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Il Governo: organi, funzione e responsabilità, Appunti di Diritto ed economia politica

Riassunto degli organi che compongono il Governo, citando gli articoli della Costituzione e descrivendo essi e le loro funzioni; proseguendo si trovano le 3 funzioni del Governo e subito dopo l'iter per la formazione di un nuovo Governo. Dopo aver parlato delle responsabilità dei ministri e dei reati ministeriali, c'è un breve accenno alla Pubblica Amministrazione

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 20/02/2023

alessandra.mattiuzzi
alessandra.mattiuzzi 🇮🇹

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Scarica Il Governo: organi, funzione e responsabilità e più Appunti in PDF di Diritto ed economia politica solo su Docsity! Governo Il Governo, in quanto titolare del potere esecutivo, realizza la politica nazionale. Se al Parlamento spetta deliberare al Governo spetta operare. L’art. 92 della Costituzione spiega la composizione del Governo, denito organo “complesso” perché comprende più organi: il Presidente del Consiglio dei ministri, i singoli Ministri e il Consiglio dei Ministri (somma dei precedenti). La sede del Governo è Palazzo Chigi. Il Presidente del Consiglio è nominato dal Presidente della Repubblica e non è un superiore gerarchicamente ai ministri, ma ha un ruolo di direzione e di coordinamento di essi. Ha il compito di formare il Governo e garantirne l’unità dell’azione, ovvero controllare che l’agire del Governo sia coerente con il programma espresso. Inoltre ne dirige e coordina l’attività. Egli è responsabile della politica generale del Governo, mentre i ministri hanno responsabilità collegiale per gli atti decisi in Consiglio dei Ministri, e responsabilità individuale per gli atti che riguardano le decisioni del proprio Ministero. I ministri vengono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio e hanno una doppia funzione: politica, quando partecipano alle decisioni del Consiglio dei Ministri, e amministrativa, perché sono a capo di un Ministero (apparato formato da persone e mezzi necessari per fornire i servizi pubblici ai cittadini. Si occupano di un determinato settore della vita pubblica). I ministri sono 13 ssi (con portafoglio) + altri, che si occupano della materia ma, non essendo a capo di un Ministero, non sono loro attribuiti fondi da spendere, dunque non hanno un apparato burocratico (senza portafoglio). Ad es. “per le pari opportunità” o “per gli affari regionali”. Il Consiglio dei Ministri è un organo collegiale formato da tutti i Ministri e dal Presidente del Consiglio. Ha funzioni di indirizzo politico e amministrativo: presenta i disegni di legge, determina il programma di Governo con le approvazioni di disegni legge da presentare alle Camere, emana i decreti legge e i decreti legislativi, risolve i conitti tra ministri e si occupa di politica interna e internazionale. Vi sono inoltre organi non previsti espressamente dalla Costituzione, per questo chiamati non necessari. Sono i sottosegretari, cioè i collaboratori dei ministri; i comitati interministeriali, cioè incaricati di assumere le decisioni per conto del G. quando queste coinvolgono più ministri competenti in materie ani che, per la loro complessità, non possono essere prese dai singoli ministri (soggetti di Ministeri diversi che lavorano insieme); inne i commissari straordinari del G., cioè soggetti incaricati di compiere missioni speciali e temporanee. Il Governo ha tre funzioni: esecutiva, normativa e di indirizzo politico F.E. → deve dare esecuzione concreta alle scelte politiche e legislative del Parlamento; deve realizzare cioè, con azioni concrete, l’indirizzo politico espresso dal Parlamento e dal corpo elettorale. F.N. → ha un ruolo importante anche per l’emanazione di nuove norme giuridiche, vale a dire atti aventi forza di legge: decreti legge e decreti legislativi. Il decreto legislativo viene utilizzato per regolare materie complesse e di argomento tecnico. É un atto deliberato dal G. sulla base di una legge del Parlamento (legge-delega, art. 76 Cost.), che ne determina l’oggetto, la scadenza entro cui va fatto e i principi e criteri direttivi a cui il G. deve attenersi (autorizzazione preventiva). Il decreto legge, invece, è un atto che il G. approva direttamente nei «casi straordinari di necessità e urgenza». Deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni altrimenti perde ecacia n dall’inizio (autorizzazione successiva). D.P.C.M. → atto di secondo grado, poiché nella gerarchia giuridico-istituzionale è di rango inferiore rispetto alla legge. Deve essere prescritto dalla legge, che ne determina i principi direttivi generali, e per la sua emanazione spesso vengono coinvolti esperti del settore, tecnici e studiosi della materia. Hanno il merito di essere rapidi e quindi particolarmente adatti alle situazioni di emergenza, ma dall’altro lato non coinvolgono il Parlamento, e quindi sono espressione della volontà della sola maggioranza politica. F.I.P. → Il G. ha il compito di realizzare il programma per il quale ha ottenuto la ducia del Parlamento. Lo fa proponendo disegni di legge per risolvere problemi e soddisfare la popolazione, è quindi titolare dell’iniziativa legislativa. Iter per la formazione di un nuovo Governo → Procedimento di nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri. Esso spetta al Presidente della Repubblica e si svolge in tre fasi principali: le consultazioni, l'incarico e la nomina e il giuramento. Le consultazioni → Il PdR si consulta per individuare la persona in grado di ottenere la ducia della maggioranza parlamentare; deve scegliere obbligatoriamente il leader della coalizione vincente. Vengono consultati soggetti di particolare rilievo politico: segretari dei partiti, Presidenti delle Camere, Presidenti dei gruppi parlamentari, leader politici, ex PdR. Il conferimento dell’incarico → Il PdR ada l’incarico di formare il nuovo Governo a un esponente politico che accetta “con riserva” (possibilità di fallire). Dopo le sue consultazioni con le delegazioni dei partiti l’incaricato può: sciogliere la riserva, accettare l’incarico e presentare al PdR la lista dei ministri (art. 92 Cost.), oppure rinunciare all’incarico, in questo caso si riparte dalle consultazioni Nomina → Sciolta la riserva, il Presidente della Repubblica nomina il PdC e i ministri, proposti dal PdC. Giuramento → Il Governo presta Giuramento di Fedeltà alla Costituzione ed alla Repubblica davanti al P.d.R. (art. 93 Cost.). Dopo il giuramento il Governo entra nell’esercizio della “ordinaria amministrazione”. Il PdR può richiedere la sostituzione di un ministro.
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