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Il carcere e la messa alla prova, Appunti di Criminologia

breve riassunto sulla storia del carcere, le teorie della pena, le strutture penitenziarie e l'istituto della messa alla prova

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 16/05/2019

Roby-9-6
Roby-9-6 🇮🇹

7 documenti

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Scarica Il carcere e la messa alla prova e più Appunti in PDF di Criminologia solo su Docsity! IL CARCERE Secondo Goffman il carcere è un’istituzione totale in cui le persone sono rinchiuse e assimilate ad esempio per genere, per tipologia di condanna, regime detentivo. Lo scopo fondamentale è punire chi ha commesso reati. Il carcere è anche lo strumento giuridico dello stato e fonda le sue radici storiche nell’illuminismo giuridico-penale e è strettamente legato alla diffusione delle scienze criminologiche. La detenzione, almeno fino alla metà del XVIII secolo, non era una pena, da intendersi nel senso odierno del termine, ma rappresentava un mezzo per impedire che l'imputato, in attesa di una condanna si sottraesse alla stessa. Il carcere quindi non era una sede costruita per la finalità detentiva, ma un edificio, di solito attiguo al tribunale, che veniva adattato a tale scopo ed essenzialmente concepito come luogo di custodia provvisoria per imputati in attesa di giudizio o dell’esecuzione della pena. Il carcere post-illuminista è invece un carcere in cui si entra per l’esecuzione della pena e non tanto in attesa. La parola carcere deriva dal latino e significa recinto, mentre in greco è arkeo che significa rinchiudere. Il termine tecnico è invece strutture penitenziarie: queste strutture sono molto varie: per gli adulti si parla di case circondariali, di reclusione ovvero più in generale di istituti penali. Per i minori invece si parla di istituti penali minorili (IPM). Poi ci sono gli istituti a custodia attenuata ( Es per donne madri) per salvaguardare alcuni diritti da contemperare con la situazione di detenuto o per salvaguardare altre esigenze (es essere curato per i tossicodipendenti). Il carcere per i minorenni resta uno strumento di extrema ratio: poiché il carcere è sicuramente dannoso per l’educazione del minore. STORIA DELLA PRIGIONE Fino alla metà del 700 la pena era incentrata principalmente su supplizi capitali ( eseguiti in pubblico) come ad esempio le condanne a morte (ghigliottina) perché vedere la sofferenza inflitta consentiva di affermare il predominio dello stato e la deterrenza. Si tattava quindi principalmente di pene corporali (torture,amputazioni,fustigazioni), pene che oggi sono illegali. Nel carcere premoderno si entrava sono in attesa di un processo invece nel carcere moderno si entra solo in esecuzione di una sentenza definitiva, salvo quella zona grigia costituita dalla custodia cautelare in cui invece prevale un’esigenza di sicurezza visto la pericolosità del reo. Accanto alle pene detentive ci sono poi le pene pecuniarie. Negli anni abbiamo assistito anche a altre tipologie di pena ( esilio,lavori forzati,bando, gogna) e la condanna alla galera (vascello in cui si era condannati a remare). Da fine 700 iniziamo a conoscere il carcere moderno anche grazie all’industrializzazione e alla crescita demografica e al crescente bisogno di manodopera. Faucault fa un’ananlisi interessante partendo dal supplizio di Damiens sul significato di cosa voglia dire infliggere dolore al corpo, passando dal dolore del corpo a quello dell’anima: il carcere oggi non affligge dolore fisico ma rinchiude i corpi per trattare le anime, la mente. Con Faucault possiamo parlare di avvento della criminologia eziologica: mel carcere diventa visibile il fenomeno della criminalità, il carcere è un’istituzione che fabbrica la categoria scientifica dell’individuo criminale: la funzione del carcere non è quella di combattere la delinquenza, ma di differenziare gli illegalismi presenti nella società. I gruppi sociali si differenziano tra chi si comporta bene e chi sta in carcere. TEORIE DELLA PENA Secondo l’art 27 Cost, la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione del condannato. La parola tendere indica un obiettivo/scopo. Il carcere rende possibile la difesa dell’ordine pubblico da individui pericolosi. Funzioni della pena: • -retributiva ( la pena deve essere proporzionata,personale, determinata e inderogabile). Essa è il corrispettivo del male commesso verso l'ordinamento sociale e, viene applicata a causa del reato commesso, quasi come corrispettivo di esso. • teoria dell'emenda: secondo essa la pena è protesa verso la redenzione morale e il ravvedimento spirituale del reo. • teoria della prevenzione: la minaccia e la visibile concreta applicazione di sanzioni afflittive ha un potere dissuasivo verso chi fosse tentato di commettere un reato od una qualsiasi violazione della legge fornita di sanzione. La prevenzione può essere generale (difesa sociale) o speciale (riguardare il singolo) che invece si fonda sulla rieducazione,recupero. ABOLIZIONISMO L’abolizionismo radicale mette in discussione l’intero sistema giuridico penale. L’abolizionismo più moderato (riduzionismo) tende invece a ridurre al minimo l’intervento penal-giuridico. Gli orientamenti abolizionisti hanno 3 matrici: cristiana (Hulsman) marxista-materialista (Mathiesen) libertaria (Christie). GIUSTIFICAZIONISMO Assoluto pena come fine in se relativo teorie utilitaristiche,preventive,della deterrenza SOCIOLOGIA DELLA VITA IN CARCERE GOFFMAN ISTITUZIONE TOTALE: tutte le fasi della vita sono vissute nel medesimo luogo, le attività sono programmate DIRITTO PENITENZIARIO La pena nella Cost italiana ha le seguenti caratteristiche: necessaria,legale,proporzionata,personale, umana e rieducativa. Art 13 la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione,perquisizione,ispezione se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. L’autorità di pubblica sicurezza può adottare provv.provvisori che devono essere comunicati entro 48 h all’autorità giudiziaria, che se non li convalida entro le 48h successive, si intendono revocati. È punita ogni forma di violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizione di libertà. Art 27 La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato Non è ammessa la pena di morte. Strutture penitenziarie per adulti
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