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Titoli esecutivi e procedura di esecuzione forzata, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Una dettagliata analisi del concetto di titoli esecutivi in diritto italiano, i quali consentono all'esecuzione forzata di obblighi e debiti. delle diverse categorie di titoli esecutivi, come quelli giudiziali e quelli di altri genere, e delle disposizioni legali relative alla loro efficacia, alla spedizione e alla notificazione. Viene inoltre esplorata la legittimazione attiva e passiva all'azione esecutiva e i precetti necessari per l'esecuzione forzata.

Tipologia: Sintesi del corso

2017/2018

Caricato il 14/08/2018

Fraandresil92
Fraandresil92 🇮🇹

2.7

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Scarica Titoli esecutivi e procedura di esecuzione forzata e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! CAPITOLO V I PRESUPPOSTI DELL’ESECUZIONE FORZATA 41. Il titolo esecutivo. Affinché possa darsi inizio all’esecuzione forzata è necessario che sussista un titolo esecutivo. In ordine al titolo esecutivo occorre sottolineare come non sia possibile fornirne una nozione unitaria, dato che il legislatore attribuisce tale qualità ad atti molto eterogenei, in base a valutazioni di opportunità che variano sensibilmente nel tempo. L’unico criterio utilizzabile resta quello formale, per cui sono titoli esecutivi solo i documenti che la legge definisce tali. L’art. 474 prende in considerazione tre diverse categorie di titoli esecutivi, ovvero: 1. le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. In tal caso si è soliti discorrere di titoli giudiziali, i quali costituiscono indubbiamente il gruppo più numeroso, dato che comprendono le sentenze di condanna e le ordinanze o i decreti, aventi un contenuto analogo, cui il legislatore attribuisce la medesima qualità. Quanto agli “altri atti” è verosimile che l’espressione alluda anzitutto al verbale di conciliazione, che ormai deve ritenersi pienamente parificato, sotto questo aspetto, ai provvedimenti del giudice. Inoltre, è lecito pensare che a tale previsione debbano ricondursi anche i titoli esecutivi stragiudiziali previsti e disciplinati al di fuori del codice, che non possono essere ricompresi tra quelli di cui al n. 2. 2. le scritture private autenticate (cui sono equiparate quelle verificate giudizialmente, mentre più discusse sono quelle semplicemente riconosciute), limitatamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali e gli atri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia. In tal caso si tratta di titoli stragiudiziali, concernenti il pagamento di somme di denaro e idonei a fondare esclusivamente l’esecuzione per espropriazione forzata, altrimenti detta esecuzione generica. 3. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. Anche in tal caso si tratta di titoli stragiudiziali, i quali però sono idonei a fondare anche l’esecuzione in forma specifica per consegna o rilascio. Ai sensi dell’art. 474 il diritto risultante dal titolo esecutivo deve essere certo, liquido ed esigibile. Quanto alla certezza, essa non va intesa letteralmente, ovvero come riferita alla esistenza del diritto incorporato dal titolo esecutivo, dato che questo contrasterebbe con l'astrattezza che caratterizza l’azione esecutiva, spesso svincolata da un vero e proprio accertamento preventivo del diritto medesimo. Piuttosto, è verosimile che tale requisito alluda all’esigenza che il diritto sia compiutamente determinabile, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, in base al titolo esecutivo. Quanto alla liquidità, essa si riferisce ai soli diritti aventi ad oggetto la dazione di denaro o di cose fungibili, intendendo che essi devono essere quantificati, rispettivamente, in una determinata somma o quantità risultante dallo stesso titolo esecutivo. Tuttavia, non di rado, ci si imbatte in provvedimenti giudiziali di condanna nei quali manca una diretta quantificazione della somma dovuta, la quale deve essere ottenuta facendo riferimento ad elementi ad essa esterni. In questi casi si è soliti ammettere l’idoneità del provvedimento a valere come titolo esecutivo, a condizione che esso contenga tutti gli elementi occorrenti per arrivare, tramite mere operazioni aritmetiche, all’esatta quantificazione della somma dovuta. Quanto alla esigibilità, questa sta a significare che il diritto non deve essere soggetto a termine non ancora scaduto ovvero a condizione sospensiva non ancora avveratasi. 42. Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati: cenni. (Paragrafo omesso, perché considerato non rilevante). 43. La spedizione del titolo in forma esecutiva. Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, come pure per gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, l’idoneità a valere come titolo esecutivo è subordinata ad un elemento formale, rappresentato: • dalla intestazione << Repubblica italiana - In nome della legge >> e • dall’apposizione sul titolo medesimo della formula esecutiva che recita << Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, qualora ne siano legalmente richiesti >>. Il legislatore impone questa prescrizione con riguardo ai titoli di cui ai n. 1 e 3 dell’art. 474 perché si tratta di titoli il cui originale è depositato o presso la cancelleria o presso il pubblico ufficiale che l’ha ricevuto, sicché il creditore procedente non può che servirsi di una copia autentica. In buona sostanza, quello che si vuole evitare è che il creditore medesimo possa utilizzare più copie per promuovere una pluralità di processi esecutivi. Ciò spiega come mai la cd spedizione in forma esecutiva (ovvero il rilascio di una copia munita della predetta formula esecutiva) sia consentita, di regola, per una volta soltanto a favore di una determinata parte, sotto comminatoria di una pesante sanzione pecuniaria a carico del cancelliere o del pubblico ufficiale che contravvenga al divieto.
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