Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Principi Supremi e Legge Costituzionale in Italia: Forma di Stato e Procedura Legislativa , Sintesi del corso di Istituzioni di Diritto Pubblico

Una panoramica dettagliata dei principi supremi nell'ordinamento costituzionale italiano, che non possono essere modificati né con procedura costituzionale né con altre leggi. Viene inoltre discusso il ruolo della legge formale ordinaria e degli atti con forza di legge, nonché il procedimento legislativo ordinario per la creazione di leggi in Italia. Il documento illustra anche i ruoli e le responsabilità del Presidente della Repubblica nella promulgazione e nel controllo costituzionale delle leggi.

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 24/01/2021

anna-gamba-1
anna-gamba-1 🇮🇹

4.4

(7)

10 documenti

1 / 6

Toggle sidebar

Spesso scaricati insieme


Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Principi Supremi e Legge Costituzionale in Italia: Forma di Stato e Procedura Legislativa e più Sintesi del corso in PDF di Istituzioni di Diritto Pubblico solo su Docsity! Limiti della revisione costituzionale [relativi agli appunto del 19.10] La costituzione è revisionabile, ma non tutta. Vi è un limite espresso nell’Art.139: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. Questo articolo è dichiarativo di un limite imposto dallo stesso referendum istituzionale. L'interpretazione estensiva che è stata data alla forma repubblicana comprende in essa non soltanto il carattere elettivo ma anche il principio della sovranità popolare. Perciò l’Art. 139 viene connesso con l’Art. 1, cioè la forma repubblicana è considerata indiscindibile dal carattere democratico della Repubblica e dall'appartenenza della sovranità al popolo [Art. 1]. Art.1 “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione”. L’Italia è una repubblica democratica→ l'espressione traccia i caratteri essenziali dello Stato: garantisce la forma dello Stato agli individui e dà ad adesso una struttura democratica. La sovranità al popolo→Le forme di esercizio delle Sovranità popolare nel sistema rappresentativo: Le funzioni principali dello Stato, nelle quali si esprime la sovranità popolare, sono affidate ad organi dello Stato: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, cui sono posti soggetti scelti, direttamente o indirettamente, dal popolo attraverso libere e periodiche elezioni. La sovranità viene esercitata generalmente in forma mediata, non diretta. Forme del sistema rappresentativo: ✓Corpo elettorale ✓ Partiti ✓ Istituti di democrazia diretta a. Il referendum: - abrogativo - sospensivo/cost. - consultivo b. L'iniziativa legislativa c. La petizione Limiti del sistema rappresentativo: ✓ Costituzione rigida ✓ Corte costituzionale ✓ Organizzazioni internazionali Ne è un limite anche: Art.139 “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”. Art.139 la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione→da qui il collegamento con l’Art. 1 ↓ Il carattere «democratico» della repubblica e l’appartenenza della sovranità al popolo. [Modificando tale principio si darebbe vita ad un nuovo ordinamento costituzionale] Vi sono altri limiti impliciti → I PRINCIPI SUPREMI Legge Regolamento Principi supremi Art. 139 ecc. Il legislatore costituzionale deve rispettare i PRINCIPI SUPREMI Sentenza n. 1146 del 1988 “La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”. …Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale. →quindi I principi supremi dell’ordinamento costituzionale… • Non sono modificabili nel loro contenuto essenziale, neanche con procedura art. 138 • Non possono essere contraddetti da norme di altri ordinamenti immesse con la tecnica del rinvio Legge formale ordinaria e atti con forza di legge La legge formale è la fonte del diritto per eccellenza, ed è prodotta dalla deliberazione delle Camere e promulgata dal Presidente della Repubblica. Attraverso questo procedimento sono formate sia le leggi ordinarie che le leggi costituzionali; il procedimento di formazione delle leggi costituzionali non è che è una variante del procedimento legislativo ordinario. Con l'espressione legge formale si indica sia la legge che occupa nella gerarchia delle fonti lo stesso gradino della Costituzione (cioè la legge costituzionale), sia la legge che occupa il gradino immediatamente inferiore (legge formale ordinaria). Gli atti con forza di legge sono invece atti normativi che non hanno la forma della legge, cioè non sono deliberati e promulgati, ma sono equiparati alla legge formale ordinaria: occupano la sua stessa posizione nella scala gerarchica. Rispetto alla regola che attribuisce alle Camere la funzione legislativa, gli atti con forza di legge rappresentano un'eccezione: sono i casi in cui la funzione legislativa non è svolta in “forma” legislativa. In quanto deroga alla regola costituzionale, essi non possono essere previsti da fonti che non abbiano il rango costituzionale. Leggi formali ordinarie e atti con forza di legge costituiscono insieme le fonti primarie (o ordinarie) alle quali si contrappongono le fonti secondarie, poste ad un gradino inferiore nella gerarchia delle fonti. Elementi della forma di Stato che resistono alla revisione Art.139 La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione Esistenza di procedure aggravate per la revisione costituzionale (art. 138) Rappresentatività del Parlamento (artt. 56 ,58) Corte costituzionale: garanzia della rigidità (artt. 134,ss) Indipendenza dei giudici (art. 101, c.2) Separazione dei poteri Suffragio universale e eguaglianza del voto (art.48) Unità (art.5) Diritti fondamentali, eguaglianza formale e sostanziale (artt. 2, 3, 13 e ss.) Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
