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I mezzi di ricerca della prova, Appunti di Diritto Processuale Penale

appunti del quinto capitolo della seconda parte del libro lineamenti di procedura penale di tonini

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 12/04/2021

Francy-Todaro
Francy-Todaro 🇮🇹

4.3

(9)

19 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica I mezzi di ricerca della prova e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! CAPITOLO 5 I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA 1.PROFILI GENERALI Il codice definisce mezzi di ricerca della prova: le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri e le intercettazioni di comunicazioni. La differenza tra i mezzi di prova e i mezzi di ricerca della prova consiste nel fatto che, mentre i primi si caratterizzano per l’attitudine ad offrire al giudice risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione, i secondi, non sono fonte di convincimento, ma rendono possibile acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria. In primo luogo, l’elemento probatorio si forma attraverso l’esperimento del mezzo di prova; viceversa, attraverso il mezzo di ricerca della prova entra nel procedimento un elemento probatorio che preesiste allo svolgersi del mezzo stesso. In secondo luogo, i mezzi di prova possono essere assunti solo davanti al giudice nel dibattimento o nell’incidente probatorio, mentre, i mezzi di ricerca della prova possono essere disposti, oltre che dal giudice, anche dal pm. In terzo luogo, i mezzi di ricerca della prova si basano, di regola, sul fattore sorpresa e, perciò, non consentono il preventivo avviso al difensore dell’indagato. Viceversa, i mezzi di prova sono assunti con la piena attuazione del contraddittorio per la formazione della prova, nel dibattimento o nell’incidente probatorio. 2. LE ISPEZIONI (art.244). L’ispezione consiste nell’osservare e descrivere persone, luoghi e cose, allo scopo di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. Essa è un mezzo di ricerca della prova che ha prevalentemente una finalità descrittiva; è disposta, di regola, dall’autorità giudiziaria quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. L’ispezione personale ha ad oggetto il corpo di un essere umano, oppure una parte di esso. Prima che si proceda a tale atto, l’interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia. L’ispezione personale è eseguita nel rispetto del pudore, della dignità della persona e può essere compiuta anche tramite un medico. Nell’ispezione di luoghi o cose, la persona che ha la disponibilità del luogo in cui è eseguita l’ispezione, ed anche l’imputato, hanno diritto, se presenti ad avere copia del decreto che autorizza l’atto. Nelle fasi dell’udienza preliminare, l’ispezione di persone, di luoghi o di cose è disposta dal giudice. Durante le indagini preliminari, l’ispezione è compiuta dalla polizia di propria iniziativa in situazione di urgenza sotto la forma di rilievi e accertamenti ai sensi dell’art.354 CPP. Quando il pm procede ad ispezione, personalmente o delegando un ufficiale di pg, il difensore dell’indagato deve essere avvisato almeno 24 ore prima. Nei casi di urgenza il pm può procedere anche prima del termine fissato, avvisando il difensore senza ritardo. 3. LE PERQUISIZIONI (art.247). La perquisizione consiste nel ricercare una cosa da assicurare al procedimento o una persona da arrestare. La perquisizione personale è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che questa persona occulti il corpo del reato o cose pertinenti ad esso. La perquisizione locale è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo, ovvero che in questo luogo possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso. La perquisizione informatica è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce pertinenti al reato, si trovino in un sistema informatico o telematico. La perquisizione è disposta dall’autorità giudiziaria, e cioè dal giudice o dal pm, con decreto motivato. La ricerca di una cosa determinata. Nel compiere una perquisizione devono essere rispettate alcune formalità. Se deve essere eseguita la perquisizione di una persona(art.249), occorre consegnare a questa una copia del decreto con l’avviso della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia. Se deve essere eseguita la perquisizione di un luogo(art.250), va consegnata copia del decreto all’interessato e a colui che ha disponibilità del luogo, e devono essere avvisati della facoltà di farsi assistere. Le cose rinvenute nel corso della perquisizione, se costituiscono corpo del reato o sono pertinenti ad esso, sono sottoposte a sequestro. Se si trova la persona ricercata, si provvede con la custodia cautelare, l’arresto o il fermo. Nella fase dell’udienza preliminare e del dibattimento la perquisizione è disposta dal giudice, mentre, nella fase delle indagini preliminari, è ordinata dal pm. sempre nel corso delle indagini preliminari, la pg, può procedere di sua iniziativa con a perquisizione personale o locale, ma solo in flagranza di reato o nel caso di evasione. 