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Il Governo e le funzioni, Appunti di Diritto

Composizione - organizzazione dei ministeri - articolazione periferica dei ministeri - procedimento di formazione del governo - rapporto di fiducia tra il governo e il parlamento - organizzazione amministrativa periferica dello Stato - le forme di raccordo tra i livelli del governo - il potere sostitutivo del governo

Tipologia: Appunti

2019/2020

In vendita dal 15/08/2020

chiara-nasini
chiara-nasini 🇮🇹

4.5

(76)

38 documenti

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Scarica Il Governo e le funzioni e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity! 4 Maggio 2020 IL GOVERNO Il Governo è l’organo costituzionale, titolare del potere esecutivo, al quale spetta promuovere ed attuare l’indirizzo politico dello Stato ed è altresì il vertice dell’amministrazione statale. 1. FUNZIONI POLITICHE: individuazione del programma di Governo, definizione dell’indirizzo; 2. FUNZIONI DELIBERATIVE: adozione di atti aventi forza di legge (decreti legge, decreti legislativi); esercizio della potestà amministrativa generale (attraverso regolamenti, provvedimenti amministrativi generali); 3. FUNZIONI DI CONTROLLO: finalizzati a verificare il rispetto degli obbiettivi perseguiti dalle Pubbliche Amministrazioni La disciplina normativa del Governo è reperibile nella Costituzione, nel titolo III ART.92-96. Dalla lettura di questi articoli si può evincere una definizione onnicomprensiva di Governo “Governo in senso stretto: organo costituzionale legato da un rapporto di fiducia al Parlamento e chiamato a formulare con questo gli indirizzi di politica generale. Il Governo come apparato burocratico: organo che sovrintende la Pubblica Amministrazione. Governo come organo coadiuvato da altri organi: CNEL, consiglio di Stato, Corte dei conti.” COMPOSIZIONE Il Governo è un organo costituzionale complesso. In base a quanto è previsto dall’ART.92 della Costituzione I comma: “Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme al Consiglio dei ministri”. Gli organi necessari sono: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: E’ il capo del Governo e presiede il Consiglio dei Ministri. Ha il compito generale di dirigere la politica del Governo, senza tuttavia collocarsi in posizione superiore rispetto a quella dei Ministri ma in posizione comunque differenziata (primus inter pares). In base al II comma dell’ART.92 viene nominato dal Presidente della Repubblica in esito ad una specifica procedura (le consultazioni). Ai sensi dell’ART.95 “Il presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri”. Queste attività sono: la convocazione del Consiglio dei Ministri, la direzione dei lavori in seno al Consiglio dei Ministri, la direzione dei lavori delle Conferenze, emana i DPCM (natura regolamentare), l’indicazione al Presidente della Repubblica della lista dei ministri per la nomina, appone la controfirma su tutti gli atti aventi valore di legge dopo che sono stati firmati dal Presidente della Repubblica, esercita il controllo sul Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Il presidente del Consiglio attualmente in carica è Giuseppe Conte. CONSIGLIO DEI MINISTRI: E’ la sede collegiale (=organi composti) decisionale del Governo, in senso alla quale vengono discusse e assunte le più importanti decisioni dell’esecutivo. In particolare al Consiglio dei Ministri è riconosciuto un potere deliberativo consistente nell’approvazione di decreti legge, disegni di legge e regolamenti governativi (D.P.R; D.P.C.M). E’ presieduto dal Presidente del Consiglio ed è composto dai Ministri. LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ha sede a Roma, a palazzo Chigi. Risulta essere organizzata così: 4. SEGRETARIO GENERALE: è il vertice amministrativo della Presidenza del Consiglio. Ad esso aspettano le funzioni di assicurare il supporto all’espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sovraintendere all’organizzazione ed alla gestione amministrativa del Segretariato generale, predisporre il progetto di bilancio annuale e pluriennale di previsione e il conto consuntivo della Presidenza, impartire le direttive generali per l’azione amministrativa e determina gli obbiettivi di gestione. Viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione 5. UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE: ha il compito di fornire assistenza al Presidente del Consiglio, ai Ministri senza portafoglio, ai Sottosegretari della Presidenza, ai fini dell’espletamento delle loro funzioni. Il Presidente con propri decreti individua gli uffici di diretta collaborazione propri e sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio e Sottosegretari della Presidenza e ne determina la composizione. 6. DIPARTIMENTI: sono strutture della presidenza cui è affidata la cura di aree funzionali omogenee (=aree di competenza). I dipartimenti sono articolati in Uffici di livello dirigenziale generale. Gli uffici a loro volta sono articolati in servizi di livello dirigenziale non generale. Gli uffici autonomi sono articolati a loro volta in servizi di livello dirigenziale non generale. Fanno parte del Segretario generale tutte le strutture generali (Dipartimenti e Uffici autonomi) della Presidenza del Consiglio non affidate a Ministri o Sottosegretari 7. STRUTTURE DI MISSIONE: per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce con proprio decreto apposite strutture di missione la cui durata temporanea comunque non può essere superiore a quella del Governo che le ha istituite. MINISTRI: Sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio e agiscono: da un lato quali membri del Consiglio dei Ministri  concorrono ciascuno per la materia di propria competenza a determinare l’indirizzo politico del Governo nel suo complesso e alla formazione degli atti deliberati dal Consiglio dei Ministri; dall’altro quali vertici politici dei ministeri ai quali sono preposti  esercitano funzioni di indirizzo politico nell’ambito delle attività proprie del Ministero cui sono preposti e funzioni di amministrazione generale. ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI Anche per i Ministeri vale la regola della separazione tra la direzione politica e l’apparato amministrativo. Ciò significa che il Ministro, quale autorità politica, non può adottare atti di competenza del Consiglio dei Ministri, il quale delibera su proposta dei Ministri competenti. Va comunque precisato che la nomina dei dirigenti generali del Ministero, è di competenza del Consiglio dei Ministri, il quale delibera su proposta dei Ministri competenti. Le funzioni cui adibire i dirigenti generali sono assegnate dai Ministri. 8. direzione politica: uffici di diretta collaborazione (segreteria, tecnica, segreteria particolare, Ufficio di Gabinetto, Ufficio legislativo) 9. direzione amministrativa: il ministero è composto da unità di primo livello (le direzioni generali) che possono essere organizzate in dipartimenti (se il Ministero concentra più macroaree funzionali) o in Segretariato generale (se il ministero è organizzato in un’unica macroarea funzionale omogenea). Ministero della Salute  istituito con la legge 296/1958 “Ministero della sanità” è l’organo di coordinamento del sistema sanitario nazionale e al tempo stesso l’amministrazione pubblica responsabile dell’attuazione delle funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela dalla salute L'attuazione di tale forma di governo ha portato, nel corso degli anni, ad un rafforzamento del ruolo del governo con accentramento di poteri e competenze con conseguente depotenziamento delle prerogative del sovrano; 20. Forma di Governo presidenziale: ha avuto origine negli Stati Uniti (è tutt'ora vigente con dei correttivi rispetto al passato) è caratterizzata per la presenza di un potere esecutivo monocratico affidata ad un presidente della Repubblica eletto direttamente dai cittadini e non legata al Parlamento da un rapporto di fiducia. Questo implica pertanto che il presidente della Repubblica, oltre ad essere il capo dello Stato è anche il capo del governo; 21. Forma di Governo direttoriale: è una forma di governo che venne instaurata in Francia durante l'ultima fase della rivoluzione. E’ caratterizzata dalla presenza di un organo di governo, chiamato direttorio, che svolge le funzioni dell’esecutivo e anche di Capo dello Stato; 22. Forma di Governo semipresidenziale: Si tratta di una forma mista caratterizzata dalla presenza del presidente della Repubblica eletto direttamente dai cittadini a cui spettano le competenze proprie del potere esecutivo (al pari di quanto avviene nella forma di governo presidenziale) ed un governo legato al Parlamento da un rapporto di fiducia (al pari di quanto avviene nella forma di governo parlamentare). Es. la Francia 23. Forma di Governo neoparlamentare: E caratterizzata dall’elezione diretta del presidente del consiglio, vertice dell'esecutivo, che è a sua volta legato al Parlamento da un rapporto di fiducia. In Italia si è passati da una forma costituzionale pura (durante il regno, ad eccezione del periodo fascista in cui si è realizzata una forma di stato assoluto) ad una forma parlamentare in base alla quale il vertice dell'esecutivo, che è il presidente del consiglio, è nominato dal presidente della Repubblica ed è legato al Parlamento del rapporto di fiducia. SISTEMA ELETTORALE MAGGIORITARIO Si ha quando chi ottiene più voti nell’ambito di una circoscrizione (collegio) acquisisce tutti i seggi assegnati alla circoscrizione stessa. La caratteristica positiva del sistema maggioritario è costituita dalla garanzia di una maggiore governabilità, in quanto solitamente il partito che raccoglie più voti, anche se è bene al di sotto del 50% dei suffragi, in Parlamento ottiene la maggioranza assoluta dei seggi e quindi è in grado di formare il Governo. La caratteristica negativa è costituita invece dall’esclusione dei piccoli partiti. Ad esempio se in un collegio elettorale per l'elezione di un deputato concorrono quattro partiti ed il primo prende il 30% dei voti, il secondo il 25%, il quarto il 20%, il quinto il 15% ed il sesto il 10%, il seggio andrà al primo dei partiti concorrenti anche se questo non ha raggiunto il 50% +1 dei consensi. Se questo andamento risulta pressoché uniforme su tutto il territorio nazionale, accadrà che il primo dei partiti con una percentuale del 30% rispetto agli altri che hanno percentuali minori si accaparra la stragrande maggioranza dei seggi. Questo significa che per evitare tale situazione aberrante i partiti si coalizzano e sostanzialmente si presentano in due o al massimo tre grosse formazioni (è il caso della Gran Bretagna e degli USA). SISTEMA ELETTORALE PROPORZIOANALE E’ costituito dalla presenza di circoscrizione plurinominali dove sono eletti più rappresentanti in cui la competizione si svolge tra più liste. L'assegnazione dei seggi avviene in proporzione ai voti che ottengono le liste. Quindi se un partito consegue ad esempio il 30% dei voti avrà il 30% dei seggi e così via per gli altri partiti. Si badi che i collegi non sono uninominali ma plurinominali, questo vuol dire che vengono stabilite delle circoscrizioni elettorali ampie nelle quali vengono distribuiti i vari collegi con tale sistema. Il sistema proporzionale e quindi correlato all’ampiezza delle circoscrizioni elettorali. La caratteristica positiva del sistema proporzionale è rappresentata da una piena corrispondenza tra i soggetti eletti e la volontà popolare, in quanto il numero dei parlamentari eletti e esattamente proporzionale ai voti raccolti. L'aspetto negativo è invece rappresentato dal rischio di una eccessiva frammentazione dovuta la dispersione dei voti con conseguenze sulla governabilità . Infatti è anche partiti molto piccoli possono accedere al Parlamento, è il motivo questo in cui è prevista una soglia percentuale minima al di sotto della quale non si possono conseguire seggi. Attualmente in Italia è in vigore un sistema elettorale che si può definire misto, In particolare è previsto che in ognuno dei due rami del Parlamento il 37% dei seggi è attribuito attraverso il sistema maggioritario uninominale, mentre il 61% dei seggi viene ripartito fra le liste concorrenti mediante il sistema proporzionale con la presenza di diverse clausole di sbarramento (3% per i partiti singoli, 10% per le coalizioni, purché all'interno di queste uno dei partiti che ne fa parte abbia ottenuto almeno il 3%). se una coalizione non dovesse raggiungere la soia parteciperebbe comunque alla distribuzione dei seggi che ne fanno parte che abbiano ottenuto il 3% dei voti validi. LE FORME DI RACCORDO TRA I LIVELLI DI GOVERNO PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE: è il principio che ha lo scopo di regolare i rapporti fra lo Stato e le regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente, attraverso un equo contemperamento di interessi nello svolgimento. Tale principio deve ispirare altresì il coordinamento tra i diversi livelli di governo (statale, regionale, locale). Già prima della riforma del titolo V della costituzione legge 3/2001 la giurisprudenza della Corte costituzionale ne aveva definito i contorni in applicazione dell'articolo 5 della costituzione. Oggi esso è ricavabile dal contenuto degli ART.116 terzo comma, ART.117 quinto comma, e ART.118 terzo comma. Inoltre tale principio è espressamente richiamato dall’ART.120 secondo comma “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”. Gli organi di raccordo sono:  Commissione parlamentare per le questioni regionali: è un organo bicamerale che può essere chiamato ad esprimere un proprio parere su progetti di legge riguardanti materie che rientrano nella potestà legislativa concorrente o in materie relative all’autonomia finanziaria di entrata e di spesa.  