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IL COLPO DI STATO, Sintesi del corso di Diritto Internazionale Pubblico

Riassunti de "Il Colpo di Stato - Media e Diritto Internazionale" di Liani-Cecchini (parte di Cecchini, dal Cap. IV al Cap. VII), integrati con alcune definizioni rilevanti e altre ricerche svolte in autonomia sugli argomenti trattati.

Tipologia: Sintesi del corso

2015/2016

In vendita dal 16/12/2016

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bregant95 🇮🇹

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Scarica IL COLPO DI STATO e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Internazionale Pubblico solo su Docsity! IL COLPO DI STATO (parte Cecchini) CAP. IV SUI CONCETTI DI POTERE E DI VALORE: VERSO UNA TEORIA DEI “VALORI TIRANNICI” O DELLA “TIRANNIA DEI VALORI”? ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL POTERE. I motivi che inducono a legittimare il discorso politico e giuridico sulla cd. “tirannia dei valori” Domanda iniziale: Cos’è il potere e chi ha il diritto di detenerlo?  In passato si sarebbe detto che il potere deriva dalla Natura o da Dio. Oggi vanno negate entrambe le tesi perché: 1. C’è la diffusa tendenza dell’uomo a sentirsi superiore rispetto alla Natura; 2. L’uomo moderno è convinto che Dio sia indietreggiati, o che lo abbia abbandonato  NIETSCHE “Dio è morto”;  Quindi il potere non deriva né dalla Natura, né da Dio, ma sembra piuttosto essere l’uomo il suo fondamento. Il Potere di un uomo dipende dall’obbedienza che altri uomini sono disposti a riservare ai suoi comandi. Ove l’obbedienza venisse meno, cesserebbe la detenzione e il conseguente esercizio di potere.  Seconda domanda: perché gli uomini decidono di obbedire ad altri uomini? Tale obbedienza è spontanea o è motivata?  L’obbedienza è motivata dalla ricerca di protezione  Il legame tra obbedienza e protezione resta l’unica spiegazione del potere (non definizione). Tale legame non è unidirezionale: il consenso (e la conseguente obbedienza) causa potere, ma il potere, a sua volta, causa consenso. N.B. Il potere, tuttavia, non è una variabile dipendente ma indipendente, e il suo detentore non è sempre avvantaggiato. SPIEGAZIONE DI T. HOBBES: dalla debolezza scaturisce il pericolo, da questo la paura e da quest’ultima il bisogno di sicurezza e, quindi, la necessità di un apparato protettivo dotato di un’organizzazione più o meno complessa ( Stato come nuovo “Leviatano”). La minaccia e il percolo sono situazioni idonee a porre gli esseri umani su un piano di perfetta uguaglianza. (il detentore del potere, rimane comunque un umano, cercherà protezione anche lui).  L’anticamera del Potere: chi conferisce con il potente e lo informa può dirsi che già partecipi al potere  conseguenze: 1. Ogni potere diretto è sottoposto immediatamente a influenze indirette; 2. Sebbene sia possibile impedire molti abusi instaurando vie d’accesso al potere ricorrendo a leggi costituzionali, è comunque impossibile eliminare totalmente l’anticamera del potere; 3. Quanto più il potere di concentra in un luogo preciso (in un'unica persona), tanto più la lotta per l’accesso all’anticamera del potere diventa violenta, accanita. Tale lotta è altrettanto inevitabile di quella per il potere vero e proprio (in essa si compie la dialettica del potere). 4. Tale anticamera “stacca il Potere dal suolo”  il potere rimane raggiungibile solo da chi ha già saputo accedere all’anticamera. Terza domanda: il potere è “buono” o “cattivo”?  CECCHINI: il potere è neutro, dipende da ciò che il detentore vuole farne  Chi decide se un uomo è buono o cattivo? Il detentore del potere …  SAN GREGORIO MAGNO: il potere è per sua natura divino e buono. Solo la volontà di colui che lo detiene può essere malvagia;  BURCKHARDT: il potere è di per sé malvagio  proprio nell’epoca in cui l’umanizzazione del potere sembra essersi definitivamente realizzata, dilaga l’opinione che il Potere in sé sia malvagio. Perché?  