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Meccanismi di esecuzione forzata e garanzie ancorate: debitori, creditori e patrimonio, Schemi e mappe concettuali di Diritto

Il concetto di esecuzione forzata, un meccanismo legale che consente ai creditori di recuperare i propri crediti quando i debitori non pagano. Viene inoltre discusso sulla garanzia patrimoniale, i mezzi per conservare tale garanzia e i diversi tipi di garanzie ancorate come pegno e ipoteca. Il testo illustra le obbligazioni del debitore, la responsabilità patrimoniale e le limitazioni a queste, oltre a descrivere il ruolo del trust. Inoltre, vengono trattati i finanziamenti e i servizi di investimento, i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e i relativi diritti di ritenzione, decadenza e azioni surrogatoria e revocatoria.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2018/2019

Caricato il 04/02/2024

diana-dickwella
diana-dickwella 🇮🇹

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Scarica Meccanismi di esecuzione forzata e garanzie ancorate: debitori, creditori e patrimonio e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto solo su Docsity! 1 ESECUZIONE FORZATA → si tratta di un meccanismo che consente al creditore di realizzare effettivamente il suo diritto risarcimento quando è vittima di inadempimento, anche contro la volontà del debitore.  Messa in moto dall’azione esecutiva del creditore, e si realizza tramite il processo di esecuzione. Esecuzione forzata Esecuzione in forma specifica - per realizzare coattivamente i crediti pecuniari. - consiste nella vendita dei beni del debitore, così da ricavare un prezzo che viene attribuito al creditore nella misura corrispondente al suo credito. - i beni del debitore vengono pignorati e dopo di ciò lui non può alienarli. - per realizzare altri tipi di crediti, e attribuisce al creditore il risultato che si sarebbe dovuto produrre col regolare adempimento dell’obbligazione. • Per consegna o rilascio • Degli obblighi di fare • Degli obblighi di non fare • Di concludere un contratto L’esecuzione forzata ha come oggetto i beni del debitore, che concorrono a forare il suo patrimonio = RESPONSABILITÁ PATRIMONIALE la posizione del debitore, in quanto titolare di beni idealmente al servizio del creditore, ed esposti alle sue azioni esecutive. Si descrive l’obbligazione come: - Debito: obbligo del debitore di tenere un determinato comportamento - Responsabilità: soggezione del suo patrimonio a garantire la soddisfazione del creditore 1. Illimitata: il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri 2. Limitata: per cui determinati beni del debitore non possono essere aggrediti dal creditore insoddisfatto. eccezioni che stabiliscono che in certi casi, determinati beni del debitore non possono essere aggrediti dal creditore insoddisfatto. → evitare che i debiti di una certa attività organizzata dal soggetto coinvolgano il suo intero patrimonio [AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA] → non privare il debitore di beni essenziali per la sua vita e il suo lavoro → potere destinare certi beni (patrimonio separato) del debitore a soddisfare solo alcuni suoi debiti e non altri. Le limitazioni sono solo quelle stabilite da norme di legge (tipiche), NON con accordo privato fra debitore e creditore. PATRIMONI DESTINATI E SEPARATI: destinati a una funzione specifica e separati dal resto del patrimonio del titolare: - Il trust 2 - Finanziamenti dati a una società per uno specifico affare - Per i servizi d’investimento Il patrimonio del debitore è la garanzia del credito → prima di fare credito a qualcuno conviene accertare la consistenza patrimoniale del futuro debitore. Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: strumenti processuali che il creditore può attivare attraverso azioni giudiziarie - Diritto di ritenzione: il creditore può trattenere nelle sue mani la cosa di proprietà del debitore, rifiutandosi di riconsegnarla, fino a che il debitore non abbia pagato il suo debito. - Decadenza del debitore dal termine: il debitore rifiuta o diminuisce le garanzie dovute - Azione surrogatoria: art. 2900 il creditore si sostituisce al debitore, esercitando al suo posto i diritti e le azioni che a costui spettano versi i terzi e che gli trascura di esercitare. Presupposti = inerzia del debitore - pregiudizio che tale inerzia causa al creditore, rendendo insufficiente la garanzia patrimoniale - natura patrimoniale dei diritti o azioni. Effetto = incrementare il patrimonio del debitore - Azione revocatoria Art. 2901 strumento con cui il creditore reagisce contro atti del debitore che minacciano l’integrità del suo patrimonio, diminuendolo o alterandolo in modo da pregiudicare il soddisfacimento del credito. Requisiti necessari: Atto di disposizione patrimoniale Atto che porti un pregiudizio al creditore Mala fede del debitore Mala fede del terzo Compiuti dal debitore, che incide sulla consistenza delle componenti attive del patrimonio del debitore. Non si può revocare il pagamento di un debito scaduto (è un atto dovuto) = diminuire la garanzia patrimoniale dal punto di rendere impossibile o difficile la soddisfazione del suo diritto. Non può essere esercitata se nel patrimonio del debitore rimangono ancora beni sufficienti a coprire tutte le sue obbligazioni → sennò paralizzazione dell’attività giuridica dei soggetti. Debitore consapevole, compiendo l’atto, di portare pregiudizio al creditore. Può essere esercitata anche contro un atto anteriore al sorgere del credito.  non basta questa semplice consapevolezza, ma occorre la dolosa preordinazione dell’atto al finire di frodare il creditore. Terzo = per effetto dell’atto di disposizione ha ricevuto il bene, che sarebbe danneggiato dagli effetti della revoca. =consapevolezza del pregiudizio che l’atto porta al creditore. Vale solo se il terzo ha acquistato a titolo oneroso. La costituzione di una garanzia (come pegno o ipoteca): - è un atto oneroso → solo se è contestuale al credito garantito 5 PEGNO IPOTECA È il diritto reale di garanzia costituito sopra: - beni mobili non registrati - universalità dei mobili - crediti il bene può essere di proprietà del debitore, o anche di un terzo che accetta di vincolarlo per il debito altrui. Regole principali: 1. la costituzione del pegno presuppone due elementi: - il titolo costitutivo: accordo tra il proprietario della cosa e il creditore → atto scritto con una data certa - spossessamento, consistente nel fatto che il proprietario rilascia il possesso della cosa, consegnandola al creditore o a un terzo scelto d’intesa fra le parti, che ne acquista il possesso e la custodia. 2. esercizio del diritto: - il creditore che ha nelle sue mani la cosa data in pegno, deve custodirla - una volta che il debitore abbia pagato integralmente il proprio debito, può esigere la restituzione della cosa - se il credito, alla scadenza, non viene spontaneamente adempiuto, il creditore può vendere la cosa secondo una particolare procedura pubblica, e prelevare dalla somma ricavata quanto gli è dovuto. - Per evitare le lungaggini della procedura di vendita forzata, il creditore può domandare al giudice che la cosa, dopo essere stata stimata, gli venga direttamente attribuita in proprietà Il pegno il credito deve risultare da atto scritto → occorre che la costituzione del pegno venga notificata al debitore del debitore, o accettata con scrittura di data certa. Il pegno non possessorio si costituisce su beni mobili destinati all’esercizio di un’impresa, per garantire crediti verso l’impresa stessa: mantenendo il possesso l’impresa debitrice È un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore ipotecario il diritto di seguito e il diritto di prelazione sul bene ipotecato. Anche l’ipoteca può costituirsi sia su un bene del debitore sia sul bene di un terzo. Differisce dal pegno per l’oggetto. Infatti, si costituisce su: - Beni immobili - Diritti reali immobiliari - Beni mobili registrati e i relativi diritti reali - Rendite dello Stato - Quote di comunione dei diritti precedenti. Elementi in comune: sono tutti soggetti ad un particolare regime di pubblicità, attraverso l’iscrizione in pubblici registri. Per la costituzione dell’ipoteca occorrono due requisiti: - Titolo che la giustifichi: tre tipi di ipoteca: → volontaria → giudiziale → legale Iscrizione dell’ipoteca è automatica. - Iscrizione nei pubblici registri, relativi al bene che ne forma oggetto. Ha la medesima funzione di pubblicità che per il pegno ha lo spossessamento della cosa: avvertire ogni terzo che su quel bene grava un diritto reale di garanzia, che lo assoggetta all’azione esecutiva del creditore. Sullo stesso bene possono gravare più ipoteche, da diversi creditori. L’ordine cronologico determina il grado di ciascuna. Iscrizione ha efficacia per 20 anni, dopodiché si estingue! PERÓ il creditore può reinscriverla, facendo una nuova iscrizione – non conserva il grado originario. SE il creditore decide di rinnovare l’iscrizione prima che scadano 20 anni – conserva il grado originario. 