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i mezzi di prova - diritto processuale penale - tonini, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

riassunto del quarto capitolo del tonini

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 16/09/2021

dav_y_de
dav_y_de 🇮🇹

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Scarica i mezzi di prova - diritto processuale penale - tonini e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! strumento processuale che permette di acquisire un elemento di prova. Il codice prevede sette mezzi di prova tipici: La Testimonianza; L'esame delle parti; Il Confronto; La Ricognizione; L'esperimento iudiziale; La Perizia o consulenza Tecnica e La prova documentale. (ricognizione effettuata dal cane) Il codice, tuttavia, non impone la tassatività dei mezzi di prova e a determinate condizioni prevede la possibilità di mezzi di prova atipici, cioè dei mezzi di prova aventi una componente non regolamentata dalla legge. In base "all'art 280 cpp il giudice ammette una prova atipica solo se la ritiene idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti (cioè deve essere in concreto capace di fornire elementi attendibili e di permettere una valutazione sulla credibilità della fonte di prova) e non pregiudica la libertà morale della persona (cioè deve lasciare integra la facoltà di determinarsi liberamente rispetto agli stimoli (vedi art.188 cpp), per questo non sono utilizzabili ipnosi e la macchina della verità). Occorre che il giudice senta le parti sulle modalità di assunzione della prova prima di decidere con ordinanza sulla richiesta di ammissione stessa (art.189). L'ordinanza del giudice che accoglie o respinge la richiesta è controllabile mediante impugnazione della sentenza (art.586). NB ll Sistema dei mezzi di prova redatto dal codice è permeato dal principio di legalità, in quanto la prova costituisce uno strumento di conoscenza disciplinato dalla legge. La previsione di una cd valvola di sicurezza, quale la previsione di prove atipiche, non cambia il quadro in quanto il legislatore, come ho detto, prevede che anche le prove atipiche siano sottoposte a precisi requisiti, stabiliti dall'art 189. Per quanto riguarda la deposizione dei testimoni dobbiamo dire che avviene nella forma dell'esame incrociato. La qualità di testimone La qualità di testimone può essere assunta dalla persona che è a conoscenza di fatti oggetto di prova ma che al tempo stesso non riveste una delle qualifiche alle quali il codice riconduce l'incompatibilità a testimoniare e cioè: l'imputato o l'imputato in un procedimento connesso o collegato; il responsabile civile e il soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Tale persona diventa “testimone” soltanto quando su richiesta di parte (0 d'ufficio nei casi previsti) è chiamata a deporre davanti ad un giudice nel procedimento penale. Un’eccezione è la parte civile, che può esser sentita come testimone coi se non si presenta senza un legittimo impedimento, il giudice può ordinare il suo accompagnamento coattivo a mezzo della polizia giudiziaria e può condannarlo al pagamento di una somma di denaro, nonché alle spese che la mancata comparizione ha causato (art.133) - ha poi l'obbligo di attenersi alle prescrizioni date dal giudice per le esigenze processuali (art. 198) > Nine ha l'obbligo di rispondere secondo verità ale domande che gli sono rivolte (1.572); se tace ciò che sa, afferma i falso 0 nega il vero, commette il delitto di falsa testimonianza. La libertà morale della persona nell'assunzione della prova dichiarativa> (1: art.64 c.2 @ att.188) è fondamentale dire che non n e autodeterminazione (come la tortura) 0. ad alterare la capacità di ricordare i fatti (narcoanalisi e ipnosi) o di valutare i fatti (macchina. della verità). Se questo divieto viene violato ne consegue l'invalidità dell'atto acquisitivo." Questo divieto opera oggettivamente, infatti, un eventuale consenso dell'interessato non rende lecito l’uso di metodi o tecniche vietati dal codice. “Ia deposizione è resa in dibattimento con le forme dell'esame incrociato" (Art. 498 e 499) e “Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova Il codice dispone che le devoni - Essere pertinenti e quindi devono riguardare sia i fatti che si riferiscono all'imputazione, sia i fatti dai quali dipende l'accertamento dell'attendibilità di una dichiarazione. - Poi devono avere ad oggetto “fatti determinati”(art.194). Ciò significa che il testimone di regola non può esprimere apprezzamenti personali, “salvo che sia impossibile separarli dalla deposizione sui fatti” - l'esame del testimone può estendersi ai rapporti di parentela 0 di interesse che lo legano alle parti o ad altri testimoni (art.194 c.2) e può avere ad oggetto le circostanze che servono ad accertare la credibilità sia delle parti, sia dei testimoni (art.194 c.2) - le deposizioni sulla moralità dell'imputato sono ammesse ai soli fini di qualificare la personalità dello stesso in relazione al reato e sempre che si tratti di fatti specifici (art.194 c.1) - Per quanto concerne le domande e le deposizioni che riguardano la personalità della persona offesa dal reato, queste sono ammesse solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato i in relazione al comportamento della persona oifesa fart19 194 c.2). In ne! aventi ad oggetto la vita piivata 0 la sessualità della persona offesa dal reato sono di regola vietate. salvo che non siano necessarie per Dei fatti da provare il testimone può avere una conoscenza diretta (ossia quando ha percepito personalmente il fatto da provare) o indiretta (ossia quando il testimone ha appreso il fatto da una rappresentazione che qualcun altro ha riferito) RAIN: nel testimonianza indiretta, Il fato da provare è stato conosciuto dl testimone “per sentto dre". La persona dai cui il testimone ha “sentito dire” è comunemente indicata con l’espressione “teste di riferimento”. ILproblema della testimonianza indiretta sta nel fatto che occorre accertare l'attendibilità sia del testimone indiretto, sia del che permettono di effettuare il controllo sulla credibilità. 1) in primo luogo, è disposto che il testimone indiretto indichi la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti (art:195 ©17) Lando non è individuato l'uno o l'altra, la testimonianza non è utilizzabile. 2) Poi, quando una delle parti chiede che venga sentita nel processo la persona che ha avuto conoscenza diretta del fatto, il giudice è obbligato a disporne la citazione (ort195 04). Se il giudice non dispone la citazione, la testimonianza indiretta di regola non è utilizzabile. Il giudice È iL la citazione del testimone diretto anche d'ufficio, senza che vi sia stata richiesta da alcuna delle parti (art.195 c.2) ‘> la testimonianza indiretta resta utilizzabile quando l'esame del testimone diretto risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità (ma il testimone diretto deve essere stato già identificato). Osservate queste condizioni, il giudice può utilizzare ai fini della decisione sia la deposizione indiretta sia la deposizione diretta, valutando la credibilità e l'attendibilità di ciascuna delle due dichiarazioni in base agli esiti dell'esame incrociato e del riscontro fatto con gli altri risultati probatori già acquisiti. , salvo che queste abbiano comunque divulgato i fatti 0 abbiano fatto deposizione sugli stessi Ad es. se un avvocato confida ad un suo collaboratore una notizia appresa riservatamente da un cliente, il collaboratore non deve essere esaminato su questo punti Il Codice pon leto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall’imputato o dall’indagato in un atto del procedimento (art.62). Infatti, in sede di interrogatorio (art.64 c.3) e di sommarie informazioni (art.350) all'indagato deve essere dato avviso della facoltà di non rispondere allo scopo di tutelare la sua libertà verso l'autorità inquirente. Con tale divieto si vuole tutelare il diritto al silenzio spettante all’imputato ed evitare che siano introdotti nel processo elementi che non risultino dalla documentazione formale dell'atto. - Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'indagato o dall'imputato ha natura oggettiva e si riferisce a chiunque riceva le dichiarazioni di questi, sia esso un testimone qualsiasi o un appartenente alla polizia giudiziaria. - Poi ha per oggetto dichiarazioni in senso stretto, e cioè espressioni di contenuto narrativo. Quindi sono riferibili per sentito dire quelle dichiarazioni che costituiscono espressioni di volontà (ad esempio, il consenso ad un accertamento diagnostico) o meri comportamenti (ad esempio, durante una perquisizione qualcuno esclama “scappa, la polizia!!!") le dichiarazioni nei cui confronti opera il divieto sono quelle rese nel corso del procedimento, cioè “in occasione” di un atto ico e non “durante la pendenza” del procedimento - Infine il divieto riguarda le dichiarazioni