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Atti Preliminari annotazione processo penale, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

I vari atti preliminari che si svolgono prima dell'apertura formale del processo penale in Italia. Vengono descritti i termini per presentare liste di testimoni, richieste di prova urgente, l'assunzione di prove urgenti, questioni preliminari e atti introduttivi. Il documento illustra anche i poteri del giudice in materia di iniziativa probatoria d'ufficio.

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 29/12/2021

summer94
summer94 🇮🇹

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Scarica Atti Preliminari annotazione processo penale e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! Terminata l’udienza preliminare, se il gup non ha emesso una sentenza di non luogo a procedere emana il DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO (che indica udienza dibattimentale) ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO inizia quando la cancelleria del giudice competente riceve il decreto che dispone il giudizio e fascicolo dibattimento (sempre consultabile sia dalle parti che dai difensori) termina quando il giudice dichiara aperto il dibattimento = gli atti preliminari al dibattimento sono tutti quegli atti che precedono la formale apertura del dibattimento Quali attività possono essere compiute? 465: anticipazione/differimento dell'udienza dibattimentale in presenza di giustificati motivi e solo per una volta. Il decreto di anticipazione/differimento è comunicato al pm e notificato alle parti private. 468: presentazione delle liste di testimoni, periti, ct, imputati connessi o collegati dei quali una parte intende chiedere l'ammissione in dibattimento, al momento delle richieste di prova. Quindi ogni parte deve presentare una lista che indica NOMI + CIRCOSTANZE su cui deve vertere l'esame, almeno 7 gg prima l'udienza dibattimentale (pena inammissibilità della prova. Tuttavia, comma 2 prevede che il giudice possa acquisire le prove non indicate nella lista se la parte dimostra di non averle potute indicare tempestivamente. In tal caso, la parte non ha diritto di ottenere un provvedimento in tal senso, ma la richiesta è subordinata al potere discrezionale del giudice ex 507). Si tratta di un vero e proprio onere di svelare anticipatamente i mezzi di prova dichiarativa che la parte intende assumere in dibattimento a titolo di prova principale (quella che dimostra l’esistenza del fatto che la parte afferma essere accaduto) quindi una discovery delle prove di cui la parte intende chiedere l'ammissione al fine di evitare prove a sorpresa. Ma soprattutto, consente di esercitare il diritto a prova contraria. Il termine ultimo per esercitare il diritto a prova contraria sono le richieste di prova in dibattimento (493). Quindi, - presentazione lista - surichiesta di parte, il tribunale autorizza con decreto la citazione delle persone indicate nella lista (salvo prove vietate e manifestamente irrilevanti e superflue) - unavolta ottenuta l’autorizzazione la parte ha onere di citazione ma può comunque presentare il testimone direttamente in udienza. Qual è la differenza? * conlacitazione il testimone avrà un obbligo di presentarsi (e quindi sanzione) quindi ne rende obbligatoria la presenza * selaparte presenta direttamente in udienza, la richiesta sarà subordinata a discrezionalità del giudice ex 507. Infine, altra funzione è quella di preparare il controesame. 468: acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, da richiedersi con il deposito liste. 467: assunzione di prove urgenti Le parti chiedono l’assunzione di prove urgenti (non rinviabili al dibattimento) nei casi ex 392. Se il presidente accoglie la richiesta l'assunzione avverrà in contraddittorio in una udienza ad hoc (udienza dibattimentale anticipata) che si celebra con presenza di pubblico. Gli atti saranno poi acquisiti al fascicolo dibattimento. 