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I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

Sintesi chiara e completa dei MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

In vendita dal 12/12/2022

Ericap97
Ericap97 🇮🇹

4.4

(18)

23 documenti

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Scarica I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! 1 MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA LIBRO III (PROVE), TITOLO III Sono definiti dal C.P.P.: 1) ISPEZIONI 2) PERQUISIZIONI 3) SEQUESTRO PROBATORIO 4) INTERCETTAZIONI • I MEZZI DI PROVA si caratterizzano per l’attitudine ad offrire al giudice risultante probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione; inoltre, i mezzi di prova vengono esaminati dalle parti in dibattimento (esame incrociato) e, quindi, viene garantito il contraddittorio. • I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA non sono di per sé fonte di convincimento del giudice, ma rendono possibili acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria. Si basano, di regola, sul fattore sorpresa e non consento il preventivo avviso al difensore dell’indagato, quando sono compiuti nelle indagini preliminari (i mezzi di prova sono disposti in contraddittorio). Attraverso il mezzo di ricerca della prova entra nel processo un elemento probatorio che preesiste allo svolgersi nel mezzo di ricerca stesso (attraverso il mezzo di prova si forma un elemento di prova); Possono essere disposti già durante le INDAGINI PRELIMINARI, oltre che dal giudice, anche dal PM e, in alcune ipotesi, anche la PG può compierli (viceversa, mezzi di prova si assumono dal giudice in dibattimento/incidente probatorio); OGGETTO MATERIALI = hardisk; OGGETTI DEMATERIALIZZATI = i singoli doc. all’interno di uno di questi sistemi. GARANZIE INTRODOTTE PER I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA INFORMATICA l. n.48/2008 ha ricondotto la perquisizione, l’ispezione e il sequestro di un sistema o supporto informatico all’interno dei mezzi tipici (non si può più parlare di mezzi atipici); in particolare, ha introdotto 5 GARANZIE FONDAMENTALI: 1) dovere di conservare inalterato il dato informatico originale nella sua genuinità; 2) dovere di impedire l’alterazione successiva del dato originale; 3) dovere di formare una copia che assicuri la conformità del dato informatico acquisito rispetto a quello originale; 4) dovere di assicurare la non modificabilità della copia del documento informatico; 5) garanzia dell’installazione di sigilli informatici sui documenti acquisiti. 2 ISPEZIONI [ART.244 CPP] «L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'AG descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'AG può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione». • DEFINIZIONE: Consistono nell’osservare e descrivere persone\luoghi\cose allo scopo di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. (ha finalità prevalentemente “descrittiva”) • MODALITA’: è disposta dall’AG con DECRETO MOTIVATO (dal giudice del dibattimento o dal G.I.P.) quando occorre “accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato”. Se non si ritrovano le tracce à l’AG, se possibile, cerca di individuare il modo e il tempo e le cause dell’eventuali modificazioni; in ogni caso può disporre rilievi e ogni altra operazione tecnica, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali ad impedirne l’alterazione. Inoltre, se necessario si svolge con l’uso dei poteri coercitivi à sia il giudice sia il PM possono disporre l’intervento della PG e della forza pubblica. • TIPI DI ISPEZIONE: - PERSONALE (ART.245 CPP) à può trattarsi di qualunque parte del corpo, sia normalmente visibile, sia celata all’altrui vista; prima che si proceda si è avvertiti della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia, purché prontamente reperibile. Può essere eseguita da un medico e, in questo caso, l’autorità può astenersi dall’assistere. È eseguita nel rispetto del pudore e della dignità della persona (infatti, il legislatore ha voluto tutelare l’intimità e il rispetto