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Bicameralismo e Funzioni del Parlamento Italiano: Camera e Senato, Appunti di Diritto Pubblico

Comparative PoliticsConstitutional LawPolitical ScienceItalian Politics

La composizione e le funzioni del parlamento repubblicano italiano, composto dalla camera dei deputati e dal senato della repubblica. Esploriamo la storia della decisione di mantenere una struttura bicamerale, i poteri paritari e indifferenziati di entrambi i rami, le differenze nel numero di membri e nel sistema elettorale, e le garanzie speciali per i deputati e i senatori. Vediamo anche come il parlamento ha perso il monopolio del potere legislativo e come esercita il controllo sul governo.

Cosa imparerai

  • Come il Parlamento italiano esercita il controllo sul Governo?
  • Quali sono le garanzie speciali per i deputati e i senatori in Italia?
  • Quali sono le differenze tra la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica italiana?

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 03/07/2019

younes-chafouk
younes-chafouk 🇮🇹

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Scarica Bicameralismo e Funzioni del Parlamento Italiano: Camera e Senato e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! Il parlamento repubblicano si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I costituenti discussero a lungo sull’opportunità di mantenere al nuovo Parlamento una struttura bicamerale; la soluzione alla fine accolta era quella che meglio di un’altra valorizzava il principio della rappresentanza politica: le scelte dell’Assemblea Costituente hanno portato all’adozione di un modello di bicameralismo eguale, paritario e indifferenziato, in virtù del quale entrambi i rami del parlamento esercitano gli stessi poteri e gli atti parlamentari sono il frutto dell’accordo necessario delle due Camere. Le uniche differenze attengono al numero dei membri delle due Camere e al diverso sistema elettorale. Originariamente la durata in carica del Senato era di 6 anni, mentre quella della Camera dei deputati di 5; la legge del 1963 ha portato l’uguaglianza della durata di carica dei due rami del Parlamento. Secondo l’art. 64, ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. L’intento dei Costituenti fu, dunque, quello di riservare ad un atto normativo particolare la disciplina degli aspetti legati all’organizzazione interna e all’esercizio dei poteri che spettano ai due rami del Parlamento. Tra i primi adempimenti cui le due Camere sono chiamate vi è quello di eleggere tra i propri membri il Presidente e i componenti dell’Ufficio di presidenza. Per l’elezione del Presidente, che avviene a scrutinio segreto, è richiesta una maggioranza qualificata (alla Camera è richiesta la maggioranza dei 2/3 nei primi due scrutini e la maggioranza assoluta dal terzo scrutinio in poi; al Senato è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti nei primi due scrutini e la maggioranza dei voti dal terzo scrutinio in poi). Le funzioni del Presidente richiedono di essere svolte nel più rigoroso rispetto del principio di imparzialità. Il Presidente svolge un ruolo di garanzia e non partecipa alle elezioni. Il Presidente annuncia l’ordine del giorno nelle sedute successive; dirige le discussioni e garantisce il rispetto del regolamento; assicura il mantenimento dell’ordine all’interno della Camera, applicando sanzioni previste dal regolamento ai parlamentari che abbiano commesso infrazioni disciplinari. La legge 140/2003 conteneva alcune disposizioni volte ad introdurre una particolare guarentigia, rappresentata dall’improcedibilità nei confronti dei Presidenti delle Camere; tali disposizioni sono state tuttavia dichiarate incostituzionali e lesive del diritto di difesa degli interessati. I gruppi parlamentari rappresentano la proiezione dei partiti o dei movimenti politici in seno alle Camere. L’adesione ad un gruppo è obbligatoria, tanto è vero che coloro che non operano nessuna scelta esplicita entrano a fare parte d’ufficio al gruppo misto. All’interno del gruppo vengono definite le linee di condotta da tenere nel corso delle discussioni che si tengono in Parlamento. Anche nei casi di più grave infrazione alla disciplina di gruppo, il parlamentare potrà continuare a svolgere liberamente le sue funzioni, aderendo ad un altro gruppo. Il fenomeno di passaggio dei parlamentari da un