469: permettere una pronuncia di sentenza anticipata di proscioglimento Quando è pronunciata? SALVO quanto previsto dal 129, è pronunciata quando - l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita - estinzione di reato se non è necessario assumere prove nuove (accertamento allo stato degli atti) se non vi è opposizione dell'imputato e pm - particolare tenuità del fatto (131 bis cp) si aggiunge il fatto che l’offeso deve essere preventivamente ascoltato in camera di consiglio, se comparso. La sentenza è emessa a seguito di camera di consiglio ed è inappellabile. La sentenza di proscioglimento anticipato NON può essere dichiarata quando, allo stato degli atti, risulta l'innocenza dell’imputato (“SALVO QUANTO PREVISTO DAL 129”). In questo caso, infatti, il giudice deve procedere a dibattimento perché le formalità ristrette della fase pre- dibattimentale non consentono una pronuncia di assoluzione nel merito. Dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio il pm e il difensore possono compiere attività integrativa di indagine: - si possono assumere atti per i quali non occorre dare preavvisi (al difensore o pm) - non si possono assumere atti che prevedono il contraddittorio e che non sono rinviabili al dibattimento > in tal caso, assunzione di prova urgente (di cui sopra). Sulle indagini integrative vi è un contraddittorio successivo: la documentazione è depositata immediatamente nella segreteria del pm con facoltà delle parti di prenderne visione ed estrarne copia. Entra nel fascicolo pm e difensore solo se le parti si sono servite di tale documentazione per le richieste al giudice del dibattimento e questi le ha accolte. SIAMO IN UDIENZA 484: controllo sulla regolare costituzione delle parti Sono applicabili in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 420 bis, 3, 4, 5. 491: trattazione di eventuali questioni preliminari (491) Subito dopo il primo accertamento sulla regolare costituzione, le parti hanno onere di proporre eventuali questioni preliminari, dopodiché alcune di queste sono inammissibili. Si tratta delle questioni concernenti - competenza per territorio o per connessione - nullità degli atti processuali (181, 2- 3- relative- si sanano) - costituzione della parte civile (che può avvenire non oltre questo momento) e regolare costituzione delle altre parti private diverse da imputato. Tali questioni vengono discusse, nei limiti di tempo necessari per la loro illustrazione, dal pm e da un difensore per ogni parte e immediatamente decise (quindi, discussione + decisione). Non sono ammesse repliche. CONTESTAZIONE PROBATORIA (500/503) Premessa: la prova testimoniale ha tanto più valore quanto più risulta credibile il testimone con l'esame incrociato. Uno strumento che consente di saggiare la credibilità del dichiarante è rappresentato dalle CONTESTAZIONI PROBATORIE disciplinate - ex 500 per l'esame del testimone e imputato connesso o collegato - ex 503 per l'esame delle parti. Quando si applica? Quando c'è DIFFORMITA' tra quanto il teste dichiara nel corso dell’esame dibattimentale e quanto ha già dichiarato in precedenza durante le indagini preliminari come persona informata sui fatti (dichiarazioni che non entrano nel fascicolo per il dibattimento!). Come avviene la contestazione? Tramite LETTURA della precedente dichiarazione. Requisiti della contestazione - ilteste deve aver GIA’ RILASCIATO precedenti dichiarazioni opportunamente verbalizzate - le dichiarazioni devono essere contenute nel FASCICOLO DEL PM - ilteste deve aver GIA” DEPOSITATO IN DIBATTIMENTO sufatti o circostanze oggetto di contestazione (mi rendo conto che quello che il teste sta dicendo durante l'esame in dibattimento contrasta con quanto ha già dichiarato= leggo la precedente dichiarazione) Cosa succede all’esito della lettura? 1. Il contrasto si supera perché il teste rettifica la dichiarazione resa in dibattimento/ fornisce una giustificazione plausibile del contrasto = la precedente dichiarazione del teste è utilizzabile dal giudice per la lettura- contestazione 2. Il contrasto permane perché il teste conferma quanto ha detto in dibattimento e nega la precedente dichiarazione = la precedente dichiarazione NON è utilizzabile dal giudice per la lettura- contestazione nonostante il principio del libero convincimento. Il giudice può invece liberamente valutare la dichiarazione che ha reso in dibattimento (se attendibile o meno considerando appunto che ha reso in precedenza una dichiarazione differente) NB: in ogni caso, le precedenti dichiarazioni (contestate attraverso lettura) sono utilizzabili solo ai fini di valutare la CREDIBILITA' DEL TESTIMONE (500, 2). Quindi, quando si parla di contestazione nell’esame dibattimentale questa serve solo per valutare la credibilità del teste e non può essere utilizzata come prova per il fatto narrato. Ratio: 111, 4 Cost + 526 cpp ECCEZIONI: ipotesi tassative ed espresse in cui le precedenti dichiarazioni rese fuori dibattimento non sono utilizzate come contestazioni ma come PROVA DEL FATTO NARRATO. 