dell'imputato che abbiano una valenza di prove, e non quelle che siano rilevanti come fatti storici di reato (che devono essere accertati mediante un processo penale) - In base all'art 62 co 2, il divieto è esteso a quelle dichiarazioni fatte dall’imputato nel corso di programmi terapeutici atti a ridurre il rischio che l'imputato commetta altri reati sessuali a danno di minori. Ciò per garantire la serenità del paziente e per far sì che la terapia abbia maggior efficacia. è poi stabilito (art.195 ©-4) che “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle sommarie informazioni assunte da testimoni o imputati connessi, sul contenuto delle denunce, querele o istanze, e sul contenuto delle informazioni e delle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato”. La ratio la ritroviamo nel principio del contraddittorio, secondo cui le dichiarazioni rese in segreto durante le indagini sono inutilizzabili. Se non ci fosse questo divieto la testimonianza indiretta della polizia avrebbe potuto rendere utilizzabile in dibattimento una deposizione resa al di fuori del contraddittori Fuori da questa ipotesi, invece, la testimonianza indiretta della pol ia è ammessa e si i applicano le norme sulla testimonianza indiretta. funzioni. oppure su dichiarazioni percepite nel Corso di ativià Uipiche (come idenificazioni, ricognizioni informali sequestri) © atipiche uali appostamenti e pedinamenti). , nel disciplinare le dichiarazioni rese alla polizia, (€ cioè di quelle che risultano dal verbale), e quindi ci si chiede se sia consentita la testimonianza indiretta sulle informazioni per qualunque motivo non verbalizzate. In tal senso, in seguito alla sentenza 305/2008 della Corte Costituzionale, è stato stabilito che le dichiarazioni indirette non verbalizzate sono utilizzabili soltanto quando non vi erano le condizioni per adempiere all'obbligo di verbalizzazione. Il codice in via generale, prevede che ogni persona ha la capacità di testimoniare ; ma ci sono una serie di eccezioni, che consistono in situazioni di incompatibilità relative ad un determinato procedimento . Stando alla regola generale, quindi, possono essere assunti come testimoni sia l’infermo di mente, sia il minorenne. In questi casi il giudice dovrà valutare con particolare attenzione la credibilità del dichiarante e l'attendibilità della dichiarazione; potendo verificare l'idoneità fisica o mentale del soggetto chiamato a deporre disponendo una perizia allo scopo di valutare con quale precisione il testimone sia in grado di comprendere e rievocare la realtà. Laratio dell’incompatibilità si basa su due ragioni: - da una parte si vuole escludere che alcune persone abbiano un obbligo, penalmente sanzionato, di dire il vero. - dall'altra si vuole escludere che possano deporre quei soggetti che hanno svolto “nel medesimo procedimento” le funzioni di giudice, PM o loro ausiliario o altre fun itenute incompatibili con quella del testimone. Per queste ragioni (bensì sono sentiti con l'esame delle parti ai sensi dell'art. 210 con la facoltà di non rispondere e senza l'obbligo di dire il vero) - *Gli imputati concorrenti nello stesso reato (ex art 197 letta / art 12 Jett.a: cooperazione colposa 0 condotte indipendenti che hanno determinato un unico evento) - *Gli imputati in procedimenti legati da una connessione (art .197 lett. / art 12 lett.c) teleologica, cioè nel caso in cui i reati per cui si procede “sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri”. - *Gli imputati in procedimenti collegati a livello probatorio (ai sensi dell'art. 371 c-2 lettera b). Il collegamento probatorio si ha pie la prova di un reato influisce sulla prova di un altro reato. - **gli imputati concorrenti nello stesso reato possono essere chiamati a rendere testimonianza quando nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di patteggiamento. - *Lo stesso vale per gli imputati in procedimenti legati da una connessione teleologica e per gli imputati in procedimenti probatoriamente collegati, con l’unica differenza che questi possono assumere la qualifica di teste nel corso dell’interrogatorio, se hanno reso dichiarazioni su fatti “altrui” e cioè concernenti la responsabilità di altri imputati collegati o connessi teleologicamente (in questo caso la compatibilità è parziale perché è limitata ai fatti altrui). Si tratta comunque di una testimonianza speciale perché ha delle garanzie, come l'assistenza difensiva. , il codice ricomprende anche: - il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria all’interno dello stesso procedimento. Questi possono rendere dichiarazioni, su loro consenso o richiesta, in qualità di parti(art.208) senza l'obbligo penalmente sanzionato di dire il vero. - Art.197 lett.d: le persone che svolgono o hanno svolto la funzione di Giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nel procedimento. - Il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione dell'intervista o che hanno redatto il verbale delle dichiarazioni scritte ex art.391-ter. Questi ultimi sono incompatibili a testimoniare soltanto in relazione alle attività che hanno provveduto a documentare.Ii difensore è incompatibile a testimoniare solo in relazione alla attività investigativa che ha svolto; per il resto è compatibile come testimone, salvo quanto prevede il codice deontologico forense. il privilegio contro l'autoineriminazione> la regola generale è che il testimone ha l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte nel corso dell'esame a Ma può accadere che le parti, durante l'esame incrociato, formulino domande che possono indurre il testimone ad auto-incolparsi di qualche reato. Questa evenienza non è compatibile con la Costituzione che tutela il diritto di non incriminare sé stesso, desumibile dagli art.2 e 24 c.2 Cost. Per questo motivo pr EA - Hanno il dovere di presentarsi - Sono assistiti da un difensore (di fiducia o d'ufficio) - Sono avvisati che hanno la facoltà di non rispondere (art.210 c.4) - Sono avvertiti che, se renderanno dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, assumeranno la qualifica di teste limitatamente a tali fatti (quindi possono essere chiamati a deporre come testimoni assistiti) e devranno rispondere su di essi con obbligo di verità. ILriscontro>d 1 Codice pone un obbligo di riscontro come condizione per valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dall’imputato connesso o collegato, e dal testimone assistito. Il riscontro è un controllo di attendibilità di una dichiarazione. Si tratta di vedere se i fatti che sono stati affermati dal dichiarante trovino conferma negli altri elementi raccolti. . Va precisato comunque che il Codice pone l’obbligo di riscontro senza eliminare in alcun modo il libero convincimento del giudice e quindi, se il riscontro ha esito positivo, il giudice non deve ritenere per forza vero il fatto affermato, semplicemente il giudice deve verificare se la dichiarazione può essere utile a ricostruire il fatto storico in un determinato modo. Ai fini del riscontro il codice impone di valutare “altri elementi di prova” che permettano di affermare l'attendibilità della dichiarazione fatta. Parliamo di riscontro estrinseco quando il riscontro è fatto sulla base di elementi esterni rispetto alla dichiarazione stessa. In giurisprudenza che prima di procedere con un riscontro dei fatti esterni, è necessario procedere con il riscontro dei fatti intrinseci intendiamo la verifica della credibilità del dichiarante e della precisione e coerenza della dichiarazione. Quindi, in primo luogo la dichiarazione deve essere valutata al suo intemo al fine di valutare se essa è precisa, coerente, costante e spontanea. Dopodiché si passerà ad un riscontro con gli altri elementi di prova, al fine di comprendere l'effettiva attendibilità della dichiarazione. La ‘testimonianza assistita” è disciplinata all'art 197-bis cpp. Secondo tale istituto l'imputato è assistito obbligatoriamente dal proprio difensore di fiducia (o d'ufficio) in ragione del collegamento tra il reato, che gli è addebitato, e quello che è oggetto del procedimento nel quale è chiamato a deporre. É Prima di tutto, al testimone assistito si applicano le norme sulla testimonianza, salvo se espressamente derogate dall'art. 197- bis. Quindi ha l'obbligo di presentarsi al giudice (art.198 c.1). Nel corso della deposizione l’autoincriminazione con riferimento a reati ulteriori e diversi da quelli che sono oggetto del procedimento a suo carico; deve essere assistito da un difensore Inoltre, le dichiarazioni rilasciate dai testimoni assistiti “non possono essere utilizzate contro di loro nei procedimenti a loro carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi altro giudizio civile o amministrativo relativo al fatto addebitato al dichiarante” 4 Per concludere, è stabilito che le dichiarazioni di questi sono utilizzabili solo in presenza di riscontri che ne confermino l’attendibilità. La