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I mezzi di impugnazione straordinari, Appunti di Diritto Processuale Penale

Procedura penaleDiritto CostituzionaleDiritto Penale Italiano

Appunti di procedura penale sui mezzi di impugnazione straordinari.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 03/03/2023

giusydelia98
giusydelia98 🇮🇹

5

(6)

20 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica I mezzi di impugnazione straordinari e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! Mezzi di impugnazione straordinari Il sistema prevede una valvola di sicurezza, perché il codice prevede 2 mezzi di impugnazione ordinari, appello e ricorso per cassazioni, esperiti i quali, al loro termine la sentenza assume il valore di cosa giudicata, pone certezza e assolutezza della decisone e la sua non emendabilità. In realtà però il legislatore nel 1988 prevede dei meccanismi di recupero del provvedimento nonostante abbia raggiunto un grado di stabilità e introduce mezzi di impugnazione straordinari, cioè mezzi di impugnazione idonei a travolgere il giudicato, cioè idonei a mettere in discussione la decisione che abbia già raggiunto il grado di giudicato. Questi mezzi di impugnazione straordinaria erano 3 adesso sono 4, abbiamo la REVISIONE, LA RESCISSIONE DEL GIUDICATO, IL RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE MATERIALE O DI FATTO ALLA CORTE DI CASSAZIONE REVISIONE Ha una collocazione sistematica particolare contenuta nell’art 629 cpp. La revisione è un mezzo di impugnazione straordinario esperibile in relazione: 1 presupposto, solo ed esclusivamente avverso alle sentenze di condanna, quindi le sentenze di proscioglimento che hanno raggiunto il grado di stabilità, certamente non possono essere messe in discussione per effetto della revisione. TESTO ARTICOLO: È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna a cui vengono parificate anche quelle di patteggiamento, o decreti di condanna divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o estinta. La norma pare ridondante nella misura in cui individua i soggetti legittimati e i provvedimenti che possono essere impugnati, ma lo fa per precisare che è legittimato il condannato, deve essere a favore del condannato, in questo caso l’individuazione del legittimato, questo evoca già l’obiettivo della revisione, con la revisione si vuole ottenere il proscioglimento. Con la revisione cosa si chiede? Si vuole ottenere il proscioglimento, non si può mettere in discussione una sentenza di condanna, quanto al trattamento sanzionatorio, cioè lamentare un errore di calcolo nella determinazione della pena, che possa in qualche modo giustificare una messa in discussione della sentenza passata in giudicato, ma il travolgimento della sentenza di condanna si può avere per chiedere il proscioglimento. L’art 629 nonostante sia cosi sintetico, ci dice quali provvedimenti sono impugnabili, condanna a cui è parificata il decreto penale di condanna, che abbiamo visto essere il procedimento alternativo che consente al PM di chiedere l’applicazione di una pena pecuniaria anche in sostituzione di una detentiva al netto di una riduzione che arriva fino alla metà del minimo edittale e che viene corroborata dal giudice e non opposta dall’imputato. Noi sappiamo che se il giudice emette un decreto penale di condanna entro 15 giorni l’imputato può chiedere, l’abbreviato, il patteggiamento, il rito ordinario, decorsi questi giorni il decreto penale di condanna per quanto si tratti di un provvedimento di decreto per cui la motivazione è sintetica, perché si tratta di un provvedimento adottato sulla base degli atti. Decorsi 15 giorni questo decreto diviene cosa giudicata, diviene irrevocabile, ma contiene in se una condanna che comporta una serie di effetti tra cui anche l’iscrizione del casellario giudiziale, un carico giudiziario, è possibile essendo una condanna chiedere la revisione. Il legislatore non circoscrive soltanto l’ammissibilità della revisione ai provvedimenti che possono essere impugnati, ai soggetti legittimati, ma individua anche i casi nei quali è possibile il procedimento di revisione, anche in questo caso si tratta di uno strumento a critica vincolata, non mi posso dolere di qualsiasi cosa ma soltanto delle condizioni previste dal 630. ART 630 La revisione può essere richiesta: a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile, del giudice ordinario o di un giudice speciale Quello che si vuole evitare, in considerazione del principio di certezza del diritto, è un contrasto tra giudicati. L’emersione di un contrasto tra giudicati, allorquando due sentenze, entrambe passate in giudicato, siano tra loro inconciliabili da un punto di vista contenutistico, il rimedio in favore del condannato a fronte di una sentenza di condanna è quello di chiedere la revisione. b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479. Anche in questo caso quello che si vuole evitare, è un contrasto tra giudicati anche non penali, cioè tra due provvedimenti adottati dal giudice penale, ma anche quando ci sia un contrasto tra sentenza civile o amministrativa che sia stata poi revocata, ma che prima era fondamento per la decisione del giudice penale. Si ha in questo caso una inconciliabilità tra i due provvedimenti. La parte può quindi chiedere la revisione. La revisione comporta una riapertura del processo. c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631. Viene riconosciuta la possibilità di chiedere la revisione allorquando la sentenza viene dimostrato che sia stata adottata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio. L’esigenza è quella sempre di assicurare la correttezza della decisione. Lo scopo della revisione si desume implicitamente dall’art 629 allorquando si fa riferimento in favore del condannato, ce lo dice l’art 631, ponendo una ulteriore condizione all’ammissibilità della richiesta di revisione. Cosa si può ottenere con la revisione? Non una diversa qualificazione del fatto giuridico, cioè se si è stati condannati per un reato e ci si vuole dolere della qualificazione giuridica di quel reato non si può fare. Quello che si può chiedere è il proscioglimento, gli elementi in base ai quali si può chiede la revisione, devono a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che se accertati siano idonei a comportare un proscioglimento ai sensi del 529, 530, 531. L’ambizione del proscioglimento deve esplicitarsi chiaramente a pena di inammissibilità nella richiesta di revisione. Quindi altra condizione è legata alla forma dell’atto con cui si chiede la revisione. Chi può chiederla? Il condannato, un suo prossimo congiunto, la persona che ha sul condannato l’autorità tutoria, l’erede o un prossimo congiunto se il condannato è morto, l’obiettivo, oltre quello del riconosce autonomia e lo fa nel libro dedicato alle impugnazioni, originariamente lo colloca in un altro titolo sempre delle impugnazioni, poi nel 2017 la riforma orlando sposta la collocazione sistematica della rescissione del giudicato e la pone nell’art 629 bis, la scelta della collocazione tra l’art 629 che ci dice i provvedimenti impugnabili e l’art 630 che ci dice i casi. Art 629 oggi nuovamente esposto a modifiche. Questo articolo riconosce al condannato o alla persona sottoposta alla misura di sicurezza, nei confronti delle quali si sia proceduto in assenza, può ottenere la rescissione del giudicato quando provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti dell’art 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. Certamente anche in questo caso non è facile dimostrare che non ci sia stata effettiva conoscenza del procedimento. Prima della riforma 2017 la norma affidava la cognizione sulla decisione del giudicato alla cassazione poi con la riforma orlando si è voluto sollevare la cassazione da questa ulteriore competenza e si è affidata alla corte d’appello, ed è forse questo il motivo per il quale il legislatore sceglie nel 2017 di spostare la disciplina della rescissione del giudicato nell’ambito del titolo relativo alla revisione considerando che la revisione è competenza della corte d’appello. Ultimo mezzo 625 bis ricorso straordinario per errore materiale o di fatto La norma è collocata nel ricorso per cassazione, già questo ci fa capire che si tratta di un mezzo di impugnazione straordinario esperibile solo avverso i provvedimenti emessi dalla cassazione, mentre con la revisione e con la rescissione del giudicato si può impugnare la sentenza di condanna che ha raggiunto un grado di cosa giudicata, sia quelle emesse in appello che in cassazione quindi in questo caso non emerge il problema di quale sentenza, nel ricorso straordinario