gruppo all’altro è la cosiddetta “mobilità parlamentare”. Ricorre il divieto di istituire nuovi gruppi parlamentari in corso di legislatura, a meno che non risultino dall’unione di gruppi già costituiti o dalla rottura di coalizioni composte da partiti o movimenti politici che si erano presentate con il proprio simbolo alle elezioni. Le Camere si articolano, al loro interno, in alcune strutture permanenti più ristrette, composte in proporzione alla consistenza dei diversi gruppi parlamentari: le giunte parlamentari e le commissioni. Alle giunte sono deferite alcune delicatissime attribuzioni relative al funzionamento dell’istituto parlamentare. Secondo quanto previsto dall’art. 64, le commissioni sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Oltre alle commissioni permanenti, esistono commissioni temporanee. Le prime hanno la stessa durata della Camera cui appartengono ed intervengono necessariamente, secondo le rispettive norme regolamentari, sia nell’esercizio della funzione legislativa, sia nell’esercizio della funzione di indirizzo e controllo dell’attività del Governo. In epoca recente, si è dato vita, con una serie di leggi, a commissioni bicamerali, composte da un egual numero di deputati e senatori. I deputati e i senatori godono di uno status particolare che consiste nelle guarentigie che si accompagnano nello svolgimento delle loro funzioni. L’art. 68 stabilisce il principio dell’insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni; il parlamentare gode di una libertà di manifestazione delle sue opinioni più ampia; ampiezza che si traduce nella non perseguibilità del parlamentare né sul piano civile, né su quello penale, né su quello amministrativo e contabile. L’art. 67 sancisce che il parlamentare, una volta eletto, rappresenta l’intera Nazione, senza alcun vincolo di mandato. Sempre l’art. 68, nel testo originario, prevedeva le guarentigie dell’improcedibilità e dell’inviolabilità dei membri del Parlamento, ossia la loro non sottoposizione a procedimento penale, né all’arresto, né ad alcuna misura restrittiva della libertà personale, da parte dell’autorità giudiziaria, senza una previa autorizzazione a procedere delle Camere di appartenenza. Nel nuovo testo originario dell’art. 68 rimane l’istituto dell’insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse, ma scompare quello dell’improcedibilità contro il parlamentare, senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza. Quest’ultima è resa obbligatoria solo per sottoporre il parlamentare ad una misura restrittiva della libertà personale o domiciliare, nonché per la sottoposizione del parlamentare a limitazioni delle libertà di segretezza, di corrispondenza e di comunicazione. La perdita dello status di parlamentare può avvenire o per decisione dell’assemblea o per dimissioni. Si è detto che la durata in carica delle Camere, originariamente prevista come differenziata, è oggi, per entrambi i rami del Parlamento, di 5 anni. Con la Costituzione repubblicana, il Parlamento ha perso il monopolio del potere legislativo. La scelta operata a favore di uno Stato regionale ha determinato il passaggio ad un sistema policentrico, nel quale il potere legislativo viene ripartito tra diversi livelli di governo. La legge del Parlamento è lo strumento essenziale normativo attraverso il quale si realizzano gli obbiettivi propri dello Stato sociale. Una seconda trasformazione subita dalla legge attiene alla sua collocazione nella gerarchia delle fonti; ora, in regime di Costituzione rigida, la legge resta un elemento fondamentale del sistema normativo, ma incontra limiti sia di ordine procedimentale, che di ordine contenutistico il cui rispetto è assicurato dalla Corte Costituzionale. Infine, una terza trasformazione, non meno rilevante, attiene ai rapporti tra la legge ed altre fonti appartenenti non al sistema normativo interno, ma a quello internazionale. Le fasi attraverso le quali si svolge il procedimento che porta all’approvazione di una legge ordinaria ed alla sua entrata in vigore sono le seguenti: iniziativa, discussione e votazione, promulgazione e pubblicazione. La fase dell’iniziativa legislativa consiste nell’esercizio da parte di determinati soggetti del potere di sottoporre progetti di legge al Parlamento. La Costituzione riconosce tale potere, innanzitutto, al Governo.
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