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Il Parlamento Italiano: Bicameralismo e Funzionamento, Dispense di Diritto

Il parlamento italiano è un organo bicamerale composto dalla camera dei deputati e dal senato della repubblica. La composizione, le differenze e le funzioni di entrambe le camere, incluse le elezioni, i poteri e le immunità. Viene inoltre trattato il concetto di bicameralismo perfetto e le eccezionali riunioni in seduta comune.

Tipologia: Dispense

2021/2022

Caricato il 11/01/2022

Morena250920
Morena250920 🇮🇹

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Scarica Il Parlamento Italiano: Bicameralismo e Funzionamento e più Dispense in PDF di Diritto solo su Docsity! Il Parlamento è un organo bicamerale, cioè composto da 2 “Camere”: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, che hanno sede rispettivamente a Montecitorio e Palazzo Madama. L'istituzione del Senato come seconda Camera fu giustificata dalla necessità di avere, oltre a una rappresentanza politica generale del popolo (assicurata dalla Camera dei deputati), una rappresentanza delle Regioni (che spettava al Senato). Esse, per quanto operino separatamente, sono molto simili, con criteri di elezione e funzioni analoghe (per esempio, entrambe possono far cadere il Governo votando la sfiducia, e l'approvazione della legge deve avvenire in entrambe le Camere). A questa parità di poteri si allude con l'espressione bicameralismo perfetto. Possono comunque trovarsi alcune differenze: «i componenti della Camera dei deputati sono 630, mentre quelli del Senato della Repubblica sono la metà, 315. eper eleggere (elettorato attivo) i deputati, occorre aver compiuto 18 anni, mentre per eleggere i Senatori bisogna aver compiuto 25 anni. Per essere eletti (elettorato passivo) deputati, occorre aver compiuto 25 anni, mentre per essere eletti Senatori bisogna aver compiuto 40 anni (queste differenze sono state previste per rendere “più matura" la seconda Camera). efanno parte del Senato anche alcuni membri non elettivi, cioè 5 Senatori a vita, nominati dal Presidente della Repubblica tra persone che hanno illustrato la Patria con altissimi meriti, e gli ex presidenti della Repubblica. Esistono, poi, casi eccezionali in cui la Costituzione prevede che le 2 Camere si riuniscano in seduta comune: «l'elezione e il giuramento del Presidente della Repubblica. ela messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione. «l'elezione di 5 giudici costituzionali. «l'elezione di 8 componenti del Consiglio superiore della Magistratura. in questi casi il Parlamento è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica restano in carica per 5 anni e il periodo di tempo che va tra un'elezione e l'altra è denominato legislatura. ela Costituzione prevede la “proroga” delle Camere oltre il tempo normale della loro durata, solo ed esclusivamente in caso di Guerra ed è ammessa solo attraverso una legge. «allo stesso modo la Costituzione si preoccupa di evitare i vuoti che potrebbero verificarsi al momento del rinnovo delle Camere, con l'istituto della “prorogatio”, che afferma che le elezioni delle nuove Camere devono essere effettuate entro 70 giorni dalla fine delle precedenti e la prima riunione deve essere tenuta non oltre il 20esimo giorno delle elezioni. La normale durata delle Camere può essere abbreviata nel caso in cui il Presidente della Repubblica proceda al loro scioglimento prima della fine dei 5 anni, dopo aver sentito i rispettivi presidenti. Il potere di scioglimento anticipato è un potere di garanzia della costituzione in quanto serve a rimettere in funzione un sistema politico-rappresentativo che non era più in grado di svolgere le sue funzioni. Il Presidente della Repubblica, però, non può sciogliere anticipatamente le Camere negli ultimi 6 mesi del suo mandato di 7 anni, il cosiddetto semestre bianco. Questo divieto è stato previsto per evitare che il Presidente della Repubblica voglia facilitare la sua rielezione puntando su camere nuove, eventualmente a lui più favorevoli. Secondo la Costituzione, ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione e deve esercitare le sue funzioni senza vincolo di mandato. La Costituzione afferma un divieto di mandato imperativo che libera i Parlamentari dal dovere di sottostare a specifici interessi, li responsabilizza e rende il Parlamento un luogo di compromesso in cui si possa realmente operare in nome degli interessi generali e permanenti della Nazione. AI fine di tutelare la libertà dei singoli Parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni, la Costituzione prevede delle immunità parlamentari: eInsindacabilità, per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio delle funzioni parlamentari. «Immunità penale, che riguarda i reati comuni, cioè quelli compiuti dal Deputato o dal Senatore fuori dall'esercizio delle loro funzioni. La libertà dei parlamentari non può essere limitata senza aver ottenuto una speciale autorizzazione a procedere dalla Camera di appartenenza del parlamentare, che deve essere richiesta per: -Arresto o qualunque altra limitazione della libertà personale. -Perquisizione personale o domiciliare. -Intercettazione delle comunicazioni (es: telefoniche). Fino a quando la Camera di appartenenza non ha concesso l'autorizzazione, il giudice non può compiere nessuno di questi atti. L'autorizzazione a procedere deve essere negata solo in casi limitatissimi, ad esempio quando vi sia il sospetto di una persecuzione giudiziaria (il cosiddetto “fumus persecutionis"). Inoltre i Parlamentari in passato ricevevano un'indennità, che deriva dal non potersi dedicare ad altre attività. Oggi invece si tratta di una vera e propria retribuzione non rinunciabile; essa è stabilita per legge, cioè dal Parlamento stesso. Le Camere richiedono una complessa organizzazione interna e sono disciplinate dai regolamenti parlamentari; ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. (Regolamenti attuali approvati nel 1971). La Costituzione stabilisce che ciascuna Camera deve eleggere tra i suoi componenti il Presidente, che ha il compito di regolare l'attività di tutti gli organi del ramo del Parlamento che presiede, e l'Ufficio di Presidenza. Le Principali differenze tra il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica sono che il primo presiede il Parlamento in seduta comune, mentre il secondo sostituisce il Capo dello Stato in caso di impedimento. Entrambi, inoltre, devono essere sentiti dal Presidente della Repubblica prima dello scioglimento anticipato delle Camere. Molto importanti sono i gruppi parlamentari, formati dall'unione dei membri di una Camera che fanno parte dello stesso partito, perché permettono a quest'ultimo di agire nelle Camere, organizzando l'attività dei Deputati e dei Senatori eletti nelle sue liste. Inoltre, anche i gruppi parlamentari eleggono tra di loro un Presidente (il Capogruppo) e si limitano a mantenere la disciplina di partito, orientando il voto dei propri iscritti. Le commissioni parlamentari invece sono organi minori delle Camere, sono composte da parlamentari di tutti i gruppi e possono essere:
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