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Il contratto: definizione e classificazione. Il contratto preliminare. - La cessione del contratto., Slide di Diritto Privato

IL CONTRATTO Sommario: 5.1.1. - Il contratto: definizione e classificazione. 5.1.2. - Il contratto preliminare. 5.1.3. - La cessione del contratto.

Tipologia: Slide

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Scarica Il contratto: definizione e classificazione. Il contratto preliminare. - La cessione del contratto. e più Slide in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! CORSO DI DIRITTO PRIVATO Prof.ssa Margherita Oliva QUINTO CREDITO Primo Modulo 2 E’ «l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale». Dalla definizione si deduce che: il contratto ha sempre contenuto patrimoniale ed è un negozio giuridico necessariamente bilaterale o plurilaterale. IL CONTRATTO 5 • L'oggetto deve essere possibile. • La possibilità deve essere sia naturale sia giuridica. Ad esempio, un bene demaniale non può essere oggetto di un contratto di compravendita. • L’oggetto, ancora, deve essere lecito. La liceità è rappresentata dalla non contrarietà dell’oggetto alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. • Infine, l’oggetto deve essere determinato o determinabile, ossia certo e individuato o, quanto meno, individuabile nel momento dell'esecuzione. REQUISITI DELL’OGGETTO 6 Con riguardo al perfezionamento del vincolo contrattuale, si distinguono: contratti consensuali, che si perfezionano con il semplice consenso, e contratti reali, che, si perfezionano con il consenso delle parti e con la consegna della cosa. CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI 7 Sono: il comodato; il mutuo; il deposito; il pegno; la donazione di modico valore; il contratto estimatorio; il contratto di trasporto per ferrovia di cose. I CONTRATTI REALI 10 Il legislatore ha stabilito, ai sensi dell'art. 1351 c.c., che il contratto preliminare è nullo se non è stipulato nella stessa forma del contratto definitivo (forma ad substantiam). FORMA DEL CONTRATTO PRELIMINARE 11 Il c.d. preliminare improprio o compromesso è, a differenza del contratto preliminare, un contratto definitivo, immediatamente efficace, ma che contiene l'obbligo di riprodurre il consenso in forma determinata, ad esempio, con la stipula del rogito notarile ai fini della trascrizione. IL COMPROMESSO 12 La legge 28 febbraio 1997, n. 30 ha introdotto nel codice l'art. 2645 bis c.c. che ha previsto la trascrizione dei contratto preliminare che trasferiscono la proprietà di beni immobili; che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta, che costituiscono la comunione dei diritti sopra indicati; che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili, il diritto di abitazione. TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE 15 La cessione del contratto si differenzia dall'ipotesi del subcontratto con cui non si determina una successione a titolo particolare nei rapporti attivi e passivi, quanto piuttosto la costituzione in capo ad un terzo di una situazione che deriva da quella di uno dei contraenti. IL SUBCONTRATTO CORSO DI DIRITTO PRIVATO Prof.ssa Margherita Oliva QUINTO CREDITO Secondo Modulo 17 In genere, la conclusione di un contratto è preceduta dalle trattative, che hanno, quindi, carattere preparatorio e strumentale. Durante le trattative, le parti hanno il dovere di comportarsi secondo buona fede, cioè con correttezza e lealtà reciproca. LE TRATTATIVE 20 La regola della revocabilità subisce due eccezioni in caso di proposta c.d. ferma (qualora il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, e in caso di opzione. ECCEZIONI ALLA REGOLA DELLA REVOCABILITA’ DELLA PROPOSTA 21 Tale contratto vincola una parte a non ritirare la propria proposta fino ad un certo termine, rimettendo all'altra parte (opzionario) la decisione sulla conclusione del contratto, ossia il diritto di accettare o meno tale proposta; il proponente è liberato dal vincolo quando, entro la scadenza del termine fissato, l'opzionario non si è avvalso della facoltà di concludere il contratto. A differenza della proposta ferma, che è atto unilaterale, nell'opzione la irrevocabilità non discende dalla esclusiva volontà del proponente ma dall'accordo delle parti. CONTRATTO DI OPZIONE 22 E’ quello predisposto dal proponente il cui contenuto non è oggetto di trattative con l'altro contraente. Si pensi, ad esempio, ai contratti cc. dd. standardizzati (polizze assicurative; contratti di acquisto di automobili, etc.) IL CONTRATTO PER ADESIONE 25 L'azione di rescissione del contratto è concessa nel caso in cui lo stesso è stato concluso in stato di pericolo e in caso di lesione, a tutela di chi contrae a condizioni inique. Come l'azione di annullamento, l'azione di rescissione lascia sussistere gli effetti giuridici del contratto «rescindibile» finché non sia accertata la rescindibilità con una pronuncia del giudice. AZIONE DI RESCISSIONE DEL CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI PERICOLO E IN CASO DI LESIONI 26 Presupposti dell'azione sono lo stato di pericolo in cui si trovava uno dei contraenti o un'altra persona (es.: un parente): deve trattarsi di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, l'iniquità delle condizioni a cui il contraente in pericolo ha dovuto soggiacere per salvarsi dallo stato di pericolo e la conoscenza dello stato di pericolo da parte di colui che ne ha tratto vantaggio. PRESSUPPOSTI DELL’AZIONE DI RESCISSIONE DEL CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI PERICOLO 27 Quando sussiste sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto per lesione. Presupposti dell'azione sono la lesione ultra dimidium: ossia la sproporzione fra le due prestazioni superiore alle metà, lo stato di bisogno, inteso come difficoltà economia della parte danneggiata, e l'approfittamento dello stato di bisogno, ossia la consapevolezza di tale stato e la convinzione di trarne una immoderata utilità economica. PRESUPPOSTI DELL’AZIONE DI RESCISSIONE DEL CONTRATTO CONCLUSO IN CASO DI LESIONE 30 Tale risoluzione non esige la proposizione della domanda giudiziale. La parte non inadempiente può, comunque, adire l’autorità giudiziaria che con sentenza dichiarativa accerterà l’eventuale inadempimento. SENTENZA DICHIARATIVA 31 La risoluzione di diritto opera quando la parte, constatato l’inadempimento dell’altra parte, dichiari di volersi avvalere della risoluzione. In tal caso, è necessario che la parte non inadempiente eserciti il diritto potestativo acquistato con la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto e comunichi all'altra parte che intende avvalersi della stessa. RISOLUZIONE DI DIRITTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 32 Ai fini della risoluzione di diritto, qualora non sia stata prevista la clausola risolutiva espressa, la parte adempiente è tenuta ad inoltrare all'inadempiente una diffida ad adempiere, assegnandogli un congruo termine che non può essere inferiore ai 75 giorni; decorso inutilmente detto termine, il contratto si intende risolto. DIFFIDA AD ADEMPIERE 35 La risoluzione di diritto e quella giudiziale sono esperibili quando ricorrano i seguenti presupposti:1) che una parte sia inadempiente, in quanto, per colpa o dolo, non abbia eseguito la prestazione dovuta;2) che l'inadempimento non sia di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Non occorre questo secondo presupposto, ed è sufficiente il semplice inadempimento, se si è in presenza di una clausola risolutiva espressa o se si è violato il termine essenziale. PRESUPPOSTI PER LA RISOLUZIONE DI DIRITTO E GIUDIZIALE 36 L'impossibilità sopravvenuta per una causa non imputabile estingue l'obbligazione con conseguente liberazione della parte che vi era tenuta. Pertanto, nei contratti corrispettivi, viene meno la giustificazione del diritto alla controprestazione. Tale risoluzione opera di diritto. Quando la prestazione è parzialmente impossibile si ha risoluzione parziale. Pertanto, l'altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione, ma può recedere dal contratto se non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale. RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA 37 L'azione di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità è prevista per ovviare ad uno squilibrio fra le prestazioni verificatosi dopo la conclusione del contratto. La parte contro cui è chiesta la risoluzione del contratto può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (la ed. offerta di riduzione ad equità). In caso di eccessiva onerosità la risoluzione non opera di diritto come nel caso di impossibilità sopravvenuta, ma occorre la pronuncia del giudice. RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’ 40 I contratti tipici o nominati sono quelli espressamente disciplinati dal legislatore, in considerazione della loro maggiore diffusione. I CONTRATTI TIPICI 41 In relazione alle caratteristiche strutturali, i contratti tipici possono essere di scambio diretti a realizzare un do ut des , come ad esempio, la compravendita; la permuta, etc; un do ut facies , come, ad esempio, la locazione; il leasing; etc.. Altre categorie di contratti tipici sono quelli di cooperazione nell’altrui attività giuridica, si pensi, ad esempio, al mandato; alla mediazione; etc.; i contratti reali, come, ad esempio, il mutuo; il comodato; etc., i contratti bancari, come, ad esempio, il deposito; lo sconto; etc.; contratti aleatori, come, ad esempio, le assicurazioni; la scommessa; etc.; i contratti diretti a costituire una garanzia, come, ad esempio, la fideiussione; etc.; e i contratti diretti a risolvere una controversia, come, ad esempio, la transazione. CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI TIPICI 42 La compravendita è il contratto che ha ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto, verso il corrispettivo di un prezzo. LA COMPRAVENDITA 45 Il legislatore non richiede una forma solenne per la stipula di un contratto di compravendita, a meno che il bene oggetto di vendita non sia un immobile o un mobile registrato, oppure una promessa di vendita immobiliare. In tali ipotesi, viene richiesta la forma scritta. LA FORMA 46 Il contratto di compravendita comporta a carico del venditore una serie di obblighi: fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o la titolarità del diritto oggetto di scambio; consegnare la cosa al compratore; garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa. OBBLIGHI DEL VENDITORE 47 A carico del compratore ricade l’obbligo di pagare il prezzo. OBBLIGO DEL COMPRATORE 50 La locazione è il contratto con il quale una parte, detta locatore o concedente si obbliga a far e utilizzare ad un altro soggetto, detto conduttore, inquilino, concessionario o affittuario una cosa per un determinato periodo di tempo, in cambio di un corrispettivo. La locazione può avere ad oggetto beni mobili, come, ad esempio, libri, etc., beni immobili urbani, come ad esempio, appartamenti per uso abitativo, e non urbani, come, ad esempio, locali commerciali, e beni produttivi, come, ad esempio, fondi rustici. Il contratto di locazione può essere a tempo determinato o senza determinazione di durata. LA LOCAZIONE 51 Il contratto di locazione fa sorgere l’obbligo a carico del locatore di consegnare e mantenere la cosa in modo da servire all’uso convenuto con detto contratto, mentre, a carico del conduttore, fa sorgere l’obbligo di servirsi della cosa secondo l’uso pattuito e con la diligenza del buon padre di famiglia. OBBLIGHI DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE 52 Il leasing o locazione finanziaria è il contratto attraverso il quale taluno, detto concessionario o conduttore rice ve dal concedente o locatore un bene verso pagamento di un canone per un tempo determinato e con l’assunzione di ogni rischio per il caso di perimento o di cattivo funzionamento del predetto bene. IL CONTRATTO DI LEASING 55 L’oggetto dell’appalto deve essere determinato o determinabile. In genere, è rappresentato idealmente da un progetto predisposto a cura del committente. Il corrispettivo può essere stabilito a forfait o a misura. Quando le parti non precisato l’importo del corrispettivo, il compenso spettante all’appaltatore viene fissato con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi. L’appaltatore ha diritto ad un ulteriore compenso se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzioni derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore. L’OGGETTO E IL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 56 Il contratto di trasporto fa sorgere a carico di una parte, detta vettore l’obbligo di trasferire cose o persone da un luogo ad un altro e il diritto a favore dello stesso di ricevere un corrispettivo da parte del richiedente la prestazione. IL TRASPORTO 57 Nel Trasporto di cose, il vettore è responsabile della custodia delle stesse durante il trasporto, mentre in quello di persone manca tale affidamento, in quanto le persone sono tenute a cooperare con il vettore per evitare danni a se stessi. RESPONSABILITA’ DEL VETTORE 60 L’obbligo del mandatario è quello di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia. OBBLIGO DEL MANDATARIO 61 Il contratto di mandato, essendo fondato sull’intuitus personae , si scioglie per morte o per sopravvenuta incapacità del mandante o del mandatario. L’estinzione del mandato può anche avvenire per dichiarazione unilaterale, ovvero per revoca del mandante, oppure per rinuncia del mandatario, comunicata all’altra parte. ESTINZIONE DEL CONTRATTO DI MANDATO CORSO DI