6 può continuare ad utilizzare i beni per la sua attività produttiva. La funzione pubblicitaria svolta dallo spossessamento si realizza in altro modo: con l’iscrizione del pegno in apposito registro informatizzato. L’estinzione dell’ipoteca può avvenire per diverse cause, fra cui: - L’estinzione del credito garantito - La distruzione del bene ipotecato - La rinuncia del creditore ipotecario - La scadenza del termine apposto all’ipoteca - La vendita forzata del bene - La scadenza del ventennio Verificatasi una causa di estinzione dell’ipoteca, questa viene cancellata dai registri: solo con la CANCELLAZIONE il bene è liberato dal vincolo. Essa presuppone: - Il formale consenso del creditore - Un provvedimento giudiziario che la ordini =/ RIDUZIONE: quando si registra un’eccessiva sproporzione fra il valore del credito garantito e il valore del bene ipotecato o la somma per cui l’ipoteca è iscritta. Il bene ipotecato può risultare di proprietà di un terzo =/ dal debitore - due casi: 1. Il terzo datore di ipoteca che vuole evitare l’esecuzione forzata dovrà: o Pagare egli stesso i creditori – se non lo fa deve subire l’esecuzione forzata può esercitare l’azione di regresso contro il debitore 2. Al terzo acquirente del bene ipotecato: che vuole evitare l’esecuzione forzata dovrà: o Pagare egli stesso di creditori o Rilasciare il bene a un amministratore nominato dal tribunale o Realizzare la purgazione dell’ipoteca = offrire ai creditori una somma pari al prezzo che pagare per il bene => se i creditori fanno acquiescenza, il bene è liberato col deposito della somma da parte del terzo. L’ipoteca non si estingue per prescrizione, in via eccezionale si prescrive nel termine dei 20 anni. Il PATTTO COMMISSORIO è il patto fra debitore e creditore, con cui si stabilisce che, in caso d’inadempimento, la cosa ipotecata o data in pegno passi automaticamente in proprietà del creditore.  Vietata dalla legge, che lo dichiara nullo. La ragione sta in una esigenza di tutela del debitore (= soluzione svantaggiosa per il debitore) Può accadere che le parti interessate cerchino di aggirare il divieto. Questo risultato potrebbe raggiungersi per es. attraverso una vendita con patto di riscatto. Il “prezzo” pagato è in realtà la somma data a credito, e il “venditore” è in realtà il debitore della somma: se alla scadenza la restituisce, recupera la proprietà della cosa; se invece non adempie 7 l’obbligo di restituzione la cosa rimane definitivamente in proprietà del creditore (c.d. vendita a scopo di garanzia). Ma i giudici sanno smascherare questa elusione del divieto legale, che realizza una frode alla legge. + Patto marciano: prevede che se il valore del bene attribuito al creditore supera l’ammontare del credito, la differenza va riversata al debitore (è questa previsione che rende lecito questo patto). GARANZIE REALI E GARANZIE PERSONALI Pegno e ipoteca sono garanzie reali, perché il modo in cui garantiscono il credito consiste nell’attribuire al creditore un diritto reale. Lo stesso obiettivo si può ottenere con le garanzie personali: → La più tipica garanzia personale deriva dal contratto di fideiussione = una persona diversa dal debitore, chiamata fideiussore, garantisce al creditore l’adempimento del debito altrui, assumendolo anche su di sé: il fideiussore diventa obbligato insieme con il debitore, per lo stesso suo debito. Se il debitore è inadempiente, il creditore può chiedere il pagamento al fideiussore ed eventualmente sottoporre anche i suoi beni a esecuzione forzata. La garanzia del credito è perciò costituita non solo dal patrimonio del debitore, ma anche dal patrimonio del fideiussore. La garanzia personale ha un oggetto più ampio: il terzo datore garantisce solo con il bene dato in pegno o ipoteca (e il creditore non può aggredire altri suoi beni), mentre il fideiussore garantisce con l’intero suo patrimonio, perché il creditore può aggredire qualunque suo bene. La garanzia che il patrimonio del fideiussore offre al creditore è garanzia generica, non specifica! Sui beni del fideiussore il creditore non ha diritto né di seguito né di prelazione: se il fideiussore aliena a terzi un suo bene, questo, a differenza della cosa ipotecata o data in pegno, cessa di garantire il credito; e altri creditori del fideiussore possono aggredire i suoi beni prima del creditore garantito esaurendoli tutti. Il grado di sicurezza dato da una garanzia personale dipende dunque dalla solidità patrimoniale del garante
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