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Società a responsabilità limitata semplificata per under 35: nuovo modello societario, Appunti di Diritto Commerciale

La società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.), introdotta dal d.l. 24 gennaio 2012, riservata alle persone fisiche under 35 anni. La s.r.l.s. È una agevolazione per giovani che non possono affrontare i costi o non dispongono di risorse finanziarie sufficienti per una società tradizionale. Le caratteristiche distintive di questo nuovo modello societario, come il capitale sociale minimo, l'atto costitutivo e lo statuto, e le agevolazioni offerte. La s.r.l.s. Può essere costituita con atto unilaterale o plurilaterale e deve essere redatto per atto pubblico. Il documento include anche un modello standard di statuto.

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 21/06/2013

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Scarica Società a responsabilità limitata semplificata per under 35: nuovo modello societario e più Appunti in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity! I Focus fiscali S.r.l. semplificata: agevolazione per gli "under" 35 La S.r.l. semplificata rappresenta un'agevolazione per i giovani sotto i 35 anni che vogliono fare impresa. Ora è possibile avere i benefici della società a responsabilità limitata con un capitale sociale di solo Euro 1. Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modif. con L. 24 marzo 2012, n. 27 ha introdotto nel Codice civile il nuovo art. 2463-bis che disciplina la "Società a responsabilità limitata semplificata" (S.r.l.s.), riservata alle persone fisiche con età inferiore a 35 anni. Successivamente l'art. 44, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ha disciplinato laS.r.l. a capitale ridotto (S.r.l.c.r.), per le persone fisiche che hanno compiuto i 35 anni. (1) In questo articolo ci concentriamo sulla S.r.l. semplificata, mentre la S.r.l. a capitale ridotto verrà trattata nell'articolo successivo (2). NUOVO MODELLO SOCIETARIO La società a responsabilità limitata si arricchisce dunque di due nuovi modelli societari che andranno comparati con le società di persone e con la stessa S.r.l. tradizionale. La disciplina della S.r.l. a capitale ridotto (introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83) non è stata immessa nel Codice civile, a fianco di quella della S.r.l. semplificata (disciplinata dal nuovo art. 2463- bis), ma disciplinata semplicemente tramite decreto. Questo induce a ritenere che non si tratti di una vera e propria nuova fattispecie societaria, ma semplicemente la naturale prosecuzione della S.r.l.s. quando i soci di quest'ultima compiano i 35 anni. Questa interpretazione è stata rafforzata dal Ministero dello Sviluppo economico, con nota del 30 agosto 2012 prot. n. 0182223, dove afferma che è consentito anche agli under 35 di far parte della compagine sociale della S.r.l.c.r. Si rileva che l'interpretazione restrittiva avrebbe certamente rappresentato un problema laddove solo un socio avesse superato il limite di età, mentre gli altri fossero ancora under 35. AGEVOLAZIONI La S.r.l. semplificata permette, nella sostanza, ai giovani che non vogliono sostenere costi o che dispongono delle risorse finanziarie, di accedere ai benefici delle società a responsabilità limitata. L'agevolazione non è da poco, in quanto la responsabilità limitata era riservata alle società di capitali con un capitale sociale pari ad almeno Euro 10.000. Ora le regole sono cambiate, il capitale sociale non sarà più una discriminante per la limitazione della responsabilità, potendo sussistere la limitazione della responsabilità con un capitale sociale di solo Euro 1. In estrema sintesi, le agevolazioni previste per il modello societario in esame sono le seguenti: • il capitale sociale deve essere almeno pari almeno ad Euro 1 e inferiore all'importo di Euro 10.000; • l'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. Le altre caratteristiche distintive del modello societario in esame, rispetto alla S.r.l. tradizionale sono: • tutti i soci devono essere persone fisiche; • l'atto costitutivo e lo statuto devono essere conformi al modellostandard; • sono possibili solo conferimenti in denaro che vanno fatti nelle mani degli amministratori. COSTITUZIONE e STATUTO La società in esame, così come la S.r.l. tradizionale, potrà dunque essere costituita sia con atto unilaterale (S.r.l.s. a unico socio) che con atto plurilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico.
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