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Mezzi di Impugnazione: Regolamento, Appello, Ricorso Cassazione, Dispense di Diritto Processuale Civile

Diritto civileProcedura CivileGiurisprudenzaImpugnazione

I vari mezzi di impugnazione disponibili per contestare sentenze in diritto civile italiano. I mezzi ordinari, come regolamento di competenza, appello e ricorso per cassazione, sono quelli che devono essere utilizzati entro determinati termini e possono contestare qualsiasi tipo di vizio nella sentenza. I mezzi straordinari, come revocazione e opposizione di terzo, possono essere utilizzati indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza e possono contestare qualsiasi ingiustizia nella sentenza. In dettaglio ciascun mezzo, i termini per utilizzarli, i tipi di vizi che possono essere contestati e le procedure da seguire.

Cosa imparerai

  • Che tipi di mezzi di impugnazione sono disponibili in diritto civile italiano?
  • Quali sono i termini per utilizzare i mezzi ordinari di impugnazione?
  • Che tipi di vizi possono essere contestati con i mezzi di impugnazione?

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 28/01/2020

Sasara25
Sasara25 🇮🇹

4.2

(24)

37 documenti

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Scarica Mezzi di Impugnazione: Regolamento, Appello, Ricorso Cassazione e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! I MEZZI DI IMPUGNAZIONE: L’art. 324 c.p.c. stabilisce che i mezzi per impugnare le sentenze sono: -il regolamento di competenza, -l’appello, -il ricorso per cassazione, -la revocazione e -l’opposizione di terzo. I mezzi di impugnazione -ordinari sono quelli la cui proponibilità condiziona il passaggio in giudicato della sentenza (regolamento di competenza, appello, ricorso per cassazione, revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell’art. 395). I mezzi di impugnazione -straordinari possono invece essere proposti indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza (revocazione per i motivi indicati nei nr. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395, opposizione di terzo). Fatta eccezione per l’opposizione di terzo ordinaria (art. 404, co. 1), per la quale non vi è alcun termine, il diritto d’impugnare la sentenza va esercitato entro 30 giorni (cosiddetto termine breve) per l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’art. 404, co. 2; entro 60 giorni per il ricorso in cassazione. In base ai vizi che si fanno valere, distinguendosi tra mezzi a -critica vincolata, come il ricorso per cassazione, con cui si contestano esclusivamente i vizi del provvedimento impugnato, cioè la violazione di norme processuali (errores in procedendo) o sostanziali (errores in judicando); e mezzi a -critica libera, con i quali si lamenta qualsiasi ingiustizia del provvedimento (ad esempio, l'appello). -L’appello  Nel diritto processuale civile l’appello è il mezzo di impugnazione ordinario delle sentenze pronunciate in primo grado, a eccezione di quelle dichiarate inappellabili tanto dalla legge quanto in virtù dell’accordo delle parti (artt. 339, primo comma, e 360, secondo comma, c.p.c.), che abbiano deciso di ricorrere immediatamente in cassazione. L’appello si indirizza o alla corte di appello o al tribunale. Si tratterà dell’ufficio giudiziario superiore (corte di appello o tribunale) nel cui ambito territoriale si trova l’ufficio giudiziario di prima istanza (tribunale o giudice di pace) al quale appartiene il giudice che abbia adottato la sentenza da appellare. Con l’appello si può far valere ogni tipo di vizio della sentenza. La regola enunciata subisce una deroga nel caso di appello contro le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, ai sensi dell’art. 113, le quali sono appellabili esclusivamente per taluni vizi (art. 339, co. 3). Il giudice d’appello viene reinvestito del potere di decidere sullo stesso oggetto litigioso sul quale ha già deciso il giudice di primo grado, subordinatamente peraltro all’iniziativa delle parti. I limiti della devoluzione del materiale di causa, dal primo al secondo grado di giudizio, sono così segnati sia dall’iniziativa dell’appellante, attraverso la esposizione dei motivi specifici della impugnazione (art. 342), sia dalle scelte dell’appellato, che in caso di soccombenza reciproca può a sua volta impugnare la sentenza con appello incidentale (art. 343). Resta fermo, infine, che le eccezioni e le domande non accolte, se non siano espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate (art. 346). Problema inverso è quello relativo alla possibilità di introdurre in appello questioni che non sono state dedotte in primo grado  NB: non possono essere proposte domande nuove (se non da terzi che intervengano per la prima volta in appello ex art. 344), né eccezioni nuove, salvo che non siano