necessità dei riscontri è imposta dal legislatore perché ritiene i testimoni assistiti poco credibili. cioè il caso in cui la testimonianza assistita avviene quando non è ancora concluso con sentenza irrevocabile il procedimento a carico dell'imputato collegato o connesso, chiamato a testimoniare. collegato con quello a lu additato. assumerà l'ufficio di testimone (@rL.64 6.3 lette) - Una volta avvertito, questi deve aver reso dichiarazioni su un fatto altrui per un reato collegato 0 connesso teleologicamente. : art.197 lettb. “Condizionata” perché scatta solo se l'imputato in questione ha reso dichiarazioni sul fatto altrui erché limitata al singolo fatto altrui già dichiarato. testimone assist con procedimento pendente gode anche di un ulteriore privilegio x s.157-bis 4 “egli può non rispondere i." Da ciò evinciamo che l'obbligo è limitato si “fatt altrui già dichiarati” (art.107, IetLb e 64 c.3 lett.) © quindi l'unico caso in cui le dichiarazioni del testimone possono riferirsi alla propria responsabilità è quello in cui le precedenti dichiarazioni vertano su fatti inscindibi cioè che nello stesso tempo vadano ad implicare la sua responsabilità e quella altrui. Anche in questo caso, però. il legislatore ha riconosciuto al testimone assistito la facoltà di non rispondere sul fatto proprio. Tuttavia, se decide di rispondere egli ha un obbligo di verità penalmente sanzionato: in sostanza perde la facoltà di mentire (Grt.197-bis c1).che scatta dopo che si è concluso con sentenza irrevocabile (di proscioglimento di condanna o di patteggiamento) il procedimento a carico dell'imputato collegato 0 connesso. Questi può essere “sempre” chiamato come testimone assistito în un procedimento collegato o connesso, anche se non ha mai reso dichiarazioni su fatti altrui. In questo caso l'imputato è testimone “permanente”, in quanto l'obbligo di rispondere secondo verità non è limitato al fatto altrui su cui ha già reso dichiarazioni, e potrà essere esaminato anche su fatt ulteriori rispetto a quelli già dichiarati, anche sul fatto proprio. Il testimone assistito “giudicato” di regola non gode di alcun privilegio contro l'autoincriminazione sul fatto proprio coperto dalla sentenza irrevocabile, negato la propria responsabilità 0 non abbia reso alcuna dichiarazione. Costituzionale, l'imputato, assolto con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto, deve essere esaminato quale testimone comune senza l’assistenza di un difensore e senza che sia indispensabile acquisire un riscontro esterno. In pratica, in questo caso, vengono meno le norme che lo differenziano rispetto al testimone comune e il dichiarante viene dunque assimilato a quest'ultimo. Resta comunque operativa la garanzia in base alla quale le dichiarazioni non sono utilizzabili contro colui che le ha rese in ualunque processo o ammnistrativo relativo ai fatti oggetto della sentenza irrevocal L'art 197-BIS non menzione la sentenza di non luogo a procedere tra i provvedimenti che determino la cessazione dell’incompatibilità a testimoniare. Da ciò ne deriva che ‘gli imputati connessi per concorso nel medesimo reato, che siano stati oggetto di una sentenza di non luogo a procedere, restano incompatibili con la qualifica di testimone. Invece, , che Siano stati oggetto di sentenza di non luogo a procedere, sono compatibili come testimoni assistiti in pendenza di giudicato. Le disposizioni dell'art 197-BIS devono essere estese anche agli indagati, come previsto dall'art 61 cpp che prevede una clausola di equiparazione. Pertanto, quanto ho appena detto va applicato anche all'indagato oggetto di sentenza di archiviazione. la qualifica di collaboratore di giustizia è riconosciuta a colui che, pur avendo commesso delitti, con le sue dichiarazioni ha dato un contributo di notevole importanza per le indagini e per i processi che abbiano ad oggetto i delitti di mafia e terrorismo. A tali soggetti è ammesso di beneficiare di misure di protezione se si trovano in situazioni di grave e attuale pericolo per effetto della collaborazione. Inoltre, questi hanno diritto a benefici in merito alle misure cautelari e a quelle definitive. Il collaboratore entro 100 gg deve fornire al PM tutte le notizie in suo possesso che siano utili alla ricostruzione dei fatti su cui è interrogato e degli ulteriori fatti di cui è a conoscenza. ll collaboratore si impegna poi per il futuro a rendere dichiarazione su quei fatti, Dal 2018, il testimone di giustizia ha trovato una sua definizione giuridica. Si definisce tale chi ha reso dichiarazioni di fondata attendibilità, rilevanti per le indagini o per il giudizio, e si trova in una situazione grave e attuale di pericolo, rispetto alla quale le norme misure di sicurezza non sono sufficienti. ll testimone di giustizia, inoltre, non deve aver riportato condanne per delitti dolosi o preterintenzionali, e non deve neanche aver tratto profitto dall'essere venuto in contatto con il contesto delittuoso. È tollerato che questi abbia tenuto comportamenti penalmente rilevanti a causa dell'assoggettamento a s jetti pericolosi o ad associazioni mafiose. interrogate), quando vi è disaccordo tra di esse su fatti e circostanze importanti (art.211).Per poter ammettere questo mezzo di prova devono sussistere quindi due presupposti: 1) L'esistenza di un disaccordo tra due o più persone su fatti e circostanze importanti 2) il fatto che le persone da mettere a confronto siano già state esaminate o interrogate; nella fase delle indagini, (quando siano già state raccolte delle raccomandazioni); in udienza preliminare; in dibattimento; in appello; nel giudizio di rinvio e nel giudizio di revisione. Il confronto può essere inoltre esperito durante l'incidente probatorio, Questo mezzo di prova ;. Il confronto è rilevante tutte le volte che sussiste un disaccordo fra dichiaranti, ed è pertinente tutte le volte che il disaccordo verte su fatti e circostanze importanti, ossia oggetto di = la ce ia dei benefici. Esso, in base alla sua situazione, viene interrogato come imputato concorrente o come testimone assistito. è esaltata la figura del giudice ed è limitato il potere delle parti, che possono solo controllare che l'atto si svolga regolamente. Il giudice ripete alle parti le loro dichiarazioni discordanti e chiede loro se le confermano. Se il . Tutto quel che accade deve essere verbalizzato, anche il comportamento delle persone messe a confronto. ll giudice può ammettere il confronto a cui partecipino uno o più testimoni, come anche uno 0 più imputati con la differenza che l'imputato (anche l'imputato connesso) può avvalersi del diritto al silenzio. il mezzo di prova mediante il quale, ad una persona che abbia percepito coi propri sensi un essere umano o qualsiasi cosa possa essere oggetto di percezione sensoriale, si chiede di riconoscerla e individuarla tra altre simili. Ei TT «A E e si svolge nel rispetto del contraddittorio. (6n.215)-> ll Giudice into chi AZIZ olge ne ‘ indicando tutti i particolari che ricorda. Gli chiede poi: - se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento - se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia 0 in altro modo, la persona da riconoscere - se la stessa gli sia stata indicata o descritta - se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento Nel verbale dell'atto deve essere fatta menzione degli adempimenti previsti e delle dichiarazioni rese, il tutto a pena di nullità della ricognizione. (&rt214) > In assenza di colui che deve effettuare il riconoscimento, il giudice ordina la presenza di almeno due persone (c.d. di i) il più ‘possibile somiglianti, anche nel'abbigliamento, alla persona sottoposta a Quindi viene richiamato il ricognitore, e il giudice chiede lui se riconosca taluno dei presenti e. in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa. Il verbale, a pena di nullità, deve menzionare le modalità di svolgimento della ricognizione IIS Se vi è ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione (art.214 c.2) si osservano modalità analoghe, per cui il giudice dispone che siano procurati almeno due oggetti simili a quello da riconoscere (art.215). La ricognizione si svolge nel corso del dibattimento ma la sua naturale collocazione è nel corso delle indagini nella forma dell'incidente probatorio (art.392) o nella forma dell'individuazione come atto del ubblico ministero (art.36: È ammesso quando occorre accertare se un fatto sia 0 possa essere avvenuto in un determinato modo. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso. Ovviamente il fatto storico di reato è irripetibile, e lo scopo dell'esperimento è solo quello di valutare la verosimiglianza della ricostruzione dello stesso riproducendone le modalità di svolgimento. Ad es. l'esperimento può tendere ad accertare se in un determinato luogo il testimone abbia potuto effettivamente percepire quello che dice di aver visto o sentito. Il giudice dirige lo svolgimento delle operazioni e può anche designare un esperto per l'esecuzione di quelle operazioni che richiedono specifiche conoscenze Questo mezzo di prova può essere disposto in dibattimento, ma può essere condotto anche durante le indagini preliminari con lo strumento dell'incidente probatorio, quando debba svolgersi su di una cosa o un luogo soggetto a modificazione non evitabile. Dobbiamo dire che ad oggi questo mezzo di prova è più attendibile grazie alla realtà virtuale. Tuttavia, queste modalità possono essere ammesse soltanto se sussistono le condizioni richieste dal codice per l'assunzione della prova atipica (art 189) È un mezzo di prova finalizzato ad integrare le conoscenze del giudice con quelle di un esperto, e deve essere disposta quando occorre svolgere indagini o acquisire dati che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Possiamo dire che la perizia adempie 3 - quella di svolgere indagini per acquisire dati probatori - quella di acquisire dati probatori selezionandoli e interpretandoli - ed infine serve ad acquisire valutazioni sui dati già acqui Tra i compiti del per uello di percepire i dettagli del fatto noi fatto noto una legge scientifica in modo da fornire una valutazione al La perizia si caratterizza per essere un mezzo di prova particolarmente garantito. Sin dalla fase del conferimento dell'incarico si instaura un contraddittorio tra il perito ed i consulenti delle parti, i quali possono assistere alle operazioni ed avanzare osservazioni e richieste. In ogni caso il giudice non è vincolato dalla perizia, perché può disattendere le conclusioni del perito dando adeguata motivazioni > 220 c.2. Il codice pone il divieto di ammettere perizie volte ad accertare “il carattere e la personalità dell'imputato o le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”. Sono anche vietate le perizie tendenti a stabilire “l'abitulità o la professionalità nel reato” e la ‘tendenza a delinquere”. Sono ammesse sull'imputato soltanto quelle perizie che tendono ad accertare una malattia mentale. Gli accertamenti criminologici potrebbero condizionare il giudizio sulla reità dell'imputato, violando il principio di materialità del diritto penale. Inoltre, queste perizie andrebbero a violare la riservatezza dello stesso. Viceversa, dopo la condanna irrevocabile la perizia criminologica è ammessa in relazione alla fase di esecuzione della pena o misura di sicurezza. Può accadere che nel corso della perizia si renda necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale dell’indagato o di altre persone, come ad es. prelievi di campioni biologici finalizzati all'estrazione del DNA. Qualora l'interessato sia consenziente, non scatta la necessità di tutelare la. libertà personale. Resta il limite indicato dall’art.5 cc sul consenso dell'individuo ad atti che comportino una diminuzione permanente o che siano contrari al buon costume. Se, al contrario, l'interessato non presta il consenso troverà applicazione l'art.224-bis. Questo indica in primo luogo la tipologia di reati per i quali possono essere disposti gli accertamenti coercitivi. Si parla, ad esempio, di delitti dolosi, consumati o tentati per i uali la legge stabilisca la pena detentiva dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 3 anni(e le ipotesi di omicidio e . Occorre poi che la perizia “risulti assolutamente indispensabile per la prova dei fatti”. Infine, lanorma dice che l'esecuzione coattiva concerne il prelievo di capelli, peli mucosa del cavo orale, su persone viventi, ai fini della determinazione del DNA oppure concerne l'effettuazione di “accertamenti medici", come ad esempio quelli che servono ad individuare patologie sessualmente trasmissibili. In ogni caso non sono ammesse operazioni che contrastano con espressi divieti di legge che possano mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o che secondo la scienza possono provocare sofferenze di non lieve entità. (art.224-bis c.4). Le operazioni peritali devono essere eseguite “nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto” e, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive (art.224-bis (a.224-bis c.2). Il provvedimento che dispone la perizia coattiva deve contenere, a pena di nullità: Le generalità della persona da sottoporre ad esame, l'Indicazione del reato per cui si procede, l'indicazione specifica del prelievo da effettuare e dei motivi che lo rendono indispensabile, L'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, L'avviso