Relazione hobbesiana di pericolosità: l’uomo è nei confronti dell’altro uomo molto più pericoloso si qualsiasi animale dato che le armi dell’uomo sono più pericolose rispetto a quelle dell’animale. L’uomo è capace di compensare la sua debolezza con le scoperte tecnologiche.  La pericolosità dei mezzi tecnologici è cresciuta a dismisura e, altrettanto proporzionalmente, è cresciuta la pericolosità dell’uomo per gli altri esseri umani.  Se lo Stato moderno europeo ha il monopolio della violenza, ciò significa che  lo Stato è un nuovo “superuomo”, che sovrasta con il suo potere i piccoli uomini che lo hanno prodotto e, dunque, ogni singolo individuo. Esso, attraverso il consenso umano (nato dalla consapevolezza dell’intrinseca debolezza umana) ottiene successo, fino a trascendere lo stesso consenso. SULLA LEGITTIMITA’/ ILLEGITTIMITA’ DEL POTERE  La paura del potere induce nei rapporti sociali la necessità di illusioni, di finzioni ideologiche, che si lasciano riassumere nel concetto di Diritto esclusivo dei governati (principio definito come “menzogna” già da Platone nella Repubblica). La “menzogna” funziona fino a quando non ci si accorge della sua natura e il principio di legittimità diventa principio di illegittimità;  La paura induce l’uomo a cercare gli strumenti per poterla evitare  gli uomini creano un potere superiore, lo Stato, con e nonostante l’appartato repressivo che ciò comporta, giacché uti singoli non sono in grado di fronteggiare la paura conseguente alla propria capacità di incuterne.  Ne deriva la definizione di potere: il Potere è la manifestazione suprema della paura che l’uomo fa a se stesso (…). Lo schema dello Stato è sempre lo stesso: dei capi che comandano e che giudicano, dei soldati che impongono con forza la volontà e la sentenza dei capi, la massa che spontaneamente o forzatamente obbedisce a causa soprattutto delle armi da loro stessi fabbricati per difendersi.  Il Potere si è progressivamente incivilito, attraverso un processo che ha favorito l’affermarsi del principio di legittimità, il cui scopo è addolcire e umanizzare il Potere, appunto. Il principio di legittimità (ognuno con portata e funzione ideologica diversa) costituiscono il fondamento della civiltà. L’esistenza del concetto di principio di legittimità è inevitabilmente connesso e dipendente a quello di usurpazione (Colpi di Stato o rivoluzioni). Si veda come i governi rivoluzionari non siano autoconservazione che lo Stato fa valere nello stato di eccezione (essenza stessa della Ragion di Stato) se esercitato senza misura innescherebbe una specie di meccanismo di autodistruzione: nessun potere politico, infatti, può ignorare o violare a lungo il diritto e i diritti e conservare pacificamente se stesso, né all’interno né all’esterno. Lo Stato d'eccezione può essere considerato la regola, solo nella misura in cui esso venga concepito come facente parte di qualsiasi ordinamento giuridico (esso fa regolarmente parte do ogni ordinamento giuridico, così come la regola: se questa rappresenta la possibilità della prevedibilità, lo stato d'eccezione rappresenta la possibilità dell'imprevedibilità; possibilità sempre e comunque - ovvero regolarmente - ineliminabile. STATO D'ECCEZIONE  Def. "Il Colpo di Stato": meccanismo con il quale, in situazioni di emergenza o di necessità, viene sospesa la vigenza di un ordinamento giuridico precostituito e fino a quel momento in vigore (ed eventualmente i diritti individuali fondamentali), e i poteri sovrani vengono riuniti in un unico individuo. L'ordinamento giuridico in vigore sarebbe l'insieme delle norme da applicarsi in situazioni normali, e cesserebbe di valere in situazioni eccezionali (aprendo un vuoto normativo?)  SCHMITT: condizione extra legem nella quale un sistema di norme non funziona più e un nuovo sistema non è ancora stato creato. Si tratta di un concetto limite, che può portare alla sospensione dell'interno ordinamento giuridico, portando quindi alla sospensione del diritto. Titolare della sovranità è colui che ha il potere di decidere sullo stato d'eccezione, cioè chi decide sulla sussistenza dello stato d'eccezione e, secondariamente, cosa debba essere fatto per superarlo. Essendo lo Stato d’eccezione un concetto-limite, non si può stabilire ex ante né il contenuto dello Stato d’eccezione, né la sua durata. In ragione dell’impossibilità di stabilire la durata dello Stato d’eccezione, è lecito assumere che lo Stato d’eccezione diventi permanente, e quindi la regola (tesi confutata da Cecchini in nome della ragion di Stato).  AGAMBEN: Lo Stato d'eccezione rappresenta un vuoto giuridico, una sospensione del diritto paradossalmente legalizzata --> tale tesi viene ridimensionata grazie all'introduzione, nell'analisi della fattispecie, dell'ordinamento giuridico internazionale, cosa che AGAMBEN, credendo in una visione monista del DI, non era disposto a fare.  CECCHINI: sebbene lo stato d’eccezione non sia propriamente collocabile nel diritto, nulla impedisce che esso sia regolato dal diritto.  Lo Stato d’eccezione non va confuso con il rapporto tra regola ed eccezione che coniuga le varie norme dell’ordinamento vigente.  p. 349 Lo Stato d'eccezione rappresenta il ritorno a una situazione pre-giuridica, in cui non vige la legge, ma il diritto commisurato alla propria potenza --> lo stato d'eccezione crea nuovo diritto.  p. 358 il luogo dello stato d'eccezione è la decisione pura, essenza della sovranità dello Stato. PROBLEMA DELLA GIURIDICITA’ DELLO STATO D’ECCEZIONE: “Egli (chi decide sullo stato d’eccezione = il sovrano) sta al di fuori dell’ordinamento giuridico normalmente vigente e tuttavia appartiene ad esso poiché a lui tocca la competenza di decidere se la costituzione in toto possa essere sospesa.” (Schmitt) DIRITTO  Def. Insieme di principi codificati allo scopo di fornire ai membri di una comunità regole oggettive di comportamento su cui fondare una ordinata convivenza--> è l'autorità che crea diritto, attraverso le proprie decisioni, partendo da una situazione di anomia.  Pag. 310 Il Diritto è Essere, Volontà, Potere sociale, determinazione dell'Ente sociale. La norma è suo Dover Essere. Pag. 315 "E' verosimile ritenere che la contrapposizione tra governo delle norme e governo degli uomini che, alla fine del XIX secolo segnò l'ideologia ufficiale dello Stato di diritto con il predominio del governo delle leggi (= delle decisioni  degli uomini), abbia oggi ripreso consistenza. E' impossibile, infatti, definire il diritto senza dare il giusto rilievo all'azione che gli uomini svolgono sotto forma di decisione. Il diritto deve concepirsi come incessante e perenne decisione degli uomini che, con il loro comportamento, si assumono la responsabilità (= effettività) di ciò che il diritto copre sotto il profilo contenutistico. La sorte del giuridico non può quindi essere slegata dal concetto di Stato, giacché solo lo Stato sarebbe in grado di realizzare le sue norme.  Rapporto tra forza e diritto: la forza può esistere senza il diritto e ne ha pure fornito la prova concreta. Il diritto senza forza e invece un nome privo di realtà, poiché soltanto la forza, realizzando le norme del diritto, fa del diritto ciò che deve essere.  ORDINAMENTO: Complesso di norme giuridiche e istituzioni con cui lo Stato regola lo svolgimento della vita sociale ed i rapporti tra i singoli individui. Tale ordinamento si definisce originario perché la sua organizzazione non è soggetta al controllo di validità da parte di nessuna altra organizzazione.  DIRITTO POSITIVO: L'attuale rapporto fra diritto e politica è determinato essenzialmente dalla positivizzazione del diritto, ossia dal processo storico per cui da una validità del diritto fondata sulla consuetudine o su un ordine trascendentale si è passati a una validità basata sulla decisione. Il diritto positivo risultante da questo processo è caratterizzato dal fatto di nascere da una consapevole attività produttiva dell'uomo e di trarre la sua validità da decisioni. Queste ultime non sono prese nell'ambito del sistema giuridico, ma in quello del sistema politico: ciò che è giuridicamente valido viene determinato politicamente, e in tal senso il diritto, non potendo avere un proprio contenuto indipendente dalla politica, è subordinato ad essa.  Il rapporto tra politica e diritto dovrebbe potersi configurare come un rapporto fondante-a- fondato, in cui il diritto è strumento importante, ma, in casi eccezionali, aggirabile mediante il ricorso alla categoria della libertà assoluta dell’azione politica. L’esercizio delle attività sovrane non può essere soggetto a vincoli normativi. STRUMENTI USATI DALLE DEMOCRAZIE PER FAR FRONTE ALLE EMERGENZE 1. TECNICHE SOSTITUTIVE: Dispositivi giuridici che hanno come scopo quello di provvedere alle emergenze attraverso strumenti non ordinari attivati da quelli stessi soggetti che dettano la disciplina della situazioni normali:  leggi eccezionali di emergenza;  leggi speciali;  provvedimenti esecutivi d'urgenza;  Interpretazione straordinaria di leggi ordinarie. 2. STRUMENTI "ORDINARI" DI NATURA GIURIDICA: dispositivi cui le democrazie ricorrono per affrontare situazioni critiche, anche se non propriamente eccezionali: trattasi di strumenti che seppure parte del quadro costituzionale ordinario che, nondimeno, ne alterano alcune caratteristiche fondamentali: l'equilibrio e la separazione dei poteri, l'esercizio delle funzioni di controllo degli organi esecutivi, il godimento di diritti e libertà da parte dei cittadini. 3. STRUMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA (commissari e authorities): le autorità amministrative realizzano il passaggio da sistemi istituzionali di governo, fondati prevalentemente sulle istituzioni della rappresentanza (partiti e parlamenti) e orientati alla creazione di funzioni di inputs, a sistemi di governi alla rivalutazione di modalità più orientate all'efficienza e all'efficacia. --> delega di funzioni di programmazione e regolazione a organismi esecutivi con cui, da un lato, si vorrebbe fare una risposta alla scarsa continuità e stabilità degli indirizzi di governi; dall'altro, ci si propone di contenere il livelli di conflittualità intrinseca agli istituti rappresentativi. Si tratta di una delega temporanea di poteri straordinari in mano ai commissari, a cui si accompagnano dotazioni finanziarie ed economiche, il cui scopo è quello du intervenire e porre fine a emergenze diverse territorialmente localizzate. STATO D’ECCEZIONE VS. DI EMERGENZA  STATO D’ECCEZIONE: prodotto di una minaccia alla sopravvivenza della comunità politica, intesa come soggetto collettivo;  STATO DI EMERGENZA: prodotto di una condizione più o meno grave di turbamento la cui natura è endogena al sistema del diritto e dei poteri costituzionali e democratici. ( l’emergenza, ove non risulti del tutto estranea all’ordinamento giuridico normale e sia riconducibile a previsioni costituzionali fondamentali, potrebbe essere considerate un’eccezione relativa e non assoluta). ANOMIA Assenza/ mancanza di norme. NUDA VITA (AGAMBEN) Ipotetico grado zero, o grado minimo della vita, vita in quanto