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Fonti xviii secolo rivoluzione e codici, Dispense di Storia Del Diritto Medievale E Moderno

diritto medievale e moderno università palermo

Tipologia: Dispense

2015/2016

Caricato il 12/07/2016

gianluca92
gianluca92 🇮🇹

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Scarica Fonti xviii secolo rivoluzione e codici e più Dispense in PDF di Storia Del Diritto Medievale E Moderno solo su Docsity! FONTI XVIII SECOLO – Rivoluzione e codici RIVOLUZIONE AMERICANA THOMAS JEFFERSON Dichiarazione unanime dei tredici Stati Uniti d'America, 1776 Quando nel corso degli umani eventi si rende necessario ad un popolo sciogliere i vincoli politici che lo avevano legato ad un altro ed assumere tra le altre potenze della terra quel posto distinto ed eguale cui ha diritto per Legge naturale e divina, un giusto rispetto per le opinioni dell'umanità richiede che esso renda noto le cause che lo costringono a tale secessione. Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per sé stesse evidenti; che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono stati dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità; che allo scopo di garantire questi diritti, sono creati fra gli uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qual volta una qualsiasi forma di Governo tende a negare tali fini, è Diritto del Popolo modificarlo o distruggerlo, e creare un nuovo Governo, che si fondi su quei principi e che abbia i propri poteri ordinati in quella guisa che gli sembri più idoneo al raggiungimento della sua sicurezza e felicità. La prudenza, invero, consiglierà di non modificare per cause transeunti e di poco conto Governi da lungo tempo stabiliti; e conformemente a ciò l'esperienza ha dimostrato, che gli uomini sono maggiormente disposti a sopportare, finché i mali siano sopportabili, che a farsi giustizia essi stessi abolendo quelle forme di Governo cui sono avvezzi. Ma quando un lungo corteo di abusi e di usurpazioni, invariabilmente diretti allo stesso oggetto, svela il disegno di assoggettarli ad un duro Dispotismo, è loro diritto, e loro dovere, di abbattere un tale Governo, e di procurarsi nuove garanzie per la loro sicurezza futura. Tale è stata la paziente sopportazione di queste Colonie; e tale è ora la necessità che le costringe ad alterare i loro antichi sistemi di Governo. La storia dell'attuale Re di Gran Bretagna è una storia di ripetute offese ed usurpazioni, aventi tutte come obiettivo immediato l'instaurazione di una Tirannide assoluta su questi Stati. A prova di ciò, esponiamo i fatti al giudizio di un mondo imparziale. Egli ha rifiutato di dare il suo assenso alle leggi più opportune e necessarie al bene pubblico. Egli ha fatto divieto ai suoi Governatori di approvare leggi di urgente ed assoluta importanza, a meno che la loro efficacia restasse sospesa fin quando il suo assenso non fosse stato ottenuto; e una volta così sospese, egli ha completamente trascurato di prenderle in considerazione. Egli ha rifiutato di approvare altre leggi dirette alla sistemazione di grandi distretti, fintanto che i popoli interessati non avessero rinunciato al loro diritto di rappresentanza in seno al Corpo legislativo, un diritto inestimabile per loro e temibile soltanto per i tiranni. Egli ha convocato corpi legislativi in luoghi inconsueti, scomodi e distanti dai loro archivi, al solo scopo di piegarli attraverso i disagi all'accoglimento delle misure da lui volute. Egli ha ripetutamente disciolto Assemblee Rappresentative che si erano riunite allo scopo di opporsi con virile fermezza alle sue violazioni dei diritti del popolo. Egli ha rifiutato a lungo, dopo tali scioglimenti, di consentire che altre fossero elette; di modo che i poteri legislativi, che non sono suscettibili di essere annullati, sono tornati ad essere esercitati direttamente dal Popolo, mentre lo Stato restava nel frattempo esposto a tutti i pericoli dell'invasione dall'esterno e dei disordini all'interno. Egli ha tentato di impedire che questi Stati venissero popolati e per questa ragione ha ostacolato le leggi per la naturalizzazione degli stranieri, rifiutando inoltre di approvarne altre dirette ad incoraggiare la loro immigrazione in questo paese e rendendo più difficili le concessioni di terre. Egli ha intralciato l'amministrazione della Giustizia, rifiutando il suo assenso a leggi dirette a stabilire i poteri giudiziari. Egli ha reso i Giudici dipendenti dal suo esclusivo arbitrio per quel che riguarda la durata del loro mandato e l'importo ed il pagamento dei loro stipendi. Egli ha creato una moltitudine di nuove cariche, ed ha inviato in questo paese nugoli di funzionari destinati a tormentare il nostro popolo e a divorarne gli averi. Egli ha mantenuto fra di noi, in tempo di pace, eserciti stanziali