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Il Parlamento Italiano: Bicameralismo e Procedimenti Elettorali, Appunti di Diritto

Sistemi politici e governanceElettorati e Sistemi ElettoraliDiritto costituzionale italiano

Il parlamento italiano come organo bicamerale composto dalla camera dei deputati e dal senato della repubblica. Esplora le differenze tra le due camere, il sistema elettorale misto maggioritario-proporzionale e le immunità parlamentari. Inoltre, il documento discute delle norme elettorali, il procedimento di voto e le commissioni parlamentari.

Cosa imparerai

  • Come funziona il sistema elettorale misto maggioritario-proporzionale in Italia?
  • Che differenze vi sono tra la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica?
  • Quali sono le immunità parlamentari previste dalla Costituzione Italiana?

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 27/12/2019

appolonijenni
appolonijenni 🇮🇹

4.5

(6)

11 documenti

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Scarica Il Parlamento Italiano: Bicameralismo e Procedimenti Elettorali e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity! IL PARLAMENTO IL BICAMERALISMO Il Parlamento è un organo bicamerale, cioè composto da 2 Camere: la Camera dei deputati (Montecitorio) e il Senato della Repubblica (Palazzo Madama) (Art.55 primo comma, Cost.) L’istituzione del Senato come seconda Camera, fu giustificata, in seno all’Assemblea costituente sulla base della necessità di prevedere, oltre ad una rappresentanza politica generale del popolo nel suo insieme, una rappresentanza delle Regioni, così come avviene negli Stati federali. In Italia non esiste una sostanziale differenza tra le 2 Camere, ma ci sono in atto da vari anni tentativi di forma costituzionale, che vogliono rendere il Senato un’effettiva “Camera delle Regioni” (2016). Per quanto operino separatamente sono molto simili: criteri di elezione pressoché analoghi e medesime funzioni (voto di sfiducia, approvazione delle leggi), a questa parità di poteri si allude con l’espressione BICAMERALISMO PERFETTO. Differenze: - I componenti della Camera dei deputati sono 630, e quelli del Senato sono 316 - Per eleggere i deputati occorre aver compiuto 18 anni, per eleggere i senatori 25. Per essere eletti deputati occorrono 25 anni, senatori 40 (differenze previste per rendere più “matura la seconda Camera” - Fanno parte del Senato anche alcuni membri non elettivi, cioè 5 senatori a vita, nominati dal Presidente della Repubblica tra persone che hanno illustrato la Patria con altissimi meriti, e gli ex Presidenti della Repubblica. Esistono casi eccezionali che prevedono che le 2 Camere si riuniscano in seduta comune dei loro membri, in questi casi il Parlamento è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati. I casi: - Elezione e giuramento del Presidente della Repubblica - Messa in atto di accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione - Elezione dei 5 giudici costituzionali - Elezione di 8 componenti del Consiglio Superiore della Magistratura LE NORME ELETTORALI PER IL PARLAMENTO Art. 48 Costituzione  sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Tale norma disciplina il cosiddetto elettorato attivo, cioè la capacità di votare subordinata a 2 requisiti: possedere la cittadinanza italiana e la maggiore età. Dall’elettorato attivo si distingue l’elettorato passivo, che consiste nella capacità di essere eletto, che spetta a tutti gli elettori. La Costituzione non si pronuncia sul sistema elettorale per il Parlamento. Le uniche norme a tema elezione politica sono contenute negli articoli: - Art. 56 primo comma e Art. 58 primo comma: la Camera dei deputati e il Senato sono eletti a suffragio universale diretto; - Art. 56 quarto comma: le elezioni della Camera si basano su circoscrizioni (o collegi) plurinominali; - Art. 57 primo comma: il Senato è eletto a base regionale - Art. 48 secondo comma, Art 56 secondo comma e Art.57 secondo comma: si riferiscono al voto dei residenti all’estero nell’apposita circoscrizione Estero. IL SISTEMA ELETTORALE IN ITALIA: per molti anni i parlamentari venivano eletti con sistema di tipo proporzionale, che ha causato secondo molti osservatori, diversi inconvenienti nella vita pubblica del nostro Paese, tra cui l’instabilità dei Governi e l’eccessivo potere parlamentare (partitocrazia). Ciò ha portato ad un referendum elettorale abrogativo di una serie di norme elettorali nel 1993, ed ad una conseguente approvazione delle Camere, di un sistema elettorale “misto” ma prevalentemente maggioritario. Secondo tale misura si applicava il sistema maggioritario per il primo 75% dei parlamentari, per il restante 25% il metodo proporzionale. Tuttavia nel 2005 viene ripristinato un sistema di tipo proporzionale tale per cui ogni partito in Parlamento ha un numero tale di seggi proporzionale ai voti ottenuti, quindi i cittadini votano le liste e non possono esprimere preferenze per i candidati, quindi sono eletti i candidati delle liste secondo l’ordine di successione in cui vi sono elencati. Sulla legge elettorale si è pronunciata nel 2014 la Corte Costituzionale dichiarandola anticostituzionale, per mancanza di almeno un voto di preferenza del “premio di maggioranza”. Tale sistema è ancora oggi in vigore, ma costantemente in attesa di essere modificato, per essere definito un sistema proporzionale corretto, ciò comprendendo un premio di maggioranza- che presenta una non proporzionalità tra rappresentanza parlamentare e la percentuale di voti ottenuti – e alcune clausole di sbarramento: - Il premio di maggioranza è dato dal numero di seggi che viene attribuito al partito vincente in aggiunta a quelli ottenuti sulla base del voto (la legge ha voluto garantire una maggioranza sufficientemente ampia al partito) - Clausole di sbarramento, denominate anche “soglie” di sbarramento, escludendo dall’attribuzione dei seggi i partiti che non hanno ottenuto una percentuale minima di voti. (Evitare un possibile inconveniente del metodo proporzionale: eccessivo numero di partiti) IL PROCEDIMENTO DI VOTO PER LA CAMERA DEI DEPUTATI: si svolge a livello nazionale e, quindi, è unico per l’intero territorio dello Stato. L’attribuzione dei vari seggi alle liste viene attuata – sulla base dei risultati delle elezioni – dall’apposito Ufficio centrale nazionale. Le norme che la regolano stabiliscono che: - Innanzitutto di determina il quoziente elettorale nazionale che si ottiene dividendo il totale dei voti validi di tutte le liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei rappresentanti da eleggere. TOT. VOTI VALIDI N° RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE (630-18=618 elezione della circoscrizione Estero) - Attribuzione dei seggi ai vari partiti nel modo seguente:  A ogni lista e ogni coalizione di liste vengono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulta contenuto nel numero complessivo di voti del partito stesso VOTI DI CIASCUN PARTITO = NUMERO RAPPRESENTANTI DI CIASCUN PARTITO QUOZIENTE ELETTORALE NAZIONALE Se avanzano seggi, vengono assegnati a quei partiti per i quali le relative divisioni hanno dati i maggiori resti. L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE I REGOLAMENTI DELLE CAMERE Le Camere sono organi di grandi dimensioni che per ben funzionare richiedono una complessa organizzazione interna. Questa e lo svolgimento delle funzioni parlamentari trovano la loro disciplina fondamentale nel testo costituzionale e nei regolamenti parlamentari. Art. 64, comma I°  ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei sui componenti. (Maggioranza assoluta perché tali regolamenti definiscono le regole del funzionamento dell’intero Parlamento e, come tali, devono avere un certo grado di stabilità essendo condivise tanto dalla maggioranza, quanto dalla minoranza). I regolamenti delle nostre Camere sono stati attuati nel 1971, ma negli anni sono state introdotte notevoli modifiche parziali. I PRESIDENTI DELLE CAMERE Art. 63  ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. IMPARZIALITÀ: Il Presidente non è un organo di carattere politico, che possa orientare i lavori della Camera verso obbiettivi del proprio partito, ma nell’ambito del suo ruolo istituzionale, che richiede imparzialità. Ha quindi il compito di regolare l’attività di tutti gli organi del ramo parlamentare che presiede facendone osservare il regolamento. DIFFERENZE FRA I 2 PREDISENTI: il Presidente della Camera dei deputati presiede il Parlamento in seduta comune, il Presidente del Senato della Repubblica sostituisce il Capo dello Stato nelle ipotesi di impedimento. Entrambi devono essere sentiti dal Presidente della Repubblica prima id sciogliere anticipatamente le Camere (art.88). I GRUPPI PARLAMENTARI =unione dei membri di una Camera che sono espressione dello stesso partito. Essi permettono al Parlamento di agire nelle Camere, organizzando l’attività dei deputati e senatori eletti nelle liste. Ogni parlamentare deve dichiarare entro pochi giorni dalla prima riunione di quale gruppo fa parte, altrimenti viene inserito nel gruppo misto. Hanno un Presidente, il “capogruppo”, sentiti dal Presidente della Repubblica in casi di crisi di Governo, e organi direttivi. Essi mantengono la disciplina di partito, orientando il voto dei propri iscritti nei limiti del fatto che, come si è visto, i membri del Parlamento non sono soggetti a vincolo di mandato e possono votare secondo coscienza. Ma vanno incontro a sanzioni politiche. LE COMMISSIONI PARLAMENTARI =Sono organi minori delle Camere, sono composte da parlamentari di tutti i gruppi, in proporzione al numero dei loro membri. Possono essere permanenti o temporanee, bicamerali o monocamerali. Sono 14 in entrambi i rami del Parlamento, competenti ciascuna su argomenti speciali. Ad essa vengono assegnati i disegni di legge prima che essi vengano discussi in sede parlamentare Le Commissioni parlamentari temporanee assolvono compiti specifici e durano in carica il tempo stabilito per l’adempimento della loro funzione (es. Commissioni parlamentari d’inchiesta, indagano su fatti e situazioni di rilevanza politica, in vista di eventuali provvedimenti.) Le Commissioni bilaterali sono formate in parte eguale dai rappresentanti delle 2 Camere pur rispettando la proporzione dei vari gruppi. È prevista dalla Costituzione per questioni regionali. Con legge sono state istituite commissioni per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. LA LEGISLAZIONE ORDINARIA L’INIZIATIVA LEGISLATIVA Art. 70 Cost.  La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle 2 Camere. L’iniziativa legislativa si esercita presentando al Presidente di una delle 2 Camere (indifferentemente) una proposta di legge, cioè un testo legislativo redatto in articoli. Possono presentare proposte di legge:  GOVERNO: il potere del Governo di presentare disegni di legge è lo strumento principale per attuare il suo programma politico in quanto l’esecutivo è sostenuto da maggioranza parlamentare, che si esprime attraverso la fiducia, per questa ragione le proposte governative sono quelle destinate ad essere approvate più facilmente.  PARTITI (O GRUPPO PARLAMENTARI): “proposte di legge a più firme”. Sono numerosissime ed esprimono spesso interessi particolari. La gran parte non giungono nemmeno ad essere discusse dalle Camere, e quando ci arrivano sono deleterie, a favore di un gruppo sociale.  CNEL (art.99 Cost.), è composto da rappresentanti delle categorie economiche, per questo formulano proposte di legge su materie economiche e sociali.  L’iniziativa dei 50 MILA ELETTORI è prevista per consentire a gruppo di opinione di prospettare esigenze non rappresentate dai partiti.  REGIONI dovrebbe valere a esprimere le richieste delle comunità territoriali rappresentando i rispettivi “interessi regionali” L’ESAME E L’APPROVAZIONE Art. 72 Cost.  Impone che qualsiasi progetto di legge, prima di essere discusso dalla Camera, debba essere esaminato dalla Commissione permanente competente. Le funzioni che tale Commissione è chiamata a svolgere variano a seconda che si segua il procedimento ordinario o uno dei 2 procedimenti abbreviati.  PROCEDIMENTO ORDINARIO, detto per commissione referente (Art.72 primo comma) Prevede che il progetto di legge venga attribuito all’esame preliminare di una o più Commissioni permanenti competenti per materia. Essa unifica le diverse proposte di legge presentate sui medesimi argomenti e crea i punti d’incontro tra le differenti posizioni politiche. A questo punto il Presidente della Commissione o un altro relatore incaricato espone le linee generali, provocando una discussione generale e poi, articolo per articolo fino alla votazione di tutti gli emendamenti. Infine si predispone una relazione, o più (di maggioranza e minoranza) da “inviarsi” all’assemblea plenaria di Montecitorio o di Palazzo Madama insieme al testo redatto e votato dalla Commissione stessa. L’assemblea procede a una nuova discussione e votazione. Il voto parlamentare può essere segreto (pallina bianca o nera nell’urna o su schede anonime), o palese (per appello nominale, per alzata di mano a voce). Per entrambi è possibile utilizzare procedimenti elettronici. La votazione avviene articolo per articolo (sui quali ogni parlamentare ha la possibilità di esprimere nuovi emendamenti soppressivi, modificativi o aggiuntivi), e alla fine sulla legge nel suo complesso.  PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DECENTRATO È un’alternativa prevista dalla Costituzione, che implica che l’esame e l’approvazione si svolgano interamente nell’ambito della Commissione competente (art.72, comma III°), la quale assume così un compito deliberativo o legislativo. Usata per la maggioranza delle approvazioni delle leggi. Per evitare “colpi di mano” potenzialmente favoriti dal numero limitato dei componenti, e della scarsa pubblicità dei lavori, la Costituzione: - Esclude l’approvazione in Commissione delle leggi di maggiore importanza - Consente al Governo, a 1/10 dei componenti dell’assemblea o a 1/5 dei membri della commissione, di richiedere lo spostamento dei lavori dell’Assemblea, per discussione e votazione o anche solo per la votazione finale.  PROCEDIMENTO PER COMMISSIONE REDIGENTE Non è previsto dalla Costituzione, ma ha caratteri misti tra i 2 procedimenti. L’assemblea parlamentare, in questo caso, vuole garantirsi almeno il voto finale sulla legge per cui alla Commissione viene affidato un compito redigente. Il procedimento legislativo deve ripetersi davanti ad ambe le Camere che devono approvare il medesimo testo (doppio voto conforme). La necessità di questo “andare e venire”, denominato navetta, è conseguenza del bicameralismo perfetto. LA PROMULAGAZIONE DELLA LEGGE Conclusa la fase dell’approvazione, la legge è perfetta, ma non ancora efficace, non produttiva di effetti giuridici. A questo punto la legge viene inviata al Presidente della Repubblica, per la promulgazione (art.73 Cost.) al fine dell’espletamento della terza fase del procedimento legislativo che si chiama “integrativa dell’efficacia”. Può rifiutarsi di promulgare una legge solo quando sono gravemente incostituzionali. Mentre quando abbia obbiezioni sulla loro opportunità o conformità alla Costituzione, può rinviarle alle Camere chiedendo una nuova deliberazione, che tenga conto dei suoi rilievi. In caso di riapprovazione il presidente è tenuto a promulgare (art.74 Cost.). Poiché l’opposizione del Presidente non è definitiva, si parla a questo riguardo di veto sospensivo. Esso è usato per lo più al fine di richiamare il legislatore all’obbligo di provvedere alla “copertura finanziaria” delle leggi, o per altre ragioni. LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE La legge promulgata viene pubblicata dal Ministro della Giustizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La legge entra in vigore il 15esimo giorno successivo alla pubblicazione, il periodo di intervallo viene denominato vacatio legis. Essa serve perché i destinatari ne possano prendere conoscenza. Ma in caso di urgenza le Camere possono decidere di eliminarla. Quando il testo è particolarmente complesso il periodo di temo può essere prolungato.
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