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I mezzi di impugnazione - classificazioni, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Civile

principali classificazioni e distinzioni dei mezzi di impugnazione

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 21/07/2023

alessandra.sordi
alessandra.sordi 🇮🇹

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Scarica I mezzi di impugnazione - classificazioni e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! I MEZZI DI IMPUGNAZIONE: PUNTI 70-71-72 LIBRO 2 Classificazioni e tipologia delle impugnazioni Le impugnazioni vengono di solito classificate e distinte secondo diversi criteri. DISTINZIONE IN BASE ALLA RAGIONE DELL’IMPUGNAZIONE ● Una prima distinzione tra le impugnazioni è fondata sulla ragione dell’impugnazione, cioè su ciò che si lamenta nel provvedimento impugnato. ● Un provvedimento può essere (o meglio può esser affermato) a. affetto da un vizio → cioè affetto da un errore, che può essere: - error in procedendo = si assume violata una norma processuale - error in judicando → si assume violata una norma di diritto sostanziale o un criterio di giudizio. L’omissione di pronuncia su una domanda è considerata error in procedendo. La domanda può essere riproposta in altro giudizio, anche se fatta oggetto di un’impugnazione dichiarata inammissibile → in questo caso sussiste un’alternativa tra l’impugnazione e la riproposizione. b. ritenuto semplicemente ingiusto nel suo contenuto, ma immune da vizi - → si assume che esso costituisca il risultato di un’ingiusta valutazione dei fatti, delle prove ecc., e più in generale, di tutto ciò che, nell’ambito del merito del giudizio, è lasciato alla valutazione discrezionale del giudice. Si definiscono “mezzi di gravame” le impugnazioni che investono il giudizio nella sua giustizia (un esempio tipico è l’appello). ● Si distingue poi tra: - mezzi a critica vincolata → rimedi concessi solo per far valere vizi in senso stretto - mezzi a critica libera → rimedi concessi per far valere anche vizi comprensivi della semplice ingiustizia nella valutazione del merito → l’unico mezzo a critica libera è l’appello. Precisazione sul vizio di nullità come regione dell'impugnazione: ● solo da un'epoca relativamente recente è possibile proporre appello per vizi consistenti in errores in procedendo talmente gravi da provocare la nullità della sentenza, in quanto riguardano: - direttamente la sentenza - o precedenti atti processuali la cui nullità si ripercuote sulla sentenza Nel sistema di diritto comune esisteva un mezzo di impugnazione specificamente destinato a far valere i vizi di nullità delle sentenze → la querela nullitatis Col tempo si dette la possibilità di fare valere, con l’appello, anche la nullità, rendendo quindi superflua la querela nullitatis. Oggi per far valere la nullità delle sentenze di 1° grado l’unico mezzo è l’appello, mentre per le nullità delle sentenze di 2° grado o comunque non appellabili, l’unico mezzo è il ricorso per cassazione → questa regola è detta regola dell’assorbimento dei vizi di nullità nei motivi di gravame e consiste appunto nel far valere i vizi di nullità con le modalità proprie dell’appello e del ricorso per Cassazione. Art. 161 cpc, 1° comma: “La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.” → se un vizio non è fatto valere con le modalità ed entro i termini propri dell’impugnazione ha luogo l’incontrovertibilità della cosa giudicata. Questa regola non opera quando il vizio dà luogo ad inesistenza, infatti: Art. 161 cpc, 2° comma: “Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice” DISTINZIONE IN BASE ALL’ATTITUDINE A DETERMINARE LA COSA GIUDICATA ● Mezzi ordinari ⇒ la loro proponibilità condiziona il passaggio in giudicato del provvedimento. Devono essere esperiti nei termini previsti dalla legge, che decorrono dal momento della pronuncia della sentenza da impugnare. ● mezzi straordinari ⇒ proponibili senza limiti di tempo, indipendentemente dal passaggio in giudicato del provvedimento, in presenza di eventi eccezionali. ● La ratio dei mezzi straordinari è consentire di far valere: - elementi turbativi del giudizio che possono essere conosciuti e venire in rilievo anche a distanza di molto tempo - o situazioni particolari che conseguono a posizioni soggettive diverse da quelle delle parti. ● Questi mezzi di impugnazione straordinaria sono la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo. In tali casi è impossibile o inopportuno far dipendere la relativa impugnazione da un termine rigorosamente prefissato. DISTINZIONE IN BASE ALLA STRUTTURA DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - impugnazioni rescindenti → mezzi di impugnazione in cui la fase di annullamento della sentenza viziata si svolge anteriormente ed autonomamente alla fase della pronuncia di una nuova sentenza - impugnazioni sostitutive → manca la distinzione tra il rescindente e il rescissorio → appello DISTINZIONE IN BASE AL GIUDICE DELL’IMPUGNAZIONE ● Distinzione a seconda che il giudice dinanzi al quale si svolge il giudizio di impugnazione sia un giudice diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato (come nell'appello