determinato e deriva da una clausola compromissoria allora si desume siano le controversie nascenti da quel determinato contratto o convenzione tra le parti Art.808 quinquies: la conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito non toglie efficacia alla convenzione di arbitrato Art.809: gli arbitri si scelgono sempre in numero dispari perché si possa formare maggioranza Art.813 bis: omissione o ritardo nel compimento di un atto dovuto. Se la volontà delle parti non ha previsto una soluzione diversa possono dapprima diffidare con lettera motivata l'arbitro che, trascorsi 15 gg, senza atto, potrà essere dichiarato decaduto dal presidente del tribunale e poi sostituito. Il pres decide con ordinanza sentite le parti. Art.813 ter: responsabilità arbitri Art.814: compenso arbitri Art.816: sede. La sede è quella che è stata identificata dalle parti nel patto d’arbitrato e, in mancanza, dagli arbitri. Altrimenti si usa il luogo dov'è stata stipulata la convenzione di arbitrato o se è stato stipulato all'estero si usa come riferimento Roma. Art.815: sulla ricusazione provvede il presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’arbitrato. Il termine per la ricusazione è 10 gg dalla sua notificazione o dall’avvenuta conoscenza della causa. Il pres pronuncia ordinanza non impugnabile Art.816 bis: gli arbitri hanno il compito di disciplinare il procedimento nel modo che ritengano più opportuno e nullità per violazione delle regole processuali solo quando il comportamento degli arbitri contrasti con specifiche indicazioni delle parti. Altro requisito fondamentale: contraddittorio. Art.816 ter: gli arbitri possono assumere testimonianze direttamente presso di loro o quando questi vi consentono, anche direttamente nelle case o uffici dei testimoni. Art.816 quater: ogni parte può convenire tutte o alcune nel procedimento arbitrale medesimo solo se si verifica una delle seguenti condizioni: il patto di arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati di comune accordo dalle parti 0, infine, se l'attore, nominato uno o più arbitri, affida alle altre parti un numero di arbitri uguale che queste possono scegliere, per gli altri lasciando la nomina a un terzo Art.816 quinquies: l'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono possibili solo con l'accordo del terzo e delle parti o con il consenso degli arbitri Art.816 sexies: in caso di eventi interruttivi del processo gli arbitri quando necessario possono sospendere il processo e se le parti non provvedono a sanare la causa di interruzione gli arbitri possono rinunciare alla controversia Art.816 septies: in caso di mancato compenso questo può essere causa di improcedibilità Art.817: situazione di incompetenza. La parte che non solleva nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri la relativa incompetenza per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo. Art.818: gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari salvo diversa disposizione di legge Art.819-ter: la pronuncia con cui il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione di arbitrato è impugnabile con il regolamento di competenza. Alcune norme relative a questo meccanismo non sono applicabili anche se la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art dove prevede che non si abbia riassunzione del processo davanti all'arbitro o giudice nel caso di dichiarata incompetenza dell'uno o dell'altro Art.820: gli arbitri devono pronunciare il lodo nel termine di 240 gg dall’accettazione della nomina Art.821: la parte interessata può far valere la nullità del lodo in caso di trascorsi 240 gg, ma deve comunicare di volersene avvalere nel termine. In caso contrario, la proroga del termine sarà tacita. Art.823: il lodo è deliberato a maggioranza di voti ed è redatto per iscritto Art.824 illodo pronunciato dall'arbitro ha la stessa efficacia della sentenza pronunciata dall’auti giudiziaria Art.825: per rendere il lodo esecutivo occorre depositarlo insieme alla convenzione di arbitrato presso la cancelleria del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'arbitro che ha emesso il lodo Art.826: ogni parte può chiedere entro un anno dalla comunicazione del lodo la correzione di omissioni o errori materiali o di calcolo. Gli arbitri provvedono entro 60 gg, dandone poi comunicazione alle parti Art.827: può essere proposta impugnazione vs il lodo per nullità, revocazione o opposizione di terzo Art.829: cause di nullità del lodo. All’interno del primo comma sono elencate tutte le cause di nullità dello stesso, motivi a critica vincolata per il possibile appello in corte d'appello. i motivi di cui ai nn 1,2,3,4 e 10 del primo comma e i casi in cui le parti sottraggono volontariamente la questione al giudice dello stato fanno sì che la corte affronti solo la fase rescidente e lasci la possibilità di aprire un nuovo arbitrato sulla questione. Negli altri casi di cui al 1 comma la corte decide direttamente nel merito della questione (fase rescissoria) salvo che le parti non rinuncino espressamente. Non può essere oggetto di previa rinuncia l'impugnazione ma la parte che abbia concorso al motivo di nullità o non lo abbia rilevato nella prima difesa o istanza successiva alla violazione della norma non potrà impugnare. L’impugnazione per regole di o relative al merito della questione è possibile solo se: 1. Le parti lo prevedono espressamente La legge lo prevede Il lodo è contrario all'ordine pubblico (anche violazione norme fondamentali della UE) Materie di cui al 409 cpc Soluzione di questione pregiudiziale su questioni che non possono essere oggetto di arbitrato Art.830: se la corte non decide nel merito si applica la convenzione salvo che non inefficace si può chiedere la sospensione del lodo alla corte d’appello per gravi motivi Art.832: se l'istituzione arbitrale prescelta si rifiuta di risolvere una det controversia, la convenzione di arbitrato non decade ma rimane efficace. Il regolamento di arbitrato può prevedere altre cause di sostituzione o ricusazione rispetto a quelle previste dalla legge. Artt.840 bis/sexiesdecies: non ancora entrati in vigore, azione di classe e interessi diffusi NAÒWN invalida o
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