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Fonti primarie e secondarie, Appunti di Diritto Costituzionale

nozioni su fonti primarie (comprensive di riserve di legge ma prive di spiegazioni dettagliate sugli atti con forza di legge) e fonti secondarie (comprensive di specifiche su regolamenti dell'esecutivo - governativi e ministeriali)

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 22/06/2017

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4.3

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Scarica Fonti primarie e secondarie e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! LE FONTI PRIMARIE Seguendo l'ordine gerarchico delle fonti sotto la Costituzione troviamo le fonti primarie all'interno delle quali vi sono varie fonti-atto. La legge statale è una delle fonti primarie e gode di una posizione privilegiata rispetto alle altre sia per una questione di natura storica (è stato lo strumento utilizzato per limitare potere dei sovrani) sia soprattutto perché possiede una serie di caratteristiche che la rendono una fonte particolarmente garantita e garantista. Tali caratteristiche sono il fatto che durante la procedura parlamentare è previsto un confronto tra maggioranza ed opposizione per cui durante il dibattito parlamentare possono essere inserite modifiche che includono il punto di vista dell'opposizione; sono suscettibili di controllo da parte della Corte Costituzionale che su di esse è più efficace; infine, può essere abrogata tramite referendum abrogativo non possibile invece, per ragioni di tempo, con i decreti legge o legislativi e quindi suscettibile di controllo da parte del corpo elettorale; inoltre fino a poco tempo fa rappresentava una fonte a competenza generale, dopo la modifica del Titolo V (legge costituzionale 3/2001) ciò non è più possibile poiché l'art. 117 elenca le materie di esclusiva competenza statale e quelle concorrenti Stato-regione e, ciò che non è incluso, si considera di esclusiva competenza regionale. Quando si parla di leggi si fa riferimento alla legge statale, gli altri sono atti aventi forza di legge sia da un punto di vista attivo che passivo: • attivo poiché un atto può modificare una norma giuridica prodotta da altre leggi o atti avente forza di legge per cui può produrre modificazioni in atti dello stesso livello • passivo poiché non possono essere modificati da atti che non siano pariordinati (quindi tra loro legge e atti aventi forza di legge si possono modificare). Le norme giuridiche contenute nelle fonti-atto sono dotate di caratteristiche quali generalità ed astrattezza ma, in determinate situazioni, può accadere che non sia così, in questi casi si parla di leggi provvedimento che hanno forza di legge ma si riferiscono a situazioni o destinatari specifici, il loro utilizzo deve essere giustificato da motivazioni specifiche e, infatti, la Corte Costituzionale raccomanda che esse siano utilizzate sulla base della ragionevolezza. Si parla di riserva di legge quando viene attribuita ad una data fonte l'esclusiva competenza di disciplinare una data materia. Essa è nata per limitare il potere esecutivo e rafforzare il ruolo del parlamento affermando la sua competenza nei confronti dell'esecutivo. Le riserve di legge si trovano nella Costituzione in quanto devono essere contenute nella legge gerarchicamente superiore ed hanno un profilo positivo, poiché impongono al legislatore di fare una data cosa, ed uno negativo, poiché vietano a soggetti diversi dal legislatore di fare una data cosa. La riserva può essere di diversi tipi: relativa se il legislatore deve disciplinare per una certa materia la legge quadro generale ma le norme di dettaglio possono essere disciplinate anche in fonti diverse; assoluta se il margine di operatività delle fonti secondarie è da ritenersi escluso; rinforzata se oltre ad attribuire una competenza esclusiva indica come farlo orientando il legislatore; costituzionale ed è il caso dell'articolo 138 che spiega quale procedimento adottare in caso di revisione costituzionale. Le leggi rinforzate, dato che seguono un iter diverso, appartengono alle cosiddette leggi atipiche Gli atti equiparati alla legge sono tre e sono inseriti negli articoli 76, 77 e 78. Gli atti aventi forza di legge sono tipici delle forme di governo in cui è prevista una collaborazione tra l'esecutivo ed il legislativo per cui vi può essere una condivisione delle funzioni che permette al parlamento di avere degli strumenti di indirizzo politico e al governo di avere degli strumenti legislativi. Tali atti non determinano l'attribuzione del potere legislativo al governo ma è una funzione che l'esecutivo esercita solo a determinate condizioni indicate dalla Costituzione e con il controllo del parlamento. LE FONTI SECONDARIE Sono subordinate alle fonti primarie e sia la loro validità sia la disciplina sulle forme di produzione sono determinate dalle fonti primarie. Le fonti secondarie sono fonti atipiche per distinguerle dalle fonti primarie che sono tipiche. Esse sono modellabili dal legislatore ordinario, infatti è sufficiente utilizzare lo strumento legislativo