della persona) L’istituto ha la funzione di individuare le tracce o le conseguenze di un reato. - LUOGHI O COSE (ART.246 CPP) à la persona che ha disponibilità della cosa in cui è eseguita, ed anche l’imputato, hanno diritto, se presenti, ad avere copia del decreto che autorizza l’atto. L’autorità ha il potere di disporre la forza pubblica, affinché il sogg. non si allontani prima che le le operazioni e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore. Se l’ispezione deve essere eseguita negli uffici dei difensori, a tutela delle loro prerogative di libertà, è escluso che possa procedervi la PG (di sua iniziativa o delegata dal PM) N.B. à L’ispezione… • È disposta dal GIUDICE ® nell’udienza preliminare e in dibattimento • È compiuta dalla POLIZIA di propria iniziativa in situazione di urgenza sotto la forma di “accertamenti e rilievi”, ma solo rilievi sulle persone che sono diversi dall’ispezione personale ® nelle indagini preliminari • Quando il PM procede ad ispezione ® il difensore dell’indagato deve essere avvisato almeno 24h prima. Nei casi di assoluta urgenza e se vi è fondato motivo che ritiene che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l’assunzione della prova ® il PM può procedere anche prima del termine fissato… - dandone avviso prima al difensore senza ritardo; - anche senza darne avviso, se fondato motivo che le tracce posso essere alterate In questi casi, il PM deve indicare (in un decreto motivato): - motivi della deroga; - modalità dell’avviso. 5 • SEQUESTRO PROBATORIO OPERATO DALLA PG: Nelle indagini preliminari, interviene soltanto in situazione di urgenza. Infatti, in sede di sopralluogo la polizia di sua iniziativa deve curare che le tracce o le cose pertinenti al reato siano conservate fino all’intervento del PM. Se vi è pericolo nel ritardo ed il PM non può intervenire tempestivamente o non ha ancora assunto la direzione delle indagini, la PG effettua il sequestro. Se l’indagato e presente si avverte che ha la facoltà di nominare un difensore e questi può intervenire all’atto. Successivamente il verbale è trasmesso al PM del luogo dove il sequestro ha avuto luogo e nelle 48h successive lo convalida con decreto motivato, se ne ricorrono i presupposti. • SEQUESTRO A SEGUITO DI UNA PERQUISIZIONE ILLEGITTIMA: La Cass. S.U. ha dichiarato che i vizi della perquisizione non si trasmettono al sequestro quando questo ha per oggetto il corpo del reato e le cose ad esso pertinenti, perché in tal caso si tratta di un atto dovuto ex art.253 CPP (lo stesso ha sancito la Corte Cost). Contro il decreto motivato di sequestro e il decreto di convalida, disposto dal PM o dal giudice, l’indagato o la persona al quale sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione possono proporre richiesta di riesame. Decide il Tribunale in composizione collegiale del capoluogo della provincia nel quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento. Oggetto di cognizione è la questione relativa alla legittimità o al merito del provv. • Questione sulla necessità di mantenere il sequestro: in tal caso durante le indagini preliminari è previsto un ulteriore procedimento incidentale. La persona interessata può presentare al PM richiesta motivata di restituzione della cosa, questi provvede con decreto motivato: se valuta che non sussistano più le esigenze dispone la restituzione; se ritiene che le esigenze probatorie siano ancora presenti o che sia necessario mantenerlo nella forma di preventivo o conservativo, respinge la richiesta. Contro tale decreto del PM l’interessato può presentare opposizione al G.I.P che provvede in camera di consiglio e di conseguenza può: disporre la restituzione o rimettere la questione al giudice civile. È possibile impugnare il provvedimento con ricorso per Cassazione. • SEQUESTRO DI DOC. COPERTI DAL SEGRETO D’UFFICIO, PROFESSIONALE O DI STATO: L’AG deve prima richiedere la consegna della cosa da ricercare, consentendo di opporre il segreto; può opporre il rifiuto solo dichiarando per iscritto l’esistenza di un segreto. La decisone, di quest’ultimo spetta al giudice penale (se segreto di Sato al Presidente del Consiglio dei Ministri). • SEQUESTRO PRESSO BANCHE Vi è una regolamentazione apposita. Possono esaminare tutti i doc. e corrispondenza o dati informatici presso banche per rintracciare cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili per le indagini. Se la banca oppone rifiuto il PM o il giudice procede a perquisizione personalmente. • SEQUESTRO DI CORRISPONDENZA Presso chi fornisce servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazione è consentito procedere al sequestro di lettere o altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati in via telematica. Per fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o a lui diretti o che comunque potrebbero avere relazione con l’imputato. 6 INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI • IL C.P.P. NON DA UNA DEFINIZIONE DI “INTERCETTAZIONI” Questo problema è stato risolto dalla giurisprudenza di legittimità: “è quella CAPTAZIONE, ottenuta mediante strumenti tecnici di registrazione, del contenuto di una conversazione o di una COMUNICAZIONE SEGRETA in corso tra due o più persone, quando l’apprensione medesima è operata da parte di un soggetto che nasconde la sua presenza agli interlocutori”. • DEFINIZIONE à È definita come: quella attività, che nell’ordinamento vigente, può essere compiuta soltanto per iniziativa del PM e su autorizzazione del G.I.P. nei casi previsti dalla Legge. • PRESUPPOSTI GENERALI: 1) COMUNICAZIONE o CONVERSAZIONE SEGRETA: i sogg. devono comunicare tra loro col preciso intento di escludere estranei dal contenuto della conversazione e con modalità tali da tenerla segreta; 2) STRUMENTI DI CAPTAZIONE: il sogg. che intercetta deve usare strumenti tecnici idonei a superare le cautele elementari, che dovrebbero garantire libertà e segretezza del colloquio, e a captarne i contenuti; 3) TERZIETA’ e CLANDESTINITA’: il sogg. captante deve essere assolutamente estraneo al colloquio e deve operare in modo clandestino (non è intercettazione, ma documento, la registrazione di un colloquio effettuata da una delle persone che vi partecipano attivamente o passivamente). • Può avere ad OGGETTO… a) COMUNICAZIONI o CONVERSAZIONI TELEFONICHE e ALTRE FORME DI TELECOMUNICAZIONE (art.266); b) COMUNICAZIONI o CONVERSAZIONI TRA PRESENTI (art.266 c.2) ® c.d. “ambientali” c) IL FLUSSO DI COMUNICAZIONI RELATIVO A SISTEMI INFORMATICI o TELEMATICI o telematici INTERCORRENTE TRA PIU’ SISTEMI. • IPOTESI CHE NON COSTITUISCONO INTERCETTAZIONE: - il PEDINAMENTO (anche col GPS) che può essere disposto dalla P.G. come mera attività atipica - l’acquisizione dei TABULATI DEL TRAFFICO TELEFONICO e REGISTRAZIONE FONOGRAFICA OCCUTAMENTE ESEGUITA DA UNO DEGLI INTERLOCUTORI • RISERVA DI LEGGE E DI GIURISDIZIONE: - ex ART.15 Cost.: (riserva di Legge) devono essere autorizzate dal G.I.P. con decreto motivato (Art.267); - Riserva di giurisdizione: il legislatore prevede i requisiti necessari per procedere all’intercettazione; essi variano in base al tipo di reato, e i requisiti possono essere raggruppate in delle categorie: 1) reati intercettabili; 2) del quantum di prova e dei termini di durata. • MOTIVAZIONE: il giudice deve motivare la presenza di ciascuno dei requisiti in modo scrupoloso. La Cass. S.U. sono intervenute per indicare i limiti nei quali è accettabile la motivazione redatta attraverso un rifermo c.d. per relationem ad altri provvedimenti. • Il PM deve operare un primo controllo sulle intercettazioni al fine di vagliare se le medesime siano ostensibili (se possono essere ascoltati da tutti i soggetti). • DECRETO LEGGE N.161\2019, convertito nella LEGGE N.7.\2020 La materia risente dello scontro di vari interessi: disciplinare correttamente le condizioni che legittimano la compressione, per fini processuali, del bene della segretezza delle comunicazioni e tutelare la riservatezza altamente compromessa dallo stesso mezzo di ricerca della prova. 