per errore materiale o di fatto invece è possibile dolersi di vizi soltanto che investono provvedimenti emessi dalla cassazione ed è questo il motivo per cui è competente la cassazione, ovviamente un’altra sezione. È sempre un mezzo di impugnazione a favore del condannato. È ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione. Primo limite solo le pronunce della corte di cassazione possono essere oggetto di ricorso straordinario. Quali sono i vizi che si possono denunciare? I vizi che si possono denunciare, errore materiale ed errore di fatto. Che significa errore materiale ed errore di fatto? In realtà c’è un’altra norma che assomiglia a questo art 625 bis, che proprio per via del fatto che è BIS evoca l’idea che è stato inserito ad un certo punto e non è stato immaginato cosi dal legislatore. L’altra norma che consente ad alcune condizioni la correzione di un provvedimento è art 130 cpp collocato nel libro II degli atti, perché dobbiamo anche individuare una linea di confine tra l’applicazione di uno e dell’altro. Art 130 applicabile in ogni fase processuale, rubricato correzione di errori materiali, prima solo questi errori potevano essere corretti e non quelli di fatto introdotti nel 2001 quindi dobbiamo capire cosa sono questi errori di fatto. Art 130 La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, ( quindi è una correzione possibile l’atto non è viziato ma è irregolare) e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, ( non si va ad incidere sull’atto sulla sua efficacia) è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione Fa riferimento ad ogni atto sia passato che non passato in giudicato e fa riferimento ad un vizio irregolare, per esempio se si ha un errore di battitura nella sentenza. Come si rimuove questo errore, art 180. Errore materiale è abbastanza intuitivo Errore di fatto, che addirittura consente alla cassazione di revocare una sentenza, art 625 non ci dice cosa è questo errore di fatto; quindi, nel tempo si è avuto un dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Quindi cos’è? È diversa la procedura se si tratta di errore materiale o di fatto. Quindi bisogna indicare se si tratta di errore materiale o di fatto. Errore di fatto concerne un errore nella valutazione, è un errore che deve trasparire dall’atto e che deve evidenziare un errore del giudice nella valutazione, il presupposto della decisione è stato erroneamente interpretato è di merito ma deve trasparire dalla motivazione. Può darsi pure che in realtà non ci sia stato questo errore ma è un errore di fatto nella redazione della sentenza. Nell’ipotesi di errore nel PQM e parte motivazionale prevale il PQM cioè prevale il dispositivo, però c’è l’errore di fatto tra le due parti della sentenza, questo errore può essere emendato attraverso il 625-bis. Chi è legittimato a proporre ricorso straordinario? Sicuramente il procuratore generale, il condannato, questo ricorso deve essere proposto entro 180 dal deposito del provvedimento. Come sappiamo nella revisione e nella rescissione del giudicato non ci sono termini in qualunque momento possono essere proposte, qui abbiamo un termine invece che decorre dal deposito della sentenza. Il termine è di 180 giorni per le parti ma data la gravità del vizio il legislatore riconosce questa possibilità non solo alle parti, ma come avviene anche nel 130 riconosce in autotutela al giudice di cassazione di rilevare il vizio. Il comma 3 prevede infatti che l’errore materiale può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento e senza formalità. In questo caso però il termine è diverso perché è di 90 giorni. In questo caso l’errore materiale verrà rimosso senza le formalità previste per l’altra ipotesi quindi senza udienza camerale, senza dover informare le parti ecc.. Dopo l’introduzione nel 2001 art 625 bis ci si interroga sulla compatibilità tra questo e il 130 cpp. Ma quale dei due si deve applicare? In caso di ERRORE MATERIALE in una sentenza della corte di cassazione, la corte agisce ex art 130 che non prevede termini o ex art 625-bis che ha termini? In questo caso la giurisprudenza ha riconosciuto autonomia concettuale all’art 625-bis, le due norme non concorrono quindi il giudice della cassazione non può scegliere e deve agire seguendo l’art 625-bis.
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