4. IL SEQUESTRO PROBATORIO (art.253). Il codice prevede tre tipi di sequestro: il sequestro probatorio(art.253), il sequestro preventivo (art.3219 e il sequestro conservativo(art.316). Il primo è collocato tra i mezzi di ricerca della prova, gli altri due sono collocati tra le misure cautelari. Il sequestro probatorio consiste nell’assicurare una cosa mobile o immobile al procedimento per finalità probatorie, mediante lo spossessamento coattivo della cosa e la creazione di un vincolo di indispensabilità sulla medesima. Tale vincolo serve per conservare immutate le caratteristiche della prova. All’interessato, se presente, deve essere consegnata copia del decreto di sequestro. La pg deve avvertire l’indagato, che ha la facoltà di farsi assistere. Il sequestro è mantenuto fino alla sentenza definitiva, poi la cosa deve essere restituita. Nelle fasi dell’udienza preliminare e del dibattimento, il sequestro è disposto dal giudice con decreto motivato, nel corso delle indagini preliminari, è disposto dal pm. sempre durante le indagini preliminari la pg interviene solo in casi d’urgenza. Se vi è pericolo nel ritardo ed il pm non ha ancora assunto la direzione delle indagini, la pg effettua il sequestro (art.354 comma 2). Il verbale è trasmesso al pm entro 48 ore, ed egli, nelle 48 ore successive convalida il sequestro con decreto motivato. Contro il decreto di convalida del sequestro e contro lo stesso decreto di sequestro, l’indagato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione, possono proporre richiesta di riesame. Sulla richiesta decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento. L’autorità giudiziaria possono esaminare atti, documenti o dati informatici presso banche, per rintracciare cose da sottoporre a sequestro. Se la banca si rifiuta di consegnare il materiale, l’autorità giudiziaria (pm durante le indagini) procede a perquisizione personalmente. È possibile procedere al sequestro presso coloro che forniscono servizi postali, telematici o di telecomunicazione. Quando al sequestro procede un ufficiale di pg, egli deve consegnare all’autorità giudiziaria gli oggetti sequestrati, senza aprirli o alterarli. Le cose sequestrate sono affidate alla cancelleria o alla segreteria. Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione. 5. LE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI. Per intercettazione, si intende quella captazione, ottenuta con strumenti tecnici di registrazione, del contenuto di una conversazione o di una comunicazione segreta tra due o più persone, quando, l’apprensione stessa è operata da parte di un soggetto che nasconde la sua identità. I requisiti dell’intercettazione sono: 1) Comunicazione o conversazione segreta. I soggetti devono comunicare tra di loro con l’intento di escludere estranei dal contenuto della comunicazione, tenendola segreta. 2) Strumenti di captazione. Il soggetto che intercetta deve usare strumenti tecnici di registrazione che siano idonei a captare il contenuto della conversazione. 3) Terzietà e clandestinità. Il soggetto captante deve essere assolutamente estraneo al colloquio e deve operare in modo clandestino. Essa può avere oggetto: conversazioni o comunicazioni telefoniche, comunicazioni informatiche e infine, comunicazioni tra presenti (intercettazioni ambientali). Non costituiscono intercettazione: il pedinamento, l’acquisizione dei tabulati telefonici, la registrazione fonografica. L’intercettazione deve essere autorizzata dal giudice per le indagini preliminari con decreto motivato. Legittimato a chiedere l’autorizzazione è il pm Con le leggi successive al codice e con intervento della Corte Costituzionale (sentenza 15 gennaio 2013 numero uno) è stato meglio precisato quel momento preliminare al contraddittorio che consiste nel controllo operato dal pubblico ministero sulla ostensibilità delle singole intercettazioni. In alcune situazioni il pubblico ministero non deve depositare le registrazioni, pensi è tenuto a collocarle direttamente un archivio protetto (per esempio i servizi segreti). IL CONTROLLO DEL PUBBLICO MINISTERO SULLE OSTENSIBILITÀ DELLE INTERCETTAZIONI. In base all'articolo 268, comma 4, la registrazione delle intercettazioni ed i verbali sommari sono trasmessi al pubblico ministero, che opera un primo controllo sulla loro ostensibilità. Superato positivamente tale controllo, il medesimo pubblico ministero dispone che siano depositati nella segreteria le registrazioni e i verbali (i cosiddetti brogliacci) con la relativa documentazione. IL DIFFERIMENTO DEL DEPOSITO. L'articolo 268, gomma 5, stabilisce che il deposito deve essere differito quando da esso può derivare un grave pregiudizio per le indagini, e cioè se vi è pericolo che la prova sia inquinata o che gli indagati connessi possono sfuggire alle misure cautelari. Il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari autorizzazione al differimento, che comunque può essere mantenuto non oltre la chiusura delle indagini. A questo punto dobbiamo registrare l'esistenza di due prassi di orientamento opposto. Vi è una prassi lassista che permette le parti private di avere copia di tutte le registrazioni in spregio della normativa sulla udienza di straccio, che consente il deposito solo dopo l'avvenuta trascrizione delle medesime (articolo 268, comma 8). In senso contrario, vi è un orientamento rigoroso, fatto proprio da varie circolari delle procure della Repubblica negli uffici più importanti, secondo cui non è applicabile il deposito se non quando effettivamente si è svolta l'udienza di straccio con relativa trascrizione. IL DEPOSITO DELLE INTERCETTAZIONI. Nel caso in cui pubblico ministero attivi i preliminari dell'udienza di straccio, viene effettuato un deposito che si può definire parziale. Infatti del deposito e dato immediato avviso ai difensori delle parti private, i quali hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni entro il termine fissato dal pubblico ministero (articolo 268, comma 6). In tal caso i difensori hanno la possibilità di operare un controllo soltanto sommario sulla rilevanza ed utilizzabilità delle intercettazioni. D.3. UDIENZA DI STRALCIO. Il Pubblico Ministero e le parti private hanno l'onere di chiedere al giudice per le indagini preliminari l'acquisizione delle intercettazioni; cioè coerente con sistema accusatorio, nel quale la prova è ammessa a richiesta di parte. Il giudice fissa la data dell'udienza (denominata nella prassi di straccio) e fa dare avviso al pubblico ministero e ai difensori almeno 24 ore prima (articolo 268 comma 6). Si tratta di un’utenza in contraddittorio, alla quale peraltro non si applicano le regole della camera di consiglio. In questa fase il giudice ha un limitato potere di filtro; da un lato, egli deve stralciare le registrazioni di cui sia vietata l'utilizzazione; da un altro egli deve disporre l'acquisizione delle registrazioni indicate dalle parti che non appaiono manifestamente irrilevanti (articolo 168 comma 6). Le registrazioni manifestamente irrilevanti sono conservate dal pubblico ministero in archivio separato fino alla sentenza irrevocabile (articolo 269, Commi 1 e 2). LA TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI CHE IL GIUDICE HA AMMESSO. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni che ha ammesso; devono essere osservate le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie (articolo 268 comma 7). I difensori sono avvisati delle operazioni, alle quali possono partecipare mediante consulenti di parte. I difensori possono estrarre copia della delle trascrizioni effettuati dell'esperto e fare eseguire la trasposizione bella registrazione sul nostro magnifico (articolo 268 comma 8); ovviamente, la disposizione del codice del 1988 eseguita tenendo presente che ormai tutte le registrazioni sono incorporate con modalità digitali. Ai sensi dell'articolo 268, comma 7, le trascrizioni devono essere inserite nel fascicolo per il dibattimento. D.4. L'UDIENZA DI STRACCIO NELLA PRASSI. Ai sensi dell'articolo 268 comma 6, l'udienza di stralcio si ritiene soltanto se una delle parti di chiedere l'ammissione delle intercettazioni o l'eliminazione di una intercettazione inutilizzabile. Pertanto, ove le parti non si attivino, non avviene lo stralcio. Il diritto vivente si completa tenendo presente che durante le indagini preliminari è ammesso pacificamente l'uso del brogliaccio, sia pure con le garanzie difensive imposte con la sentenza della Corte Costituzionale numero 336 del 2008. L'uso dei brogliacci è consentito in caso di riti semplificati a prova contratta, e cioè nel patteggiamento nel giudizio abbreviato. Può accadere che la richiesta di ammissione e trascrizione delle intercettazioni sia presentata da una delle parti durante l'udienza preliminare, ma essa viene sfogata nella prassi mediante un incidente probatorio nella quale la perizia di trascrizione può proseguire anche dopo la definizione dell'udienza. Accade che la trascrizione delle intercettazioni sia disposta nel corso del dibattimento. In tal sede diventa impellente l'esigenza di tutelare la riservatezza delle parti private e delle altre persone coinvolte nelle intercettazioni. La finalità deve essere perseguita mediante l'applicazione estensiva dell'articolo 472, comma 2, che impone al giudice di procedere a porte chiuse quando l'assunzione della prova può causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. D.5.LE INVALIDITÀ DELLE INTERCETTAZIONI. L'UDIENZA CHE DECIDE LA DISTRUZIONE. I verbali e le registrazioni di tutte le intercettazioni sono conservati integralmente fino alla sentenza irrevocabile presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione (articolo 269 Commi 1 e 2). Ogni persona interessata può chiedere al giudice, che ha autorizzato o convalidato intercettazione, a tutela della propria riservatezza, la distruzione nella registrazione che la riguarda in quanto non necessaria per di procedimento. A tal fine si svolgevano un'udienza in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, nella quale il giudice decide il merito alla distruzione (articolo 269, comma 2). Analoga decisione è presa in camera di consiglio anche d'ufficio dal giudice che ha dichiarato l'inutilizzabilità delle intercettazioni in ogni Stato e grado del processo (articolo 271 comma 3). La documentazione delle intercettazioni inutilizzabili e distrutta su ordine del giudice, salvo che le stesse costituiscono un corpo del reato (per esempio calunnia mediante telefono). LE INTERCETTAZIONI INUTILIZZABILI PER VIZI PROCEDURALI. Occorre tenere presente che un articolo 271 prevede varie ipotesi di inutilizzabilità delle intercettazioni, tra le quali la sentenza costituzionale numero 1 del 2013 a distinto i vizi dovuti ad inosservanze di regole procedurali che prescindono dalla quantità dei soggetti coinvolti e dal contenuto delle comunicazioni captate. Le inutilizzabilità procedurali scattano nei seguenti casi (271 comma 1): - quando le intercettazioni Sono state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge, e cioè nelle ipotesi non previste dagli articoli 266,266-bis e 295, comma 3; - quando non sono state osservate le disposizioni dell'articolo 267, e cioè le intercettazioni sono state compiute non rispettando i presupposti e le forme nel provvedimento di autorizzazione e di esecuzione; - quando non siano stati osservati i commi 1 e 3 dell'articolo 268, e cioè le intercettazioni sono state compiute senza registrare la comunicazione senza redigere il verbale sommario delle operazioni; oppure sono state compiute al di fuori degli impianti installati della procura della Repubblica, senza che siano motivate le ragioni d'urgenza. L'USO DI INTERCETTAZIONI IN PROCEDIMENTI DIVERSI DA QUELLI NEI QUALI SONO STATE DISPOSTE. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (articolo 270, comma 1). Secondo un orientamento pacifico, i verbali restano comunque utilizzabili come notizie di reato. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni eseguite in altri procedimenti, quando sono utilizzabili, sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento e si applicano le disposizioni sull’urgenza di stralcio e sulla trascrizione (articolo 268, comma 6 7 e 8 richiamanti dall'articolo 270, comma 2). Inoltre il Pubblico Ministero e difensori hanno facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni depositate nel procedimento a quo. INTERCETTAZIONE AUTORIZZATA PER IMPUTAZIONE POI RUBRICATA IN SENTENZA. La lettera dell'articolo 271 del codice di procedura penale sanziona con l'inutilizzabilità le intercettazioni che siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge. la Cassazione ritiene che, qualora le intercettazioni sono originariamente disposte per uno dei reati previsti dall'articolo 266, esse restino legittime anche quando l'addebito venga successivamente derubricato in un reato che non avrebbe consentito tale mezzo di ricerca della prova. D.6.INTERCETTAZIONI NON OSTENSIBILI. La normativa che vale per ipotesi eccezionali, quando la conversazione intercettata prendono parte persone per le quali vige di l'intercettazione in considerazione la loro qualità o del segreto a cui sono vincolate. In base all'insegnamento della sentenza della Corte Costituzionale numero 1 del 2013, mi sono ragioni in ordine sostanziale, espressive di una esigenza di tutela rafforzata e determinati colloqui in funzione di salvaguardia i valori e diritti rilievo costituzionale e si affiancano generale interesse la segretezza delle comunicazioni. Nelle quali le intercettazioni sono inutilizzabili per ragioni sostanziali, derivanti dalla violazione di una protezione assoluta del colloquio per la qualità dell'interno interlocutori o per la pertinenza del soggetto, il contraddittorio consistente deposito nell’udienza di stralcio risulterebbe autentico rispetto alla ratio della tutela. In presenza di situazioni in genere il pubblico ministero deve svolgere un primo controllo, in seguito alla quale la procedura è regolata da discipline speciali, che veniamo a considerare. 1. CONVERSAZIONI DI PERSONE VINCOLATE AL SEGRETO PROFESSIONALE. Nei confronti delle persone vincolata un segreto professionale qualificato sono pulitissimi divieto di acquisizione è un divieto di utilizzazione. Il divieto di acquisizione posso articolo 103, comma 5 e vale per le intercettazioni indirette delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati nell'azione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari e delle conversazioni tra i medesimi le persone da loro assistite. Il divieto di utilizzazione è previsto per intercettazioni eseguite in violazione delle disposizioni precedenti ovvero articolo 103, comma 7. L'inutilizzabilità viene meno quando le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in un altro modo divulgati. La sentenza della Corte Costituzionale numero 1 del 2013 ha affermato che in tutti i predetti casi, il pubblico ministero è tenuto a non depositare le registrazioni e deve chiedere al giudice la distruzione in segreto, e cioè senza che abbia luogo alcuna udienza camerale. 2. CONVERSAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Medesimi termini la sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2013 ha ricostruito la normativa che concerne le intercettazioni telefoniche nei confronti del Presidente della Repubblica per la costituzione è ricavabile il principio della riservatezza delle conversazioni e comunicazioni al capo dello Stato. In modo identico a quanto è previsto per intercettazioni effettuate in violazione del segreto professionale è qualificato, le registrazioni delle comunicazioni della presidenza della Repubblica devono essere distrutte dal giudice su richiesta del pubblico ministero senza il contraddittorio con le parti private articolo 271. 3. LE COMUNICAZIONI DI APPARTENENTI AI SERVIZI SEGRETI. Riteniamo che considerazioni simili valgono anche quando tu hai giudiziaria abbia acquisito occasionalmente, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio via appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza. in base all'articolo 270- bis, introdotto dalla legge numero 124 del 2007, il PM deve disporre l'immediata segretazione e custodia di documenti supporti ed atti redatti in luogo protetto; quindi, deve chiedere a Presidenza del Consiglio dei Ministri se le informazioni sono coperte dal segreto di Stato. Se la risposta è positiva, l'autorità giudiziaria non può utilizzare le notizie coperte dal segreto. E. LE INTERCETTAZIONI DEI CONFRONTI DEI PARLMENTARI Le intercettazioni che riguardano i membri del parlamento sono disciplinate dalla l. 20 giugno 2003, n. 140; esse si dividono in tre categorie: C. I TABULATI TELEFONICI L’acquisizione dei tabulati del traffico telefonico è disciplinata dall’art. 132 d.lgs. n. 1 96 del 2003, come modificato poi da successive leggi La conoscenza di dati esterni del traffico telefonico non è intercettazione dal momento che non vi è il requisito della comunicazione in corso, quindi l’acquisizione può avvenire anche con decreto motivato del pm. I dati dei 3 tipi di traffico telefonico devono essere conservati dal fornitore per differenti periodi di tempo. I termini di conservazione danno luogo ad una normativa: - ORDINARIA per REATI COMUNI: i dati del traffico telefonico sono conservati dal fornitore o Chiamate senza risposta, 30 giorni dalla data della chiamata o Dati del traffico telematico, 12 mesi dalla data della comunicazione o Dati del traffico telefonico rimanenti, 24 mesi dalla data della comunicazione - SPECIALE per REATI GRAVI: 72 mesi, per assicurare la repressione di terrorismo, mafia, omicidio volontario, sequestro di persona a fini di estorsione, armi, stupefacenti, tratta di persone ecc ACQUISIZIONE DEI DATI: entro i predetti termini il pubblico ministero dispone con decreto motivato la acquisizione dei dati presso il fornitore anche su istanza del difensore dell’imputato, dell’indagato, dell’offeso e delle altre parti private. Il difensore dell’imputato può anche chiedere direttamente al gestore del traffico telefonico i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità della richiesta ai documenti alle pubbliche amministrazioni (art. 391 quater) → ha diritto di conoscere i dati del traffico entrante quando dalla mancata acquisizione di questi può derivare un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento delle investigazioni difensive D. LE VIDEORIPRESE Con il termine videoriprese si indica la registrazione (effettuata attraverso strumenti tecnici di captazione visiva) di quanto accade in un luogo, all’insaputa di chi in esso si trovi. In particolare, la registrazione può essere disposta in un luogo pubblico o in un luogo di privata dimora. Quando - Quando l’attività è svolta da soggetti privati, la videoripresa è un «documento» ed è utilizzabile nel procedimento penale purché non costituisca documenti illegale - Quando la videoripresa è svolta da soggetti pubblici come atto di indagine nel procedimento penale la disciplina in assenza di apposita regolamentazione è stata ricostruita dalla corte costituzionale e quella di cassazione. Innanzitutto occorre distinguere la ripresa di: o Comportamenti comunicativi (ex: due soggetti che dialogano tra loro) costituisce una forma di intercettazione e, pertanto, ne segue la disciplina. Le intercettazioni ambientali possono quindi essere effettuate solamente quando vi è fondato sospetto che nel domicilio si stia svolgendo una attività criminosa, requisiti che non viene richiesto in tutti gli altri casi che seguono la disciplina ordinaria o Comportamenti non comunicativi (ex: un soggetto che si muove in un luogo) ha una disciplina differente a seconda del luogo nel quale viene posta in essere. In particolare, le Sezioni unite Prisco del 2006 hanno prospettato una tripartizione tra: ▪ Luoghi domiciliari: sono caratterizzati dall’esistenza, in capo ad un soggetto, del diritto di escludere chiunque altro; gli spazi citati rientrano nell’area protetta dall’art. 14 Cost. (inviolabilità del domicilio). Pertanto, le videoriprese risultano vietate a pena di inutilizzabilità (art. 191). ▪ Luoghi riservati: sono caratterizzati dalla mancanza della stabilità del diritto di escludere chiunque altro. Tale diritto persiste soltanto se il titolare è presente sul luogo (ex: toilette dei locali pubblici; privés di discoteche). Tuttavia, si tratta di spazi che, pur non rientrando nel concetto di domicilio, sono caratterizzati da una aspettativa di riservatezza maggiore rispetto ai luoghi pubblici. Vengono tutelati dall’art. 2 Cost. che protegge la riservatezza in modo mendo intenso del domicilio. Un’eventuale limitazione è consentita in assenza di una disciplina legislativa espressa, purché sia attuata attraverso un provvedimento dell’autorità giudiziaria, fornito di congrua motivazione. Pertanto, le videoriprese nei luoghi riservati possono essere disposte con un atto motivato del pubblico ministero e sono utilizzabili come prova atipica (art. 189). ▪ Luoghi pubblici: non è configurabile alcuna aspettativa di riservatezza con riferimento alle immagini → le riprese possono essere effettuate dalla polizia anche di propria iniziativa e si tratta di atti non ripetibili che in dibattimento possono essere usate come prova atipica La registrazione disposta dal pm nei luoghi riservati o dalla polizia giudiziaria nei luoghi pubblici, potrà essere ammessa nel dibattimento ex art. 189 e il giudice dovrà sentire le parti sulle modalità di acquisizione ▪ Il comportamento in concreto non riservato: La sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2008 ha delineato una ulteriore distinzione che concerne le videoriprese di mere immagini effettuate nei luoghi domiciliari; affinché scatti la tutela del domicilio delineata dall’art. 14 Cost., non basta che un comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora, ma occorre che esso in concreto sia riservato, e cioè non possa essere liberamente osservato dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti. Qualora il comportamento tenuto all’interno del luogo domiciliare sia in concreto non riservato, le videoriprese sono sottoposte al medesimo regime valevole per quelle effettate in luoghi pubblici. Pertanto, esse possono essere disposte anche dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e sono utilizzabili come prova atipica ▪ Gli impianti di videosorveglianza: le videoriprese effettuate con impianti di videosorveglianza messi in opera da soggetti pubblici o privati rientrano nella categoria dei documenti e possono essere acquisite al processo in base all’art. 234 → sono quindi esclude dalle intercettazioni
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