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Il bicameralismo italiano e il ruolo del Parlamento, Appunti di Diritto Pubblico

Il sistema parlamentare italiano basato sul bicameralismo, con la presenza di due assemblee distinte: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Il bicameralismo italiano è di tipo perfetto/paritario, con le due camere che hanno gli stessi compiti e poteri. Il documento spiega l'importanza e i poteri fondamentali del Parlamento, la composizione delle due Camere, le votazioni e le elezioni, l'ineleggibilità, l'incompatibilità e l'incandidabilità. Vengono anche descritte le autonomie delle Camere.

Tipologia: Appunti

2020/2021

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Scarica Il bicameralismo italiano e il ruolo del Parlamento e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! MODULO A ESAME PARZIALE IL PARLAMENTO BICAMERALISMO Il sistema parlamentare italiano si fonda sul bicameralismo. Ossia la presenza di due assemblee distinte: la camera dei deputati e il senato della repubblica. Il bicameralismo italiano in più si contraddistingue per essere di tipo perfetto/paritario, che significa che le due hanno stessi compiti, stessi poteri derivanti dalla stessa rilevanza costituzionale. Parlamento = Camera dei Deputati + Camera dei Senatori (Senato della Repubblica) Le due Camere sono diverse per: • Numerosità 630 deputati, 315 senatori (dalla prossima legislatura) • elettorato attivo e passivo, 18 e 25 anni per la Camera, 25 e 40 anni per il Senato. • senatori a vita, non elettivi: (ex presidenti della repubblica e 5 nominati dal Capo dello Stato). • principio per cui “la Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto” (art. 56 Cost.) mentre ‘il Senato è eletto a base regionale’ (art. 57). IMPORTANZA E POTERI FONDAMENTALI DEL PARLAMENTO Ispirato al modello inglese, il nostro Parlamento è composto da due assemblee, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Entrambe, secondo il nostro ordinamento, sono elette dai cittadini, e quindi rappresentative del popolo, cui appartiene la sovranità. Il Parlamento perciò è dotato dei più importanti poteri, tra cui quello di revisione costituzionale, cioè di cambiare la stessa legge fondamentale dello Stato, potere che, quando esistono le speciali maggioranze richieste dalla Costituzione, le Camere possono esercitare in assenza di qualsiasi intervento popolare. Il bicameralismo italiano è caratterizzato dalla composizione assai simile delle due Camere e dalla sostanziale omogeneità dei loro poteri e dunque è definito come paritario/perfetto. Il Senato differisce dalla Camera per il numero dei suoi componenti, 200 senatori elettivi cui si aggiungono i senatori a vita(i 5 di nomina presidenziale e gli ex Presidenti della Repubblica), mentre i deputati sono 400. E’ stato ridotto il numero fisso di 315 senatori e 630 deputati. PER LE VOTAZIONI Per la Camera possono votare tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età Per il Senato possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età PER L’ELEZIONE Per la Camerasono eleggibili tutti quelli che hanno compiuto il venticinquesimo anno Per il Senatosono eleggibili tutti quelli che abbiano compiuto il quarantesimo. Mentre la formazione della Camera è integralmente elettiva, fanno parte del Senato, a vita, gli ex Presidenti della Repubblica, e in numero non superiore a cinque, cittadini nominati dal capo dello Stato che “abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.” La Costituzione stabilisce ancora che il Senato è eletto a base regionale e che ogni Regione e provincia autonoma non può avere meno di 3 senatori, eccetto il Molise che ne ha 2 e la Valle d’Aosta che ne ha 1. Inizialmente la Costituzione stabiliva che le elezioni delle Camere, dovessero rinnovarsi ogni 5 anni e quelle del Senato ogni 6 anni, ma quest’ultima disposizione è stata soppressa, sicchè da allora in entrambe le Camere la legislatura dura 5 anni, fatto salvo lo scioglimento anticipato. La differenza tra le due Camere rimane nel numero dei componenti, nel Senato è circa la metà di quello dei componenti della Camera. MODULO A ESAME PARZIALE La funzione più rilevante che possa attribuirsi, nel nostro ordinamento, al bicameralismo è quella di una migliore elaborazione delle leggi, derivante dal duplice esame cui sono soggette. E’ principio fondamentale del bicameralismo che le due Camere operino separatamente e