Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

i mezzi di ricerca della prova, Appunti di Diritto Processuale Penale

mezzi di prova

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 24/06/2013

giadolina
giadolina 🇮🇹

5

(2)

5 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica i mezzi di ricerca della prova e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! I mezzi di ricerca della prova. I mezzi di ricerca della prova sono mezzi investigativi tipicizzati nelle forme dell’espletamento, dei quali si ci avvale per l’acquisizione di cose, tracce, dichiarazioni, documenti, dotati di attitudine probatoria. Sono mezzi di ricerca della prova le ispezioni, personali e reali; le perquisizioni personali, locali e domiciliari; i sequestri; le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni. II magistrato – e, come abbiamo visto, entro certi limiti, la polizia giudiziaria – vi ricorre e ne utilizza i risultati, al precipuo fine di determinarsi in ordine all'esercizio dell’azione penale. Dal loro compimento non dovrebbe scaturire, quindi, in linea di principio, valore probatorio per il giudizio. Non va, tuttavia, sottaciuto che, pur se distinti dai mezzi di prova - unici mezzi deputati alla formazione del convincimento giudiziale - non poche volte finiscono per fornire elementi capaci di orientare- se non addirittura di determinare - anche la decisione del giudice, proprio in quanto destinati, comunque, ad assicurare la disponibilità di materiale rilevante per la ricostruzione del fatto. Questo effetto consegue, di solito, alla natura di attività « a sorpresa » - in quanto tale, per Io più « irripetibile>> - che caratterizza alcune iniziative tali da esaurire i propri effetti nel momento stesso in cui vengono poste in essere, ad esempio, è a << sorpresa » e « irripetibile » la perquisizione: se da esito positivo per l'avvenuto rinvenimento delle cose pertinenti al reato sulla persona dell'indagato, è evidente che quando reperito finisce per avere un’attitudine probatoria pari se non superiore, a quella espressa dai mezzi di prova assunti dal giudice. Al di là di questa peculiare connotazione che, qualificandoli come irripetibili quando vengono assunti nel corso delle indagini dal magistrato, li rende capaci di orientare non solo il magistrato nelle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, ma pure il giudice nella decisione sul fatto-reato, i mezzi di ricerca della prova possono essere disposti anche dal giudice, nel corso dei processo. Pertanto, si può affermare che, in linea di massima, essi sono destinati a conseguire risultati utili al perseguimento tanto delle finalità del procedimento per le indagini [determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, tanto delle finalità del processo (prova della rilevanza penale del fatto e prova della responsabilità del soggetto al quale quel fatto è addebitato). 1. L’ispezione. L'ispezione è la ricerca - disposta, con decreto motivato, dall'autorità giudiziaria - di tracce e di altri effetti materiali del reato, eseguita sulla persona, in un luogo o su una cosa. Se non vi sono tracce da rilevare o effetti materiali da constatare, perché scomparsi, cancellati, dispersi, alterati o rimossi, viene curata la descrizione dello stato attuale e, nei limiti del possibile, di quello preesistente, sì da conto del modo, del tempo e delle cause e delle eventuali modificazioni. È prevista la possibilità di effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e di compiere ogni altra operazione tecnica conferente con le finalità dell'atto. L'ispezione investe, se del caso anche sistemi informatici o telematici: si richiede, in questa specifica ipotesi la adozione di misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati e ad impedirne l'alterazione ( art. 244)r Esattamente si è rilevato che gli oggetti dell'ispezione sono persone, luoghi o cose, che vengono sottoposti all'osservazione non solo e non tanto al fine di accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato, ma anche per individuare, se possibile, le cause dello stesso. Così, ad esempio, ci si potrà avvalere di un microscopio o si potrà integrare l'osservazione diretta « attraverso la fotografo o la cinematografia soprattutto in ordine alla possibilità d'ingrandire o rimpicciolire l'oggetto come di accelerarne o di rallentarne il movimento » (Carnelutti). L'ispezione è atto d'indagine « riservato » quando deve essere svolta in via d'urgenza, altrimenti deve essere eseguita con la garanzia della presenza difensiva,anche se vi deve prendere parte l’indagato. • Personale. Disposizioni particolari regolano l'ispezione personale, che deve essere compiuta nel rispetto della riservatezza, della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto. Prima di procedervi, è fatto obbligo di avvertire l'interessato della facoltà di fani assistere da persona di fiducia, purché prontamente reperibile e dotata dei requisiti di capacità e affidabilità richiesti per la funzione di testimone ad atti processuali (art. 245). Può essere eseguita anche per mezzo di un medico e l'autorità procedente può, in questo caso, astenersi dall'assistere alle operazioni. Se non vi provvede l’esercente la professione sanitaria e se è possibile e non sussistono morivi d'urgenza, è fatta eseguire da persona dello stesso sesso di chi vi è sottoposto • Locale. Quanto all’ispezione locale, è prescritto che deve essere preceduta dalla consegna, all’indagato o all’imputato oppure al soggetto che abbia la disponibilità del luogo, che sia presente, della copia del decreto che dispone l’accertamento. Può connotarsi di particolare rigore se l'autorità giudiziaria ritiene di ricorrere al potere che la legge le riconosce di ordinare, enunciando nel relativo verbale i motivi del provvedimento. che, durante l'ispezione, taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. È consentito all'autorità, in caso di violazione dell'ordine di far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore. • Di cose . Le stesse disposizioni previste per l’ispezione dei luoghi valgono per l’ispezione di cose, per l’ispezione, cioè, di oggetti che si trovano in un determinato luogo ( art. 246). Il prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi. Il magistrato del pubblico ministero, quando occorre eseguire il prelievo di materiale biologico ( capelli, peli o mucosa del cavo orale) su persona vivente non consenziente, che sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA, ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari. Questi, se da persona di fiducia, purché prontamente reperibile ed idonea (art. 249) ed è eseguita, se possibile e l'urgenza di provvedere all'atto non Io impedisca, da persona dello stesso sesso La perquisizione può essere evitata quante volte si ricerchi una cosa determinata e l'autorità giudiziaria inviti alla consegna di quanto si cerca. Se la consegna ha luogo, la perquisizione sarà effettuala sedo se utile alla completezza delle indagini (art. 248. comma 1). Questa stessa modalità di procedura è prevista anche quando la perquisizione sia disposta presse banche. A salvaguardia delle esigenze dì riservatezza e di segretezza sottese alla raccolta del risparmio e all'esercizio del credito, la perquisizione volta a rinvenire quanto destinato ad essere sottoposto a sequestro perché corpo del reato o cosa pertinente al reato è preceduta dalla richiesta di esibizione, al preposta all'attività bancaria, di quanto già individuato come dato utile alle indagini o dal preventivo esame degli atti, dei documenti della corrispondenza, dei dati, delle informazioni e dei programmi informatici, necessario ad individuare dati utili alle indagini e non ancora noti. L'ottemperanza all'ordine di esibizione di quanto individuato, con o senza preventiva esame- come utile alle indagini scongiura la perquisizione, che va, dunque, effettuata solo in caso d'inottemperanza: alla perquisizione procede l'autorità giudiziaria, in quanto non delegabile all'ufficiale di polizia giudiziaria ( art.247, comma 2), Di recente introduzione è la perquisizione disposta su sistemi in formatici o telematici quando vi sia fondalo motivo di ritenere che vi si trovino « dati », « informazioni >>, « programmi informatici >> O altre « tracce pertinenti al reato ». La perquisizione è eseguita con l'ausilio di «misure tecniche» capaci di impedire la alterazione dati originali e di garantirne Ia conservazione. 3. Il sequestro << probatorio >>. Il sequestro << a fini di prova>> è un mezzo di ricerca della prova e consiste nell’apprensione coattiva dei corpo del reato e delle cose pertinenti al reato, necessarie per l’accertamento dei fatti . Sono corpo dei reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo (art. 253). La definizione legislativa impone qualche precisazione. L'espressione adoperata - «cose pertieniti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti » - potrebbe voler dire che solo le cose pertinenti al reato sono sequestrate se ed in quanto necessarie all’accertamento dei fatti, mentre analoga correlazione con l'accertamento dei fatti non sarebbe richiesta anche per eseguire sequestro del << corpo del reato ». Una lettura della norma in questi termini porterebbe indurre a ritenere che il sequestro del corpo del reato possa aver luogo indipendentemente dall'esistenza di necessità probatorie. Di qui, la conclusione secondo cui, accanto alle tre forme dì sequestro (« probatorio » preventivo e conservativo), la legge processuale ne ammetterebbe anche una quarta, avente, genericamente, ad oggetto il corpo di reato. Sennonché, la circostanza che l’aggettivo << necessarie>> sia stato usato in una forma - plurale femminile - che sembra riguardare solo il referente al femminile dell'intera frase, vale a dire << le cose pertinenti al reato » non sembra, da sola, sufficiente a giustificare la deduzione secondo cui, quando il sequestro concerne il corpo del reato non occorre che le esigenze probatorie siano indicate nel provvedimento. L'argomento grammaticale non sempre è decisivo: certamente non lo è se incapace di soddisfare l'esigenza, di portala generalissimo, di esposizione delle ragioni sottese alla pronuncia di un provvedimento che, comunque, incide sulla sfera di disponibilità di un soggetto e se è in conflitto con la precipua funzione dell’istituto, che è pur sempre l'acquisizione e la conservazione di quanto ritenuto utile « a fini di prova » e rinvenuto proprio all'esito dell’esperimento di un mezzo di ricerca della prova. Questa ovvia considerazione dovrebbe, di per se sola, escludere che il sequestro cui sì può addivenire all'esito di una perquisizione si connoti di caratterizzazioni distinte in ragione dell'oggetto sequestrato e perda la funzione primaria di mezzo di conservazione: << a fini di prova » di quanto rinvenuto in sede di ricerca di un « mezzo di prova >>, sol perché relativo alle cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso o alle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, cioè relativo al << corpo del reato ». Se tanto il « corpo del reato » che le « cose pertinenti al reato » possono essere sottoposti a sequestro è perché l'uno e le altre sono necessari all'accertamento dei fatti. Pur se strutturato come un autonomo mezzo di ricerca della prova il sequestro « probatorio » è, il più delle volte, in rapporto di stretta consequenzialità con l'altro mezzo di ricerca, la perquisizione. Infatti, se l'oggetto del sequestro non è stato già individuato, perché risultante da altre attività investigative, è proprio attraverso la perquisizione che si può trovare ciò che deve essere sequestralo, a fini di prova (art. 252). Il sequestro <<probatorio » è disposto, di regola, dall'autorità giudiziaria, con decreto motivato, e, quando vi è