1. 500, 4: dichiarazioni rese dal testimone vittima di provata condotta illecita affinchè non deponga/deponga il falso Ratio: codificazione del 111, 5 Cost Le precedenti dichiarazioni entrano nel fascicolo per il dibattimento 2. 500, 6: dichiarazioni rese in udienza preliminare Su richiesta di parte le dichiarazioni assunte in udienza preliminare ai sensi del 422 (integrazione probatoria d'ufficio) sono acquisite al fascicolo del dibattimento e fanno prova ma SOLO per le parti i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione Ratio: un contraddittorio c'è stato 3. Accordo delle parti (493, 3) Ratio: 111, 5 Cost Il testimone che rifiuta l'esame di una delle parti (500, 3) Se il testimone rifiuta di sottoporsi all'esame o al contro esame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate senza il suo consenso le dichiarazioni (in dibattimento o prima) rese ad altra parte, fermo restando le sanzioni penali applicabili al dichiarante reticente. Eccezione: - se c'è consenso della parte interessata - sec'è minaccia o offerta di danaro vs dichiarante La ratio consiste nella tutela del diritto alla prova di quella parte che non ha potuto partecipare all'esame incrociato. La norma opera anche se il dichiarante rifiuta di sottoporsi all'esame del pm. PERI PERITI E CT SI OSSERVANO LE STESSE DISPOSIZIONI DEL TESTIMONE, IN QUANTO APPLICABILI PER LE PARTI PRIVATE (503) L'ESAME AVVIENE SOLO SU RICHIESTA DELLA PARTE/ CONSENSO SU RICHIESTA ALTRUI. A differenza del teste la parte privata non ha obbligo di deporre e dire la verità (non recita la formula di impegno). Quindi, diverso obbligo ma stesse modalità di assunzione delle dichiarazioni (esame incrociato) Anche in tal caso, istituto della contestazione probatoria. Le precedenti dichiarazioni valgono solo per valutare la credibilità della parte (richiamo al 500, 2). Anche qui eccezioni: 500, 5 e 6: le precedenti dichiarazioni valgono come prova del fatto narrato - Dichiarazioni rese alla pg/pm quando difensore aveva diritto di assistere (acquisite al fascicolo dibattimento se lette) - Dichiarazioni rese durante gli interrogatori Es. interrogatorio di garanzia LETTURE (511) Istituto per cui gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento assumono RILIEVO PROBATORIO per la decisione. Il giudice, prima di deliberare la sentenza, dovrebbe procedere a lettura di tutti gli atti che legittimamente sono inseriti nel fascicolo dibattimento. Tuttavia, in luogo della lettura può INDICARE gli atti utilizzabili ai fini della decisione. Pertanto INDICAZIONE equivale a LETTURA (511, 5) Qual è la differenza con le contestazioni? Infatti, l'aspetto comune sta nel fatto che entrambi gli istituti consistono nella lettura di un verbale. La contestazione presuppone che sia in corso l'esame del dichiarante che le ha rese. Viceversa, la lettura viene disposta di regola quando tale esame non ha avuto luogo/dopo l'esame. Le contestazioni valgono solo per saggiare la credibilità Le letture delle dichiarazioni valgono come prove Ai fini della contestazione la lettura ha per oggetto solo quella parte del verbale che serve per far rilevare la difformità; l’istituto della lettura invece può concernere l’intero verbale o una parte di esso. Ne deriva che l’art. 511 = modalità RESIDUALE di utilizzazione delle dichiarazioni rese precedentemente, nel caso in cui siano diventate irripetibili. La lettura, infatti, deroga al principio di immediatezza, per cui il giudice deve decidere in base alle prove assunte in dibattimento. Regola generale (514): divieto di lettura di atti che non sono nel fascicolo del dibattimento! Deroghe: letture degli atti del fascicolo del pm 511 bis 512 512 bis 513 Verbali di altri procedimenti se acquisiti ex 238 (incidente probatorio) Verbali di dichiarazioni rese da persona residente all’estero (citata e non comparsa) Si distingue in base al dichiarante: Precedenti dichiarazioni rese dal testimone (512) Atti irripetibili per motivi sopraggiunti Precedenti dichiarazioni dell'imputato (513) Dichiarazioni rese dall’imputato nel corso di udienza preliminare o indagini preliminari se sussistono le condizioni ex 513 = se l’imputato è assente o rifiuta di sottoporsi a esame, su richiesta di parte, il giudice dispone che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni che egli ha reso alla pg, pm, gip, gup Riassumendo, queste dichiarazioni sono ® Utilizzabili vs imputato ® Inutilizzabili vs altri, senza il consenso, SALVO emerga che l'imputato ha subito coartazione a non deporre. Precedenti dichiarazioni rese da coimputati Prima il giudice dispone accompagnamento coattivo o esame a domicilio. Solo se non è possibile la presenza + l’irripetibilità dipende da fatti o circostanze imprevedibili al momento della dichiarazione Se invece si presenta ma non risponde, leggibili solo con consenso delle parti PRINCIPIO DI CORRELAZIONE TRA ACCUSA- SENTENZA (521) Premessa: il processo penale è deputato alla verifica del fatto addebitato ad un soggetto. È un ponte tibetano che consente di passare dalla res iudicata alla res iudicanda. Dove si trova l'ipotesi accusatoria del pm che un fatto si sia verificato? 1. Registro nelle notizie di reato 2. Informazione di garanzia (ma ipotesi di accusa ancora grezza) 3. Se interviene un’ordinanza cautelare (ipotesi di accusa più precisa ma sempre sommaria enunciazione) 4. Avviso di conclusione delle indagini, 415 bis (ancora enunciazione sommaria) 5. Esercizio dell’azione penale, 416 = descrizione del fatto in forma chiara e precisa. PERTANTO Quando può ritenersi CRISTALLIZZATA la res iudicanda (ipotesi accusatoria)? Quando il pm ESERCITA L’AZIONE PENALE, quindi con la richiesta di rinvio a giudizio presentata al gup + è su questo che la difesa prepara la strategia e su questo il giudice TENDENZIALMENTE DOVRA' PRONUNCIARSI. Si dice tendenzialmente perché vi sono ipotesi di MODIFICA. In tal senso, principio di correlazione e modifica dell’imputazione sono due temi collegati. QUINDI Principio di correlazione accusa sentenza: principio per cui il giudice deve pronunciare la sentenza SUL FATTO CONTESTATO ALL’IMPUTATO e quindi quello cristallizzato con richiesta di rinvio a giudizio, che a seguito di udienza preliminare è recepito nel decreto che dispone il giudizio. RIASSUMENDO: QUAL E IL FATTO COSI’ COME CONTESTATO ALL’IMPUTATO? quello cristallizzato nella richiesta di rinvio a giudizio e poi recepito nel decreto che dispone il giudizio, primo atto che instaura processo. TUTTAVIA, quando parliamo di correlazione tra accusa e sentenza (= correlazione tra sentenza e fatto così come contestato) il fatto così contestato può MODIFICARSI anche dopo richiesta di rinvio a giudizio e decreto che dispone il giudizio. IPOTESI TASSATIVE - 423perup - 516, 517, 518, 2 per il dibattimento Riepilogo: principio di correlazione è principio cardine per cui noi ci stiamo difendendo per un fatto che ci è stato contestato e quindi la sentenza dovrà pronunciare sul fatto così come contestato all’imputato nel decreto che dispone il giudizio o a seguito delle modifiche eventualmente intervenute nel dibattimento. Analizziamo le modifiche 516: CONTESTAZIONE DEL FATTO DIVERSO 517: CONTESTAZIONE SUPPLETIVA (connessione ex 12, lett b) 518, 2: CONTESTAZIONE DEL FATTO NUOVO FATTO DIVERSO (516) Stiamo sentendo un teste in istruzione dibattimentale. A seguito della testimonianza emerge una diversità del fatto= una diversa ricostruzione dello stesso fatto. Es. uccisione di Caio. Anziché a Venezia il giorno 12 è avvenuto a Mestre il giorno 13 = CAMBIA LA MODALITA’ TOPOGRAFICA/CRONOLOGICA DELLO STESSO FATTO CONTESTAZIONE SUPPLETIVA (517) Stiamo sentendo un teste in istruzione dibattimentale. A seguito della testimonianza si copre che con lo stesso colpo d'arma da fuoco è stata ferita un’altra persona. = IL FATTO DIVERSO INTEGRA UN'IPOTESI DI CONCORSO FORMALE, REATO CONTINUATO, AGGRAVANTE (12, lett. b) 11 516 e 517 hanno stessa disciplina Il pm CONTESTA DIRETTAMENTE la modificazione all’imputato (“signor giudice contesto una diversità del fatto”) salvo il reato appartenga alla competenza di un giudice superiore. Se l’imputato è assente, deve essergli notificato il verbale. FATTO NUOVO (518) Es. stiamo procedendo per un fatto e nel corso dell'istruzione dibattimentale emerge un altro fatto cioè SE NE AGGIUNGE UN ALTRO CHE NON È LEGATO né per la stessa condotta (concorso formale) nè per la continuazione del medesimo disegno criminoso (reato continuato). È un fatto SLEGATO a quello per cui si procede. Ha disciplina diversa da quella sopra perché in tal caso il pm non può contestare direttamente, ma AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE + CONSENSO DELL’IMPUTATO. Infatti, in tal caso si dovrebbe procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato ma è consentito alla presenza di autorizzazione e consenso che si proceda nel medesimo processo. MODIFICA IMPUTAZIONE IN UDIENZA PRELIMINARE, 423: STESSI CASI (fatto diverso, contestazione suppletiva, fatto nuovo) Anche in u.p possono emergere questi fatti dopo che sia stata fatto richiesta di rinvio a giudizio 11 423 ricalca gli stessi casi previsti per il dibattimento. Anche qui il pm procede direttamente o con autorizzazione g + consenso. CONFRONTO tra 423 e 516 In udienza preliminare il pm può contestare direttamente il fatto diverso/contestazione suppletiva al DIFENSORE se imputato è ASSENTE. In dibattimento, invece, se imputato è assente la modifica deve essere NOTIFICATA assieme al verbale. Pertanto, questione di legittimità costituzionale del 423 laddove non prevede la notifica all’imputato assente (prima forma di garanzia vs imputato è portare a conoscenza la modifica!): in relazione alla nuova contestazione l'imputato assente non potrà scegliere ad esempio un rito alternativo in u.p o riprogrammare la sua strategia. Tuttavia, la corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione per la difformità delle fasi di up e dibattimento. A fronte delle modifiche vi sono diritti difensivi (solo in dibattimento, non sono previste per up) 519: - portare a conoscenza la modifica dell’imputazione tramite notifica verbale - ottenere termine a difesa (richiesto dal difensore e non inferiore a 20 ne superiore a 40, ma non è termine perentorio) affinché possa rimodulare la propria strategia - possibilità di acquisire nuove prove a norma del 190 (non è più prevista “assoluta necessità” ex 507 come prima) - possibilità di scegliere i riti alterativi (patteggiamento/rito abbreviato) sul 516 e 517 (corte cost è intervenuta più volte perché non è previsto dal codice) L'iniziativa nella modifica del fatto storico Solo il pm ha il potere di modificare il fatto storico di cui all’imputazione. Il giudice non può controllare ex ante la correttezza della contestazione ma solo ex post nel momento in cui delibera la sentenza. Che succede se il giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e si accorge che il fatto è diverso e il pm NON lo ha contestato all’imputato? Il giudice non può pronunciarsi, altrimenti, secondo quello che è orientamento prioritario Corte costituzionale vi è una lesione del diritto di difesa. Quindi, il giudice deve trasmettere gli atti al pm perché ricominci da capo altrimenti sentenza nulla, 522 (rimedio preventivo a fronte di sentenza viziata) Diverso è il caso di diversa qualificazione giuridica (DIVERSO NOMEN IURIS), il giudice lo può fare ma non deve celarsi una modifica del fatto storico. Esempio: è contestata una circonvenzione di incapace, il giudice può condannare per truffa. Se è stata contestata corruzione, il giudice NON può condannare per il più grave reato di concussione, che richiedere elementi diversi e aggiuntivi. Invalidità 522, 1: l'inosservanza delle disposizioni a tutela della correlazione tra accusa e sentenza è prevista come nullità. La giurisprudenza parla di nullità intermedia per violazione del principio del contraddittorio. 522, 2: la sentenza pronunciata per un fatto nuovo, un reato concorrente o una circostanza aggravante senza che siano state osservate le predette disposizioni è nulla SOLO nella parte relativa al fatto nuovo, reato concorrente o circostanza aggravante.
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