 La sovranità appartiene al popolo Durante la discussione articolo per articolo, si possono eventualmente votare degli emendamenti, ovvero delle modifiche al testo originale. Sempre in questa fase si può procedere alla nomina di un comitato ristretto per una migliore formulazione. A seguito dell'esame delle linee generali per entrambi (Commissione e Aula) vi è la possibilità di scartare la proposta di legge. Per le votazioni la maggioranza richiesta è quella semplice/relativa. 2. Procedimento con Commissione in sede Deliberante: È una particolarità del nostro ordinamento, ereditata dal fascismo: essa consente alla Commissione di assorbire tutte le fasi del procedimento di approvazione, sostituendo l’Aula. Essa effettua le 3 letture senza che il progetto di legge debba essere discusso e votato dall'assemblea. Vi sono un molte garanzie che lo rendono rispettoso alla costituzionalità: • Riserva d’assemblea: alcune materie sono escluse dal procedimento per commissione deliberante. Per le proposte di legge costituzionale, per le leggi in materia elettorale, le leggi di delegazione legislativa, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, le leggi di approvazione dei bilanci, conversioni di decreti legge e legge comunitaria, si deve obbligatoriamente seguire il procedimento ordinario. • Composizione della commissione deliberante deve seguire il criterio della rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari. • L'assegnazione alla commissione deliberante ha solo un potere di proposta da parte del presidente e si considera accettata solo se nessun deputato chiede di sottoporla al voto dell'assemblea. In qualsiasi momento il progetto di legge è rimesso all’assemblea (seguendo il procedimento ordinario), quando ne facciano richiesta il governo o minoranze politiche della camera. Dunque il testo di legge non arriva alla Camera, ma viene direttamente approvato dalla Commissione. 3.Commissione redigente: questo procedimento sgrava l'assemblea dalla discussione e approvazione degli emendamenti, decretandoli in Commissione e riservando all'aula solo l'approvazione finale. Si tratta di un procedimento misto tra il primo e il secondo (quelli sopra), non è previsto dalla costituzione, ma dai regolamenti parlamentari. Anche per questo procedimento valgono le garanzie che circondano il procedimento per commissione deliberante: l'esclusione delle materie coperte da riserva di assemblea e la richiesta che il progetto venga rimesso all’aula. Per quattro riguarda il Covid: È possibile il voto telematico? Nessuna norma esclude la possibilità del voto telematico, ciò si dovrebbe fare tramite un’espressa modifica regolamentare. Art. 73 Promulgazione 1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. (Governo a trasmettere la legge al Presidente della Repubblica) 2. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Commissione redigente 3 letture Aula votazione finale altra Camera Promulgazione 3. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. Il Presidente della Repubblica: • Accerta che la legge è stata approvata nel medesimo testo dai due rami del Parlamento • Manifesta la volontà di promulgare la legge • Ne ordina la pubblicazione • Obbliga chiunque ad osservarla e a farla osservare Il Presidente svolge un controllo • Formale: verifica la correttezza della procedura (es: il testo approvato dalle due Camere dev’essere identico) • Sostanziale: verifica che non vi sia palese contrasto tra contenuti della legge e Costituzione E anche un controllo sul «merito costituzionale» = la correttezza di una legge. (diverso dal caso in cui sia in dubbio la "legittimità costituzionale", sia cioè prospettabile una violazione di norme della Costituzione) «Le maggioranze»
 !Maggioranza semplice/ relativa = se le opzioni su cui si vota sono solo due, quella che ottiene più voti, vince (i si superano i no). !Maggioranza assoluta = quando il numero di chi approva un determinato atto è dato dal 50% + 1 voto dei votanti. !Maggioranza qualificata = quando il numero di chi approva un determinato atto supera largamente il 50% dei votanti (es. 65%) →2/3 Il Rinvio Art. 74 = richiesta di riesame Il Presidente ha il potere di rinviare la legge alle Camere, con un messaggio motivato. Non sono definiti i motivi per cui può attuare il rinvio della legge, possono essere motivi di illegittimità costituzionale, oppure perché il presidente contesta le scelte politiche del parlamento. Motivi vari • Il rinvio può essere compiuto una volta sola, se le Camere riapprovano, il Presidente ha obbligo di promulgare. • Il rinvio non è dunque equivalente al potere di veto: è superabile con nuova deliberazione delle Camere. • Il messaggio di rinvio deve essere controfirmato dal Governo (art. 89 Cost.) che si assume la responsabilità politica dell’atto: la controfirma è requisito di validità. dopo il rinvio il Presidente DEVE promulgare la legge POTREBBE RIFIUTARE NUOVAMENTE? IN QUALI CASI? COSA ACCADE SE SI RIFIUTA? Se il Presidente si rifiutasse nuovamente di promulgare una legge già rinviata potrebbe essere accusato di agire contro la Costituzione. Però se il Presidente si rifiuta può significare che egli stia davvero preservando i principi costituzionali, cioè che stia davvero “difendendo” la Costituzione da eventuali leggi anticostituzionali e se lui la promulgasse ciò lo renderebbe complice di un attentato alla Cost. L’Art. 90 descrive le responsabilità del Presidente della Rep. e i possibili reati presidenziali: Alto tradimento, se il presidente trama contro lo stato italiano Attentato alla costituzione, mettere a repentaglio i caratteri essenziali dell’ordinamento Procedimento per far valere la RESPONSABILITÀ del Presidente 1. Messa in stato d’accusa dal PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE (voto a magg. assoluta) 2. Giudizio della CORTE COSTITUZIONALE
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved