Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

i mezzi di ricerca della prova: soprattutto le intercettazioni, Appunti di Diritto Processuale Penale

analisi degli strumenti di carattere investigativo che sono rimessi alla parte accusatrice, al soggetto investigatore, al fine di reperire fonti o elementi di prova che poi sono suscettibili, se rilevanti, di essere introdotti nel processo con mezzi di prova

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 19/10/2022

federica-cionini
federica-cionini 🇮🇹

14 documenti

1 / 12

Toggle sidebar

Spesso scaricati insieme


Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica i mezzi di ricerca della prova: soprattutto le intercettazioni e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! 23-11 i mezzi di ricerca della prova ( soprattutto intercettazioni) fine analisi del libro 3 Per quanto riguarda i mezzi di ricerca della prova, come abbiamo già accennato in sede di definizioni, questi consistano in strumenti di carattere investigativo che sono rimessi alla parte accusatrice, al soggetti investigatore al fine di reperire fonti o elementi di prova che poi sono suscettibili, se rilevanti, di essere introdotti nel pp con mezzi di prova. Questa è una definizione lata ed è idonea ad abbracciare una generalità di strumenti investigativi: l’intera attività investigativa che il pm, la pg e in certa misura anche i difensori compiono, è un’attività è finalizzata a reperire quello che può essere materiale ambientale, umano utile, da introdurre all’interno pp con canali di carattere probatorio. Il legislatore si sofferma su alcuni percorsi investigativi, selezionati nel titolo 3 del libro 3: qui si trova la disciplina di ispezioni, perquisizioni, sequestri ed intercettazioni→ per quale motivo il legislatore ha disciplinato questi tra i mezzi di ricerca della prova, selezionando tra il mare magnum delle attività investigative? A) per un motivo storico: sono mezzi investigativi che già appartengono alla tradizione investigativa affrontata anche dagli altri codici; questo soprattutto attiene ai primi tre mezzi di ricerca della prova: ispezioni, perquisizioni e sequestri; mentre per le intercettazioni, la disciplina compiuta si trova nel codice del 88 , anche se iniziata nel 30→ questo perché c’è stata un’evoluzione tecnologica che ha visto la proliferazione di questo strumento per due elementi: ° strumenti a disposizione dell’inquirente per intercettare: sono efficaci, raffinati ed hanno costi sempre più ridotti; ° questi strumenti così efficaci oggi hanno delle possibilità captatitive migliori: i dati vengono raccolti e transitano su supporti facilmente intercettabili→ questo consigliò, già nel 88, di dettare una disciplina accurata delle intercettazioni che è anche straordinariamente travagliata: negli ultimi anni ci sono state riforme e contro riforme che solo oggi sembrano essere sedimentate. B) si tratta di attività investigative che possono incidere - su posizioni giuridiche soggettive fondamentali, anche su beni di rilevanza costituzionale; - perché si tratta di attività investigative ( ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni) che producono subito materiale rilevante: dunque il buon esito della perquisizione o dell’ispezione, si tradurrà in un sequestro che veicola subito nel pp i beni sequestrati, fungendo al contempo sia da mezzo di ricerca della prova + sia da mezzo di prova ( il sequestro ci permette di veicolare direttamente nel pp quei beni e materiali che all’esterno sono stati captati e reperiti e sono utili all’interno del pp). Disciplina comune ai mezzi di ricerca della prova: *ispezioni e perquisizioni: - sono mezzi di ricerca della prova riservati nella loro iniziativa all’autorità giudiziaria→ sulla base della disciplina codicistica, la pg, pur essendo soggetto investigatore e inquirente, è esclusa dalla titolarità diretta a realizzare questi mezzi di ricerca; - possono essere molto invasivi se condotti sulla persona o nei luoghi domiciliari - sono finalizzati a reperire elementi utili a pp, quindi strumenti di caratura probatoria: → art 244: prevede ° qual è la forma provvedimentale necessaria per procedere a ispezione+ °ci dice anche in modo sintetico che cosa sia un’ispezione e la finalità che ha “l’ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato dell’autorità giudiziaria quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato” + oggetti su cui ricade questa attività→ l’attività dell’ispicere ricade su persone+luoghi e cose + decreto motivato dell’autorità giudiziaria: un decreto corredato di apparato motivazionale che può essere adottato .sia dal giudice .che dal pm ° quando c’è l’ispezione?→ quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato→ attività di prendere visione, anche laddove le persone e cose siano coperte, senza però che questa attività si traduca in quella più intensa del “perquisire” ( = perquirere), spostare al fine di portare in superficie altri elementi. elemento distintivo tra ispezione e perquisizione: - ispezione: si arresta a un prendere visione dello stato di luoghi e persone seppure la stessa disciplina positiva riferisca l’ispezione nuche ad elementi nascosti→ un nascondimento che all’evidenza può essere superato non attraverso un’attività coattiva posta in essere dall’autorità agente,bensì su invito della stessa autorità agente quel nascondiglio può essere superato; es. ispezione personale→ si risolve nel prendere visione dello stato della persona, se sulla stessa sono presenti macchie di sangue o altre tracce che ne attestino la presenza in determinati luoghi o di essere transitato laddove vi poteva essere una precipitazione atmosferica ecc; ma chi esegue l’ispezione può invitare il soggetto ad un’analisi più approfondita senza che ci sia una perquisizione attraverso un frugare sulla persona. Questa è la definizione codicistica che ci deriva non solo da .Art 244+ . ma anche da una lettura combinata del 244 con l’art 247 che invece disciplina le perquisizioni: → art 247: “quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta una perquisizione personale” commi i successivi→ potrà procedersi ad una perquisizione locale una di carattere domiciliare all’interno dii questo genus. → “l’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato l’attività di ricerca sulla persona o sui luoghi e può compierla personalmente o disporre che l’atto sia compiuto da ufficiali della pg a ciò delegati” -quindi può delegare l’atto di perquisizione locale, domiciliare, personale alla pg mentre -una simile delega trova un limite all’ispezione personale: questa non può essere realizzata dalla pg neppure su delega→ questo è un limite eccentrico perchè la perquisizione è un’attività ben più invasiva dalla mera ispezione ma è un limite che deriva da una tradizione risalente nella quale l’ispezione giocava un ruolo centrale e che trova -Oggi traduzione nella parte dinamica all’art 354, comma 3: si prevede che “gli ufficiali di pg possano fare necessari accertamenti e rilievi sulle persone, diverse dall’ispezione personale”→ l’ispezione personale risulta inibita a tali soggetti: è un limite eccentrico se paragonato alla perquisizione ma che ha finito per trovare nuova vitalità perchè la nozione di “ispezione personale” ha trovato letture estensive nella giurisprudenza che riconducono in essa “ atti estremamente invasivi”→ come l’ecografia sul corpo della persona al fine di verificare se questa possa celare all’interno dello proprio corpo alcuni beni/tracce del reato: es. procedimenti delle indagini in materia di traffico di stupefacenti in cui i corrieri della droga ingeriscono ovuli di sostanza stupefacente per farli transitare nel luogo dove questi devono portarla. E’ un ispicere che attraverso il mezzo tecnologico supera la barriera della corporeità ed è particolarmente invasivo. -perquisizione: altra precisazione da fare che riguarda la perquisizione che è una disciplina molto articolata: -l’attività del perquirère deve essere disposta con decreto motivato - tale decreto deve essere preceduto da una richiesta di consegna laddove il soggetto che esegua la perquisizione sia alla ricerca di un bene determinato così da evitare al titolare del luogo nel quale si effettua la perquisizione di vedere che l’autorità tocchi tutti gli spazi di privatezza personale, professionale ecc semplicemente fornendo all’autorità procedente il bene, il documento, l’oggetto che la stessa autorità va cercando con