contemporaneamente. La Costituzione ha stabilito tuttavia che deputati e senatori deliberino congiuntamente, formando un organo a sé stante, il Parlamento in seduta comune. INELEGGIBILITA’, INCOMPATIBILITA’ E INCANDIDABILITA’ Ci sono solo due requisiti per essere eletti alle Camere: la qualità di elettore e l’età. Alla legge spetta il compito di dare indicazioni in caso di: Ineleggibilità: situazioni o qualità che escludono l’elezione; Incompatibilità: cioè di esercizio, da parte dello stesso soggetto, di funzioni inconciliabili con la carica di deputato o senatore. Il principio che qui viene in applicazione è che non possono svolgere le funzioni di membri delle Camere, coloro che sono in grado di esercitare un’indebita influenza, nell’esercizio del mandato parlamentare, da taluni rapporti economici con lo Stato. Alcune cause di incompatibilità sono tuttavia indicate nella Costituzione stessa: a carica di deputato è incompatibile con quella di senatore e viceversa; la carica parlamentare con quella di Presidente della Repubblica, di membro di un Consiglio Regionale, di Giudice della Corte Costituzionale; la qualità di deputato o senatore è incompatibile con quella di membro del Parlamento europeo o di componente dell’assemblea legislativa o di taluni organi di Stati stranieri. Sono stati aggiunti casi di temporanea incandidabilità alla carica di parlamentare, in particolare a seguito di condanne definitive per determinati reati e a pene superiori ed alcune soglie minime. AUTONOMIE DELLE CAMERE L’indipendenza degli organi costituzionali si manifesta in modo particolarmente rilevante per le Camere, mediante le norme che le tutelano, sia direttamente che indirettamente, con immunità, privilegi e prerogative attribuite ai componenti di esse. Norme: Autonomia regolamentare  “Ogni Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta nei suoi componenti”. Spetta ai regolamenti determinare le modalità di approvazione dei disegni di legge, i procedimenti abbreviati, da adottare per quelli dichiarati urgenti, e nei limiti e secondo le condizioni stabilite dall’articolo stesso, i disegni di legge che possono essere discussi e approvati da una commissione anziché dall’Assemblea. Spetta ancora ai regolamenti disciplinare l’ordine delle discussioni e delle votazioni, le inchieste, le interrogazioni interpellanza, mozioni e risoluzioni, l’organizzazione degli uffici e la polizia interna dell’assemblea, come pure il seguito da dare alle sentenze della Corte cost., le procedure di collegamento con l’U.E. e con le altre organizzazioni internazionali. La Corte Costituzionale ha affermato che i regolamenti sono insindacabili, perché alle Camere deve essere riconosciuta un’indipendenza nei confronti di qualsiasi altro potere. Si ritiene tuttavia che i regolamenti parlamentari siano sindacabili dalla Corte in caso di conflitto di attribuzione, cioè allorquando la disposizione regolamentare leda o menomi un altro potere dello Stato. MODULO A ESAME PARZIALE d) Programmazione dei lavori: propone il programma e il calendario dei lavori che devono essere approvati dei gruppi parlamentari o dall’Assemblea III. DEFINITE DALLA LEGGE I presidenti delle Camere, di concerto tra loro, nominano i membri di alcune autorità amministrative ‘indipendenti’, come dell’Autorità ’antitrust’ (AGCM), i membri del consiglio di amministrazione della Rai e i membri del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti. Il ruolo costituzionale del Presidente d’Assemblea parlamentare È un ruolo che oscilla tra due poli: a) La funzione dei garanzia della Camera di appartenenza, garanzia cioè del regolare svolgimento delle funzioni della Camera e del rispetto delle sue prerogative da parte degli altri organi costituzionali, nonché del rispetto del regolamento e delle ‘regole del gioco nelle Camere’, es. del rispetto dei diritti delle opposizioni; b) La funzione di garanzia dell’indirizzo politico del Governo in Parlamento, nel senso che il Presidente dovrebbe operare per far ‘marciare’ le Camere verso l’ efficiente e rapida approvazione delle iniziative legislative del Governo. L’ideale sarebbe il giusto equilibrio tra queste due componenti. Gruppi Parlamentari Sono le “proiezioni dei partiti nelle Camere”. Il capogruppo (Presidente del gruppo) fa rispettare la “disciplina di gruppo” e ne è il portavoce . Possono essere costituiti da un numero minimo di parlamentari, 20 alla Camera e 10 al Senato. Questi sono formati da parlamentari di tendenze politiche affini, quindi, di regola, appartenenti a uno stesso partito politico. Essi sono vincolati dalla disciplina di gruppo, debbono cioè attuare le deliberazioni di questo, nei limiti, in cui il divieto di mandato imperativo lo consente. Spetta ai gruppi designare i comportamenti delle Commissioni e di altri organi Parlamentari; far proprio determinati disegni di legge, accelerandone così l’approvazione; determinare le deliberazioni dell’Assemblea e influire sul programma e sull’ordine dei lavori parlamentari. I Gruppi hanno un peso fondamentale nella programmazione dei lavori della Camera, che è decisa dalla CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, che riunisce: • Presidenti e vicepresidenti dei gruppi • Il Presidente della Camera • Un rappresentante del Governo Un fenomeno tipico del parlamentarismo italiano, sin dai tempi del Regno, è il TRASFORMISMO, e di esso il passaggio dei parlamentari, durante la legislatura, da un gruppo politico a un altro è un meccanismo centrale. I gruppi parlamentari non sono organi delle Camere, ma loro mere articolazioni interne (proiezione dei partiti nelle Camere) che però hanno rilievo in alcune importanti attività delle Camere (es. programmazione) Commissioni Parlamentari si distinguono in: 1.Commissioni permanenti. Previste in costituzione, istituite e regolate dal regolamento parlamentare MODULO A ESAME PARZIALE 2.Commissioni d’inchiesta, coi poteri dell’autorità giudiziaria, istituite per legge, su singole materie, es. Commissione parlamentare antimafia. 3. Commissioni bicamerali, istituite per legge o per atto delle Camere, composte da deputati e senatori, anche con poteri di inchiesta. Quanto alle Commissioni, i cui componenti sono designati dai Gruppi parlamentari, hanno particolare rilievo le Commissioni Permanenti , che si formano all’inizio di ogni legislatura e si rinnovano ogni due anni. Le loro competenze corrispondono approssimativamente a quelle dei Ministri del Governo. Ad esse la Costituzione attribuisce la funzione referente, cioè quella di esaminare tutti i disegni di legge presentati alle Camere, per riferire all’Assemblea. In taluni casi può essere conferita a queste commissioni anche la competenza di approvare disegni di legge. Altra competenza delle commissioni, che non sono solo quelle Permanenti, è la funzione d’inchiesta,cioè di procedere ad indagini ed esami su materie di comune interesse, con gli stessi poteri e limitazioni dell’Autorità Giudiziaria. Commissione bicamerale Infine è da ricordare che la costituzione prevede l’istituzione di una Commissione bicamerale per le questioni regionali. Le Giunte: Sono, come le Commissioni, organismi collegiali composti da parlamentari, ma non operano né nella funzione legislativa né in quella di indirizzo e controllo sul Governo. Le Giune svolgono funzioni relativamente a attività proprie delle Camere, come la verifica dei poteri, la predisposizione e modifica del regolamento, che sono specifiche espressioni dell’autonomia delle Camere. Le Giunte sono due in ciascuna Camera: - Giunta elezioni - Giunta regolamento PRINCIPIO DI CONTINUITA’ L’attività del Parlamento è retta dal principio di continuità: le Camere, infatti, una volta elette, rimangono in funzione fino al loro scioglimento, e anche dopo questo, continuano a funzionare (Prorogatio), seppur con poteri ridotti, fino alla riunione delle nuove Camere, che deve avvenire entro venti giorni dalla data delle elezioni. In questo periodo le Camere sciolte debbono astenersi dal compiere atti di direzione politica che potrebbero essere rinviati, senza inconvenienti, a quando entreranno in funzione le Camere rinnovate; dovranno invece, compiere atti urgenti e indifferibili, come la conversione dei decreti legge in leggi ordinarie, la concessione dell’esercizio provvisorio e l’approvazione del bilancio, la ratifica di un trattato internazionale, o la deliberazione dello stato di guerra. Le Camere si riuniscono di diritto il 1°giorno di Febbraio e di Ottobre. Ciascuna di esse può essere convocata in via straordinaria dal proprio Presidente, dal Pdr, o da 1/3 dei suoi componenti e in tali casi viene convocata di diritto anche l’altra. Debbono riunirsi entro 5 giorni in caso di formazione di un nuovo Governo ed entro 10 giorni per ottenere la fiducia. FORMAZIONE DELLA VOLONTA’ DELLE CAMERE Quanto alla formazione della volontà delle Camere, la norma fondamentale è l’art. 64, secondo il quale le deliberazioni di esse non sono valide, se non è presente il numero legale, cioè la maggioranza dei componenti dell’Assemblea, e se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti, salvo la Costituzione MODULO A ESAME PARZIALE non disponga altrimenti, il che avviene in più casi: per l’approvazione delle leggi costituzionali , delle leggi di indulto, della legge sulla disciplina di bilancio e dei regolamenti parlamentari. In entrambi le assemblee sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. Il voto può essere o palese o segreto. La Costituzione esige il voto palese in un solo caso cioè se ha l’oggetto di accordare o negare la fiducia del Governo; per il resto, la segretezza è disciplinata dai regolamenti, i quali richiedono in via generale il voto palese e ammettono il voto segreto in singoli casi. Il Parlamento (= ciascuna Camera) è un organo collegiale e come tale vota a maggioranza. Il voto è valido se è presente un certo numero di aventi diritto (numero legale/quorum di partecipazione).  Numero legale (presunto): metà più uno degli aventi diritto  Maggioranze di voto (o quorum di deliberazione): • Maggioranza semplice= metà più uno dei partecipanti (presenti) • Maggioranza assoluta = metà più uno degli aventi diritto • Maggioranza qualificata = ogni maggioranza superiore alla assoluta Le maggioranze di voto sono definite in Costituzione o nel regolamento parlamentare per i diversi tipi di atti.  Sistemi di voto , o metodi di votazione. Il voto può essere: • Palese / segreto • Se palese, può essere: Per alzata di mano / per appello nominale N.B.: Il voto palese e per appello nominale è costituzionalmente obbligatorio nel voto di sfiducia/fiducia al Governo. Altrimenti a stabilire il modo di votazione è il regolamento parlamentare. FUNZIONE LEGISLATIVA-PROCEDIMENTO ORDINARIO La funzione legislativa consiste nella funzione di approvazione delle leggi ordinarie e delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. Le leggi ORDINARIE sono dette così perché IL LORO PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE E’ QUELLO NORMALE (‘ORDINARIO’). Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale seguono invece un procedimento di approvazione diverso e AGGRAVATO rispetto a quello ordinario. La Costituzione dichiara che “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere” e ne regola il procedimento, che comporta la fase dell’iniziativa, quella istruttoria e quella deliberante. Procedimento legislativo: la serie di atti preordinati all’adozione della legge. Le fasi: IniziativaIstruttoriaDeliberazione 1)Iniziativa: Consiste nel potere di presentare un progetto di legge alla Presidenza delle Camere, affinchè il Parlamento deliberi su di esso. Secondo l’art. 71 spetta al Governo, a ciascun membro delle camere, al popolo, da parte di almeno 500.000 elettori, ed agli organi o enti cui sia stato conferito da leggi costituzionali: questi sono i Consigli Regionali, il CNEL, e anche i Comuni. L’iniziativa governativasi attua mediante predisposizione di un disegno di legge, che deve essere approvato dal Consiglio dei ministri e la cui presentazione alle Camere deve essere autorizzata dal Presidente della Repubblica. Si tratta della forma di iniziativa più importante poiché con essa il Governo propone al Parlamento l’attuazione, in via legislativa, del suo programma politico, sul quale le camere gli hanno accordato la fiducia. Vi sono poi talune leggi, dette riservate, perché solo il Governo può prenderne iniziativa: tali sono quelle aventi per oggetto i bilanci e rendiconti consuntivi, i disegni di legge di stabilità (relativi alla manovra di bilancio), quelli di approvazione dei decreti legge e quelli di ratifica dei trattati internazionali. MODULO A ESAME PARZIALE indagini conoscitive( sono di iniziativa delle commissioni per acquisire informazioni e documenti utili all’attività delle camere). Le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno servono a manifestare la volontà del Parlamento nei confronti del Governo (strumenti di prevalente indirizzo politico); Le interrogazioni, le interpellanze, le indagini conoscitive servono al Parlamento per conoscere e controllare l’attività del Governo (strumenti ispettivi). 