7 • Riforma Orlando d. lgs. n.216/2017 e legge delega n.103/2017: ampia manovra al fine di attuare il bilanciamento, ma l’entrata in vigore è stata più volte rimandata fino all’ultimo momento della scadenza, il 30 Dic. 2019 il Governo ha promulgato un decreto-legge n.161 che ha rinviato l’entrata in vigore della rinforma, convertita nella l. 28 Feb. 2020 n.7 che ha posto una distinzione tra procedimenti. • REQUISITI: fanno riferimento al titolo del reato in base al quale il PM sta svolgendo le indagini; 1. PROCEDIMENTI PER REATI COMUNI (art.266 CPP: Limiti di ammissibilità): a) Delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 5 anni determinata a norma dell’art.4; b) Delitti contro la P.A. per i quali è prevista la pena non inferiore nel massino di 5 anni determinata ex art.4; c) Delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) Delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) Delitti di contrabbando; f) Reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone con mezzo telefonico; g) ecc… . ® Sono fattispecie di una certa gravità, ma si ammettono anche per reati meno gravi, ma particolarmente odiosi o che si consumano con attività in relazione ai quali l’intercettazione si rileva uno strumento di indagine indispensabile. 2. PROCEDIMENTI PER REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA O AD ESSA EQUIPARATI. La l. di conv. n.7\2020 ha aggiunto delitti commessi avvalendosi delle condizioni tipiche dell’associazione mafiosa o commessi al fine di svolgere siffatte attività. Art.266-bis: ha sancito che l’intercettazione è concessa sia per i reati indicati dall’art.266 e sia per i reati commessi con l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche. Sono consentite anche allo scopo di ricercare un latitante. • REQUISITI PROBATORI “GRAVI INDIZI DI REATO” à indizi di avvenuta commissione di uno di quei reati che consentono l’intercettazione (art.267 c.1). Non è richiesta la prova di attribuibilità del reato a una determinata persona (a differenza misure cautelari), anzi ne può costituire lo scopo. In questa valutazione si applica anche l’art.203, sulle dichiarazioni confidenziali degli informatori della polizia, che possono essere utilizzate soltanto quando gli informatori o testimoni sono stati esaminati. • Deve essere “assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini”, cioè quando la prova può essere acquisita soltanto attraverso le intercettazioni. • DURATA: - Non > 15 gg (REATI COMUNI); - Può essere prorogata su richiesta del PM qualora permangano i presupposti sopraindicati. 10 • LA RIFORMA ORLANDO (non entrata in vigore) Aveva lo scopo di tutelare l’efficienza delle indagini e la riservatezza sia delle persone intercettate occasionalmente, sia dei destinatari delle intercettazioni quando fossero state captate conversazioni relative ai fatti privati non rilevanti per le indagini. Il presupposto della riforma risiedeva nelle sanzioni che, conseguenti alla pubblicazione arbitraria di atti processuali segreti, erano “trascurabili” (perché la pena per la pubblicazione era di soli 129 €). Tale riforma aveva imposto alla PG, diretta dal PM, il compito di un’immediata selezione delle dichiarazioni non rilevanti. CONSEGUENZE - Ritardo dell’acquisizione delle intercettazioni e della pubblicazione della notizia generica delle stesse. Fino al momento che il giudice, in contraddittorio, avesse definitivamente valutato i dialoghi come rilevanti per le indagini, o “non manifestatamente irrilevanti”. - Il PM non poteva attuare un pieno controllo sulle scelte probatorie rimesse alla PG; - Il diritto alla prova dell’indagato poteva essere “sacrificato”, in quanto era difficile operare un controllo in tempi brevi; - Il ritardo, però, sarebbe andato al colpire gli “scoop” (il Ministro della giustizia lo definì come un “bavaglio all’informazione”). Il Governo ha operato un ulteriore rinvio con il d.l. n.161\2019, successivamente convertito ella l. n.7/2020 (a causa del COVID è stata rinviata all’1° Sett. dal d.l. 20 Apr. 2020). Tale manovra ha introdotto una distinzione tra vecchi e nuovi procedimenti: 1. Quelli iscritti a ruolo FINO AL 31 AGOSTO 2020 à seguono la disciplina originaria delle intercettazioni; 