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Processo Legislativo nel Parlamento Italiano: Camere, Procedure e Iniziativa, Dispense di Diritto

Una panoramica dettagliata del processo legislativo nel Parlamento Italiano, dalla costituzione delle Camere alle procedure legislative e dall'iniziativa legislativa. Esploriamo i ruoli dei Presidenti, dei gruppi parlamentari e delle commissioni permanenti, e il funzionamento delle sedute pubbliche. Vediamo anche come si presentano e vengono approvate le leggi, dalla discussione e approvazione nelle commissioni alle votazioni finali nelle Camere.

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 08/12/2022

ivan-paladino
ivan-paladino 🇮🇹

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Scarica Processo Legislativo nel Parlamento Italiano: Camere, Procedure e Iniziativa e più Dispense in PDF di Diritto solo su Docsity! 1 IL PARLAMENTO Il Parlamento detiene il potere legislativo ed è composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato. sede Palazzo Montecitorio sede Palazzo Madama Camera dei Deputati 630 membri, ma Senato 315 membri + i Senatori a vita (dalla in seguito al Referendum Costituzionale prossima legislatura 200 membri + massimo (sett. 2020) dalla prossima legislatura 5 Senatori a vita nominati dal P.d.R.) saranno 400 membri. Le due camere durano 5 anni e tale periodo viene denominato legislatura (vedremo in seguito che possono essere sciolte anche prima). 2 Per alcune importanti deliberazioni la Costituzione prevede il Parlamento in seduta comune (a Palazzo Montecitorio): ▪ per l’elezione del Presidente della Repubblica, per il suo giuramento e la messa in stato d’accusa del Presidente stesso; ▪ per l’elezione di 1/3 dei membri del CSM; ▪ per l’elezione di 1/3 dei componenti la Corte Costituzionale. Il Parlamento realizza la democrazia indiretta in quanto i cittadini eleggono i loro rappresentanti in Parlamento scegliendoli tra i candidati presentati dai partiti politici. 5 Approfondimento Nell’Assemblea Costituente prevalse il concetto del "ripensamento" cioè la possibilità di discutere più a lungo una legge in modo da ponderare, riflettere e produrre leggi "equilibrate e giuste" perché un errore di una camera poteva essere corretto dall’altra camera. In questa ipotesi la legge ritorna alla prima camera per ridiscuterla ed even- tualmente approvarla. Nel Senato poi i membri possono accedere con una età più elevata quasi a garanzia di una maggiore maturità, esperienza ed equilibrio. Oggi questa motiva- zione storica è superata perché la società civile, l’economia, ecc. si evolvono velocemente mentre il Parlamento è molto lento nella procedura legislativa. Esistono, però, piccole differenze tra le due camere oltre che nel numero dei membri anche per quanto riguarda l’elezione in quanto: - l’elettorato attivo richiede 18 anni per votare alla Camera dei Deputati e 25 per votare al Senato; 6 - l’elettorato passivo richiede 25 anni per accedere alla Camera dei Deputati e 40 per accedere al Senato. Solo nel Senato vi sono i Senatori a vita (non elettivi). Diventano Senatori a vita automaticamente (di diritto) gli ex Presidenti della Repubblica una volta terminato il loro settennato. Vi sono poi quelli nominati a vita dal Presidente della Repubblica in carica tra coloro che hanno dato prestigio, lustro, ecc. alla Patria in campi come la cultura, l’economia, la politica ecc. Questi Senatori nominati dal P.d.R. non devono superare il numero di 5 perché lo impone la Legge Costituzionale confermata con il Referendum Costituzionale di settembre 2020, in quanto in precedenza alcuni Presidenti della Repubblica 7 interpretavano la norma costituzionale in modo espansivo nel senso che ogni nuovo P.d.R. ne nominava 5 anche se vi erano altri Senatori a vita. Organizzazione delle Camere Ogni Camera ha un suo Regolamento e si organizza con i seguenti organi: ● Il presidente ● l’Ufficio di presidenza ● i gruppi parlamentari ● le commissioni permanenti competenti per materia ● le Giunte 10 presidente del gruppo parlamentare (o capogruppo che lo rappresenta). Tutti i presidenti dei gruppi parlamentari costituiscono la Conferenza dei capigruppo che con il Presidente della camera organizzano e programmano l’attività parlamentare. L’elezione di un parlamentare nelle liste di un partito non comporta l’auto- matica iscrizione nel gruppo parlamentare corrispondente. Vi sono anche membri indipendenti ed anche se eletti in un partito non sono iscritti ad esso (per formare un gruppo i regolamenti parlamentari prevedono un numero minimo). Esiste anche nelle camere il gruppo parlamentare misto e ne fanno parte i soggetti i cui partiti non hanno raggiunto la soglia minima per fare un gruppo autonomo, gli indipendenti e nel Senato i senatori a vita. 11 Le commissioni permanenti competenti per materia Queste commissi operano all’interno del Parlamento e sono molto importanti nella procedura legislativa (14 nella Camera dei Deputati e 13 al Senato e coincidono più o meno con i ministeri). Le commissioni sono composte da un numero ridotto di parlamentari scelti dai gruppi parlamentari in modo da essere lo specchio fedele delle proporzioni politiche esistenti nella camera di appartenenza. Le Giunte parlamentari si occupano dell’organizzazione e funzio- namento delle attività parlamentari. Ricordiamo la Giunta delle elezioni che verifica se vi sono situazioni di incompatibilità o ineleggibilità dei parlamentari eletti. 12 Funzionamento delle Camere Le sedute delle Camere sono pubbliche (si può assistere da apposite tribune e a volte da dirette televisive). Oggi è possibile consultare attraverso internet gli atti parlamentari collegandosi ai siti del Senato e della Camera dei Deputati. La Costituzione afferma che le deliberazioni delle Camere sono valide se vi è il numero legale (quorum costitutivo), che deve essere almeno la metà più uno dei componenti di ciascuna assemblea. Nella realtà, però, i Regolamenti delle Camere permettono che i membri delle Camere votino regolarmente anche in mancanza del numero legale senza che sia invalidata la deliberazione, l’importante 15 La maggioranza richiesta per deliberare si chiama quorum deliberativo che può essere: ▪ maggioranza semplice (la metà più uno dei voti dei presenti. È usata spesso in Parlamento); ▪ maggioranza assoluta (la metà più uno dei voti dei componenti); ▪ maggioranza qualificata (es. 2/3 o 3/5 dei componenti). L’ostruzionismo parlamentare l’opposizione per ostacolare o tardare l’approvazione di un legge ricorre alla strategia dell’ostruzionismo parlamen- tare. In Italia l’ostruzionismo è stato usato in maniera eccessiva snaturando la sua importante funzione. 16 Ricordiamo i mezzi più usati per fare ostruzionismo: ● presentare un elevato numero di emendamenti ( anche decine di migliaia); ● l’abbandono dell’aula per far mancare il numero legale; ● la ripetuta richiesta della verifica del numero legale; ● il ricorso a questioni pregiudiziali; ● il filibustering (consiste nell’iscrizione a parlare di un gran numero di parla- mentari e nel prolungamento degli interventi. Oggi, però, i Regolamenti preve- dono il contingentamento dei tempi a ogni gruppo parlamentare e la possibilità di chiusura della discussione con passaggio diretto alla deliberazione. Non è possibile presentare emendamenti estranei all’oggetto della discussione). Come curiosità ricordiamo che nel 1981 il radicale Marco Boato, per fare ostruzionismo all’approvazione di una legge, chiese la parola e parlò ininterrottamente dalle ore 20,10 del 10 febbraio alle ore 14,15 dell’11 febbraio. Oggi questo non è più possibile. 17 La posizione giuridica dei parlamentari Per diventare parlamentare non devono esserci cause di di ineleggibilità o di incompatibilità. L’ineleggibilità è un impedimento giuridico per cui sono ineleggibili ad es. i diplomatici, i prefetti, i questori, gli alti funzionari dello Stato, i consiglieri regionali ecc. (in quanto potrebbero avvantaggiarsi per la loro posizione di potere). L’incompatibilità riguarda l’impossibilità a cumulare più cariche istituzionali come ad es. senatore e deputato, P.d.R. e parlamentare, giudice della Corte Costituzionale e parlamentare ecc. 20 L’insindacabilità è valida solo per le funzioni parlamentari e non per proteggerli quando agiscono come privati cittadini. L’immunità dagli arresti. I parlamentari non possono essere arrestati o privati della libertà personale, né possono essere sottoposti a perquisizione personale o domiciliare senza l’autorizzazione della camera di appartenenza. L’autorizzazione è anche necessaria per le c.d. intercettazioni ambientali come il porre sotto osservazione le conversazioni o comunicazioni telefoniche, sequestrare la corrispondenza, il computer, il cellulare ecc. 21 L’arresto di un parlamentare è però possibile se commette un reato e viene colto in flagranza di reato (colto sul fatto) o nel caso di esecu- zione di una sentenza irrevocabile (definitiva) di condanna. Con la Legge Costituzionale del 1993 i giudici possono, però, iniziare liberamente un’indagine (raccogliere prove, ecc.) nei confronti di un parlamentare sospettato di aver commesso un reato (es. corruzione), possono interrogarlo e svolgere il processo. Se, però, devono arrestarlo, o fare perquisizioni, intercettazioni ecc. il giudice deve prima ottenere l’autorizzazione della Camera di appartenenza. 