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Il contratto di compravendita, Appunti di Economia aziendale

La compravendita è un contratto disciplinato dagli articoli dal 1470 fino al 1509 del codice civile, che la chiama semplicemente vendita.

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 10/06/2018

floriana-gatto
floriana-gatto 🇮🇹

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Scarica Il contratto di compravendita e più Appunti in PDF di Economia aziendale solo su Docsity! La compravendita: gli aspetti giuridici, tecnici e fiscali FINALITA’: Con oggi termineremo tutto il programma che avreste dovuto fare nel primo anno in maniera molto veloce e semplificata: tratteremo dello scambio economico, in particolare della compravendita di merci DEFINENDONE IL CONCETTO E ESAMINANDO LE PRINCIPALI CLAUSOLE TECNICO-GIURIDICHE, CONSIDEREMO POI L’ASPETTO FISCALE (L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E LA SUA APPLICAZIONE). I PRINCIPALI DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA, LE MODALITA’ CON CUI QUESTI SI FORMANO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA FATTURA ED ANCHE SUE FONDAMENTALI TIPOLOGIE. RIPASSO CALCOLI PERCENTUALI, PROPORZIONI, RIPARTI. PREREQUISITI: concetto di scambio nell’ambito dell’attività economica (calcolo percentuale, proporzioni, riparti). LEZIONE I Soggetti economici entrano in contatto tra loro attraverso gli scambi che avvengono sui mercati. In particolare le imprese: • Acquistano sui mercati di approvvigionamento i fattori produttivi necessari allo svolgimento delle loro attività: dove? mercato dei beni (materie prime o merci), mercato del lavoro (personale da impiegare a livello produttivo, commerciale o amministrativo), mercato dei servizi (trasporti e servizi di energia elettrica), mercato assicurativo (copertura dei vari rischi), mercato dei capitali (si procurano i vari mezzi da investire); • Collocano i beni ed i servizi da esse prodotte sui mercati di sbocco. Gli scambi tra le imprese ed i loro: - clienti - i fornitori devono essere regolamentate da norme precise, e ciò avviene con la stipulazione di un CONTRATTO. Esistono diversi contratti: il contratto di compravendita, il contratto di lavoro, il contratto di trasporto, il contratto di locazione, i contratti bancari, i contratti di assicurazione. Tra i contratti cui possono essere oggetto le merci, il più importante certamente è LA COMPRAVENDITA, i cui elementi essenziali sono i soggetti, l’oggetto (merce), il prezzo (il corrispettivo in denaro). Dal punto di vista giuridico la compravendita è un contratto: 1. BILATERALE: i due contraenti assumono obblighi reciproci. Quali sono questi obblighi? Per il venditore: 1) la consegna della merce (che deve avvenire nel tempo e nel luogo previsti, riguardare beni la cui qualità e quantità corrisponda a quanto pattuito). 2) la garanzia dell’evizione (che sulla merce non esistono precedenti diritti altrui). 3) la garanzia da vizi e difetti occulti (che la garanzia che la merce non presenti difetti qualitativi nascosti, che la rendano non idonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano il valore). Per il compratore: 1. Il ritiro della merce (nel tempo e nei modi previsti dal contratto) 2. Pagamento del prezzo (nei tempi e modalità previste) 2. CONSENSUALE: si perfeziona con il raggiungimento dell’accordo fra le parti, un consenso su tutti gli elementi del contratto. 3. A TITOLO ONEROSO: ciascun contraente sopporta un onere, in cambio di un vantaggio economico (la consegna della merce contro il pagamento del prezzo). 4. TRASLATIVO DELLA PROPRIETA’: produce l’effetto di trasferire la proprietà del bene dal venditore al compratore. LE FASI DELLA COMPRAVENDITA La conclusione di un contratto di compravendita si svolge attraverso tre fasi fondamentali: 1)LA TRATTATIVA: i potenziali contraenti entrano in contatto e confrontano le rispettive proposte. La proposta iniziale può partire dal venditore attraverso l’invio di cataloghi, listini prezzi o lettere d’offerta oppure dal compratore mediante la richiesta di informazioni sulle condizioni di vendita da parte del fornitore. 2) LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: accettazione della controparte, rispetto a chi ha fatto la proposta o la controproposta. La legge non impone una forma specifica, dipende dal valore dei beni negoziati, dalla fiducia tra le parti e dalle modalità di contrattazione (in presenza o a distanza), per cui il contratto può essere stipulato: • Con accordo verbale; • Con uno scambio di corrispondenza anche via telefax; • Attraverso contratti scritti (compresi i contratti a tipo uniforme dove vengono prestampate le principali condizioni) • Attraverso Internet, nell’ambito del commercio e-commerce, LUOGO Il Codice Civile stabilisce che il compratore deve effettuare il pagamento nel luogo indicato in contratto che può essere: • la piazza del venditore; • la piazza del compratore; • una terza piazza. La legge dispone che, in mancanza di accordi contrattuali il pagamento sia effettuato al momento e nel luogo in cui viene eseguita la consegna dei beni. MODALITA’ all’interno dell’euro non ci si pone problemi, per il pagamento che avviene tra paesi diversi il pagamento può essere effettuato utilizzando: • La moneta del venditore; • La moneta del compratore; • Una terza moneta. I mezzi di pagamenti che il compratore ha a disposizione per estinguere il suo debito sono molteplici ed in continua evoluzione: denaro contante, assegni bancari e circolari, cambiali, ricevute bancarie, giroconti e bonifici, versamenti e così via. Ma come si determina il prezzo? Dall’incontro della domanda e dell’offerta che gli operatori esprimono in un determinato momento (quando la domanda supera l’offerta, il prezzo tende ad aumentare e viceversa): è la sintesi di tutte le clausole contrattuali comprese quelle relative alla qualità e alla quantità della merce. Le imprese quindi fissano un prezzo giudicato remunerativo: il prezzo remuneratore è quello che consente di coprire tutti i costi dei fattori produttivi, compresi quelli forniti dall’imprenditore. Come si raggiunge. Partendo dal costo d’origine: ovvero le merci sono acquistate ad un costo specifico dal fornitore. Ma all’acquisto delle merci si accompagnano sempre dei costi accessori (trasporto, assicurazione, imballaggi), i quali ne incrementano il valore e formano così IL COSTO PRIMO DI ACQUISTO (costo d’origine + costi accessori), la merce dovrà poi essere conservata, confezionata per la vendita, ci saranno poi ulteriori costi dovuti all’organizzazione commerciale ed alla vendita che formeranno una QUOTA DI COSTI INDIRETTI (cioè non riferibili in modo oggettivo ad una singola partita di merci, sono spesso quantificati pari ad una percentuale del costo primo). Si arriva così al COSTO COMPLESSIVO (COSTO PRIMO +QUOTA DI COSTI INDIRETTI). Il prezzo di vendita però non può essere pari al costo complessivo perché altrimenti l’imprenditore così non subirebbe perdite ma nemmeno alcun compenso dalla sua attività (per il capitale, il lavoro ed il rischio investito nell’azienda). Il prezzo di vendita dovrà perciò tenere presente di UN MARGINE DI UTILE, che coprirà i fattori conferiti dall’imprenditore ossia : • L’interesse di computo, ovvero la remunerazione del capitale proprio. • Lo stipendio direzionale, per la sua attività. • Il rischio, che la gestione d’impresa comporta. IL PREZZO è DUNQUE LA SINTESI DI QUESTA NEGOZIAZIONE, DI QUESTE CONDIZIONI CONTRATTUALI. Ricapitoliamo… Il contratto di compravendita si svolge generalmente attraverso tre fasi, ognuna delle quali è caratterizzata dalla presenza di alcuni documenti: 1)trattative: - La lettera d’offerta (caratteristiche dei prodotti, condizioni di vendita e prezzi praticati), listino di vendita, catalogo se la proposta iniziale parte dal venditore. • La lettera di richiesta di offerta, se la proposta iniziale proviene dal compratore. 2)Per la stipulazione del contratto vengono emessi: - l’ordine di acquisto e la conferma d’ordine. 3)Nella fase dell’esecuzione del contratto il venditore è tenuto ad emettere alcuni documenti: - la fattura, è redatta per comprovare l’esecuzione del contratto (determina infatti l’importo dovuto dal compratore, definisce l’importo dell’Iva, gli obblighi civilistici e fiscali). La sua emissione è un obbligo sancito sia dal Codice Civile (tutte le fatture devono essere conservate in originale per un tempo di 10 anni art 2214) sia dalla legge fiscale (ai fini dell’applicazione IVA). Le fatture devono essere datate e numerate in ordine progressivo per anno solare, possono essere emesse in via elettronica. La fattura si considera emessa quando viene consegnata o spedita alla controparte e di norma deve essere redatta in due esemplari (uno per il venditore, uno per il compratore). Si può emettere una unica fattura per tutte le cessioni di beni verso un medesimo cliente, effettuate nello stesso giorno. Le fatture ricevute, le copie delle fatture emesse ed i documenti di consegna devono essere conservati fino a quando non sono tati definiti gli accertamenti corrispondenti al periodo d’imposta, anche oltre 10 anni previsti dal codice civile. Nella fattura possono distinguersi essenzialmente due parti: 1. La parte descrittiva o introduttiva; 2. La parte tabellare o corpo della fattura. 