la perquisizione. - perquisizioni personali: si prevede che la persona soggetta a perquisizione ex art 249, abbia diritto a farsi assistere da una persona di fiducia purchè questa sia prontamente reperibile: ci ricorda il ruolo difensore → la persona di fiducia non necessariamente è rappresentata dal difensore ma ^ servito per compiere il reato, ^sul quale si è compiuto il reato ^collegato ai benefici patrimoniali che derivano dall’attività illecita “ sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne giustificano le ricadute di carattere economico, che ne costituiscono il prodotto , il profitto o il prezzo” tutti questi beni e cose, rappresentando corpo del reato, sono oggetto del sequestro probatorio obbligatorio→ quando qualsiasi soggetto, autorità giudiziaria o pg, sono davanti al corpo del reato, sono obbligati a sequestrarlo. Questa obbligatorietà del sequestro del corpo del reato fa sì che, alla luce di una giurisprudenza molto sedimentata nella nostra esperienza che risale alla metà degli anni 90, anche quando → il corpo del reato venga reperito a seguito di un’attività illecita e processualmente illegittima, questo venga ben sequestrato= laddove la pg pervenga a reperire il corpo del reato a seguito di una perquisizione/ ispezione illegittima (perché fatta al di fuori del codice/leggi speciali) compie comunque un sequestro valido: questo perché si ritiene che esse siano 2 attività investigative diverse: 1 perquirere 2 sequestrare ( apporre il vincolo) e l’illegittimità dell’una non si trasmette anche all’attività successiva in ragione di questa obbligatorietà dell’apprensione del corpo del reato al pp: es. se la pg lo reperisce a seguito di un’attività illecita e illegittima, come la tortura, il sequestro del corpo del reato sarebbe non viziato→ si tratta di un approdo consolidato ma pure pericoloso rispetto alla tenuta di diritti e posizioni fondamentali. Il sequestro probatorio può avere ad oggetto non solo il corpo del reato ma anche 2) le cose pertinenti al reato → : il rapporto di pertinenza al reato segna un legame anche dei più labili che trova la sua caratura nella rilevanza probatoria della cosa pertinente al reato= essa rappresenta la finalità del sequestro. La disciplina successiva, arricchita con la legge del 2008 che ha dato seguito alla convenzione di Budapest in materia di criminalità informatica che si è tradotta ^ nella previsione di una serie di fattispecie di reato che vedono il ricorso al mezzo informatico o l’aggressione al mezzo informatico come carattere distintivo ^ nella previsione di una serie di regole probatorie che disciplinano sia i mezzi di ricerca di prova+mezzi di prova, quando queste vedano il ricorso a strumentazioni di carattere informatico e abbiano ad oggetto documenti di carattere informatico/custoditi all’interno di sistemi informatici. Es disposizione art 254 bis : materia sequestro dati informatici presso i server di servizi informatici. -Altre norma significative all’interno della disciplina del sequestro probatorio sono ad es. in materia di tutela dei segreti: li abbiamo visti nella testimonianza come situazione che creano un’esenzione parziale del testimone dal suo obbligo di rispondere, una tutela del segreto ( di ufficio, professionale, di stato) non poteva non trovare accoglimento anche qui: → art 256: si replica quella scansione regolamentare che già conosciamo: *segreto opposto è di ufficio o professionale→ di fronte all’apposizione di un segreto+ autorità giudiziaria che ne valuta la fondatezza * segreto opposto è quello di stato: autorità giudiziaria deve fermarsi e interpellare in proposito la presidenza del consiglio dei ministri. Una disciplina particolare dell’interazione tra questi mezzi di ricerca della prova (perquisizione e sequestro) + segreto, inteso come tutela delle conoscenze collegate allo svolgimento di un’attività professionale→ lo abbiamo affrontato parlando del difensore ex disciplina art 103 “garanzie e libertà del difensore”→ prevede che si possa fare ispezione, perquisizione e sequestro presso l’ufficio dei difensori #solo al ricorrere di condizioni più stringenti quanto all’an del provvedimento #e solo con modalità maggiormente garantite che prevedono .la partecipazione necessaria dell’autorità giurisdizionale + .e la possibilità di far presenziare all’atto di ricerca anche il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati al quale il professionista è iscritto/ un suo delegato. -Il bene sul quale è stato apposto il sequestro probatorio è un bene che * o viene direttamente veicolato negli atti del pp e custodito ^nel fascicolo del dibattimento (è un fascicolo che accoglie solo materiale cartaceo) ^ o in luogo apposito presso la procura della repubblica: es sequestro di un documento o di un indumento con tracce ematiche→ viene trasportato fisicamente tra il materiale oggetto del procedimento+fatti accertamenti con altre metodiche investigative * in altri casi non è permesso questo veicolare del bene all’interno del pp: esso verrà @ o lasciato dov’è @ o trasportato in luogo esterno apposito: es sequestro immobile sul quale si procede per abuso edilizio: no veicolazione dell’immobile negli atti del procedimento es, sequestro autovettura che viene custodita nell’officina o nel luogo a ciò deputato in entrambi i casi, il non veicolare il bene tra gli atti custoditi presso la procura, impone un passaggio ulteriore: ° l’apposizione dei sigilli+ ° nomina di un custode sono i due elementi che identificano, anche visivamente, § la presenza del vincolo giuridico di indisponibilità § un soggetto responsabile di tutelare il sequestro da quelle che potrebbero essere occasioni di alterazione/distruzione bene sequestrato→ rileva la disciplina dell’art 259 e 260 per l’apposizione dei sigilli. → art 262: “quando non è necessario mantenere il sequestro ai fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto”→ il sequestro ( questo vincolo di indisponibilità) permane sul bene per tutto il tempo necessario ai fini di assolvere alla finalità probatoria; =terminata la giustificazione probatoria dell’apposizione del vincolo, viene meno anche il vincolo, innescando la procedura di restituzione: es. vestiario o autovettura: una volta effettuati i rilievi necessari, ecco che il bene può essere restituito perché non vi è più necessità di carattere probatorio * la restituzione avviene “nei confronti di chi ne abbia diritto”: = non è necessariamente il soggetto che aveva la disponibilità di quel bene nel momento in cui è stato disposto il sequestro e apposto il vincolo→ questo può innescar un sub procedimento che prevede la necessità di individuare un soggetto titolare del diritto alla restituzione, un procedimento che è realizzato ai sensi del 263 e che vede la partecipazione come parti interessate a questo sub procedimento di restituzione del bene sequestrato, anche soggetti che possono essere invece terzi ed estranei al pp. es. soggetto proprietario di un bene che gli è stato poi rubato e usato dall’indagato/imputato per compiere l’attività criminosa: quel soggetto è vittima di un altro reato ed è estraneo al processo per il quale si è disposto il sequestro ma sarà parte del procedimento per la restituzione delle cose sequestrate ex art 263→ è un procedimento che si svolge con le forma previste dall’art 127→ -1 comma art 263:” la restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza”( sennò altro sub procedimento volto ad individuare il titolare del diritto di proprietà su quel bene) -2 comma art 263:” quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall’art 127” *questi sub procedimenti che possono avere ad oggetto le vicende ex sequestro probatorio: art 257→ prevede che contro il decreto di sequestro possa essere avanzata richiesta di riesame anche nel merito, ex art 324 “ disciplina il mezzo di impugnazione della richiesta di riesame avverso le corrispondenti misure cautelari reali= si recupera dalla materia cautelare reale l’operatività di questo mezzo di impugnazione particolare, con una soluzione che per certi versi è eccentrica: tuttavia è un’eccentricità giustificata; è eccentrico prevedere uno specifico mezzo di impugnazione avverso una risultanza probatoria: il codice non lo prevede rispetto a nessun altro tipo di risultanza probatoria; questo è il sequestro probatorio, è uno strumento, un mezzo di ricerca che ci consegna una risultanza probatoria o comunque un oggetto sul quale poi realizzare quell’attività probatoria che mi consegnerà una risultanza. Però è un tipo di mezzo di ricerca della prova, mezzo probatorio, che va a incidere direttamente sulle situazioni giuridiche soggettive che legano una persona a quella determinata res ( limitandone l’esercizio e la disponibilità) = da qui l’opportunità di prevedere che quella persona, ma non solo ( anche l’imputato), possa innescare questo momento di verifica della legittimità del sequestro probatorio attraverso questo strumento particolare di impugnazione che viene mutuato dalla disciplina dei sequestri come misure cautelari reali. Questo rapporto con i sequestri cautelari riguarda anche le possibili vicende modificative del sequestro probatorio: art 262: “quando viene meno la ragion d’essere del sequestro probatorio, la resdeve essere restituita a chi ne abbia diritto”; + ma prevede una trasformazione del sequestro da probatorio in uno dei sequestri di carattere cautelare→ “quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, la restituzione non è ordina se il giudice ( e non l’autorità giudiziaria) dispone a richiesta del pm o della parte civile, che sulle cose appartenenti all’imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro, trasformandolo però in sequestro a garanzia dei crediti a norma dell’art 316”= esaurita la funzione probatoria, il sequestro può trasformarsi in sequestro conservativo: lo scopo muta: diventa quello di conservare il patrimonio dell’imputato o responsabile civile, per assicurare alla parte civile di avere un domani la soddisfazione delle proprie pretese in punto di risarcimento del danno di reato. Questo presuppone una serie di requisiti, che sono i requisiti del sequestro conservativo= A) come tutte le misure cautelari, anche i sequestri cautelari, devono essere disposti dall’autorità giurisdizionale: *giudice= protagonista *pm =è relegato a mero soggetto istante insieme alla parte civile B) debba trattarsi di una parte civile: già sappiamo che il soggetto danneggiato può costituirsi parte civile solo dopo che è stata esercitata l’azione penale; dunque la trasformazione del sequestro da probatorio a conservativo, potrà avvenire solo dopo che . è stata esercitata l’azione penale . che il danneggiato si è costituito parte civile, intendendo apporre un vincolo sui beni dell’imputato affinché questo possa fungere da garanzia per il soddisfacimento dei suoi futuri crediti; non potrà dunque essere eseguita questa trasformazione nella fase delle indagini preliminari. @@@ però è possibile una trasformazione già nelle indagini preliminari: 3 comma art 262 prevede che “ non si faccia luogo alla restituzione, che il sequestro sia mantenuto ai fini preventivi, quando il giudice provvede a norma dell’art 321 ( = disciplina l’altra misura cautelare del sequestro preventivo mantenuto per fronteggiare l’intrinseca pericolosità della res);” quando il vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa gravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati a richiesti del pm o il giudice procedente dispone il sequestro preventivo”; nonostante le diversità di funzione del tipo di sequestro, c’è questo rapporto che ne consente la trasformazione l’uno nell’altro. *se il soggetto captante è anche partecipante alla conversazione, nei suoi confronti quella comunicazione non è segreta→ Se io parlo a tizio riferendogli alcune conoscenza che io ho su attività illecita, se tizio registra non c’è intercettazione: perché la conversazione per tizio non è segreta. Rispetto ai partecipanti alla conversazione, il bene della segretezza degrada verso il bene della riservatezza: non è un obbligo di carattere giuridico bensì di carattere morale: se tizio partecipante alla conversazione e la registra, non realizza una intercettazione. - attività di captazione deve essere eseguita da un soggetto 3 estraneo +con modalità occulte= non manifeste: questo lo tiene distinte con le perquisizioni o sequestri che sono rese manifeste appena sono svolte. Se io entro, pg o pm, nell’abitazione di tizio e frugo nella sua corrispondenza cartacea, realizzo una perquisizione in modo manifesto: se quella corrispondenza ha elementi utili per il pp, la sequestrerò in modo manifesto. No per intercettazione→ prevede che l’incursione del captante della conversazione sia fatta in modo occulto per evitare che quella conversazione si interrompa. Distinzione fra alcuni elementi: # captatore informatico: questa definizione individua i beni coinvolti ed è in parte traduzione dei bene costituzionali aggrediti dall’intercettazione. Nella slide sono richiamati non solo * le posizioni costituzionalmente richiamate ad alto rischio di limitazione attraverso le intercettazioni *ma anche un bene che ha rilievo all’interno della previsione della cedu→ art 8 cedu= diritto al rispetto della vita privata: fa riferimento al bene della “riservatezza”, qualcosa di più sfumato rispetto al bene alla segretezza delle comunicazioni; è anche più ampio perché non riguarda solo le conversazioni ma l’intero sviluppo della vita privata. Quello del diritto al rispetto della vita privata è un bene interessato - non solo dal fenomeno delle intercettazioni e strumenti affini+ -altri strumenti investigativi che trovano oggi rilievo nelle prassi di conduzione delle indagini preliminari. La nozione di intercettazione fa tracciare un distinguo con altri strumenti affini per oggetto o modalità della captazione: hanno rappresentato oggetto di interesse da parte della giurisprudenza costituzionale e di legittimità al fine di compiere una perimetrazione della disciplina degli artt 266 e ss: ciò che - sta dentro gli art 266 e ss → potrà essere disposto nel pp con l’osservanza delle regole lì disciplinate - ciò che sta fuori al perimetro degli artt 266 e ss può ° essere disposto ed acquisito nel pp attraverso il principio di atipicità della prova ° andrà incontro ad un divieto di essere disposto+divieto di essere utilizzato se non può farsi ricorso al canale del art 189 ( principio di atipicità probatoria) perché l’attività atipica incide su diritti e posizioni costituzionalmente garantite attraverso l’apposizione di una riserva di legge e giurisdizione. E’ un tema ispido e centrale, oggetto di attenzione da parte di tutta al giurisprudenza: es1. Occasione di interesse ha riguardato l’acquisizione dei tabulati telefonici → sono elenchi forniti dalle compagnie telefoniche e dai server che riferiscono i dati esterni delle conversazioni/ comunicazioni: tizio ha composto il numero che corrisponde all’utenza di caio, ottenendo risposta in tali occasioni per una durata tot o non attendendo risposta nelle altre occasioni= § si ha la possibilità di ricostruire quali sono state le chiamate, nei confronti di chi, per quanto ecc: § ma nulla ci dice riguardo ai contenuti : la corte costituzionale disse che non si potevano usare le intercettazioni per acquisire i tabulati telefonici perché non si tratta di metodiche che permettono di acquisire contenuti comunicativi ma solo i dati esterni. Questo, accadde negli anni 90: la corte aveva sottolineato come questo potesse però creare un vulnus a profili di riservatezza delle attività comunicative→ una riservatezza . non tutelata come segretezza così intensa che attiene ai contenuti comunicatici . ma che deve comunque trovare una tutela: la corte costituzionale coniò un primo momento di tutela dato dalla necessità che l’acquisizione del tabulato telefonico avvenisse con decreto motivato dell’autorità giudiziaria, prevedendo dunque una sorta una riserva dell’autorità giudiziaria. A quell’approdo decisorio seguì una disciplina introdotta con il decreto legislativo del 2008, più volte rivisitata: è una disciplina molto più ampia a partire dai termini entro e non oltre i quali le compagnie telefoniche devono mantenere i dati→ un tema diverso che però riprende il tema della riservatezza che sembra trovare accoglimento costituzionale nell’art 2 e a livello convenzionale nell’art 8 visto prima: .impiego dei dati acquisibili attraverso gli smartphone e che sono custoditi dalle compagnie telefoniche/o che erogano i servizi di telefonia ma . che non attengono ad eventi comunicativi, guardando piuttosto agli spostamenti sul territorio che effettua la persona che ha la disponibilità di quel determinato dispositivo: si è inaugurata una nuova metodologia di indagini che ha il suo antenato nel pedinamento fisico che vedeva occupati i singoli agenti della pg i quali erano impegnati nel seguire un