pericolo di alterazione o dispersione di cose, dalla polizia giudiziaria . In questo secondo caso, eseguito il sequestro, l'ufficiale di polizia giudiziaria redige verbale, nel quale enuncia i motivi del provvedimento, e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Trasmette, poi, senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore dall'esecuzione, il verbale all'ufficio del pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. La convalida del sequestro probatorio di urgenza. II magistrato del pubblico ministero, entro le successive quarantotto ore, deve pronunciarsi con decreto motivato per convalidare il sequestro, qualora constati che ne ricorrono i presupposti, per ordinare la restituzione delle cose all'avente diritto. Il decreto di convalida è immediatamente notificato, in copia, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate (art. 355). Particolari accorgimenti sono dettati in ragione della natura delle cose che possono essere apprese, mediante sequestro: • Sequestro di corrispondenza. Così, ad esempio, la corrispondenza può essere sequestrata dall'autorità giudiziaria quando vi sia fondato motivo di ritenere che le lettere, i pieghi, i pacchi, i valori, i telegrammi o gli altri oggetti di corrispondenza - anche se inoltrati per via telematica - siano stati spediti dall’indagato o dall’imputato o siano a lui diretti, « anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa », o quando li si consideri, comunque, in relazione con il reato. L'atto è delegatile dall'autorità giudiziaria, ma i limiti della delega sono estremamente precisi: il delegato e tenuto solo ad eseguire il sequestro e consegnare intatti, all'autorità giudiziaria, gli oggetti sequestrati, stante il rigoroso divieto di aprire i plichi o In corrispondenza, o di alterarli, o di prendere, in altro modo, conoscenza del contenuto degli uni o dell'altra (art. 254) Di recente introduzione è il sequestro, presso fornitori di servizi informatici telematici e dì telecomunicazioni, di dati anche dì traffico e di ubicazione, da questi detenuti, da effettuarsi mediante acquisizione in copia su supporti adeguati e con procedura che assicuri la conformità all'originale di quanto acquisito in copia e la sua immodificabilità, i dati originali restano affidati, per la conservazione e la adeguata protezione, al soggetto presso il quale il sequestro è stato disposto ( art. 254-bis). • Il sequestro in banca. Ancora più rigorosa è la tutela della riservatezza che sottende la disciplina dettata per il sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente o altre cose, anche contenute in cassette di sicurezza, disposto dall'autorità giudiziaria quando vi sia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome ( art. 255). In questo caso, nessun potere di delegazione è in favore di ufficiali di polizia giudiziaria, che possono essere autorizzar] al sequestro di documenti presso banche - e presso gli uffici della pubblica amministrazione, imprese, società ed enti di ogni tipo - solo se le indagini riguardino soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso. • Il sequestro di cose coperte dal segreto. Delicato è il tema del sequestro di o di documenti in possesso di persone vincolate al segreto, di Stato, professionale o d'ufficio, obbligate tanto ad adempiere alla richiesta dell'autorità giudiziaria (che può avere od oggetto sia atti e documenti, anche in originale, sia dati, informazioni, programmi informatici sia ogni altra cosa detenuta per ragioni d'ufficio, incarico, ministero, professione o arte) tanto a non contravvenire al segreto professionale, d'ufficio o di Stato) che le vincola. L'alternativa è risolta • dalla autorità giudiziaria, se il segreto opposto sia quello professionale o quello d'ufficio. In relazione ai quali l'autorità giudiziaria valuta sia la effettiva sussistenza dei segreto sia la assoluta indispensabilità dei documenti, degli atti o di quant'altro intenda acquisire Pertanto, ove dubiti della rilevanza del vincolo opposto e ritenga di non poter procedere senza acquisire gli atti o i documenti, dispone gli accertamenti necessari alla verifica di fondatezza del segreto opposto e dispone il sequestro, se il segreto opposto risulti non fondato. • dal presidente del consiglio dei ministri, se trattasi, invece, di segreto di Stato. In questo caso ogni verifica è rimessa al presidente del consiglio dei ministri, il solo deputato sia a La restituzione. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca. La restituzione può aver luogo anche prima, quando non sia più necessario mantenere il sequestro a fini di prova e il vincolo non sia posto, per conversione ,a garanzia dei crediti nascenti dal reato oppure a fini preventivi ( art. 262). La restituzione delle cose sequestrate - da documentarsi mediante verbale - è subordinata al pagamento delle spese per la loro custodia e conservazione, ogni volta • non siano stati pronunciaci provvedimento d' archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento • o nei casi in cui le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato • o il decreto di sequestro sia stato revocato, Quando sono state sequestrare cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni. L'autorità giudiziaria, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo un'idonea cauzione a garanzia dell'esecuzione delle prescrizioni medesime . La restituzione è disposta dal giudice - con ordinanza - se non vi è dubbio sull’appartenenza delle cose sequestrate. Al riguardo si prevede che, quando le cose sono state sequestrate presso un terzo la restituzione può essere ordinata a favore di altri, ma solo dopo aver sentito il terzo in camera di consiglio. Sì prescrive, altresì, che in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimetta la risoluzione di giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro. Sulla vendita di cose sequestrate nel corso delle indagini preliminari , provvede il magistrato del pubblico ministero, con decreto motivato. Contro il decreto di rigetto o di accoglimento della richiesta di restituzione, gli interessati possono proporre opposizione innanzi al giudice ( art. 263), il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode . Con il medesimo provvedimene è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi , ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il magistrato ordina la vendita delle cose sequestrate, stabilendone le modalità ed il luogo in cui deve eseguirsi La vendita. La vendita è disposta in ogni momento se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio- il provvedimento è comunicato all'avente diritto. La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituii di vendite giudiziarie. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisalo il ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il ministero o altri istituti. Ciò vale anche quando si tratti di beni su cui è stata disposta la confisca. I beni rimasti invenduti vengono distrutti, su disposizione del magistrato, Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro. Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari. Decorsi tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavati dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende, dedotte le spese anticipate dall'erario (spese di spedizione o indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; spese ed onorari agli ausiliari del magistrato; indennità di custodia; spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria) e quelle prenotate a debiro (contributo unificano e diritti di copia). Le somme e i valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'avviso dì restituzione, senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro. Se l'avente diritto alla restituzione di somme a di valori sequestrati è ignoto o irreperibile , le somme e i valori sono devoluti olla cassa delle ammende decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato o il provvedimento è divenuto definitivo . Ad ogni modo, ove siano state sequestrate somme di danaro, le stesse sono devolute allo Stato se, trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, non ne sia stat disposta la confisca e nessuno ne abbia richiesto la restituzione, reclamato di averne diritto (art. 262, comma 1-bis). L’acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza. L’autorità giudiziaria può acquisire anche documenti, atti o << altre cose >> custoditi • presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, • presso gli uffici del dipartimento delle informazioni per la sicurezza • o comunque presso uffici collegati all’esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica previo ordine di esibizione contenente l’indicazione, il più possibile specifica, dei documenti, degli atti e delle cose che si intende acquisire. All’ordine di esibizione segue: 1. l’esame dei documenti, degli atti o delle cose esibiti, da effettuarsi sul posto ( anche con l’ausilio di ufficiali di polizia giudiziaria) 2. e successivamente, l’acquisizione di quanto strettamente indispensabile ai fini dell’indagine Quando abbia fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria informa il presidente del consiglio dei ministri, affinché provveda a disporre la consegna di ulteriori documenti o, in via alternativa, a confermare la inesistenza di documenti atri o cose diversi da quelli esibiti. L'intervento del presidente del consiglio è richiesto anche se • l’acquisizione investa documenti, atti o cose, formati da un organismo esteri e prodotti da vincolo di non divulgazione • o se investa documenti, atti o cose, in relazione ai quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisca il segreto di stato. Nell’un caso e nell’altro, esame e consegna sono sospesi. Il documento, l’atto o la cosa, sigillati in appositi contenitori, sono trasmessi al presidente del consiglio dei ministri, in attesa che autorizzi la acquisizione o confermi l’esistenza del segreto di stato, nel termine di trenata giorni decorrente dalla trasmissione del plico sigillato ( artt.256-bis, 256- ter). 4. L’intercettazione di comunicazioni o di conversazioni. L’intercettazione consiste nella captazione, mediante appositi mezzi meccanici od elettronici, di comunicazioni o conversazioni che si svolgono << a distanza >> • per mezzo del telefono o di altri strumenti di telecomunicazione ( intercettazione di telecomunicazioni) • o << tra persone presenti >> in un medesimo contesto ambientale ( intercettazione ambientale), • da parte di chi non è partecipe al colloqui, ne è destinatario delle comunicazioni. È disposta con decreto motivato, dal magistrato del pubblico ministero, di regola, previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminar i, concessa nel rispetto dei limiti imposti dal legislatore, per contenere entro i margini della << eccezionalità>> il ricorso ad uno strumento investigativo inevitabilmente incidente sul diritto, costituzionalmente protetto, alla libertà e segretezza delle comunicazioni ( art.15 Cost.). I limiti di ammissibilità sono due: • uno riguarda l’attività di intercettazione, in genere. Le intercettazioni, sia di telecomunicazioni che di comunicazioni tra presenti, sono ammesse solo nei procedimenti penali relativi In di pendentemente dal deposito, il difensore ha diritto ad ottenere, dopo la notificazione o la esecuzione di una ordinanza impositiva di misura cautelare, la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni, utilizzale per l'adozione del provvedimento (art, 268). Le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia, gli interessati possono chiederne la distruzione a tutela della loro riservatezza, quando la documentazione non sia necessaria per il procedimento penale . Sulla richiesta decide il giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione, con le garanzie processuali inerenti ai diritti della difesa - in particolare quella del contraddittorio - previste nell'ambito del rito camerale (art. 127). Allo stesso modo, il giudice decide, su richiesta del magistrato del pubblico ministero, in caso di archiviazione degli atti . Qualora sia ordinata, la distruzione è eseguita sotto il controllo del giudice e delle operazioni di distruzione è redatto verbale (art 269), I divieti di utilizzazione. Il rigore della normativa si consolida attraverso la prescrizione di ben precisi divieti di utilizzazione dei risultati d’intercettazioni che siano state effettuate ■ fuori dei casi consentiti dalla legge, ■ non siano state regolarmente autorizzate, ■ siano state eseguite con impianti diversi da quelli previsti, ■ non siano state verbalizzate a norma di legge, ■ siano relative a conversazioni o comunicazioni aventi ad oggetto fatti che le persone tenute al segreto per ragione di ministero, d’ufficio o di professione conoscono per la loro attività, a meno che non abbiano deposto su tali fatti o li abbiano in altro modo divulgati. La utilizzabilità. Diversa è la previsione che regola l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni regolarmente disposte. Essi valgono solo nel procedimento in relazione al quale le intercettazioni sono state ordinate e non possono essere utilizzati in procedimenti penali diversi, a meno che non siano indispensabili per l’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. In questa specifica ipotesi e ai soli fini della prescritta utilizzazione parziale, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l’autorità competente per il diverso procedimento penale, la quale curerà di assicurare agli interessati l’esercizio del diritto di difesa ( esame degli atti, ascolto delle registrazioni, presenza alle operazioni di trascrizione). In ogni caso, sia il magistrato del pubblico ministero che i difensori delle parti hanno facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositato nel procedimento penale in cui le intercettazioni furono autorizzate ( art.270). L’intercettazione di comunicazioni di servizio di appartenenti al dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza. Le comunicazioni di servizio di appartenenti al dipartimenti informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza acquisite a mezzo di intercettazione vanno immediatamente secretate. Disposta la custodia, in luogo protetto, della relativa documentazione, l'autorità giudiziaria ne trasmette copia al presidente del consiglio dei ministri indicando le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, al fine di accertare se siano coperte da secreto di Stato. Secretazione della documentazione ed investitura del presidente del consiglio dei ministri non precludono alla autorità giudiziaria dì utilizzare la documentazione secretata, in casi ■ di pericolo di inquinamento delle prove, ■ di pericolo di fuga ■ o in presenza della necessità di intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista una pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Al di fuori di questa eccezionale eventualità, l'autonomia giudiziaria provvede per l'ulteriore corso del procedimento solo se, nei sessanta giorni prescritti, il presidente del consiglio dei ministri, non opponga alcun segreto. Anche l'opposizione del segreto di Stato, infatti, non impedisce l'utilizzazione di quanto acquisito in sede di intercettazione, se l'autorità giudiziaria sollevi conflitto di attribuzione nei confronti del presidente del consiglio e il conflitto sia risolto nel senso della insussistenza del segreto di Stato. L’intercettazione in deroga alla disciplina generale. È consentito derogare alla disciplina di ordine generale cosi delineati solo in casi tassativamente indicati. La deroga automa a superare, in alcune ipotesi, i limiti di ammissibilità o la necessità del preventivo intervento autorizzativo del giudice, e in altre, a consentire intercettazioni di maggior durata. ■ Urgenti. Intercettazioni in deroga sono permesse ogni volta vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo nell'avvio delle operazioni possa derivare grave pregiudizio alle indagini. Il magistrato del pubblico ministero dispone, direttamente. l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al giudice per Indagini preliminari, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. L'intercettazione non può essere proseguita e i suoi risultati non possono essere utilizzali, se decreto non viene convalidato nel termine stabilito ( art. 267 co.2) ■ Per un delitto di mafia, di terrorismo o di minaccia telefonica . Intercettazioni in deroga sono, altresì, consentite, quando le indagini hanno ad oggetto delitti particolarmente gravi. Se si procede per delitti di ■ criminalità organizzata, ■ per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci, ■ e per altre specifiche ipotesi di reato , la deroga coinvolge l’intera disciplina. Infatti, l’intercettazione telefonica è consentita anche se gli indizi di reato sono appena sufficienti e l’intercettazione ambientale può essere disposta pure se non v’è motivo di ritenere che nei luoghi costituenti il domicilio si stia svolgendo attività criminosa. Nella valutazione degli indizi sufficienti si applicano le regole sull’utilizzabilità delle notizie fornite dagli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza . Il giudice non può obbligare gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rilevare i nome dei loro informatori, ma , se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni che hanno fornito non possono essere acquisite né utilizzate e l’inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati o assunti a sommarie informazioni ( art.203) Il magistrato del pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria. La durata dell’intercettazione, che non può superare, di norma