1. Nella parte descrittiva o introduttiva della fattura figurano i seguenti elementi: 1. I dati identificativi del venditore-emittente (ditta, denominazione, ragione sociale, residenza, domicilio, partita Iva); 2. I dati identificativi del compratore 3. Il numero della fattura, progressivo per anno solare 4. La sintesi delle principali condizioni contrattuali; 5. Altri eventuali dati relativi alla stipulazione ed all’esecuzione del contratto (rif.alla spedizione merce) 6. La data ed il numero di documenti di trasporto cui essa si riferisce (per la fattura differita) 2. La parte tabellare della fattura contiene generalmente i seguenti elementi: • La quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati; • La descrizione (natura e qualità) degli stessi; • Il prezzo unitario e l’importo complessivo della fornitura; • Gli altri dati necessari per determinare la base imponibile (cioè l’importo sul quale si calcolerà l’Iva) • Il totale imponibile, l’aliquota Iva e l’ammontare dell’imposta. • Gli altri importi a debito del compratore, ma esclusi o esenti Iva • Il totale fattura, ossia l’importo complessivo dovuto dal compratore. IVA – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Lo Stato si procura i mezzi necessari per svolgere i suoi compiti in campo politico, amministrativo, economico e sociale attraverso la tassazione degli scambi economici, mediante le imposte indirette. Le imposte indirette sono così chiamate perché non colpiscono la ricchezza in sé- reddito e patrimonio- ma la capacità contributiva quindi i comportamenti come scambi e consumi che fanno presumere una certa ricchezza del contribuente. Essa colpisce appunto il valore aggiunto di un bene o di un servizio, il valore aggiunto è dato dalla differenza di vendita al consumatore finale – il costo dei fattori impiegati nella sua produzione. Il valore aggiunto ha una formazione graduale, ovvero risulta dalla somma degli incrementi che si realizzano ad ogni passaggio nell’ambito del circuito distributivo che collega il produttore al consumatore: L’imposta da versare non si determina per ogni operazione di vendita ma per MASSE DI ATTI ECONOMICI e con un meccanismo che prende il nome di DEDUZIONE DI IMPOSTA DA IMPOSTA: ovvero sia l’imposta da pagare è calcolata come differenza tra l’IVA a debito sulle vendite (si considerano gli importi complessivi delle vendite del periodo e dell’Iva sulle stesse)- l’Iva a Se si vuole calcolare direttamente il prezzo del bene comprensivo di IVA si può ricorrere ad un calcolo percentuale sopra cento: (100+aliquota): 100= x: imponibile dove x rappresenta l’imponibile più IVA per cui avremo (100+22):100=x:50 da cui 122x50:100 = 61 se invece si conosce il prezzo comprensivo di Iva ( ad esempio compriamo al dettaglio un maglione ) e vogliamo scorporare l’IVA avremo una incognita diversa per cui : (100+aliquota):100=(imponibile+iva):x da cui 122:100=61:x da cui 100x61:122= 50 che è il prezzo senza iva. I principali obblighi dei contribuenti Iva In base al loro volume d’affari i contribuenti Iva si distinguono in : ordinari e minori. I soggetti passivi d’IVA sono tenuti a rispettare una seri di obblighi: • obbligo di dichiarazione di inizio attività (da presentare al Registro delle imprese e ti arriverà il numero partita Iva dall’agenzia delle Entrate. Questo numero individua i contribuenti nei rapporti con l’Erario). • Obbligo di fatturazione (ogni cessione o prestazione deve essere documentata con l’emissione di una fattura, cartacea o elettronica). • Obbligo di registrazione: tutte le fatture emesse e le fatture ricevute sono annotate su appositi registri. • Obbligo di liquidazione periodica: i contribuenti devono mensilmente calcolare la differenza tra l’Iva sulle vendite e l’Iva sugli acquisti per determinare il saldo IVA da versare all’Erario, se