Conferenze Stato-Regioni: organo collegiale, presieduta dal Presidente del Consiglio o, per sua delega, dal Ministro per gli Affari regionali o da altro Ministro, che ne decide l’ordine del giorno. Ne fanno parte i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e ai suoi lavori partecipano i Ministri interessati agli argomenti oggetto dell’ordine del giorno. Tra le funzioni proprie della Conferenza Stato-Regioni ci sono quella consultiva, in base alla quale esprime pareri nei confronti degli atti del Governo e quella di svolgere attività di raccordo in senso stretto tra Stato e Regioni attraverso la sottoscrizione di intese e di accordi. Questa funzione consultiva la esercita esprimendo: pareri nei confronti degli atti del governo in sede di conferenza si perviene alla definizione di intese e di accordi - PARERE: è su tutti gli schemi di disegni di legge, di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie che risultino di interesse delle Regioni e province autonome e quando è previsto da specifiche disposizioni normative. Deve essere espresso entro un termine di 20 giorni; qualora ragioni di urgenza, dichiarate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, non consentano la consultazione preventiva della Conferenza, il Governo tiene conto del parere della stessa Conferenza espresso dopo l'adozione del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri. Esistono diversi tipi di parere: facoltativo (può essere richiesto o meno) obbligatorio (deve essere obbligatoriamente richiesto, ma è obbligatorio nel suo contenuto) vincolante (deve essere richiesto e deve tenere conto obbligatoriamente di ciò che è stato espresso); - INTESA: consiste nella determinazione concordata, all'unanimità, da parte del Governo e di tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano dei contenuti dei provvedimenti. Le intese sono espresse in tutti i casi in cui la legislazione vigente preveda che venga sancita "un intesa" con la Conferenza Stato-Regioni, su una proposta di iniziativa dell'Amministrazione centrale. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga l'intesa entro 30 giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione dandone adeguata motivazione; - ACCORDO: l'accordo rappresenta lo strumento con il quale Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Stato-Regioni, coordinano l'esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune in attuazione del principio di leale collaborazione; l'accordo si pone il fine di realizzare obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.  Conferenza Stato-Città e Autonomie locali: è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta dal Ministro dell’Interno, dal Ministro per gli Affari regionali, dal Ministro dell’Economia e Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture Trasporti, dal Ministro della Salute, dal Presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dal Presidente dell’Unione delle Province (UPI), dal Presidente dell’Unione dei Comuni e delle Comunità montane (UNCEM), da 14 sindaci designati dall’ANCI e da sei Presidente di Provincia designati dall’UPI. Tra le funzioni rientrano quella di svolgere attività di raccordo attraverso le intese in merito a schemi di provvedimenti predisposti dalle Amministrazioni centrali dello Stato  Conferenza unificata: è costituita dalla unificazione delle due Conferenze per le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e delle Comunità montane. Tra le funzioni rientrano l’espressione del parere sul disegno di legge di Bilancio e la promozione di intese e accordi tra Governo, Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane.  Consigli delle autonomie locali: regolato dall’ART.123 è un organo rappresentativo e di consultazione degli enti locali, ai fini della concertazione tra gli stessi e la Regione. Il CAL, pertanto, rappresenta la sede istituzionale nell'ambito della quale gli enti locali sono chiamati ad assumere posizioni comuni in ordine alle scelte di politica legislativa e di programmazione territoriale ed economico-sociale che li vedano coinvolti o che comunque attengano ai loro interessi. A livello territoriale locale una ulteriore forma di raccordo è assicurata dalle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, attraverso l’interlocuzione costante con Comuni, Provincie e Organi regionali, funzionale anche alla soluzione di problematiche particolari avvertite dalle popolazioni locali. IL POTERE SOSTITUTIVO DEL GOVERNO Il Governo può esercitare poteri sostitutivi rispetto agli organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle provincie e dei Comuni nel caso in cui venga riscontrato il mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria o in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica oppure nel caso in cui lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e, in particolare, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L’esercizio del potere sostitutivo deve essere preceduto dall’assegnazione all’ente interessato di un termine per l’adozione dei provvedimenti di cui trattasi. Decorso inutilmente il termine, il Consiglio dei Ministri, sentito
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