tale, “semplice esistenza biologica” SOVRANITA’ Ambito decisionale nel quale si concentrano facoltà e poteri decisionali tali da consentire azioni al di fuori dei vincoli imposti dalle norme giuridiche. Rapporto diritto-sovranità: apparentemente sembrano escludersi (nel senso che o vige l’ordinamento giuridico, e allora la sovranità è tutta ritirata al suo grado minimo, quasi invisibile fondamento del diritto; oppure riaffiora il potere sovrano nella sua interezza e l’ordinamento giuridico viene sospeso. Se si diritto stesso) obbedienza ad una parte del diritto, ossia quelle che ne limitano il potere. Punto in comune con lo stato d'eccezione: DIRITTO DI ECCEZIONE, che si fonda sui seguenti punti: 1. Dovere di disobbedire ad una parte del diritto in virtù degli stessi valori che fondano il dovere di obbedire al diritto in generale; 2. Dovere di disobbedire a una parte del diritto per obbedire ad altre norme, anch'esse parti del diritto. 3. Il diritto d'eccezione esiste in nome del diritto stesso. 4. Il diritto d'eccezione sta nel cuore stesso del costituzionalismo dei diritti. Requisiti applicabili a qualunque ipotesi di diritto di eccezione: 1. Effettiva sussistenza del rischio --> l'ordine sociale è in grave pericolo; 2. Necessità --> deve essere davvero impossibile risolvere il problema con mezzi ordinari; 3. Proporzionalità --> le misure straordinarie devono minimizzare il danno al diritto violato proporzionalmente all'importanza che gli viene attribuita; 4. Buona fede. DOVERE PRUDENZIALE = L'UTILE Dovere inteso come "dover comportarsi un certo modo perché ci conviene, poiché si tratta del mezzo per raggiungere un nostro interesse (scopo). DOVERE NORMATIVO = IL GIUSTO Dovere inteso come "devi comportarti così perché è giusto, anche se non ti conviene". Le ragioni normative sono costituite da valori Si obbedisce al diritto in virtù di un dovere normativo --> ma in virtù di quali valori bisogna obbedire al diritto? N.B. Parlare di obbedienza al diritto in senso stretto sarebbe errato, in quanto il diritto è essere, per cui si deve parlare di obbedienza alla positivizzazione del diritto, cioè alle norme. I valori si dividono in due categorie: 1. Valori dipendenti dal contenuto del documento; 2. Valori indipendenti dal documento o "sostanziali" --> es. Valore del documento (tuttavia, esistono anche costituzioni non scritte, che hanno la stessa identica validità di quelle scritte). Possibile lista di valori per i quali bisogna rispettare la Costituzione: 1. Valore del documento (NO); 2. Valore del costituente democratico (NO); 3. Valore dell'ordine (NON SUFF.); 4. Valore della democrazia --> valore dell'uguale libertà politica dei cittadini (NON SUFF. --> Se una maggioranza dovesse fare sempre leggi gravemente ingiuste, dovremmo osservarle comunque?) 5. Valore dei diritti (OK --> la Costituzione riconosce i diritto individuali di tutti, anche quelli che non fanno parte della maggioranza, come limiti verticali all'autorità). 6. Valore dell'autorità controllata/ del costituzionalismo (OK --> la Costituzione va rispettata perché non si limita a riconoscere i diritti, ma organizza la struttura di autorità che li garantisce di fatto. Si tratta di autorità effettive che, a loro volta democratiche, sono istituite dal costituente democratico, limitate da diritti, e controllate). RIVOLUZIONE LEGALE Def. l'acquisizione del potere necessario per consentire la generazione di un regime autoritario non è necessariamente frutto di un'azione violenta, posta in essere tramite una sollevazione popolare o, secondo lo schema noto del golpe. Vd. Ermachtigunggesetzt (1933) --> Hitler assume i pieni poteri in apparente previsione dell'art. 36 della Costituzione di Weimar.
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