a loro debito, oppure da recuperare nella liquidazione mensile successiva se a loro credito. (i contribuenti minori possono liquidare trimestralmente) • Obbligo di versamento in una data precisa, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui la liquidazione periodica si riferisce per chi effettua la liquidazione mensile, per i contribuenti minori che hanno scelto la liquidazione trimestrale, devono effettuarla entro il 16 entro del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, maggiorando l’importo da versare dell’1% a titolo di di interessi . • Obbligo del versamento dell’acconto IVA entro il 27 dicembre determinato sulla base delle operazioni effettuate alla data del 20 dicembre oppure in misura dell’88 per cento dell’importo versato per il mese di dicembre dell’anno precedente o dell’importo che si prevede dovuto per il mese di dicembre dell’anno in corso (F24). • Obbligo di comunicazione dati IVA entro la fine del mese di febbraio. • Dichiarazione annuale, un modello apposito compilato per consentire controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’Iva si versa in via telematica, assieme alle ritenute fiscali operate ed ai contributi INPS e INAIL (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali), con il MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO (mod. F24) Esistono due tipi di fattura: - la fattura immediata, emessa entro 24 ore del giorno in cui la merce è stata consegnata o spedita e può essere inviata al compratore anche tramite sistemi informatici e la fattura differita. - la fattura differita, non può mai riguardare le prestazioni di servizi. Deve essere emessa entro il 15 giorno del mese solare successivo a quello di consegna o di spedizione dei beni. Può essere emessa una unica fattura riepilogativa di tutte le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Può essere emessa solo se si riferisce a operazioni per le quali sia stato redatto un documento di trasporto o un altro documento equivalente. Per la fatturazione differita è necessario per ogni spedizione o consegna venga emesso un apposito documento di trasporto o altro documento idoneo ad identificare i soggetti fra i quali l’operazione è effettuata e avente le caratteristiche determinate da un apposito decreto del Ministeri dell’Economia e delle finanze. - il documento di trasporto, obbligatorio quando si vuole emettere la fattura differita (fattura emessa in data successiva a quella della consegna o spedizione della merce). Tale documento deve essere emesso in due esemplari dal soggetto che cede il bene: una copia di essa per il venditore, l’altra può scortare la merce o essere spedita all’acquirente. Il DOCUMENTO DI TRASPORTO (o documento di consegna) deve contenere: 1. La data di compilazione (generalmente coincide con la data di consegna dei beni) 2. Il numero progressivo (attributo al documento all’atto della sua emissione) 3. Le generalità del cedente (ditta, denominazione, ragione sociale, domicilio, residenza, partita Iva) 4. Le generalità del cessionario (come sopra esclusa la partita Iva) 5. Le eventuali generalità dell’impresa incaricata del trasporto 6. La natura, la quantità e qualità (espressa in cifre dei beni traportati) 7. La data di effettiva spedizione/consegna delle merci (se avviene in un momento successivo alla compilazione del documento). LA BASE IMPONIBILE ED I SUOI ELEMENTI I principali elementi che, insieme con l’importo delle merci, concorrono a determinare la base imponibile Iva sono i seguenti: 1. Gli sconti incondizionati: sono quelli la cui concessione è già certa al momento dell’emissione della fattura (sconti per quantità, o praticati a certe categorie di operatori o in certi periodi dell’anno). Vengono calcolati direttamente in fattura, portandoli in diminuzione dell’importo della merce. 2. Gli sconti condizionati sono concessi in dipendenza di un evento incerto che al momento della fatturazione non si è ancora verificato (sconti ad esempio legati alle modalità alternative di pagamento, o subordinati al raggiungimento di un dato volume di acquisti in un dato periodo di tempo). Tale sconto, ovviamente al momento della fatturazione non può essere dedotto, non viene conteggiato perché non si sa se si verificherà. 3. Le spese non documentate o a forfait: riguardano l’addebito di somme per servizi accessori prestati dal venditore stesso (ad es per montaggio, collaudo etc) 4. Gli imballaggi fatturati a parte (sono da assoggettare ad Iva) Sono esclusi dalla base imponibile Iva: • Le spese documentate, ovvero spese accessorie che il venditore ha anticipato “in nome e per conto del compratore”, ad esempio quando il venditore anticipa e paga le spese di trasporto a nome del compratore avendo pattuito franco magazzino venditore e ne addebita l’importo in fattura. • Le cauzioni per imballaggi a rendere, ossia le somme richieste dal venditore per garantirsi dalla mancata restituzione degli imballaggi forniti. Poiché l’addebito per la cauzione è provvisorio su di esso non si applica l’Iva. • Gli interessi per dilazioni di pagamento (operazione esente) L’IMPONIBILE NELLE FATTURE A PIU’ ALIQUOTE 1) fatture immediate: entro 15 giorni dall’emissione 2) fatture differite: entro il termine di emissione ( cioè entro il 15 giorno del mese successivo a quello della consegna o della spedizione risultante dal relativo documento di trasporto). PS: OCCORRE RICORDARE CHE, INDIPENDENTEMENTE DALLA DATA IN CUI VIENE ESEGUITA LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE, L’IVA A DEBITO CHE DA ESSE RISULTA VA CONTEGGIATA NELLA LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE DI CONSEGNA O DI SPEDIZIONE DELLE MERCI • Registro degli acquisti; Si annotano le fatture inviate dai fornitori di beni e servizi. La registrazione di tali fatture deve essere eseguita prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale nella quale viene esercitato di diritto di detrazione dell’Iva a Credito da esse risultante. Tale diritto può essere esercitato, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello cui il diritto stesso è sorto. • Registro dei corrispettivi (per chi emette scontrini e ricevute) Si annota, suddiviso per aliquota d’imposta, l’importo globale inclusa Iva, delle vendite al dettaglio effettuate in ciascun giorno. L’annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno di effettuazione delle operazioni, entro il giorno non festivo successivo. Tuttavia le operazioni per le quali sono rilasciati scontrino fiscale e ricevuta possono essere annotate con un’unica registrazione mensile da effettuarsi entro il giorno 15 del mese successivo. UNITA’ E Nelle moderne economie gli scambi economici generano RAPPORTI CREDITIZI (rapporti tra controparti), di norma regolati in forma monetaria (attraverso il pagamento di un corrispettivo in denaro). Tale regolamento monetario tra gli scambi può essere rispetto allo scambio stesso: - anticipato, immediato, differito. Per estinguere i rapporti creditizi si utilizzano mezzi di pagamento, che nel corso del tempo hanno avuto una continua evoluzione. Superata la fase del baratto si sono via via affermate come mezzo di pagamento: • la moneta metallica (moneta di rame e bronzo, poi oro e argento); • la moneta cartacea o cartamoneta (i biglietti di banca o banconote); • gli assegni (moneta bancaria cartacea); • e la moneta elettronica (tutte le procedute che consentono di trasferire fondi attraverso appositi circuiti telematici interbancari. Accade però, delle volte, che le imprese hanno concesso dilazioni di pagamento ai loro clienti ma si trovano in situazioni di scarsa liquidità, possono perciò smobilizzare i crediti, ovvero trasformare in denaro i propri crediti prima della loro scadenza cedendoli a terzi. Nella cessione del credito, il credito è “contenuto” in particolari documenti detti titoli di credito: sono quindi documenti che incorporano un diritto di credito ossia il diritto a ricevere una data prestazione. Facendo riferimento al loro contenuto si distinguono 3 categorie di titoli di credito: • titoli di credito propriamente detti (attribuiscono al legittimo possessore il diritto di ricevere una somma di denaro). CAMBIALI ED ASSEGNI; • titoli di credito di massa (detti anche valori mobiliari. Attribuiscono al possessore diritti diversi a seconda della posizione che egli viene ad assumete nei confronti del soggetto emittente); AZIONI, OBBLIGAZIONI, TITOLI DI STATO. • titoli rappresentativi di merci (attribuiscono al possessore il diritto di farsi consegnare una determinata merce, nonché la facoltà di traferirla a terzi mediante il trasferimento del titolo di credito). Facendo riferimento alle modalità di circolazione si hanno: • titoli di credito al portatore, trasferibili mediante la pura e semplice