e nel ricorso per cassazione), o lo stesso giudice (come nella revocazione e opposizione di terzo) ● dalla mancanza dei requisiti per l’impugnazione → inammissibilità dell'impugnazione ● dall'omissione di atti di impulso necessari successivi alla proposizione dell’impugnazione → improcedibilità dell’impugnazione Inammissibilità e improcedibilità sono rilevabili d’ufficio e insanabili. Pluralità di parti e pluralità di impugnazioni. Le impugnazioni incidentali. Le impugnazioni contro le sentenze non definitive. Effetto espansivo interno ed esterno dell’appello e della Cassazione ● In caso di pluralità di parti, al giudizio d’impugnazione devono partecipare tutti coloro che furono parti del giudizio di 1° grado, salvi i casi in cui siano possibili pronunce separate (→ cosiddette “cause scindibili”) ● Distinzione tra due ipotesi: 1. LA PLURALITÀ NON SUSSISTEVA NEL GRADO PRECEDENTE → in questo caso la pluralità può conseguire alla successione di una parte deceduta a favore di più soggetti, i quali dovranno partecipare tutti all'impugnazione, quali litisconsorti necessari 2. LA PLURALITÀ GIÀ SUSSISTEVA NEL GRADO PRECEDENTE → questa ipotesi è ricondotta dal codice a due diversi tipi di situazioni: a. la sentenza è stata resa in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti. - cause inscindibili → cause in cui la pluralità di parti nel giudizio di 1° grado era determinata: 1. dalla necessità del litisconsorzio necessario, 2. da eventi sopravvenuti (ad esempio: la successione di più persone ad una delle parti) 3. da ragioni processuali (ad esempio: l’ordine del giudice di chiamata di un terzo) Dittrich: più in generale “causa inscindibile” è quella causa in cui sono unitarie le questioni che devono essere affrontate. Laddove vi sia un nucleo fattuale unitario, anche se in 1° grado ciò aveva portato ad un cumulo di cause scindibili, nei gradi superiori al primo le cause devono ritenersi inscindibili. - cause tra loro dipendenti → cause legate tra loro da un vincolo di pregiudizialità o di garanzia propria. Nei casi, dunque, di causa inscindibile con più parti o di cause tra loro dipendenti, la legge esige che anche il giudizio d'impugnazione si svolga nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato alla precedente fase → vi cioè quindi un litisconsorzio necessario, anche quando la necessità non sussisteva in 1° grado → cosiddetto litisconsorzio processuale ● Art. 331 cpc: Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice - ordina l'integrazione del contraddittorio - fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta - e, se è necessario, l'udienza di comparizione. L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato. Dittrich riassume così: nell’ipotesi in cui vi sia: - un litisconsorzio necessario in 1° grado - un’unitarietà dell’accertamento - una dipendenza di cause, - o, secondo la giurisprudenza, vi sia stata una chiamata del terzo per ordine del giudice la pluralità delle parti in 1° grado si deve riproporre anche nei gradi superiori. Se l'ordine di integrazione del contraddittorio non viene osservato, l’impugnazione è inammissibile: ● → se il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio e nessuna delle parti adempie, ci si trova in una situazione parallela a quella in cui nel giudizio di 1° grado c’è un litisconsorzio necessario non integrato. ● La causa non può proseguire, dunque il processo si estingue, ma con effetti diversi rispetto al 1° grado → Infatti se si estingue il processo: - di 1° grado per mancata integrazione del litisconsorzio necessario → si estingue il processo ma non l’azione, dunque la causa può essere riproposta di appello o di cassazione → passa in giudicato la sentenza impugnata, e dunque non si può riproporre l’azione. b. La sentenza è stata resa in cause scindibili → cause che, essendo state cumulate e trattate insieme in 1° grado per la loro connessione oggettiva, con il conseguente litisconsorzio facoltativo, rimangono tuttavia separabili, nel senso che nessun ostacolo logico o giuridico impedisce il passaggio in giudicato rispetto ad una delle parti, nonostante l’impugnazione ad opera dell’altra parte → nulla cioè impedisce che il rapporto con un soggetto resti deciso in un modo, e quello con un altro soggetto in un modo diverso. ⇒ In questo caso l'unica preoccupazione del legislatore è quella di evitare che nei confronti della stessa sentenza si svolgano diversi giudizi di impugnazione. Art. 332 cpc ⇒ “Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcune di esse, il giudice: ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma.” (→ termini per l’impugnazione). perciò in caso di cause scindibili, la legge, per l'ipotesi che l'impugnazione sia stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcune di esse, anziché disporre l’ordine di integrazione del contraddittorio, si limita a disporre l’ordine di notificare l’impugnazione anche alle parti nei cui confronti l’impugnazione non sia già preclusa, con lo scopo di eliminare la possibilità che contro la stessa sentenza si svolgano diversi giudizi di impugnazione. Esempio. ● Vi un processo con 4 convenuti (A, B, C e D), tutti almeno in