i quaranta giorni, può essere prorogata per periodi successivi di venti giorni , dal giudice per le indagini preliminari o, nei casi di urgenza, dallo stesso magistrato. L’intercettazione preventiva. Dalle intercettazioni in deroga, giustificate dalle peculiarità dei reati che formano oggetto dell’accertamento, vanno tenute distinte le intercettazioni « preventive », così definite perché volte ad acquisire notizie concernenti la prevenzione di particolari delitti ed effettuate da soggetti diversi da quelli appartenenti alle strutture della polizia giudiziaria, I delitti sono quelli richiamati a proposito delle intercettazioni in deroga - vale a dire, ■ i delitti di criminalità organizzata, ■ i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci, ■ e altre specifiche ipotesi di reato e i soggetti sono il ministro dell'interno e i suoi delegati ( responsabile dei servizi centrali di polizia, questore, comandante provinciale dei carabinieri e della guardia di finanza, direttore della direzione investigativa antimafia, se si tratta di prevenire delitti di criminalità organizzata). La richiesta va presentata al procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario del capoluogo del distretto di coire di appello in cui si trova il soggetto che deve essere sottoposto a controllo oppure, nel caso in cui non possa essere determinato il luogo di dimora o di residenza del mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo, ne risponde penalmente, incorrendo nel reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, salva la configurabilità in concreto di altra più grave ipotesi delittuosa. Gli atti << omologhi >> dei mezzi di prova << riservati >>. Gli atti omologhi dei mezzi di prova sono accertamenti investigativi , disposti dal magistrato del pubblico ministero e utilizzati per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, corrispondenti, per contenuto, a mezzi di prova che possono essere assunti dal giudice in occasione dell’incidente probatorio, nel corso delle indagini preliminari o in attesa dell’udienza preliminare, oppure nella fase del dibattimento. Sono atti omologhi : • gli accertamenti, • i rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici corrispondenti, nel contenuto, alla perizia ; • ogni altra operazione tecnica su luoghi, persone e cose, ancora corrispondente, nel contenuto, alla perizia; • l'individuazione di persone, cose e quant'altro possa formare oggetto di percezione sensoriale corrispondente, nel contenuto, alla ricognizione; • l'assunzione di notizie dalla persona informata sui fatti, corrispondente, nel contenuto, olla testimonianza; • l'interrogatorio dell'indagato, corrispondente, nel contenuto, all'esame della parte privata- imputato; • il confronto tra persone esaminate, corrispondente, nel contenuto, al confronto-mezzo di prova; • l'interrogatorio della persona indagata o imputata, in separato procedimento penale, per fatti connessi o collegati, corrispondente all'esame della persona sottoposta a separato processo per imputazioni connesse o collegate. Gli atti omologhi dei mezzi di prova, anche se corrispondenti, per contenuto, ai « mezzi di prova ». se ne distinguono per • legittimazione a compierli , • i mezzi di prova sono assunti dal giudice , • gli atti omologhi sono riservali invece al magistrato del pubblico ministero; • per finalità, • i mezzi dì prova sono finalizzati alla formazione del convincimento del giudice, • gli atti omologhi servono al magistrato per determinarsi in ordine all'esercizio dell’azione penale • a volte, per modalità di assunzione. . La locuzione << atti omologhi dei mezzi di prova » è, in definitiva, locuzione cui si ricorre per separare, nonostante la corrispondenza di contenuti, gli atti del magistrato dagli atti del giudice. Atti, tutti, compiuti dal magistrato del pubblico ministero, a volte in assoluta segretezza, a volte con la partecipazione del difensore dell’indagato. Gli atti omologhi riservati. Sono atti « riservati » gli accertamenti, i rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ogni altra operazione tecnica su luoghi, persone e cose che il magistrato reputi utile ai fini della prosecuzione delle indagini e che non abbiano il carattere dell'irreperibilità (art. 559) perché gli accertamenti tecnici irripetibili sono compiuti con le garanzie difensive . Sono, ancora, atti « riservati » • l'individuazione di persone, cose e quant’altro possa formare oggetto di percezione sensoriale (art. 361), • l'assunzione dì notizie dalla persona informala sui fatti (art. 362) • e l'interrogatorio dell'indagato (o dell'imputato) per fatti connessi o collegati nei cui confronti si proceda o sì sia proceduto separatamente (art.363). Nel procedere ad accertamenti di natura tecnica, per i quali siano necessarie specifiche competenze, il magistrato del pubblico ministero può avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. Al fine di esprimere un parere compiuto, il consulente può essere autorizzato ad assistere a specifici atti d'indagine. Quando, poi, deve assumere notizie da persona informata sui fatti il magistrato emette decreto di citazione, contenente - oltre alle generalità della persona ed all'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della comparizione nonché dell'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi - l'avvertimento che in caso di mancata, comparizione, senza che sia stato addotto legittimo impedimento, potrà essere disposto l'accompagnamento coattivo (art. 377), Va ricordato che, analogamente- a quanto previsto per il caso in cui la persona informata sui fatti venga sentita dalla polizia giudiziaria, volgono le disposizioni dettate in tema di testimonianza, per quel che concerne le ipotesi • d'incompatibilità con l'ufficio di testimone gli obblighi del testimone (art. 198), • la facoltà di astensione dei prossimi congiunti (art 199), • l'opposizione del