2. Quelli iscritti a ruolo DOPO IL 31 AGOSTO 2020 à sono regolati da una nuova normativa (che si discosta anche dalla “RIFORMA ORLANDO”, è proprio una inversione di tendenza): 1) NUOVE MODALITA’ DI REDAZIONE DEI VERBALI SOMMARI La polizia redige il verbale nel quale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle registrazioni, il PM deve dare indicazioni e vigilare affinché nei verbali non siano trascritte… i) espressioni lesive della reputazione delle persone; ii) espressioni che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. ECCEZIONE ® possono essere trascritte quando le espressioni siano rilevanti ai fini delle indagini (attribuisce al PM le scelte fondamentali per la sua verbalizzazione). LE INTERCETTAZIONI DELLE CONVERSAZIONI DEI DIFENSORI Vige il divieto di intercettare le conversazioni dei difensori, consulenti tecnici ecc. svoltesi tra di loro e con i loro assistiti, a pena di inutilizzabilità (il contenuto non può nemmeno essere trascritto sommariamente). IL CONFERIMENTO NELL’ARCHIVIO DIGITALE La PG trasmette immediatamente al PM i verbali sommari e le registrazioni, il Procuratore della Repubblica dispone la conservazione in un apposito archivio digitale (non più la segreteria del PM). IL DIFFERIMENTO DEL DEPOSITO Il PM può scegliere se depositare i verbali e le registrazioni in un archivio entro 5gg dalla conclusione delle operazioni oppure può scegliere che il deposito può essere “differito” quando da esso può derivare un grave pregiudizio alle indagini (chiede al G.I.P. l’autorizzazione al procedimento che comunque non può protrarsi oltre alla chiusura delle indagini). 11 IL DEPOSITO DELLE INTERCETTAZIONI Entro 5gg dalla conclusione delle indagini il PM deve depositare tutti i verbali e le registrazioni nell’archivio digitale (insieme ai decreti che hanno autorizzato, prorogato ecc.). Si dà avviso, dell’avvenuto deposito immediato, ai difensori e la documentazione può essere esaminata da essi (possono anche ascoltare le registrazioni). IL SEGRETO DELLE INTERCETTAZIONI Si ha una disciplina specifica in merito al segreto che ricade nel divieto di pubblicazione. Art.269 c.1: «non sono coperti dal segreto solo i verbali e le registrazioni acquisite al fascicolo delle indagini o comunque utilizzati nel corso delle stesse» Perciò, tutto il residuo materiale relativo alle intercettazioni, sia pure depositato e accessibile ai difensori, resta coperto da un “segreto esterno” e si ripercuote sul piano sostanziale e processuale. IL DIVIETO DI PUBBLICAZIONE NORMATIVA ORIGINARIA ® una volta divenuta conoscibile al difensore, era pubblicabile nel “contenuto della notizia generica”. Per i proc. iscritti dopo il 31\08\2020, le intercettazioni che entrano nell’area applicativa del “segreto esterno” non potranno essere pubblicate neppure come notizia generica. Pertanto, tutti i brogliacci e le relative registrazioni, ancorché conosciuti o conoscibili dai difensori, restano coperti dal segreto fino a che non siano stati acquisiti al fascicolo delle indagini. Violazione del divieto ® punibilità a titolo di contravvenzione ex art. 684 CP ULTERORI AVVISI Ai difensori è dato avviso che, entro il termine fissato dal PM, hanno la facoltà di indicare i verbali e le registrazioni che ritengono rilevanti, irrilevanti o inutilizzabili. Possono chiedere al giudice una proroga del termine. Scaduto il termine ® PM e difensori sono avvisati della data e del luogo dell’udienza di stralcio almeno 24h prima. 2) LA NUOVA UDIENZA DI STRALCIO In udienza il G.I.P. può emettere dei provvedimenti: a) Dispone l’acquisizione di quelle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti che appaiono “non irrilevanti”; b) Restituisce al PM i verbali o le registrazioni valutate come irrilevanti; c) Procede, anche d’ufficio, allo stralcio di quelle registrazioni e verbali cui è vietata l’utilizzazione e che sono destinate alla distruzione (ex art.271 c.3); d) Procede, anche d’ufficio, allo stralcio di quelle registrazioni e verbali che riguardano “categorie particolari di dati personali”, sempre che non sia dimostrata la rilevanza. Nel caso in cui sono irrilevanti, inutilizzabili o concernenti a dati sensibili sono restituiti al Procuratore generale della Repubblica, che li colloca nell’archivio digitale da lui gestito con modalità tali da assicurare la segretezza esterna della documentazione (non può essere pubblicato neppure il contenuto). 