DIRITTO PRIVATO Prof.ssa Margherita Oliva QUINTO CREDITO Quinto Modulo 65 Il deposito irregolare ha ad oggetto una quantità di denaro o di altre cose fungibili delle quali viene concessa al depositario la facoltà di servirsi, con l’obbligo di restituire non le stesse cose, ma la stessa quantità di esse. IL DEPOSITO IRREGOLARE 66 Il comodato è il contratto con il quale una parte, c.d. comodante consegna all’altra, c.d. comodatario una cosa mobile o immobile, affinché questa se ne serva (prestito d’uso) per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta, ma senza essere tenuta a pagare alcun corrispettivo. IL COMODATO 67 Il mutuo o prestito di consumo è il contratto con il quale una parte, c.d. mutuante consegna ad un’altra, c.d. mutuatario una determinata quantità di denaro, o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità. IL MUTUO 70 L’istituto bancario rilascia al cliente – depositante un libretto, che può essere nominativo o al portatore, sul quale vengono annotati i versamenti e i prelevamenti. Di regola, il deposito è remunerato dalla banca, con un riconoscimento di interessi a favore del depositante. LIBRETTO NOMINATIVO O AL PORTATORE 71 Lo sconto è un’operazione attiva (il cliente è debitore della banca) ed è il contratto con il quale la banca, alla quale viene ceduto un credito non ancora scaduto che il cliente ha verso terzi, anticipa a quest’ultimo l’importo del credito. Pertanto, lo sconto è una cessione di credito contro corrispettivo. LO SCONTO 72 Le cassette di sicurezza rientrano tra le operazioni accessorie offerte dalla banche. In genere, sono rappresentate da recipienti collocati in stanze corazzate dell’istituto bancario all’interno dei quali il cliente che ha stipulato il contratto può custodire ciò che ritiene con assoluta riservatezza, in quanto la banca non ha la possibilità di verificare il contenuto. LE CASSETTE DI SICUREZZA 75 La rendita si definisce fondiaria se è costituita mediante alienazione di un immobile e semplice se è costituita mediante la cessione di un capitale. LA RENDITA FONDIARIA 76 La rendita vitalizia ha natura tipicamente aleatoria, dura per tutta la vita della persona a cui favore viene costituita e può essere costituita per contratto e per testamento. LA RENDITA VITALIZIA 77 L’assicurazione è il contratto con il quale una parte, c.d. assicuratore, verso pagamento di una somma di danaro, detta premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita. Il contratto di assicurazione può essere stipulato contro i danni e sulla vita. Un particolare tipo di contratto di assicurazione è rappresentato dalla c.d. assicurazione della responsabilità civile. I CONTRATTI ALEATORI. L’ASSICURAZIONE 80 La fideiussione si costituisce mediante un contratto col quale un terzo si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'obbligazione altrui. Di regola, la fideiussione presuppone un accordo con il debitore principale, ma tale accordo non è essenziale. LA FIDEIUSSIONE 81 La fideiussione costituisce un'obbligazione accessoria: la garanzia sussiste e continua a sussistere in quanto sia valida, e finché rimanga valida, l’obbligazione principale. La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose; può essere prestata per parte del debito e a condizioni meno onerose. VALIDITA’ DELLA FIDEIUSSIONE 82 La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione futura o condizionale. Particolare tipo di fideiussione per obbligazioni future è la c.d. fideiussione omnibus che si ha quando un soggetto si obbliga a garantire l'adempimento di ogni obbligazione già sorta o che sorgerà a carico di altro soggetto, senza la previsione né di limiti di durata né di limiti quantitativi. FIDEIUSSIONE FUTURA 85 La transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Tale contratto è caratterizzato dal sacrificio reciproco delle parti e con lo stesso si evita il rischio di una condanna al pagamento delle spese processuali. LA TRANSAZIONE 86 La transazione può avere ad oggetto qualsiasi diritto ad esclusione dei diritti indisponibili, ovvero di diritti che per definizione e contenuto sono sottratti alla disponibilità negoziale delle parti. OGGETTO DELLA TRANSAZIONE 87 La cessione dei beni ai creditori è un contratto con cui il debitore incarica tutti o alcuni creditori di liquidare tutte o parte delle sue attività e di ripartirne tra di loro il ricavato, in soddisfacimento dei rispettivi crediti. LA CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI
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