segreto professionale (art. 201), d'ufficio (art, 201 ) o di Stalo (art. 202), • il regime riservato alle notizie fomite dagli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza (art. 203). La persona informata dei fatti non può rendere dichiarazioni false o tacere, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai farti su cui viene sentita, se non vuole incorrere nel reato di false informazioni. Il magistrato, però, non può chiedere informazioni sulle domande formulare dal difensore o dal sostituto, né sulle risposte date, qualora la persona sia Stata già sentita in fase d'investigazione difensiva (art. 362). Le norme sulla citazione di persone informare sui fatti (art. 577) si osservano anche per l'interrogatorio della persona indagata (o im-pittata), in separato procedimento penale , per fatti « connessi » o « collegati » - sotto il profilo della reciproca influenza probatoria, del nesso di occasionalità che lega l'un reato all'altro, della reciprocità delle offesa o, infine, del nesso di strumentalità tra i reati, poiché l’un reato è stato commesso per assicurare al colpevole di altro reato il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità - a quello per il quale si svolgono le indagini. Ottenuta In presenza della persona, il magistrato del pubblico ministero, prima che l'assunzione dell'interrogatorio abbia inizio, l’avente diritto ha facoltà di non rispondere, salvo l'obbligo d'indicare le proprie generalità e quant’altro valga ad identificarla. La persona - che è assistita da un difensore, il quale ha diritto di partecipare all’interrogatorio - è, altresì, avvertirà che se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità e le garanzie Le indagini collegate. Le indagini possono, già nel momento di avvio del procedimento preliminare, riguardare un singolo fatto o interessare plurimi episodi. II disegno di rottura con una tradizione che si era caratterizzata, per il passato, per l'eccessivo risalto dato a qualsivoglia vincolo legasse tra loro due o più procedimenti, non ha investito pure le indagini preliminari. Ed infatti, mentre l'ambito di operatività della connessione, ai fini della determinazione della competenza del codice, è stato ridono a poche, tassative ipotesi di svolgimento unitario del processo per imputazioni connesse, le indagini possono spaziare senza limiti di sorta, sempre che, beninteso, abbiano ad oggetto fatti specifici . Ad una ristretta rosa di -«connessione» tra imputazioni fa riscontro un'ampia previsione di << collegamento>> tra indagini preliminari avviate da due o più uffici del pubblico ministero, perché, per effetto della riduzione dei casi di connessione, sono state inevitabilmente ampliare le ipotesi di collegamento delle indagini. I casi. • Le indagini svolte da distinti uffici del pubblico ministero si considerano collegate, in primo luogo, se sono riferibili a fatti suscettibili, in caso di esercizio dell’azione penale, di dar luogo ad imputazioni connesse. Il codice distingue tra contrasti positivi e contrasti negativi, per determinare, nell’un caso e nell’altro, una disciplina diversa da quella predisposta per risolvere le analoghe situazioni di disaccordo insorgenti tra giudici e che assumono la denominazione di conflitto di competenza o di giurisdizione. • Contrasti negativi. Il contrasto negativo tipico si ha quando, nel corso del procedimento per le indagini preliminari, il magistrato dei pubblico ministero ritiene di non poter investigare su un reato perché, a suo parere, si tratta di reato che una volta iniziata l'azione penale, andrebbe devoluto alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui esercita le funzioni e il magistrato del pubblico ministero presso il giudice che prima considera competente, ricevuti gli atti è dell'avviso a sua volta, che dovrebbe procedere l'ufficio che li ha trasmessi. La questione è risolta dal procuratore generale presso la corte di appello o, qualora gli uffici del pubblico ministero appartengano a distretti di corte di appello diversi, dal procuratore generale presso Ia corte di cassazione. È il procuratore generale che, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere, Agli atti d'indagine compiuti prima della trasmissione o della designazione possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge. La medesima procedura si applica in ogni altro caso di contrasto negativo tra uffici del pubblico ministero. • Positivi. Il contrasto positivo tipico si configura nell'ipotesi in cui il magistrato del pubblico ministero, ricevuta notizia che presso altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, richiede inutilmente la trasmissione degli atti, perché il magistrato del pubblico ministero richiesto ritiene di non aderirvi. Anche in questo caso ne è informato il procuratore generale presso la corte di appello, qualora i dissenzienti appartengano a diversi distretti di corte di appello. Il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessaria informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. All'ufficio designato sono immeditatamente trasmessi gli atti da parte dell'altro ufficio. L'intervento del procuratore generale non è più necessario se uno dei magistrati riconosce la legittimazione dell'altro, trasmettendo spontaneamente gli atti. Anche in questa caso, gli atti d'indagine compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge. La medesima procedura si applica in ogni altro taso di contrario positivo fra uffici del pubblico ministero . Quanto ai procedimenti per reati di criminalità organizzata, • il contrasto insorto tra più direzioni distrettuali antimafia o tra una direzione distrettuale antimafia e una procura della Repubblica di altro distretto è risolto dal procuratore generale presso la corte di Cassazione, il quale provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; • quello insorto tra la direzione distrettuale antimafia