determinato soggetto nei suoi spostamenti sul territorio: limiti→ impiego personale+ seguire il soggetto in determinati luoghi/perdita del contatto per motivi di traffico/per essere scoperti. Da qui una prassi investigativa che privilegia il pedinamento elettronico che avviene attraverso la verifica del segnale emesso dallo smartphone, così tracciando gli spostamenti sul territorio di un determinato soggetto → si usa uno strumento di telefonia e i dati a disposizione delle compagnie telefoniche per una verifica che non tocca in alcun modo la segretezza delle comunicazioni: siamo ancora una volta al di fuori dal perimetro dei 266 e ss; → tuttavia sono complicate le implicazioni sul piano dell’art 8 della cedu, della riservatezza e privatezza dello svolgimento della propria vita: sapere quali sono i luoghi che frequenta un soggetto, con questa capacità invasiva di conoscenza, ha ricadute sul bene dell’art 8 ( libertà religiosa, altre libertà) metodiche delicate. Ci si approssima molto di più alla nozione di intercettazione quando l’oggetto della conoscenza riguarda una conversazione ed una comunicazione: → un primo elemento di distinguo che la giurisprudenza ha ottenuto con vedute unanime: è registrazione della conversazione fatta dal soggetto privato che è anche partecipante della conversazione: la persona offesa dal reato che si rechi dall’indagato e intrattenga una conversazione volta a fargli ammettere un suo coinvolgimento nella commissione del fatto registrando la conversazione, non pone in essere un’intercettazione perché è un soggetto che è fisiologicamente destinatario delle conoscenze che l’altro partecipante alla comunicazione intende dare. Laddove questa attività di registrazione sia realizzata da un privato→ è un’attività assolutamente estranea al pp, perché non è fatta un soggetto attivo del pp ma da un soggetto terzo, in termini di iniziativa volontaria e privata:→ si tratta di un atto riconducibile alla nozione di prova documentale: quella registrazione effettuata dal privato che partecipi ad una conversazione è un modo per incorporare su un supporto ( magnetico o informatico) quei contenuti comunicativi che sono contenuti comunicativi nati e sviluppati fuori dal pp: quel privato potrà poi depositare quel supporto come prova documentale. → diverso è il caso in cui la registrazione è fatta, in qualità di partecipante alla conversazione, da un soggetto che sta effettuando investigazioni all’interno al pp: si tratta di un’attività investigativa e dunque procedimentale: in tal senso non può essere un documento ex art 234. E’ un’ipotesi di confine del cosiddetto “agente attrezzato per il suono”:= può vedere come soggetto protagonista, preparato per effettuare quella registrazione attraverso l’apposizione sulla sua persona di strumenti idonei a captare e registrare, che gli sono stati forniti dalla pg o attivati da remoto→ questo soggetto è * un partecipante alla conversazione, apparentemente può essere una persona estranea alla vicenda procedimentale ( es. persona offesa o un terzo qualsiasi→ es informatore della pg ) * che però sta partecipando a quella conversazione come longa manus della pg ( non per iniziativa privata): è una persona che si fa strumento e portatrice di strumenti di carattere investigativo realizzato dalla pg; di solito viene dotto dalla stessa, su come realizzare quella conversazione. E’ un’attività investigativa gestita e diretta dall’inquirente: → non sarà prova documentale ma → al tempo stesso è anche problematico condurla nelle intercettazioni perché partecipa alla conversazione= quindi? Dubbio irrisolto: in base ad alcune caratteristiche interne si può dare una definizione: - se il soggetto è stato istruito dalla pg -se il soggetto è anche agente o ufficiale di pg che però si finge essere un terzo estraneo→ allora introduce dei distinguo che talora consentono di portare l’ipotesi dell’agente attrezzato per il suono nell’alveo delle intercettazioni; ma sono solo manovre interpretative volte a salvare materiale utile per l’inquirente ma che è formato fuori dalle metodiche previste dagli artt 2666 e ss e dunque dovrebbe restarne fuori ed essere relegato all’inutilizzabilità.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved