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Il contratto di compravendita, Dispense di Diritto Privato

Una definizione del contratto di compravendita e ne analizza le caratteristiche principali. In particolare, vengono descritti gli oggetti del contratto, i suoi effetti reali e obbligatori, nonché le obbligazioni a carico del venditore e del compratore. Vengono inoltre esaminati i casi di vendita obbligatoria e di vendita di cosa altrui. Il testo si presenta come un utile strumento di studio per gli studenti di giurisprudenza e di economia, nonché per chiunque sia interessato a conoscere le basi del diritto commerciale.

Tipologia: Dispense

2019/2020

In vendita dal 20/09/2022

lucia-caravita
lucia-caravita 🇮🇹

4 documenti

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Scarica Il contratto di compravendita e più Dispense in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! I SINGOLI CONTRATTI – CAP.8 1.1 Il contratto di compravendita La definizione della compravendita è contenuta nell’art. 1470 del Codice civile: “La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”. Il contratto di compravendita ha un duplice oggetto: 1. Trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto; 2. Verso corrispettivo di un prezzo. Quindi, la funzione della vendita deve essere individuata nello scambio della proprietà di un bene verso un corrispettivo pecuniario. La compravendita si configura come: - Un contratto tipico, quindi rientra nei tipi espressamente regolati dal codice civile; - Un contratto a titolo oneroso: perché con esso si attua il trasferimento di un diritto verso il corrispettivo di una somma di denaro, detta prezzo; - Un contratto consensuale: in quanto si perfeziona con il realizzarsi dell’accordo delle parti, senza bisogno della consegna del bene o del pagamento del prezzo; - Un contratto traslativo: in quanto è caratterizzato al fatto che il trasferimento del diritto, di regola, si verifica automaticamente al perfezionarsi dell’accordo, come enunciato all’art.1376 C.c.:” Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa determinata (specifica), la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprieta' o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”. La vendita, congiuntamente agli effetti reali, determina anche effetti obbligatori, in questo essa è fonte di obbligazioni, sia per il venditore sia per il compratore. A carico del compratore sorge l’obbligazione di pagamento del prezzo; al venditore sorgono una serie di obbligazioni elencate all’art.1476 C.c.:” Le obbligazioni principali del venditore sono: 1. consegnare la cosa al compratore; 2. fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto; 3. garantire il venditore dell’evizione dei vizi della cosa. 1)consegnare la cosa al compratore, che questo nel frattempo ha già acquistato in proprietà, come effetto immediato del consenso manifestato al momento dell’accordo. 2)fargli acquistare la proprieta' della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto (vendita obbligatoria): vi sono ipotesi di vendita nelle quali il trasferimento del diritto è rinviato al verificarsi di altri determinati fatti o atti, in tal caso la vendita, pur configurandosi come contratto traslativo, non è ad effetti reali immediati bensì ad effetti obbligatori, perché l’effetto traslativo non si collega al consenso in via immediata, ma solo in via mediata, tramite cioè l’adempimento da parte del venditore dell’obbligazione di far acquistare la proprietà del bene al compratore. Le parti concludono una vendita di cosa futura e l’acquisto della proprietà non si produrrà al momento della conclusione della vendita, bensì sarà rinviato al momento in cui il bene verrà a esistenza, cioè la separazione del bene dalla cosa madre (es. acquisto 100 bottiglie, la separazione avviene quando le 100 bottiglie vengono separate dalle 1.000 dell’insieme). Nel caso la cosa non venga ad esistenza il contratto è nullo. Ma può darsi che il compratore si sia assunto tutto il rischio della mancata venuta ad esistenza della cosa, impegnandosi a pagare come il prezzo, ovviamente molto più basso di quello che avrebbe pattuito se non si fosse assunto tale rischio→ si parla di vendita della speranza, che è valida, in quanto contratto aleatorio, anche nell’ipotesi che la cosa non venga ad esistenza. La vendita obbligatoria si configura nei seguenti casi: o Vendita di cosa determinata solo nel genere→art. 1378 c.c.: “Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprieta' si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere”. In questo tipo di vendita, la proprietà passerà al compratore al momento dell’individuazione, cioè quando avviene la separazione fisica dell’oggetto dalla cosa madre. (Es. acquisto 100 bottiglie, la separazione avviene quando le 100 bottiglie vengono separate dalle 1.000 dell’insieme); o Vendita alternativa →La vendita alternativa è quella che può avere per oggetto più cose alternativamente, e che diventa perfetta solo dopo la scelta. Art. 1285: “Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra”; art.1286 c.c.: “La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo”. In questo tipo di vendita, l’effetto traslativo è rinviato al momento della scelta, che normalmente spetta al venditore; o Vendita di cosa altrui (1478, 1479, 1480 c.c.)→ art.1478 C.c.:” Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprieta' del venditore, questi e' obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprieta' dal titolare di essa”; art.1479 C.c.:” Il compratore puo' chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprieta' del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprieta'”; art.1480 C.c.:” Se la cosa che il compratore riteneva di proprieta' del venditore era solo in parte di proprieta' altrui, il compratore puo' chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non e' divenuto proprietario; altrimenti puo' solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno”. Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprieta' del venditore, questi e' obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. In questo tipo di vendita, la proprietà passerà al compratore nel momento in cui il venditore avrà acquistato la proprietà del bene dal suo proprietario originario; se il compratore, nel momento dell’acquisto, ignora che la cosa non appartiene al venditore, può chiedere la risoluzione del contratto, a meno che nel frattempo il venditore non gliene abbia fatto acquistare la proprietà. Tuttavia, vi sono casi in cui la garanzia è esclusa dalla legge e sono elencati all’art.1491 C.c.:” Non e' dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; inoltre non e' dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi”. Se l’oggetto acquistato presenta dei vizi, i rimedi esprimibili sono contenuti all’art.1492 C.c.:” Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore puo' domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione”. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo. Tuttavia, secondo quanto stabilito dall’art.1494 C.c.:” In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”. Il compratore per non perdere i diritti derivanti dal vizio deve far presente al venditore la presenza dei difetti entro 8 gg dalla scoperta. Questo termine però può essere derogato dalle parti. Eccezione: c’è un caso in cui anche se non si denunciano i vizi entro 8 gg senza perdere il proprio diritto ed è contenuto all’art.1495 C.c.” La denunzia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato”. Art.1495 C.c.:” L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' sempre far valere la garanzia, purche' il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”. → quindi se dopo un dall’acquisto dell’oggetto viziato non abbiamo ancora pagato l’intero prezzo, il compratore ci potrà portare in giudizio per condannarci a pagare l’intero prezzo. Tuttavia, il compratore essendo trascorso un anno non può più agire. Ma essendo stato il venditore a portare il compratore in giudizio, allora il compratore se ha denunciato entro 8 giorni dalla scoperta il vizio, potrà richiedere la risoluzione del contratto.
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