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La Costituzione e l'Organizzazione del Parlamento: Bicameralismo e Autonomia - Prof. Rivos, Appunti di Diritto Costituzionale

Costituzional LawComparative PoliticsItalian Politics

La costituzionale organizzazione del parlamento italiano, con un focus sul bicameralismo e l'autonomia delle due camere. Discutiamo della composizione, delle proposte non realizzate, e delle funzioni legislative e politiche dei senato e della camera dei deputati.

Cosa imparerai

  • Perché il Parlamento italiano ha adottato il sistema bicamerale?
  • Quali sono le due camere del Parlamento italiano e come sono identiche?
  • Quali sono le funzioni legislative e politiche del Senato e della Camera dei Deputati?

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 14/12/2021

GiuliaMajolo
GiuliaMajolo 🇮🇹

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Scarica La Costituzione e l'Organizzazione del Parlamento: Bicameralismo e Autonomia - Prof. Rivos e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! Prof. Rivosecchi 25/10/2021 DIRITTO COSTITUZIONALE Organizzazione del Parlamento: il sistema prevede un parlamento bicamerale, composto cioè da due camere, 630 deputati e 315 senatori; inoltre ci sono i senatori a vita. Il P.d.R. può nominare senatore a vita, 5 cittadini che abbiano illustrato la patria per altissimi meriti, fra le personalità di grande rilievo in campo scientifico, artistico o letterario. | senatori a vita, ai sensi dell'art, 59?. La costituzione non dice se 5 sia il tetto massimo dei senatori a vita nel senso che prima che non siano deceduti quelli precedenti, il Presidente non possa nominarne altri oppure se ogni Presidente può nominarne 5. La prima interpretazione è stata seguita fino al 1985, dal 1985 in poi, è stata privilegiata un'interpretazione estensiva, quindi 5 è il tetto massimo delle nomine che può fare il titolare della carica di presidente della repubblica. Le due camere sono identiche per organizzazione e per funzioni, cioè è stata rigettata qualsiasi prospettiva di fare una differenziazione tra le due camere. L'ipotesi di dare un fondamento giustificativo diverso alle due camere è stato oggetto di discussione ma si è arrivati al risultato di scegliere un bicameralismo identico. Questa scelta è stata compiuta perché non sono state accolte le proposte alternative in assemblea costituente: 1. Fare della seconda camera una camera territoriale: ossia di individuare in questa la sede della rappresentanza territoriale. La proposta sarebbe stata in linea con l’idea di stato federale o comunque ad ampia autonomia territoriale. Non è emersa però questa idea. Cioè si è scelto di fare una forma di stato regionale, dove le regioni hanno un'autonomia politica che si sostanzia in autonomia legislativa, ma non arriva a quelle caratteristiche proprie dello stato federale, o ad amplissima autonomia federale. 2. La seconda ipotesi era di fare una seconda camera delle corporazioni, ossia che fosse formata dai rappresentanti delle corporazioni, delle categorie lavorative e dei mestieri. Questa fu scartata perché tropo vicina all'idea di rappresentanza corporativa di cui si era fatto interprete il fascismo (legge del 1939: la camera dei deputati viene trasformata in “Camera dei fasci e delle corporazioni”). Assemblea costituente è eletta il 2 giugno 1946, quando si vota per il referendum istituzionale tra monarchia e repubblica. Lavora fino a ddel 1947, la Costituzione entra in vigore il 1° gennaio del 1948. Rimane la rappresentanza politica che determina il doppione, cioè rimase l'idea di dare un fondamento giustificativo uguale, cioè la rappresentanza politica. Fondamentale fu l'unione tra il Partito Socialista (Paolo Rossi) e il Partito Liberale. Idea che il bicameralismo con due camere fondate sullo stesso criterio qualificativo fosse garanzia di un maggiore equilibrio tra i poteri. Due camere sono meglio di una; vengono elette con il criterio della rappresentanza politica; il popolo agisce attraverso le due camere; le leggi saranno migliori perché più meditate. [Bobbio: “Complesso del Tiranno”. Il capo del governo, non c’è più oggi, c'era solo nel fascismo, perché oggi il Governo è un organo collegiale. Il fascismo aveva massimizzato la figura del capo del governo e quindi l'assemblea costituente soffriva di questo e per tale motivo decise di concentrare larga parte dei poteri sul parlamento]. Affinare il prodotto legislativo: due camere nel fare le leggi lavoreranno meglio di una e consegneranno un prodotto legislativo migliore di quello che consegnerebbe una sola camera, perché si pensa di più, si ragiona di più. Le camere sono in perfetta parità. Le due giustificazioni che allora avevano un senso, e che hanno permesso al Parlamento di funzionare perfettamente e grazie ai partiti politici che funzionavano bene e che rendevano possibile il corretto funzionamento delle due camere; ad oggi non sembrano più così giustificative. Negli ultimi anni c'è stata la crisi dei partiti costituenti e sono stati creati nuovi partiti, quindi l'esigenza di governare l'economia, i processi di globalizzazione e di controllo degli strumenti di mercato, pone un disallineamento con la legge, cioè spesso la legge arriva tardi, si giunge a chiedere al giudice la tutela dei diritti fondamentali. Il bicameralismo ha quindi mostrato i suoi limiti. Sono proprio le lentezze del procedimento legislativo che induce il governo a utilizzare i decreti legge e il maxi emendamento sulla legge; ad oggi il bicameralismo è inadatto a garantire l'odierna necessità normativa. Art. 57: il Senato è eletto a base regionale, lasciando intendere che questo è quello che rimane delle proposte di Conti e di altri esponenti, ossia di dare un'impronta territoriale a una delle due camere. le circoscrizioni elettorali del senato sono 20 e corrispondono alle regioni. Le circoscrizioni elettorali per forza coincidono con le regioni, le circoscrizioni elettorali della camera sono più piccole (Veneto 1 e Veneto 2 per la Camera; circoscrizione Veneto per il Senato). Ci sono casi in cui le due camere si riuniscono in seduta comune: 5 membri della Corte Costituzionale, il Presidente della Repubblica; 1/5 CSM; mettere in stato di accusa il Presidente. Il bicameralismo è perfetto anche per funzioni. Art. 70, sulla funzione legislativa; art. 94, sulla questione di fiducia; sia processo di revisione costituzionale; funzione di controllo politico sul governo. La legislatura è il periodo che intercorre tra una elezione politica e l’altra; dura 5 anni, salvo scioglimenti anticipati. Il Presidente della Repubblica, art. 88, può sentiti i suoi presidenti, sciogliere le camere o anche una sola. Se c'è l'impossibilità di ricreare il governo in seguito ad una crisi, il presidente ha sciolto le camere. l’attuale presidente Mattarella non ha sciolto le camere. Vige la regola della prorogatio, per il principio di continuità. La proroga è il protrarsi di una scadenza naturale di una carica, il titolare di quella carica rimarrà in proroga in base a quanto previsto dalla legge. è cioè il protrarsi di una carica a beneficio del titolare. La prorogatio invece è un istituto che nasce nel castrum romano, quando il comandante doveva essere sostituito e fino a quando il sostituto non arrivava, venivano prorogate le funzioni di quello precedente> sono temporaneamente prorogati i poteri dei parlamentari in carica fino a quando le nuove camere non assumono i pieni poteri, art. 61. La proroga invece può essere prevista solo con legge e solo in caso di guerra, art. 60°: importante per evitare la dittatura. FUNZIONI: legislativa, fiduciaria, di indirizzo politico, di controllo e di revisione costituzionale. ORGANIZZAZIONE: regolata dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari, sulla base dell'art. 64 ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina l’organizzazione e le funzioni, entro i limiti di quanto stabilito dalla costituzione. Questa competenza a disciplinare l’organizzazione e la funzione è così salvaguardata dalla Costituzione, tanto che nessuna fonte può disporre all'interno delle Camere se non il regolamento parlamentare stesso, è una riserva di competenza: serve a salvaguardare l'autonomia del parlamento. Questa riserva è insindacabile dalla Corte Costituzionale, cioè la giurisprudenza costituzionale è attenta a non invadere la sfera costituzionalmente garantita della sovranità delle camere perché rappresentano il popolo: non possono essere oggetto del controllo di costituzionalità. Inoltre la giurisprudenza costituzionale (Sent. 262/2017) ritiene che i regolamenti delle camere rappresentano la loro posizione di centralità. L'unico giudice è il Presidente di Assemblea, ossia colui che deve assicurare la corretta applicazione del regolamento parlamentare, controllando la legittimità dell'operato delle camere. L'organo principale di ciascuna camera è il presidente di assemblea che è il responsabile del buon funzionamento dei lavori parlamentari, del buon funzionamento delle funzioni, e dal buon funzionamento delle camere. è coadiuvato da un ufficio di presidenza nell'esercizio delle sue funzioni: 4 senatori vicepresidenti; 3 senatori questori e 8 senatori segretari; lo stesso per i deputati. Coloro che cambiano gruppo nel corso del mandato, per assicurare la massima sintesi nell'operare nell'interesse della nazione, decade da queste cariche perché sono volte ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni.
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