consegna manuale (dal cedente al cessionario); OBBLIGAZIONI DI SOCIETA’ DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI; TITOLLI DEL DEBITO PUBBLICO • titoli di credito all’ordine, trasferibili mediante girata; CAMBIALE, ASSEGNI, FEDE DI DEPOSITO • titoli di credito nominativi (sono intesti a una determinata persona, la quale è la sola che può esercitare il diritto di credito in essi incorporato, a condizione che il suo nome si anche annotato in un apposito registro tenuto dall’emittente.) Sono titoli nominativi quasi tutte le AZIONI. I titoli di credito propriamente detti - CAMBIALI E ASSEGNI - presentano una serie di caratteristiche che, come abbiamo accennato ne rendono estremamente semplice e sicuro il trasferimento. Le caratteristiche fondamentali di tali titoli di credito sono infatti le seguenti: • l’incorporazione del diritto a ricevere la prestazione indicata nel titolo, ovvero il titolo non soltanto comprova il credito ma lo rappresenta giuridicamente • la letteralità: il contenuto e l’ampiezza del diritto incorporato nel titolo sono esattamente quelli risultanti dalle espressioni letterali in esso riportate. Pertanto al creditore non possono essere in alcun caso opposte obiezioni in base ad accordi o clausole che non appaiono nel testo letterale del titolo. • l’autonomia: significa che ciascun successivo possessore legittimo del titolo acquista un diritto originario, come se questo sorgesse per la prima volta e ad ogni passaggio • l’astrattezza deriva dal fatto che sul titolo non compare il tipo di rapporto contrattuale che gli ha dato origine, che rimane quindi irrilevante 2. la cambiale tratta, che contiene un ordine incondizionato di pagamento, per un dato importo e per una certa scadenza. Intervengono, in questo caso tre soggetti: • il traente : colui che redige la cambiale e ordina di pagare la somma indicata al trattatario; • il trattatario, cioè il soggetto (debitore del traente) cui si ordina di pagare e che diventa l’obbligato principale della tratta dopo l’accettazione (firma nella facciata anteriore della cambiale); • il beneficiario: il soggetto a favore del quale la tratta viene emessa e che alla scadenza avrà diritto a riscuoterla, a meno che non abbia in precedenza trasferito il titolo ad altri LA SCADENZA E ALTRI ELEMENTI DELLE CAMBIALI. LA SCADENZA PUO’ ESSERE: • a vista: la cambiale è pagabile quando è presentata al debitore, non oltre un anno dalla data di emissione; • a certo tempo vista: la cambiale è pagabile un certo tempo dopo la presentazione al debitore (questo tempo decorre dall’accettazione); • a certo tempo data: la cambiale scade dopo un certo tempo dalla data di emissione; • a giorno fisso: la cambiale è pagabile nel giorno indicato. BOLLO Le cambiali sono soggette ad una imposta di bollo. GARANZIE Nei casi in cui il debitore principale non ispiri fiducia il creditore può richiedere l’intervento di una persona che garantisca in tutto o in parte il pagamento dell’effetto mediante la propria firma di AVALLO (L’AVALLANTE GARANTISCE PER L’AVALLATO). GIRATE Poiché è un titolo all’ordine, la cambiale ed i diritti in essa incorporati vengono trasferiti generalmente mediante GIRATA. La girata che va fatta sul retro della cambiale è l’atto con il quale una persona, detta girante, trasferisce la cambiale ed i diritti ad essa inerenti ad un’altra persona detta giratario: deve essere incondizionata e non può essere limitata ad una parte dell’importo. Esistono due tipi di girata: 1. la girata propria trasferisce a terzi la proprietà e tutti i diritti incorporati nella cambiale; può essere in bianco o in pieno. 2. La girata impropria non trasferisce la proprietà della cambiale, ma attribuisce solo particolari diritti o incarichi al nuovo possessore del titolo. LO SCONTO, IL PAGAMENTO, IL RINNOVO DELLA CAMBIALE Quando necessiti di liquidità, il possessore di cambiali non ancora scadute può trasformare in denaro i crediti in esse incorporati “smobilizzandoli” mediante una operazione di sconto. Lo sconto cambiario è un contratto con il quale la banca anticipa al cliente- scontista, con la clausola salvo buon fine, il valore nominale delle cambiali diminuito dello sconto e di altri compensi. Ciò significa che se a scadenza il debitore cambiario è insolvente, la banca può richiedere il pagamento al cliente scontista
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