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I mezzi di prova - procedura penale, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

Risssunto capitolo i mezzi di prova “Tonini”

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 04/05/2020

martamonteverde
martamonteverde 🇮🇹

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4 documenti

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Scarica I mezzi di prova - procedura penale e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! I MEZZI DI PROVA Il mezzo di prova è uno strumento processuale che permette di acquisire un elemento di prova. Il codice regolamenta 7 mezzi di prova tipici e ne decide le modalità di assunzione: -La testimonianza -L’esame delle parti -I confronti -Le ricognizioni -Gli esperimenti giudiziali -La perizia -I documenti Le prove atipiche Questo non è un elenco tassativo, il codice ammette che siano assunte prove atipiche tramite mezzi di prova che hanno una componente non regolamentata per legge. Ex art. 189 c.p.p, infatti, il giudice ammette una prova atipica se rispetta due caratteristiche, cioè se è idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e se non pregiudica la libertà morale della persona. L’atipicità quindi consiste nell’utilizzare componenti atipiche all’interno di un mezzo tipico. Es. la ricognizione di una persona può essere effettuata da un cane addestrato anziché tramite una persona.  In questo caso la componente atipica è il ricognitore (cane) mentre il risultato è quello tipico. La prova viene assunta o respinta tramite ordinanza del giudice che può essere controllata tramite impugnazione della sentenza. ◦La testimonianza È disciplinata dagli artt 194 e seguenti, bisogna tenerla ben distinta dall’esame delle parti (artt 208 ss.). Le differenze sono molte: il testimone, a differenza dell’imputato, ha l’obbligo di presentarsi e di dire la verità. Inoltre, l’art 197 prevede l’incompatibilità tra le due qualifiche, a parte alcune eccezioni. La qualità di testimone può essere assunta da un persona che ha conoscenza dei fatti oggetto di reato e non riveste qualifiche che il codice riconduce all’incompatibilità a testimoniare ex art 197. È qualificata come testimone su richiesta di parte o d’ufficio. Gli obblighi del testimone sono quello di presentarsi (in caso contrario, verrà accompagnato coattivamente), deve attenersi alle prescrizioni date dal giudice e deve risponde secondo verità, a pena di incorrere nel delitto di falsa testimonianza. Durante la prova dell’assunzione dichiarativa deve essere rispettata la dignità della persona umana, a tal fine sono proibiti metodi che interferirebbero con la libertà di autodeterminazione o che altererebbero la capacità di ricordare o valutare i fatti. Questo divieto opera oggettivamente, quindi non sarebbe lecito neanche con il consenso dell’interessato (artt 64.2 e 188). La deposizione: oggetto e forma. La deposizione è resa in dibattimento, con le forme dell’esame incrociato (artt.498-499). Le domande devono essere pertinenti, il testimone infatti, viene interrogato sui fatti che costituiscono oggetto di prova (art. 194) e che riguardano l’imputazione o i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali (art.187) come quelle sull’accertamento dell’attendibilità. Ai sensi dell’art 194 le domande devono avere ad oggetto fatti determinati, di conseguenza, il testimone non può esprimersi su voci correnti nel pubblico e non può rilasciare valutazioni o apprezzamenti personali a meno che questi non siano inscindibili dalla deposizione. La testimonianza indiretta. La conoscenza diretta è quella in cui l’imputato ha personalmente percepito il fatto. La conoscenza indiretta, invece, si ha quando il teste ha appreso il fatto tramite una rappresentazione altrui (tramite immagini, gesti ecc.) art. 195.1 Nella testimonianza abbiamo due soggetti: il teste e il teste indiretto. Il teste indiretto è la fonte dal quale il teste ha appreso le informazioni. Affinché la deposizione indiretta sia utilizzabile l codice pone alcune condizioni: - Art. 195.7: il teste diretto deve indicare la persona o la fonte - Art 195.1 La seconda condizione è eventuale: nel caso in cui una delle parti chiede che venga sentito in processo il teste indiretto il giudice ha l’obbligo di disporne la citazione ◦la seconda condizione prevede un’eccezione: nel caso in cui il teste diretto è irreperibile (morte, irreperibilità, malattia…) può utilizzarsi la deposizione del teste indiretto. Se anche la testimonianza indiretta è inutilizzabile questa dovrà essere valutata con particolare cura, mediante riscontri con altri elementi di prova. - Infine, il giudice può disporre l’esame del teste indiretto d’ufficio. dichiarazioni potranno essere svolte indagini a suo carico e infine lo invita a nominare un difensore. Le risposte autoincriminanti però non potranno essere utilizzate nei suoi confronti, servono solamente come input per iniziare a procedere contro di lui, non per provare la sua colpevolezza. Lo stesso regime giuridico viene applicato al soggetto sentito in qualità di testimone ma che in realtà doveva esser sentito in qualità di indagato o imputato. Testimone prossimo congiunto dell’imputato. Ai sensi dell’art. 199 del c.p.p i prossimi congiunti dell’imputato non possono essere obbligati a deporre. Sono considerati prossimi congiunti i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, zii, nipoti e gli affini (che non sono considerati se è morto il coniuge o non c’è prole). Il codice prevede che il testimone prossimo congiunto sia informato di avere la facoltà di potersi astenere, se decide di rispondere è sottoposto agli obblighi convenzionali, deve dire la verità. Se non viene informato a riguardo le eventuali deposizioni sono affette da nullità e se dice falsa testimonianza non è punibile. Obblighi del testimone. Violazioni. Prima dell’inizio dell’esame incrociato il giudice informa il testimone dei suoi obblighi: deve dire tutta la verità e non deve tralasciare nulla che sia di sua conoscenza, altrimenti potrebbe essere incolpato di falsa testimonianza o reticenza. Durante l’esame incrociato le domande possono essere poste dalle parti o eccezionalmente dal presidente. Se il testimone non risponde, l’unico soggetto che può ammonirlo è il giudice, se nonostante l’ammonimento del giudice continua a tacere il verbale dell’udienza sarà trasferito al PM per procede nei confronti dell’imputato. ◦L’ESAME DELLE PARTI È l’esame con cui le parti private possono contribuire all’accertamento dei fatti durante il processo penale. Le regole cambiano in base alla parte in esame, ma ve ne sono alcune generali: -il dichiarante non ha l’obbligo di verità e completezza, può anche non rispondere. -le dichiarazioni anche in questa fase seguono le regole dell’esame incrociato, pertanto le domande sono formulate dal PM e dai difensori -le domande devono riguardare l’oggetto di prova. L’esame dell’imputato art 208 Ha luogo solo su richiesta o consenso dell’imputato. In questo caso però non è tenuto a rispondere secondo verità in quanto la sua posizione non è compatibile con la qualifica di testimone. Ha il diritto al silenzio riguardo a domande alle quali non vuole rispondere. Il suo silenzio però deve essere annotato nel verbale, questo può rilevare, nel senso che l’imputato potrebbe non essere ritenuto credibile. L’esame di parti diverse dall’imputato Possono essere esaminati sotto propria richiesta o consenso; il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria e la parte civile che non sia testimone. Hanno la possibilità di non rispondere, non possono rispondere di falsa testimonianza e se affermano di aver sentito dire valgono le regole già esposte, ex art 195. Occorre sottolineare che la parte civile se viene chiamata a testimoniare, in quanto testimone, è obbligata a rispondere secondo verità. L’esame di persone imputate in procedimenti connessi o collegati Vi sono 4 differenti strumenti di prova: -esame degli imputati concorrenti nel medesimo reato e situazioni assimilate -esame di imputati connessi o collegati teleologicamente -testimonianza assistita prima della sentenza irrevocabile -testimonianza assistita degli imputati giudicati Esame degli imputati concorrenti nel medesimo reato e situazioni assimilate È definito imputato concorrente l’imputato di un procedimento connesso o correlato, a condizione che non sia già stato condannato (in quel caso potrebbe essere testimone). Poiché la sua posizione non è compatibile con quella del testimone, questo soggetto è assimilato all’imputato principale. Vi è solo una differenza rilevante: ha l’obbligo di presentarsi, motivo per cui potrebbe essere disposto nei suoi confronti l’accompagnamento coattivo. Esame di imputati connessi o collegati teleologicamente Anche questi soggetti sono in una posizione incompatibile con la testimonianza, a loro si applicano le regole appena viste, con l’unica differenza che, se risponde su fatti concernenti la responsabilità di altro imputato, acquisisce la qualifica di testimone. --Riscontro Per queste due categorie appena esposte, il codice prevede che sia fatto un riscontro per controllare l’attendibilità delle loro dichiarazioni. Si tratta della necessità di trovare conferma di quanto detto dal dichiarante e di rispettare l’obbligo più ampio di motivazione giudiziale: ai sensi dell’art 192.1 infatti, il giudice deve dare conto nella motivazione dei risultati di prova acquisiti e dei criteri adottati. Art 192.3: le dichiarazioni sono valutate unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità. Questo significa che le deposizioni di queste due categorie non possono essere valutate se non vi sono riscontri. La ratio di questa disciplina è dovuta al fatto che vi è il fondato sospetto che l’imputato connesso rilasci dichiarazioni volte ad alleggerire la propria posizione, ha quindi un forte interesse nel dire il falso senza poter essere incolpato di falsa testimonianza. Per altri elementi di prova non si intende che essi debbano essere idonei da soli a provare il fatto affermato del dichiarante, è sufficiente che permettano di affermare l’attendibilità del dichiarante. Resta comunque il libero convincimento del giudice che rivela in ogni singola dichiarazione del dichiarante, perché se affermassimo che il riscontro valesse per l’attendibilità di ogni dichiarazione saremmo di fronte a una prova legale: ciò non è ovviamente possibile. L’art 192 parla di riscontro con altri elementi di prova, quindi prevede che venga effettuato un riscontro estrinseco per controllare la coerenza di quanto dichiarato rispetto alle dichiarazioni di altri testimoni, di altri imputati purché tutte siano tutte indipendenti tra loro (si deve poter scongiurare l’ipotesi di un accordo tra i dichiaranti). A rigor di logica, se viene previsto il riscontro estrinseco di deve dedurre con certezza che sia previsto in via implicita un riscontro intrinseco che permetta di valutare la coerenza interna di quanto dichiarato.
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