parte soccombenti. ● L’attore (X), in parte soccombente nei confronti solo di A, impugna nei confronti di A, e non nei confronti di B, C e D (le cause sono scindibili dunque ciò è possibile). ● Ma può darsi che X impugni nei confronti di A, e gli altri 3 impugnino separatamente la sentenza contro X, dunque vi potrebbero essere 4 processi d’appello. Il che non va bene, perché si deve avere un unico processo di impugnazione contro la sentenza. ● Dunque si utilizza questo sistema: X può impugnare solo nei confronti di A, però deve notificare l’atto di impugnazione anche agli altri 3: non per citarli in giudizio, cioè non per ottenere la riforma della sentenza nei loro confronti, ma come semplice avviso della già attuale pendenza di un processo contro quella sentenza, come per dire: “ho impugnato, c’è un processo già pendente contro questa sentenza, quindi se vuoi impugnare a tua volta sappi che lo devi fare costituendoti in quel processo”. ● Se X non provvede ad avvisare le altre parti dell’impugnazione della sentenza, il giudice dell’impugnazione farà una verifica e vedrà se degli altri 3 che erano parti del processo di 1° grado c’è n’è qualcuno che è ancora legittimato ad impugnare (per il quale cioè non sono ancora decorsi i termini), se la risposta è: - no → il processo prosegue, perché è stato scongiurato il pericolo che contro la medesima sentenza ci siano più processi d’appello (ciò è diverso dalle cause inscindibili, dove il giudice d’appello, verificata che la causa è inscindibile e che la parte non è stata chiamata, non potendo giudicare se non vi è anche tale parte, ordina di chiamarla in giudizio). - sì → le soluzioni sono 2: 1. ordinare alla parte di notificare in maniera che anche loro sappiano che possono impugnare, ● Secondo la giurisprudenza, l’impugnazione incidentale tardiva ha dei limiti sotto il profilo soggettivo (posizione infondata secondo Dittrich): - nelle cause inscindibili → non sussiste alcuna limitazione. - nelle cause scindibili e di appello autonomo → è ammissibile solo contro chi ha proposto l’impugnazione principale, e non anche contro le altre parti. ● Il principio dell’unità del giudizio di impugnazione contro la stessa sentenza e davanti allo stesso giudice si estrinseca anche in un'altra regola: ● Art. 335 cpc: “Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.” ● Se le due parti hanno entrambe impugnato la sentenza con un atto di citazione in appello notificato, ad esempio, lo stesso giorno ed entrambe sono accorse a iscrivere la causa al ruolo, si avranno due giudizi d’appello davanti ad una determinata corte d’appello, con due ruoli generali di corte d’appello diversi, ed eventualmente con due diversi collegi nominati. → Le due impugnazioni proposte autonomamente verranno allora riunite nell’ambito del medesimo processo. ● Infine il principio dell'unità del processo di impugnazione imponeva inizialmente che le eventuali sentenze non definitive non fossero impugnabili autonomamente, ma solo insieme alla sentenza definitiva ⇒ MA: una novella del 1950 ha introdotto la possibilità di scelta tra: - impugnazione immediata → impugnazione della sola sentenza non definitiva, da proporsi nel termine normale di impugnazione - impugnazione differita → la parte soccombente può fare riserva di impugnazione entro i termini per appellare, e comunque non oltre la prima udienza che si sia svolta davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del processo. Una volta effettuata tale riserva, è possibile impugnare la sentenza non definitiva unitariamente all’impugnazione contro la sentenza definitiva. OSSERVAZIONE: In seguito ad impugnazione immediata si ha la contemporanea pendenza di due processi originati da quell’unica domanda giudiziale proposta all’inizio. Queste conseguenze hanno causato non poche critiche al regime di impugnabilità immediata. Nel caso invece di impugnazione solo parziale della sentenza, l'art. 336 cpc spiega che l’eventuale riforma o cassazione parziale della sentenza ha effetto anche: ● sulle parti che dipendono da essa → cosiddetto “effetto espansivo interno” - Esempio: una sentenza pronuncia sull’an e sul quantum in materia di risarcimento dei danni, e viene impugnata solo sul punto che concerne l’an. La riforma della pronuncia nel senso che il risarcimento non è dovuto travolge anche la pronuncia sul quantum. ● − e agli atti che sono dipendenti dalla sentenza riformata o cassata → cosiddetto “effetto espansivo esterno” - Si fa riferimento agli atti del processo di esecuzione forzata e ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione resi nello stesso processo di esecuzione basati sulla sentenza esecutiva di 1° grado. In caso di proposizione di più impugnazioni nei confronti dello stesso provvedimento: ● se è proposto lo stesso tipo di impugnazione → la litispendenza può rendere inammissibile le impugnazioni successive alla prima e non riunite ad essa ex art. 335 cpc ● se sono proposte impugnazioni diverse (es. appello e ricorso per cassazione) → non vi è litispendenza, quindi ciascun giudice adito si pronuncerà sull’ammissibilità dell’impugnazione proposta
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