ed una diversa procura del medesimo distretto è risolto dal procuratore generale presso la corte di appello, il quale informa, comunque, il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati ( art.54-ter ). Le indagini per i reati ministeriali. Le informative concernenti i reati ministeriali sono presentate o inviate al procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario del capoluogo del distretto di corte di appello competente per territorio. Questi, << omessa ogni indagine>>, entro il termine di quindici giorni, trasmette, con le sue richieste, gli atti ad un apposito << collegio per le indagini >> istituito presso il medesimo tribunale ordinario, composto di tre giudici effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto di corte di appello. Il procuratore della Repubblica da notizia dell'avvenuto inoltro ai soggetti interessati affinché possano presentare memorie al collegio per le indagini o chiedere di essere ascoltati. Entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, il collegio compie i necessari accertamenti, avvalendosi dei medesimi poteri spettanti al magistrato del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari per reati « non ministeriali >> ma anche dei poteri propri del giudice per le indagini preliminari, compresa la possibilità di assumere mezzi di prova con le forme e In procedura dell'incidente probatorio. Prima che il collegio concluda le indagini, i soggetti interessati possono preservare memorie e chiedere di essere ascoltati e di prendere visione degli atti. Nello svolgimento delle indagini si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice. La trasmissione degli atti alla camera competente per l’autorizzazione a procedere. Quando, all'esito delle investigazioni svolte, ritiene che la notizia di reato non debba essere archiviata , il collegio trasmette gli atti, con relazione motivata, al procuratore della Repubblica, e questi, a sua volta, li trasmette al presidente della camera competente, vale a dire alla camera alla quale appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, e ciò pure se il procedimento riguardi anche soggetti che non sono membri dei senato della Repubblica o della camera dei deputati. Gli atti sono, invece, trasmessi al senato se le persone appartengono a camere diverse o si debba procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri del parlamento. il presidente della camera o del senato , a sua volta, invia gli atti alla giunta competente per le autorizzazioni a procedere. La giunta riferisce all'assemblea con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati, ove lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta. Il diniego di autorizzazione. L'assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al presidente della camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione, qualora reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un prevalente interesse pubblico nell'esercizio delle funzioni di governo. Del diniego di autorizzazione è data comunicazione al collegio per le indagini , che dispone l'archiviazione degli atti nei confronti dei soggetti per i quali l'autorizzazione è stata negata. La concessione dell’autorizzazione. In caso di concessione dell’autorizzazione, gli atti sono restituiti al collegio, il quale deve trasmetterli all'ufficio del pubblico ministero affinché si attivi secondo le forme del procedimento ordinario. Le indagini per i reati presidenziali. Deputato alle indagini relative ai reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, che possono essere contestati al presidente della Repubblica ( art.90) è un << comitato per le indagini >>, formato da componenti della giunta per le autorizzazioni a procedere del senato della Repubblica e da componenti della giunta per le autorizzazioni a procedere della camera dei deputati e presieduto, alternativamente per ciascuna legislatura, dal presidente della giunta del senato o dal presidente della giunta della camera dei deputali . I referti e le denunce concernenti i richiamati reati, presentati o fatti pervenire al presidente della camera dei deputati sono, da questi, trasmessi al comitato per le indagini. Viceversa, è il comitato che da notizia al presidente della camera dei deputati d'indagini, eventualmente, promosse d'ufficio. Nell'uno e nell'altro caso, il comitato esperiste Ie indagini entro ii termine massimo di cinque mesi, prorogabile, dallo stesso comitato per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi, qualora si tratti d'indagini particolarmente complesse - con gli stessi poteri spettanti al magistrato del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari per i reati di competenza del giudice ordinario e compie, d'ufficio, gli atti ordinariamente devoluti alla competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari. Le indagini non abbisognano delle autorizzazioni previste per i parlamentari, vale a dire delle autorizzazioni a disporre perquisizione personale o domiciliare, arresto o altra forma di privazione della libertà, intercettazioni di conversazioni di comunicazioni, sequestro di corrispondenza . II comitato può delegare per le indagini uno o più dei suoi componenti. Tuttavia, sono sempre deliberati dal comitato i provvedimenti che dispongono intercettazioni telefoniche o altre forme di comunicazione, perquisizioni personali o domiciliari o misure cautelari limitative della libertà personale. Ciò che si richiede è l'avvenuta sospensione dell'indagato dalla carica di presidente della Repubblica, disposta dalla corte costituzionale. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, i predetti provvedimenti possono essere adottati- in via provvisoria, dal presidente del comitato, ma, entro dieci giorni dall'adozione, il comitato deve convalidarli, pena la revoca e la perdita d'efficacia.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved