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Giurisprudenza del XVII-XVIII secolo: Natural Law e Stato di Diritto, Appunti di Diritto Medievale E Moderno

Diritto NaturaleFilosofia del DirittoStoria del dirittoStoria della Filosofia

Questo testo tratta del concetto di diritto naturale durante il xvii-xviii secolo, che implica l'esistenza di un diritto superiore a quello positivo, il limitare il potere legislativo statale, i diritti innati dell'individuo e la fondazione sociale e dello stato. Vengono discusse le opere di ugo grozio, thomas hobbes e christian thomasius, che hanno contribuito a definire questo concetto. Grozio introduce i principi naturali del diritto, hobbes la laicizzazione dello stato e thomasius il concetto di onore, decoro e giustizia.

Cosa imparerai

  • Quale è il ruolo del giusnaturalismo nella storia del diritto?
  • Quali sono le teorie di Ugo Grozio, Thomas Hobbes e Christian Thomasius sul giusnaturalismo?
  • Che sono le teorie del giusnaturalismo?

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 24/02/2019

elenal1197
elenal1197 🇮🇹

4.5

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Scarica Giurisprudenza del XVII-XVIII secolo: Natural Law e Stato di Diritto e più Appunti in PDF di Diritto Medievale E Moderno solo su Docsity! IL GIUSNATURALISMO (XVII-XVIII secolo) - esistenza di un diritto naturale, di norme superiori e pre-esistenti a quelle del diritto positivo vigenti nei diversi Stati, universalmente valide - operare per porre un limite invalicabile al potere legislativo statale - esistenza di diritti soggettivi innati dell’individuo - esistenza di un originario stato di natura anteriore alla società civile e politica - esistenza di un contratto sociale che fonda la società civile, e quindi il potere legittimo e lo Stato - fiducia nella possibilità di mettere positivamente a disposizione dei consociati e in vista del loro benessere un sistema scientifico di diritto naturale concettualmente ordinato secondo ragione Ugo Grozio (1583-1645) De iure belli ac pacis del 1625 • i principi naturali che per Grozio devono regolare il diritto sono: 1) mantenere fede ai patti 2) non rubare e restituire il maltolto o il profitto indebitamente tratto 3) non arrecare danni agli altri e risarcire i danni causati per propria colpa. Da queste norme preliminari si possono poi ricavare con il ragionamento giuridico tutti gli altri precetti giuridici • teoria del contratto sociale: origine contrattuale dello Stato e del sistema dei rapporti privati Thomas Hobbes (1588-1679) Leviatan del 1652 • lo stato di natura antecedente lo stato civile è caratterizzato da una condizione di caos e di violenza (homo homini lupus), è cioè uno stato naturale dominato dalla legge del più forte e dal sentimento di paura • il contratto sociale è a favore di terzi: per i sudditi il patto è irrevocabile, mentre il sovrano, che non è parte del contratto, non è in alcun modo vincolato e quindi non può essere deposto e ha il diritto ad essere ubbidito • laicizzazione dello Stato, il cui fondamento non è una pretesa legittimazione divina del potere dei sovrani ma un atto di volontà dei soggetti, ossia il contratto • la principale fonte del diritto è lo Stato, ossia il sovrano: l’unico diritto vigente è perciò quello espressione della volontà del sovrano (positivismo e volontarismo) • nessuna reato e nessuna pena possano esistere se non in presenza di una norma di legge (principio di legalità: nullum crimen nulla poena sine lege) ieri oggi domani ----------------------------------------------------------------------------------------------------→ • la libertà si identifica con il silenzio della legge: visione laica del diritto e del diritto penale Christian Thomasius (1655-1728) Fundamenta iuris naturae et gentium, 1706 • honestum = regole della saggezza e delle virtù interiori, della morale individuale, che assicurano la pace interiore (“ciascuno deve essere internamente come vorrebbe che gli altri fossero internamente”) • decorum = regole della reciproca benevolenza e correttezza verso gli altri (“ciascuno deve fare agli altri quello che vorrebbe gli altri facessero per lui”)
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