3)Funzione ispettiva delle Camere, viene espletata attraverso le Commissioni d’inchiesta. Ciascuna Camera, può predisporre inchieste su materie di pubblico interesse nominando una Commissione, formata in modo da “rispecchiare” la proporzione di vari gruppi, la quale procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Tradizionalmente le inchieste si distinguono in: -legislative, se hanno per oggetto la raccolta di informazioni utili per l’emanazione delle leggi; -politiche, se l’oggetto consiste nell’indagine sull’opera del Governo e dei poteri pubblici. IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE E LE SUE FUNZIONI Le Camere si riuniscono in seduta comune nei soli casi previsti dalla costituzione per finalità elettive e accusatorie. La principale funzione elettiva è quella dell’elezione del Presidente della repubblica. In questo caso l’Assemblea è integrata da tre delegati per regione, scelti in modo da favorirne la rappresentanza delle minoranze. L’elezione deve avvenire a maggioranza di 2/3 dei membri, fino a terzo scrutinio, e a maggioranza assoluta in poi. L’assemblea assiste quindi, ma senza rappresentanti delle Regioni, al giuramento del Capo dello Stato e al discorso che egli suole pronunciare. Il Parlamento elegge anche, sempre a maggioranza qualificata, cinque giudici della Corte Costituzionale, 1/3(8) del Consiglio superiore della Magistratura, e con la stessa maggioranza, 45 persone aventi i requisiti per essere eletti senatori, tra i quali debbono essere sorteggiati i 16 “giudici aggregati” che, in caso di giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica, debbono integrare la composizione della Corte; elegge infine a maggioranza semplice, uno o più commissari per sostenere l’accusa. La funzione accusatoria del Parlamento in seduta comune concerne le accuse di altro tradimento e di attentato alla Costituzione mosse contro il Presidente della Repubblica. La deliberazione di messa in stato di accusa davanti alla Corte Costituzionale deve essere presa a maggioranza assoluta dei membri del Parlamento, su relazione di un comitato composto dai membri della giunta del Senato e di quella della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere. Una nuova nozione: Fonti di produzione e fonti di cognizione. Sono le norme che istituiscono o disciplinano altri atti normativi. La legge, in quanto atto che PONE norme giuridiche (es. introduce una nuova disciplina di questa o quella materia) è una FONTE DI PRODUZIONE. SONO FONTI DI PRODUZIONE TUTTI GLI ATTI CHE PRODUCONO DIRITTO. La Gazzetta Ufficiale è un documento dal quale ricaviamo la MODULO A ESAME PARZIALE conoscenza del testo ufficiale della legge. Essa rappresenta una FONTE DI COGNIZIONE (DEL DIRITTO). Una fonte di cognizione non è un atto normativo ma solo un documento che ne riporta il contenuto. LE LEGGI COSTITUZIONALI E LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE Nell’esercizio della funzione legislativa il Parlamento approva le “leggi costituzionali e di revisione costituzionale”. I due tipi di legge seguono uno stesso procedimento, aggravato, cioè più complesso, rispetto a quello ordinario: • Doppia deliberazione da parte di ciascuna Camera • Intervallo di tre mesi tra le deliberazioni di ciascuna Camera • Maggioranza dei due terzi per l’entrata in vigore Se si raggiunge la sola maggioranza assoluta il testo viene pubblicato per tre mesi durante i quali è possibile chiedere Referendum. La legge entra in vigore se non viene chiesto il Referendum o se nel Referendum è confermata. I due tipi di legge si differenziano per la funzione: • Le leggi di revisione costituzionale , sono quelle che modificano parti della Costituzione; • Le leggi Costituzionali , assolvono a riserve di legge costituzionale o rivestono una certa materia di forza di legge costituzionale. La Costituzione non può essere modificata con legge ordinaria o atto equiparato, ma solo con leggi apposite, dette di revisione costituzionale, nei limiti dell’art. 139 (limiti di contenuto) e dell’art. 138 (limiti di procedura). Limiti alla revisione costituzionale: -la “forma repubblicana” non può essere oggetto di revisione (limite di contenuto); -per la revisione della Costituzione occorre rispettare l’apposito procedimento(limite di procedura) Per forma Repubblicana non si intende solo l’elettività del Capo dello Stato, ma tutto il complesso dei principi costituzionali che caratterizzano la nostra forma di Stato che definiscono l’identità Repubblicana e dei quali almeno il contenuto essenziale è perciò sottratto a revisione. MODULO A ESAME PARZIALE
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