rilevabili anche d’ufficio. In tema di nuove prove vigono analoghe restrizioni: al divieto di proporle sfuggono unicamente il giuramento decisorio, nonché le prove che la parte interessata dimostri non aver potuto proporre nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile (art. 345). Normalmente il giudizio di appello si conclude con una pronunzia che è destinata a sostituirsi a quella assunta in primo grado. Soltanto in alcuni casi di speciale gravità esso si conclude con una pronuncia che si limita a eliminare la sentenza impugnata e a rimettere la causa al giudice di primo grado (art. 353 e 354). Se sia impugnata una sentenza del giudice di pace, e sia quindi competente per l’appello il tribunale, la trattazione e decisione della causa è monocratica. Viceversa, la trattazione dell’appello è integralmente collegiale davanti alla corte di appello, in ipotesi di impugnazione della sentenza del tribunale (art. 350). -Ricorso per Cassazione  Mezzo di impugnazione ordinario delle sentenze pronunciate in appello, o in unico grado, o di quelle del tribunale appellabili, quando le parti siano d’accordo per omettere l’appello (ricorso per saltum). La Cassazione esercita le funzioni di nomofilachia (il compito di garantire l'osservanza della legge, la sua interpretazione uniforme e l'unità del diritto in uno stato) e di organo regolatore delle giurisdizioni e dei conflitti di competenza. Il ricorso per cassazione è proponibile: a) per motivi di giurisdizione; b) per ragioni di competenza; c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto o di contratti e accordi collettivi nazionali; d) per nullità della sentenza o del procedimento; e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c.). Con esso sono risolvibili: a) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione; b) i conflitti negativi di attribuzione (art. 362). Il ricorso a tale mezzo è garantito dall’art. 111, co. 7, Cost., in base al quale tutte le sentenze civili sono ricorribili per cassazione per «violazione di legge». Cassa senza rinvio: a) in caso di difetto assoluto di giurisdizione; b) se la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito; c) quando decide nel merito e «non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto». La revocazione  Disciplinata dagli artt. 395 e ss. c.p.c, è un’impugnazione a critica vincolata, essendo possibile solo per i motivi tassativamente indicati nell’art. 395. Sono impugnabili con la revocazione, le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, le sentenze o le ordinanze pronunciate ai sensi dell’art. 375, 1° co., n. 4 e 5 dalla Corte di cassazione se affette da errore di fatto (art. 395, n. 4; art. 391 bis), nonché il provvedimento con il quale la Corte di cassazione abbia deciso nel meritoPer effetto dell’intervento della Corte costituzionale l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395, 1° co., n. 4, è ammessa altresì nei confronti dell’ordinanza di convalida di sfratto o licenza per finita locazione. Anche il lodo arbitrale rituale può essere impugnato per revocazione ex art. 395, 1° co., n. 1, 2, 3, 6. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei n. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza, di cui al n. 6, siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. Se i fatti menzionati avvengono durante il corso del termine per l’appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i 30 giorni da esso. La revocazione (che può essere anche proposta dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 397) si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. La proposta di revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento. -L’opposizione di terzo  L’ opposizione di terzo è l’impugnazione straordinaria riservata a coloro che non hanno assunto la qualità di parte all’interno del processo, e può essere ordinaria o revocatoria (art. 404 c.p.c.). -L’opposizione ordinaria può essere proposta dal terzo avverso la sentenza esecutiva, anche non passata in giudicato e pronunciata tra altre persone, quando questa pregiudichi i suoi diritti. -L’opposizione revocatoria, invece, è riservata a due nominate categorie di terzi, gli aventi causa e i creditori delle parti, e può essere proposta solo quando la sentenza sia l’effetto della collusione tra le parti, cioè quando queste si accordino per ottenere una pronuncia giudiziale che rappresenti una realtà sostanziale diversa da quella effettivamente esistente, o in caso di dolo di una parte, cioè quando questa osservi una condotta processuale volta ad alterare fraudolentemente la realtà sostanziale a danno del terzo. L’impugnazione si propone davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le regole del procedimento che ha condotto alla stessa.
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