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Le forme di governo, il Parlamento e il procedimento legislativo in Italia, Slide di Diritto

Le diverse forme di governo, con particolare attenzione alla monarchia e alla repubblica, e le relative caratteristiche. Viene inoltre illustrato il ruolo del Parlamento in Italia, composto da due camere con funzioni legislative e la differenza tra esse. Infine, viene descritto il procedimento legislativo, dall'iniziativa legislativa alla pubblicazione della legge.

Tipologia: Slide

2020/2021

Caricato il 04/11/2022

eledestefano
eledestefano 🇮🇹

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Scarica Le forme di governo, il Parlamento e il procedimento legislativo in Italia e più Slide in PDF di Diritto solo su Docsity! | IL PARLAMENTO | Indica il diverso modo con cui lo Stato esercita i suoi tre poteri. La forma di governo è, quindi, l'organizzazione di cui si serve lo Stato per esercitare la propria sovranità e riguarda i rapporti che intercorrono tra gli organi dello Stato. LA FORMA DI GOVERNO Non esiste il principio della separazione dei poteri. La sovranità è completamente nelle mani del Re, che esercita in modo “assoluto”, cioè senza limiti, tutti i poteri dello Stato, senza avere al fianco nessun altro organo costituzionale: il Re è legislatore, amministratore e giudice. MONARCHIA ASSOLUTA Il principio della separazione dei poteri si inizia ad affermare: la sovranità è ripartita fra diversi organi costituzionali. Il monarca non è più sovrano assoluto. Il Parlamento esercita la funzione legislativa. A volte vi è una Costituzione, cioè una legge fondamentale, che limita l’autorità del sovrano. MONARCHIA COSTITUZIONALE Il principio della separazione dei poteri si realizza pienamente: il Governo è responsabile verso il Parlamento. Il Parlamento, eletto da un corpo elettorale, ha il potere di concedere, e togliere, la fiducia al Governo e costringerlo alle dimissioni. Il re esercita funzioni secondarie. MONARCHIA PARLAMENTARE Il Presidente viene eletto direttamente dal popolo. Il Presidente partecipa alla funzione esecutiva insieme al capo del Governo e al Governo. Vi è un rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo. Il Presidente può sciogliere anticipatamente il Parlamento. Un esempio è rappresentato dalla Francia. REPUBBLICA SEMIPRESIDENZIALE 11 IL PARLAMENTO L’Italia è una repubblica parlamentare. Il Palamento è eletto dal corpo elettorale (suffragio universale diretto) ed è l’organo che esercita la funzione legislativa. BICAMERALISMO PARLAMENTO COMPOSTO DA DUE CAMERE Secondo l’articolo 55 della Costituzione, il Parlamento si compone della Camera dei deputati (la cui sede è a palazzo Montecitorio a Roma) e del Senato della Repubblica (la cui sede è a palazzo Madama). Lo scioglimento anticipato Quando la maggioranza dei membri di una Camera vota contro il Governo (rapporto di fiducia), il Governo è obbligato a rassegnare le dimissioni. Se è impossibile formare una maggioranza disponibile a sostenere un nuovo Governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere anticipatamente il Parlamento. In questo caso si tengono elezioni politiche anticipate. Il PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE PARLAMENTO A CAMERE RIUNITE (PALAZZO MONTECITORIO). FUNZIONI: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (art. 83 Cost.)        GIURAMENTO del Presidente della Repubblica (art. 91 Cost.)          MESSA IN STATO DI ACCUSA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER ALTO TRADIMENTO O PER ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE (art. 90 Cost.) ELEZIONE DI 1/3 DEI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (art. 135 Cost.) ELEZIONE DI 1/3 DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (art. 104 Cost.) DIFFERENZE TRA LE DUE CAMERE   Composizione Elettorato attivo Elettorato passivo Sistema elettorale   Camera dei deputati   630 membri elettivi   18 anni   25 anni Proporzionale con sbarramento su base nazionale   Senato della Repubblica   315 membri elettivi + i senatori a vita   25 anni   40 anni Proporzionale con sbarramento su base regionale LE GARANZIE PER I PARLAMENTARI IMMUNITA’: INSINDACABILITA’ PER LE OPINIONI E I VOTI ESPRESSI; INVIOLABILITA’ PER I REATI COMMESSI: immunità per l’arresto, le perquisizioni e le intercettazioni; l’autorità giudiziaria deve richiedere l’autorizzazione a procedere alla Camera a cui appartiene il parlamentare; INDENNITA’ OGNI CAMERA APPROVA UN PROPRIO REGOLAMENTO ORGANI INTERNI DELLE CAMERE - PRESIDENTE - COMMISSIONI PARLAMENTARI - GRUPPI PARLAMENTARI IL FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE COMMISSIONI PERMANENTI: SONO COMPOSTE DA UN NUMERO RIDOTTO DI DEPUTATI O SENATORI RIPRODUCONO LA COMPOSIZIONE POLITICA DELLE CAMERE SI DISTINGUONO IN BASE ALLA COMPETENZA PER MATERIA (COMMISSIONE BILANCIO, COMMISSIONE GIUSTIZIA ECC.) INTERVENGONO NEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLE LEGGI COMMISSIONI D’INCHIESTA  CONDUCONO INDAGINI SU QUESTIONI RILEVANTI DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE O POLITICO (COMMISSIONE ANTIMAFIA, COMMISSIONE STRAGI ECC.) COMMISSIONI BICAMERALI LE COMMISSIONI PARLAMENTARI L'iter di formazione di una legge ordinaria (artt. 71 - 74 Cost.) comprende le seguenti fasi: 1)   INIZIATIVA LEGISLATIVA 2)   DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DI UNA CAMERA (PROCEDIMENTO ORDINARIO O ABBREVIATO) 3) DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELL’ALTRA CAMERA (PROCEDIMENTO ORDINARIO O ABBREVIATO) 4) PROMULGAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5) PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE. LA FUNZIONE LEGISLATIVA L'INIZIATIVA LEGISLATIVA è la facoltà di presentare a uno dei due rami del Parlamento una proposta di legge. Tale facoltà viene attribuita dall'articolo 71 della Costituzione ai soggetti seguenti: ciascun membro del Parlamento; Governo (in questo caso il progetto si chiama disegno di legge); ogni Consiglio regionale; Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (C.N.E.L.); 50 000 elettori (leggi di iniziativa popolare). L’INIZIATIVA LEGISLATIVA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE • PROCEDIMENTO ORDINARIO: la discussione avviene prima dinanzi alla commissione permanente che agisce in sede referente. La commissione presenta una relazione all'assemblea, che discute il progetto, lo modifica e lo approva, oppure lo respinge. Se questo viene approvato, viene inviato all'altra Camera, dove si seguirà il medesimo procedimento. LA PROMULGAZIONE E’ una dichiarazione solenne con cui il Presidente della Repubblica afferma l’avvenuta approvazione della legge. Al Presidente spetta un controllo di legittimità costituzionale (il progetto di legge contiene norme incostituzionali?). Il Presidente ha il potere di rinviare il progetto di legge alle Camere spiegandone i motivi (messaggio motivato), e chiedendo una nuova deliberazione (potere di veto sospensivo). Se le Camere approvano nuovamente la legge (anche senza modifiche), questa deve essere promulgata (art. 74 Cost.). Il Presidente può dunque esercitare il potere di veto sospensivo solo una volta. LA PUBBLICAZIONE La legge viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Di solito, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione (periodo durante il quale la legge non produce effetti - vacatio legis), essa entra in vigore ed è obbligatoria per tutti. La vacatio legis è il periodo che va dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale alla sua entrata in vigore. Casi di abrogazione di una legge: - approvazione di una nuova legge che abroga una legge precedente; - referendum abrogativo; - sentenza della Corte costituzionale che abroga totalmente o parzialmente la legge perché contiene norme incostituzionali, ossia in contrasto con la Costituzione. L’ABROGAZIONE DI UNA LEGGE
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