ordinario per modificarle. Le fonti secondarie devono rispondere al principio di legalità e non di legittimità costituzionale per cui mentre la valutazione costituzionale serve per mantenere una coerenza tra le fonti primarie e secondarie la valutazione sulle secondarie valuta la loro adesione al principio di legalità formale e sostanziale. Le principali fonti secondarie sono i regolamenti amministrativi adottati da soggetti che esercitano il potere esecutivo e all'interno del quale vi sono altre distinzioni: abbiamo i regolamenti governativi, ministeriali ed interministeriali che seguono il principio gerarchico tra loro, poi vi sono i regolamenti adottati da regioni, province e comuni ad opera delle giunte e, infine i regolamenti della autorità amministrative indipendenti. I regolamenti governativi sono atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente legislativi poiché, pur essendo espressione di una funzione amministrativa per provvedere alla soluzione di singoli casi, determinano la formazione di norme generali ed astratte, diventando quindi sostanzialmente legislativi. Nella Costituzione non esiste alcuna riserva di regolamento ma solo riserve di legge per cui i regolamenti governativi possono essere adottati in tutti i casi in cui non è prevista la riserva di legge assoluta. Inoltre nel Titolo V si specifica che se il regolamento viene utilizzato per dare attuazione ad una legge, esso deve essere adottato dallo stesso ente che ha formato la legge in questione, quindi, dato che dopo la riforma del Titolo V esiste la potestà legislativa delle regioni, il governo non può adottare regolamenti in materie di esclusiva competenza regionale. I regolamenti non sono disciplinati dalla Costituzione anche se vengono citati all'articolo 87 comma 5 in cui si affida il potere di emanazione al Presidente della Repubblica ed all'articolo 117 comma 5 sul parallelismo legislativo. Inoltre anche per i regolamenti interviene la legge 400/88 che ne delinea il procedimento. Il procedimento è simile a quello delle fonti primarie per cui l'iniziativa avviene ad opera di uno o più ministri dopodiché è necessario il parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio di Stato il quale è utile come giudizio preventivo sulla validità dell'atto. In alcuni casi è necessario chiedere, in modo non discrezionale ma per quelli previsti dai tipi di regolamento, il parere delle Commissioni parlamentari competenti e ciò rappresenta uno dei casi di collaborazione tra parlamento e governo. Dopodiché il regolamento viene deliberato dal Consiglio dei Ministri, emanato dal Presidente della Repubblica, visto e registrato dalla Corte dei Conti ed infine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La legge 400/88 individua 4 più 1 tipi di regolamenti governativi: 1. quelli di esecuzione di legge che servono per dare attuazione a disposizioni contenute in fonti primarie ed a volte sono utilizzati per dare esecuzione a fonti esterne. Dato che non contribuiscono a determinare il contenuto delle fonti primarie ma solo a renderle operative è possibile utilizzarli anche in materie in cui è prevista la riserva di legge assoluta; 2. quelli di attuazione di legge o atti aventi forza di legge utilizzati per attuare ed integrare disposizioni legislative formulate in modo generico. Generalmente la legge individua i principi generali e quale profilo sarà oggetto di disciplina ad opera del regolamento governativo per cui, dato che in questo caso il governo non ha solo una funzione tecnica ma può anche creare norme generali ed astratte che integrano la legge, essi non possono essere utilizzati nei casi in cui è prevista riserva di legge assoluta; 3. quelli indipendenti che si possono adottare nelle materie non disciplinate dalla legge. Questi rappresentano un'attribuzione del potere legislativo al governo slegato dal controllo del parlamento e ciò metterebbe in discussione il principio della separazione dei poteri. Il tutto è però evitato sia dal fatto che difficilmente esistono materie non regolate dalla legge sia dal fatto che l'eventuale regolamento governativo può essere annullato dalla legislazione parlamentare; 4. quelli di organizzazione dei pubblici uffici. I pubblici uffici prima della Repubblica erano regolati dai regolamenti governativi in quanto rappresentano un'emanazione della funzione esecutiva adesso i regolamenti governativi di organizzazione dei pubblici uffici sono regolamenti attuativi ed è quindi prevista, a monte, una legge poiché la Costituzione prevede una riserva di legge all'articolo 97; 5. quelli delegati rispondono al principio della delegificazione e sono utili per spostare il livello della disciplina di una certa materia da quello primario a quello secondario, vale a dire dalle leggi ai regolamenti. Affinché ciò sia possibile è necessario che il legislatore abroghi la disciplina previgente e contemporaneamente autorizzi il governo a disciplinare la materia in questione tramite l'uso dei regolamenti governativi. Non si possono utilizzare nei casi di riserva di legge assoluta;
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