che in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo, l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento. L'ordinanza è notificata all'interessato e al suo difensore e alla persona offesa almeno 399 prima di quello stabilito per l'esecuzione della perizia (&rt224-bis c.3). In caso di atteggiamento ostile al prelievo il giudice dispone che le operazioni siano compiute coattivamente con misure coercitive. La persona sottoposta al prelievo non può essere trattenuta oltre il compimento dell’atto previsto e di quelli conseguenziali ma comunque non oltre 24 ore. La perizia coattiva si svolge a pena di nullità con la presenza necessaria del difensore della persona interessata. {lGohsllente tecnico di parte > qua consulenti tecnici, in numero non superiore a quello dei periti. Ai consulenti tecnici si applicano le stesse cause di incompatibilità del perito (art 225 cpp), quindi non può essere consulente tecnico colui chiamato a prestare l'ufficio di testimone. Le parti, ad eccezione del PM, tuttavia non sono tenute a scegliere il proprio consulente all'interno di albi professionali. | consulenti possono presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve. Possono assistere allo svolgimento della perizia proponendo al perito specifiche indagini. L'oggetto della consulenza tecnica di parte coincide con quello della perizia. Il consulente, come il perito, è sentito in dibattimento tramite esame incrociato. La differenza sta nel fatto che il perito assume l'obbligo penalmente sanzionato di far conoscere la verità, mentre il consulente no. Questo perché la consulenza tecnica di parte è assieme espressione Sia il Pm che le parti private possono avvalersi di specialisti al fine di raccogliere elementi di prova, a prescindere dal fatto che il giudice abbia ammesso una perizia. La Corte Costituzionale con la sentenza 33/1999 ha riconosciuto alla consulenza tecnica la natura di mezzo di prova, in quanto i consulenti possono fornire elementi utili per la decisione del giudice. Questi, infatti, non può operare da solo valutazioni che presuppongo specifiche competenze tecniche e dunque, in queste situazioni, dovrà decidersi se affidarsi al consulente tecnico o disporre una perizia. Mediante la nomina del consulente di parte fuori dai casi di perizia, le parti possono tentare di convincere il giudice applicando la legge scientifica che ritengono iù corretta. La parte produce memorie scritte in cui sono contenute le valutazioni del consulente e che possono essere oggetto di deposizione nel corso dell'esame incrociato. Va detto che il difensore della parte (indagato o persona offesa) può scegliere se presentare o meno al giudice gli elementi di prova che sono stati raccolti dal consulente tecnico. L'indagato e la persona offesa possono nominare non più di due consulenti. Ai consulenti tecnici si applicano le stesse cause di incompatibilità del perito (art 225 cpp), uindi non può essere consulente tecnico colui chiamato a prestare l'ufficio di testimone. {l consulente tecnico del PM> Nelle fasi dell'udienza preliminare e del giudizio il PM può nominare consulenti tecnici sia nel caso di perizia (art.225) e sia fuori dei casi di di perizia ex art.233. Il PM nomina il consulente tecnico scegliendo una persona i iscritta negli albi dei periti. della consulenza. ALPM (quindi al suo consulente) spetta anche I obbligo di svolgere accertamenti su fai © circostanze a favore rappresentare" un fatto, una persona o una cosa. Può essere un prodotto di “fotografia, cinematografia, fonografia 0 qualsiasi altro mezzo” iudiziaria ed i difensori). nel concetto di fatto rappresentato devono essere ricompresi sia i “fatti, persone o cose" (ex art.234) sia i pensieri che sono espressi nelle dichiarazioni di scienza o di volontà; quindi il fatto rappresentato è tutto ciò che può essere oggetto di essa è la riproduzione di un fatto. Le modalità possono essere le più varie (parole, immagini suoni ecc.) È l'operazione mediante la quale la rappresentazione è fissata su di una base materiale. Il codice prevede le forme iù varie di incorporamento. Possiamo affermare che oggi i metodi di incorporamento sono due: analogico e digitale. è la base sulla quale è incorporata la rappresentazione. Essa può essere la più varia. È sufficiente la idoneità a conservare la rappresentazione al fine di riprodurla quando occorra (carta, supporto informatico, nastro).
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