senza il consenso dei nostri Corpi legislativi. Egli ha ostentato di rendere il potere militare indipendente dal potere civile e ad esso superiore. Egli si è accordato con altri allo scopo di assoggettarci ad una giurisdizione estranea alla nostra costituzione e sconosciuta alle nostre leggi, dando il suo assenso alle loro presunte disposizioni legislative vale a dire: ad acquartierare grandi corpi di truppe fra noi; a proteggere queste ultime, mediante dei procedimenti penali fitti, da ogni punizione per gli omicidi da loro eventualmente commessi nei confronti degli abitanti di questi Stati; ad interrompere il nostro commercio con tutte le parti del mondo; ad imporre su di noi i tributi senza il nostro consenso; a privarci in molti casi dei vantaggi del giudizio mediante giuria; a fare trasferire al di là dei mari per esservi giudicati per presunti crimini, ad abolire il libero sistema delle leggi inglesi in una provincia vicina, instaurandovi un Governo arbitrario ed allargando le sue frontiere in modo da renderlo all'istante un esempio ed uno strumento idoneo ad introdurre lo stesso sistema assoluto in queste Colonie; a privarci dei nostri Statuti, abolire le nostre leggi più care ed alterare dalle fondamenta le forme dei nostri Governi; a sospendere i nostri Corpi legislativi, dichiarandosi direttamente investito del potere di far leggi per noi in qualsiasi materia. Egli ha abdicato al Governo di questo paese, privandoci della sua protezione e muovendo guerra contro di noi. Egli ha saccheggiato i nostri mari, devastato le nostre coste, bruciato le nostre città e distrutte le vite della nostra gente. Al momento presente, egli sta trasportando grandi eserciti di mercenari stranieri destinati a portare a compimento l'opera di morte, di desolazione e di tirannia già cominciata in circostanze di crudeltà e di perfidia che trovano appena paragone nelle più barbare età, e del tutto indegne del Capo di una nazione civile. Egli ha costretto i nostri concittadini, catturati in alto mare, a portare le armi contro il proprio Paese, a diventare i carnefici dei loro amici e dei loro fratelli, o a cadere essi stessi per mano di questi. Egli ha fomentato la rivolta al nostro interno ed ha tentato di far marciare contro gli abitanti delle nostre zone di frontiera gli spietati Indiani Selvaggi, il cui ben noto metodo di guerra consiste nel massacro indiscriminato della gente di ogni età, sesso e condizione. 4 Ad ogni stadio di questi soprusi, noi abbiamo inviato petizioni, redatte nei termini più umili, chiedendo la riparazione dei torti subiti; le nostre ripetute petizioni non hanno ricevuto altra risposta che ripetute offese. Un Sovrano, il cui carattere è contraddistinto da tutto ciò che può definire un Tiranno, non ha diritto a governare un popolo libero. Né abbiamo mancato di usare ogni attenzione nei confronti dei nostri fratelli inglesi. Li abbiamo ammoniti di volta in volta circa i tentativi del loro Corpo legislativo di estendere su di noi una giurisdizione illegittima. Abbiamo rammentato loro le circostanze della nostra emigrazione e del nostro insediamento in questa terra. Abbiamo fatto appello alla loro magnanimità ed al loro innato senso di giustizia, e li abbiamo scongiurati, in nome dei vincoli dovuti alla nostra comunanza di sangue, di sconfessare quelle usurpazioni che avrebbero finito inevitabilmente per recidere i nostri rapporti e la nostra collaborazione. Anch'essi tuttavia sono stati sordi alla voce della giustizia e della consanguineità. Noi dobbiamo pertanto piegarci alla necessità di dichiarare la nostra secessione e di considerarli, così come consideriamo il resto dell'umanità, nemici in guerra ed amici in pace. Noi, pertanto, rappresentanti degli Stati Uniti d'America, riuniti in Congresso generale, appellandoci al Supremo Giudice dell'universo quanto alla rettitudine delle nostre intenzioni, solennemente proclamiamo e dichiariamo, in nome e per autorità dei buoni Popoli di queste Colonie, che queste Colonie Unite sono, e devono di diritto essere Stati liberi e indipendenti; che sono disciolte da ogni dovere di fedeltà verso la Corona britannica e che ogni vincolo politico fra di esse e lo Stato di Gran Bretagna è e dev'essere del tutto reciso; e che quali Stati Liberi e Indipendenti, esse avranno pieno potere di muovere guerra, di concludere la pace, di stipulare alleanze, di regolare il commercio, e di compiere tutti quegli altri atti che gli Stati Indipendenti possono di diritto compiere. E a sostegno della presente Dichiarazione, con ferma fiducia nella protezione della Divina Provvidenza, noi offriamo reciprocamente in pegno le nostre vite, i nostri averi ed il nostro sacro onore. COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, 15 settembre 1787 Noi, Popolo degli Stati Uniti, allo Scopo di realizzare una più perfetta Unione, stabilire la Giustizia, garantire la Tranquillità interna, provvedere per la difesa comune, promuovere il Benessere generale ed assicurare le Benedizioni della Libertà a noi stessi ed alla nostra Posterità, ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione per gli Stati Uniti d'America. Emendamenti costituzionali del 1791 Art. 3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani direttamente da essa. Art. 4. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla legge. Art. 5. La legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina. Art. 6. La legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo le loro capacità, e senza altra distinzione che quella della loro virtù e dei loro talenti. Art. 7. Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della legge, deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole. Art. 8. La legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata. Art. 9. Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla legge. Art.10. Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla legge. Art.11. La libera comunicativa dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge. Art.12. La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata. Art.13. Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese di amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini, in ragione delle loro sostanze. Art.14. Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione e la durata. Art.15. La società ha il diritto di chieder conto ad ogni agente pubblico della sua amministrazione. Art.16. Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione. Art.17. La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità. Olympe de Gouges, Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, 1791 Uomo, sei capace d'essere giusto? È una donna che ti pone la domanda; tu non la priverai almeno di questo diritto. Dimmi? Chi ti ha concesso la suprema autorità di opprimere il mio sesso? La tua forza? Il tuo ingegno? Osserva il creatore nella sua saggezza; scorri la natura in tutta la sua grandezza, di cui tu sembri volerti raffrontare, e dammi, se hai il coraggio, l'esempio di questo tirannico potere. Risali agli animali, consulta gli elementi, studia i vegetali, getta infine uno sguardo su tutte le modificazioni della materia organizzata; e rendi a te l'evidenza quando te ne offro i mezzi; cerca, indaga e distingui, se puoi, i sessi nell'amministrazione della natura. Dappertutto tu li troverai confusi, dappertutto essi cooperano in un insieme armonioso a questo capolavoro immortale. Solo l'uomo s'è affastellato un principio di questa eccezione. Bizzarro, cieco, gonfio di scienza e degenerato, in questo secolo illuminato e di sagacia, nell'ignoranza più stupida, vuole comandare da despota su un sesso che ha ricevuto tutte le facoltà intellettuali; pretende di godere della rivoluzione, e reclama i suoi diritti all'uguaglianza, per non dire niente di più. Preambolo Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, chiedono di potersi costituire in Assemblea nazionale. Considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono le cause delle disgrazie pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri della donna, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro senza sosta i loro diritti e i loro doveri, affinché gli atti del potere delle donne e quelli del potere degli uomini, potendo essere paragonati ad ogni istante con gli scopi di ogni istituzione politica, siano più rispettati, affinché le proteste dei cittadini, fondate ormai su principi semplici e incontestabili, si rivolgano sempre al mantenimento della Costituzione, dei buoni costumi, e alla felicità di tutti. In conseguenza, il sesso superiore sia in bellezza che in coraggio, nelle sofferenze della maternità, riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'essere supremo, i seguenti Diritti della Donna e della Cittadina. Articolo I La Donna nasce libera ed ha gli stessi diritti dell'uomo. Le distinzioni sociali possono essere fondate solo sull'utilità comune. Articolo II Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e dell'Uomo: questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e soprattutto la resistenza all'oppressione. Articolo III Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione, che è la riunione della donna e dell'uomo: nessun corpo, nessun individuo può esercitarne l'autorità che non ne sia espressamente derivata. Articolo IV La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto quello che appartiene agli altri; così l'esercizio dei diritti naturali della donna ha come limiti solo la tirannia perpetua che l'uomo le oppone; questi limiti devono essere riformati dalle leggi della natura e della ragione. Articolo V Le leggi della