22 La camera dei Deputati e il Senato possono anche negare l’autorizzazione a procedere ad esempio se ritengono che il parlamentare sia perseguitato o intendono intimorirlo (c.d. fumus persecutionis). Prima della riforma Costituzionale del 1993 i giudici non potevano neanche iniziare una indagine su un parlamen- tare (anche se vi erano oggettivi elementi di colpevolezza contro il parlamentare) se non dopo l’autorizzazione del Parlamento per cui non si trattava più di immunità, ma di una vera e propria "impunità" (il Parlamento negò ai giudici centinaia e centinaia di autorizzazioni ad iniziare le indagini. Si può affermare che il Parlamento proteggeva i suoi componenti anche nei casi di probabili reati gravi). 25 Formazione delle leggi (iter legislativo) L’iter legislativo si articola in quattro fasi: 1. l’iniziativa 2. la discussione e approvazione 3. la promulgazione 4. la pubblicazione. 26 L’iniziativa legislativa Il primo gradino per formare una legge è la proposta di legge redatta in articoli e depositata presso una delle Camere per la discussione e l’approvazione (la proposta deve contenere una introduzione con gli obiettivi che intende raggiungere). Una proposta di legge può essere presentata dai seguenti soggetti: * dal Governo (in questa ipotesi si parla di disegno di legge); * dai parlamentari (sia singolarmente che in gruppo); * dal popolo (la proposta redatta in articoli deve essere sottoscritta da 50000 cittadini con i requisiti dell’elettorato attivo della Camera dei Deputati); * dalle Regioni; * dal CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. È un organo collegiale con esperti di economia e lavoro). 27 Discussione e approvazione delle leggi Il disegno di legge o la proposta di legge viene presentata ad una delle due Camere. Il Presidente della Camera (dove viene depositata l’iniziativa di legge) verifica la regolarità formale e decide il tipo di procedura da usare. Una parte importante del lavoro per la discussione e l’appro- vazione dei progetti di legge avviene nelle commissioni per- manenti competenti per materia (es. Commissione Giustizia, comm. Difesa, comm. Pubblica istruzione, comm. Finanze, comm. Sanità, comm. Lavoro, comm. Trasporti ecc.). 30 Ovviamente ogni parlamentare può presentare degli emendamenti (modifiche). Solo dopo l’approvazione di tutti gli articoli si procede alla votazione dell’intera proposta di legge (prima di votare globalmente la proposta i capigruppo esprimono la loro dichiarazione di voto sul progetto di legge). Se la proposta viene approvata, sarà trasmessa all’altra Camera che seguirà lo stesso iter legislativo (la procedura, però, può essere anche diversa e dipende dalla scelta del Presidente della Camera), se verranno apportate delle modifiche dovrà ritornare alla Camera precedente che dovrà nuova- mente approvarla fino a quando il progetto di legge viene approvato dalle due Camere con un testo perfettamente identico (c.d. navetta o ping pong che a volte fa perdere molto tempo). 31 La procedura normale per l’approvazione diretta da parte delle Camere deve essere sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale, elettorale, approvazione del Bilancio Statale, autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali ecc. La procedura abbreviata I progetti di legge dichiarati urgenti dalla maggioranza della Camera possono seguire la procedura abbreviata che prevede la riduzione dei tempi di discussione alla metà sia in commissione che nell’assemblea plenaria. 32 La procedura decentrata (o in sede deliberante) Se viene adottata questa procedura la commissione permanente competente per materia può direttamente discutere, emendare e approvare il progetto di legge senza che passi dall’Assemblea plenaria (è possibile l’approvazione della legge perché in commissione, anche se composta da un numero limitato di parlamentari, vi sono le stesse percentuali politiche dell’assemblea plenaria. Questa procedura permette un gran risparmio di tempo). Se in commissione non vi è accordo è sempre possibile passare alla procedura ordinaria anche se i tempi si allungano. Anche il Governo e 1/10 dei componenti delle Camere possono sempre richiedere il passaggio alla procedure normale (referente). 35 A volte è stata rimandata indietro al Parlamento per la mancanza della copertura finanziaria. Il P.d.R. non può (teoricamente) dare un vero e proprio giudizio politico sul contenuto della legge, ma se ad esempio ritiene che una legge va contro il principio di uguaglianza, dopo aver usato il veto sospensivo, se non vuole firmarla può solo dimettersi (ipotesi mai verificatasi). Pubblicazione Dopo la Promulgazione da parte del P.d.R. la legge riceve il visto dal Ministro della Giustizia e viene pubblicata sulla G.U. ed entra in vigo- re il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione (se la legge e più complessa e lunga la vacatio legis può durare più tempo ed è la stessa legge che fissa un termine diverso). Dopo la pubblicazione si presume, in modo assoluto, la sua conoscenza. 36 Il Parlamento oltre alle leggi ordinarie approva anche le Leggi Costituzionali con la procedura aggravata prevista dall’art. 138 della Costituzione (già studiato). Funzione ispettiva e funzione di controllo Oltre alla funzione legislativa il Parlamento svolge una funzione ispettiva e una funzione di controllo politico sul Governo. Funzione ispettiva La Costituzione (art. 82 Cost.) permette al Parlamento la possibilità di disporre delle inchieste su problematiche di pubblico interesse particolarmente intricate e che rimangono oscure anche dopo le indagini della Magistratura. 37 Le inchieste del Parlamento hanno lo scopo di portare chiarezza e ad una soluzione definitiva su dei fatti ritenuti molto importanti per l’intero Paese. Per raggiungere questo obiettivo vengono istituite delle Commissioni d’inchiesta formate da parlamentari che devono perfettamente rispecchiare le maggioranze politiche dei vari gruppi parlamentari. La Commissione d’inchiesta procede a fare le indagini, a raccogliere prove, ecc., ma hanno gli stessi poteri e limitazioni dell’autorità giudiziaria. 40 Ricordiamo anche che il Parlamento e il Governo determinano assieme l’indirizzo politico del Paese. Il controllo politico avviene attraverso i seguenti strumenti (previsti nei Regolamenti parlamentari); ▪ le interrogazioni ▪ le interpellanze ▪ le mozioni 41 Le interrogazioni sono domande scritte che i parlamentari (soprattutto dell’opposizione) possono presentare al Governo (o a un Ministro) per avere infor- mazioni su dei fatti o delle problematiche, e come il Governo intenda agire su questi fatti. Il governo è obbligato a rispondere (o in forma scritta entro 20 giorni o oralmente in una seduta parlamentare). Per rispondere alle numerose interrogazioni dell’opposizione è stata introdotta, una volta alla settimana e nella prima ora della seduta parlamentare, la procedura del question time destinata alle interrogazioni con risposta immediata (massimo 6 interrogazioni a seduta. Viene anche fatto il collegamento televisivo). 42 Le interpellanze sono domande scritte dei parlamentari per avere spiegazioni sulla condotta assunta dal Governo con riferimento ad una situazione, e su come intenda intervenire in futuro sulla questione. Le interpellanze non svolgono solo un ruolo informativo, ma incalzano il Governo per avere risposte motivate sul proprio operato. Dopo la risposta motivata del Governo il parlamentare che ha presentato l’interpellanza ha diritto di replica e se non soddisfatto della risposta può passare alla mozione che provoca un dibattito parlamentare sul tema e una votazione finale. 45 La mozione di fiducia quando si costituisce un nuovo Governo, questo deve presentarsi alle Camere per ottenere la sua prima fiducia (c.d. voto di investitura) che di solito viene concessa con una mozione motivata. Nella nostra storia Costituzionale è anche avvenuto che alcuni nuovi Governi non abbiano ottenuto la loro prima fiducia (per cui non sono mai nati). 46 Il controllo economico del Parlamento sul Governo avviene con l’approvazione del Bilancio dello Stato (dove vi sono tutte le entrate e le spese dello Stato). Il disegno di legge di Bilancio deve essere approvato entro la fine dell’anno per le spese e le entrate dell’anno successivo (se non viene approvato entro il 31 dicembre scatta l’esercizio provvisorio che vedremo in Economia politica). ………………..
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