12 TRASCRIZIONE DELLE INTERCETTAZIONI ACQUISITE DAL GIUDICE Art.268 c.7: “il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo in dibattimento ex Art.431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni”. Il giudice può rinviare la trascrizione ad un momento successivo dell’udienza di stralcio: se non si provvede nelle indagini preliminari, la ordinerà al momento della formazione del fascicolo per il dibattimento (al momento della trascrizione i difensori possono estrarne una copia). ACQUISIZIONE CONCORDATA DEI VERBALI SOMMARI Le parti possono consentire che i verbali sommari, redatti dalla PG nel corso delle indagini, siano resi utilizzabili. PUBBLICAZIONE DELLE INTERCETTAZIONI ACQUISITE Dopo che il giudice ha disposto l’acquisizione delle intercettazioni rilevanti, o concordata, queste possono essere pubblicate nel loro contenuto come notizia generica. NUOVO ARCHIVIO DIGITALE Le intercettazioni sono conservata integralmente nell’archivio digitale che è gestito con modalità tali da garantire la segretezza delle intercettazioni non necessarie al procedimento. L’accesso è consentito al G.I.P. e ai difensori delle parti, per l’esercizio dei loro diritti e delle loro facoltà, successivamente al deposito effettuato ai fini dell’udienza di stralcio o dopo l’avviso delle conclusioni delle indagini (salvo quanto previsto per quelle inutilizzabili). DISTRUZIONI DELLE INTERCETTAZIONI CHE LEDONO LA RISERVATEZZA Quando la documentazione non è necessaria al procedimento le parti interessate possono chiedere la distruzione al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione (normativa speciale). Il giudice decide in camera di consiglio. 3) POSSIBILITA’ DI RINVIO DELL’UDIENZA DI STRALCIO L’udienza di stralcio può non svolgersi nelle indagini preliminari. Si prevede che nell’ipotesi in cui, durante le indagini, il PM sia stato autorizzato dal giudice al deposito differito e, quindi, non sia avvenuta l’udienza di stralcio. In questo caso l’avviso di conclusione delle indagini deve contenere l’avvertimento che il difensore dell’indagato ha la facoltà di esaminare gli atti depositati relativi alle intercettazioni. Il difensore è avvisato delle facoltà: i) Esaminare per via telematica gli atti depositati relativi alle intercettazioni; ii) Ascoltare le registrazioni o prendere cognizione dei flussi di comunicazione informatiche o telematiche (tutte quelle nell’archivio); iii) Estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal PM. Il difensore, entro 20gg, può depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia e su tale istanza decide il PM con decreto motivato… • Se rigetta o se contesta à il difensore può chiedere al giudice che si proceda nelle forme dell’udienza di stralcio; • Le intercettazioni, ritenute rilevanti dal PM, unita alla mancata contestazione del difensore o l’accoglimento delle richieste difensive da parte del PM costituiscono una forma di acquisizione delle intercettazioni e si pone come alternativa all’atto del giudice. 15 Le S.U. hanno imitato intenzionalmente la loro pronuncia alle sole intercettazioni svolte con il captatore. Gli atti diversi risultano atipici e sono preclusi dal PRINCIPIO ID NON SOSTIUIBILITA’. Le S.U. in un noto caso di Perugia hanno sancito che: “quando il codice stabilisce un divieto probatorio oppure un’inutilizzabilità espressa, è vietato il ricorso ad altri strumenti processuali, tipi od atipici, finalizzati ad aggirare surrettiziamente un simile sbarramento”. USO DELLE INTERCETTAZIONI IN PROCEDIEMNTI DIVERSI DA QUELLI PER I QUALI È STATA CONCESSA L’AUTORIZZAZIONE Di regola i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi, salvo che appaiono indispensabili per l’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. Una sent. delle S.U. ha chiarito che: “non si è dinnanzi ad una latro procedimento con riguardo a quei reati che risultano connessi ex art.12 CPP (casi di connessione) e a quelli ai quali l’autorizzazione è stata “ab origine” disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità della Legge”. Inoltre, deve trattarsi: a) Reato compiuto per nasconderne un precedente; b) Reato attribuito ad una persona che ha agito in concorso con l’autore del reato indagato; c) Reato riconducibile al medesimo disegno criminoso. Con riguardo a tali procedimenti il d. l. 161/2019 ha innovato la regolamentazione per i procedimenti iscritti dopo il 31 Ago. 2020 e ha introdotto il divieto di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli connessi anche se esse siano disposte. Il limite (sopra menzionato) introdotto dalle S.U. è stato superato dalla L. di conv. n.7/2020 che ha permesso di utilizzare le intercettazioni non autorizzate che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento dei delitti (anche reati comuni) intercettabili. USO DELLE NUOVE INTERCETTAZIONI CON CAPTATORE INOFRMATICO PER LA PROVA DI REATI DIVERSI DI QUELLI PREVISTI DALL’AUTORIZZAZIONE ART.270 c.1-bis: prevede che i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per cui è stato ammesso il decreto dell’autorizzazione, ma se compresi nell’art.266 c.2-bis (reati di criminalità organizzata o contro la P.A.). INTERCETTAZIONI NEI CONFORNTI DEI PARLAMENTARI Con la l. 140/2003, successivamente modifica da alcune sentenze della Corte costituzionale, le intercettazioni riguardanti i parlamentari si dividono in 3 categorie: 1) DIRETTE = quando sono sottoposti ad intercettazione utenze o luoghi appartenente al parlamentare o nella sua disponibilità. 2) INDIRETTE = quando l’attività di captazione interessa utenze intestate a differenti soggetti che possono ritenersi interlocutori abituali del parlamentare, o concerne luoghi (a lui non appartenenti) che possono presumersi frequentati dallo stesso. ® In questi due casi è necessaria una preventiva autorizzazione della camera di appartenenza del parlamentare. 3) CASUALE = non è disposta su utenze riferibili allo stesso (ascolto è accidentale). Ex art.6 CPP il G.I.P. quando le ritiene: i) IRRILEVANTI: nel procedimento a carico di terzi, a tutela della riservatezza, ne decide la distruzione in camera di consiglio; ii) RILEVANTI: egli deve chieder l’autorizzazione alla Camera di appartenenza (l’autorizzazione è necessaria solo se sono utilizzati sia nei confronti del parlamentare o congiuntamente nei confronti di terzi). 16 INTERCETTAZIONI PREVENTIVE Il legislatore consente per finalità di prevenzione di reati gravissimi, l’uso di intercettazioni che sfuggono per la loro funzionalità al procedimento penale, ma il PM mantiene un controllo. PRESUPPOSTI GENERALI: i) Disposte quando sia necessario acquisire notizie concernenti la prevenzione di delitti (determinati) commessi mediante l’impego di tecnologie informatiche o telematiche ii) Delitti di criminalità mafiosa o terroristica e assimilati SOGGETTI LEGITTIMATI: • Ministro dell’interno oppure • Su delega: responsabili di servizi di polizia, carabinieri, guardia di finanza e DIA L’autorizzazione è concessa dal Procuratore generale della Repubblica presso il capoluogo del distretto in cui si torva il soggetto da sottoporre a controllo. PRESUPPOSTI SPECIALI: Le intercettazioni sono disposte quando siano indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell’ordinamento Cost,, contrastate dai servizi segreti per la sicurezza dello Stato. à Può richiederlo il PdC dei Ministri ed i direttori dei servizi segreti. à L’autorizzazione è concessa dal Procurato generale presso la Corte di Appello di Roma. DURATA: massimo 40gg, prorogabile di 20gg. VERBALE SINTETICO è depositato presso il Procuratore della Repubblica che ha autorizzato. Il Procuratore, dopo aver verificato la conformità, dispone l’immediata distruzione dei supporti e dei verbali utilizzati nel procedimento (non possono essere utilizzati nello stesso).
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