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Il Parlamento Italiano: Bicameralismo e Processo Legislativo, Dispense di Diritto

Comparative PoliticsItalian PoliticsLegislation and LawmakingPolitical Science

Il parlamento italiano, composto da due camere, la camera dei deputati e il senato della repubblica. Esploriamo la composizione, funzioni e il processo legislativo di queste camere, inclusa la bicameralità paritaria e la durata della legislatura. Vediamo anche il vincolo di mandato e il procedimento per l'approvazione delle leggi ordinarie e costituzionali.

Cosa imparerai

  • Come funziona il bicameralismo paritario in Italia?
  • Quali sono le due camere del Parlamento Italiano?
  • Come viene approvata una legge costituzionale in Italia?

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 31/12/2021

sia-gz
sia-gz 🇮🇹

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Scarica Il Parlamento Italiano: Bicameralismo e Processo Legislativo e più Dispense in PDF di Diritto solo su Docsity! IL PARLAMENTO Il Parlamento è l'organo che detiene il potere legislativo, che è il potere che si occupa dell'approvazione delle leggi. È l'organo elettivo dove siedono i rappresentanti eletti dal popolo. È composto da due camere: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Per quanto riguarda la sua composizione parliamo infatti di bicameralismo paritario. CAMERA DEI DEPUTATI La Camera dei Deputati ha sede a Montecitorio ed è composta da 630 membri; potrebbero passare a 400 nel caso venisse approvata la recente riforma costituzionale che taglia il numero dei parlamentari. Per l'approvazione manca solo il referendum costituzionale che è stato rimandato a causa dell'emergenza coronavirus. SENATO DELLA REPUBBLICA Per quanto riguarda il Senato della Repubblica ha sede a Palazzo Madama, sempre a Roma, ed è composto da 315 membri che potrebbero passare a 200 sempre se verrà approvata definitivamente la riforma che taglia il numero dei senatori. Ai membri eletti si aggiungono i senatori a vita che sono sia gli ex Presidenti della Repubblica che personalità che si sono distinte in vari campi, e che possono essere nominati senatori a vita dal Presidente della Repubblica in carica. Ogni Presidente può nominare fino a un massimo di 5 senatori a vita. BICAMERALISMO PARITARIO Cosa vuol dire bicameralismo paritario? Innanzitutto le due camere sono identiche quanto a poteri e funzioni; cambia solo la loro composizione come ad esempio il numero dei membri. Le due Camere concorrono nell'approvazione delle leggi: ciò vuol dire che le leggi devono essere approvate da entrambe le Camere. Concorrono, inoltre, nelle elezioni del Presidente della Repubblica, infatti il Presidente della Repubblica viene eletto dalle due Camere in seduta comune. Inoltre concorrono nel rapporto di fiducia al Governo. Il Governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere. Qualora la fiducia al Governo manchi in una sola delle due Camere il Governo è costretto comunque a dimettersi. LA LEGISLATURA La durata di vita di ciascuna camera è chiamata legislatura. È praticamente il tempo che passa tra un'elezione politica ed un'altra. La legislatura di norma dura 5 anni. È possibile la fine anticipata della legislatura nel caso non si riesca a formare il governo o, addirittura, un prolungamento della vita della legislatura previsto soltanto in caso di guerra. ARTICOLO 67: IL VINCOLO DI MANDATO Per quanto riguarda un principio fondamentale che regola il rapporto tra elettori ed eletti è contenuto nell'articolo 67 che espone il cosiddetto vincolo di mandato. L'articolo 67 dice che "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato". Ciò vuol dire che ogni parlamentare rappresenta l'intera Nazione e non soltanto gli elettori che lo hanno eletto. Ciò significa che a decidere dei suoi voti in Parlamento sarà soltanto la sua coscienza e non gli obblighi di partito; questo autorizza, ad esempio, i cambi di schieramento di un singolo parlamentare che qualora non sia d'accordo con la votazione espressa dal suo partito potrà eventualmente anche cambiare partito. L'APPROVAZIONE DELLE LEGGI ORDINARIE Per quanto riguarda l'approvazione delle leggi dobbiamo distinguere innanzitutto le leggi ordinarie dalle leggi costituzionali. Le leggi ordinarie sono le leggi che possono essere modificate con un procedimento normale, che adesso vedremo, mentre le leggi costituzionali sono le leggi che modificano la Costituzione e per la cui approvazione è necessario un procedimento più lungo, detto aggravato. Per quanto riguarda le leggi abbiamo detto che esse devono essere approvate da entrambe le Camere. Il procedimento utilizzato prende il nome di navetta, in quanto la legge passa da una Camera all'altra ed è approvata in una camera e successivamente anche nell'altra Camera. Per quanto riguarda questo procedimento della navetta, anzitutto il testo di legge viene letto, discusso e approvato articolo per articolo dalla prima Camera e successivamente il testo di legge passa nella seconda Camera dove si procede all'approvazione con la stessa modalità. Se la legge viene modificata ritorna alla prima Camera per essere discussa e approvata con le nuove modifiche. LA PROMULGAZIONE Dopo l'approvazione definitiva la legge passa nelle mani del Presidente della Repubblica che provvede alla promulgazione. Qualora il Presidente valuti che la legge non sia contraria alla Costituzione appone la sua firma e rende possibile la pubblicazione della legge promulgata sulla Gazzetta Ufficiale. Che cosa succede se il presidente non firma? Innanzitutto dobbiamo dire che la promulgazione è un primo controllo circa la costituzionalità o meno della legge. Il Presidente della Repubblica può decidere di non promulgare la legge perché a suo parere è contraria alla Costituzione. In questo caso decide di esercitare il cosiddetto diritto di veto. La legge non promulgata dal Presidente della Repubblica torna in Parlamento. A questo punto il Parlamento ha di fronte due opzioni: può accettare le osservazioni del Presidente della Repubblica e modificare la legge, oppure non accoglierle e ripresentare la legge senza modifiche. A questo punto il Presidente della Repubblica non può far altro che promulgare la legge, in quanto il suo potere di veto può esercitarsi soltanto una volta. LA PUBBLICAZIONE Una volta promulgata la legge da parte del Presidente della Repubblica si passa alla pubblicazione. Infatti la legge deve essere resa pubblica attraverso una pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che è un giornale che raccoglie tutte le leggi approvate dal Parlamento e promulgate dal Presidente della Repubblica. Trascorso un periodo di 15 giorni che è chiamato vacatio legis e che parte dalla data di pubblicazione, la legge entra in vigore.
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