natura e della ragione impediscono ogni azione nociva alla società: tutto ciò che non è proibito da queste leggi, sagge e divine, non può essere impedito, e nessuno può essere obbligato a fare quello che esse non ordinano di fare. Articolo VI La legge deve essere l'espressione della volontà generale; tutte le Cittadine e i Cittadini devono concorrere personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, alla sua formazione; esse deve essere la stessa per tutti: Tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammissibili ad ogni dignità, posto e impiego pubblici secondo le loro capacità, e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti. Articolo VII Nessuna donna è esclusa; essa è accusata, arrestata e detenuta nei casi determinati dalla Legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa legge rigorosa. Articolo VIII La Legge non deve stabilire che pene restrittive ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non grazie a una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata alle donne. Articolo IX Tutto il rigore è esercitato dalla legge per ogni donna dichiarata colpevole. Articolo X Nessuno deve essere perseguitato per le sue opinioni, anche fondamentali; la donna ha il diritto di salire sul patibolo, deve avere ugualmente il diritto di salire sulla Tribuna; a condizione che le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito dalla legge. Articolo XI La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna, poiché questa libertà assicura la legittimità dei padri verso i figli. Ogni Cittadina può dunque dire liberamente, io sono la madre di un figlio che vi appartiene, senza che un pregiudizio barbaro la obblighi a dissimulare la verità; salvo rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge. Articolo XII La garanzia dei diritti della donna e della cittadina ha bisogno di un particolare sostegno; questa garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti, e non per l'utilità particolare di quelle alle quali è affidata. Articolo XIII Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese dell'amministrazione, i contributi della donna e dell'uomo sono uguali; essa partecipa a tutte le incombenze, a tutti i lavori faticosi; deve dunque avere la sua parte nella distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche delle dignità e dell'industria. Articolo XIV Le Cittadine e i Cittadini hanno il diritto di costatare personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, la necessità dell'imposta pubblica. Le Cittadine non possono aderirvi che a condizione di essere ammesse ad un'uguale divisione, non solo dei beni di fortuna, ma anche nell'amministrazione pubblica, e di determinare la quota, la base imponibile, la riscossione e la durata dell'imposta. Articolo XV La massa delle donne, coalizzata nel pagamento delle imposte con quella degli uomini, ha il diritto di chiedere conto, ad ogni pubblico ufficiale, della sua amministrazione. Articolo XVI Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non sia assicurata, né la separazione dei poteri sia determinata, non ha alcuna costituzione; la costituzione è nulla, se la maggioranza degli individui che compongono la Nazione, non ha cooperato alla sua redazione. Articolo XVII Le proprietà appartengono ai due sessi riuniti o separati; esse sono per ciascuno un diritto inviolabile e sacro; nessuno ne può essere privato come vero patrimonio della natura, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, l'esiga in modo evidente, a condizione di una giusta e preliminare indennità. J.J. Rousseau, Emilio o dell’educazione (1762) «In tutto ciò che non concerne il sesso la donna è uomo: ha gli stessi organi, gli stessi bisogni, le stesse facoltà […] In tutto ciò che concerne il sesso, la donna e l’uomo presentano corrispondenze e diversità: la difficoltà di confrontarli deriva da quella di determinare nella costituzione dell’uno e dell’altra ciò che è proprio del sesso e ciò che non lo è […] la sola cosa che sappiamo con certezza è che quanto l’uno e l’altra hanno di comune appartiene alla specie umana, quanto hanno di diverso appartiene al sesso». «Se la donna è fatta per piacere e per essere soggiogata, deve rendersi piacevole all’uomo e non provocarlo: la sua violenza risiede nelle sue attrattive ed è con questa che deve costringerlo a trovare in sé la sua forza e ad usarla» Nicolas de Condorcet, Sull’ammissione delle donne al diritto di cittadinanza, 1790, … tutti non hanno violato il principio dell’uguaglianza dei diritti, privando tranquillamente la metà del genere umano di quello di concorrere alla formazione delle leggi, escludendo le donne dal diritto di cittadinanza? Esiste una più forte prova del potere dell’abitudine, anche sugli uomini
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