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IL PATTEGGIAMENTO - TONINI, Appunti di Diritto Processuale Penale

RIASSUNTO TONINI SUL PATTEGGIAMENTO (ventunesima edizione 2020)

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 12/02/2021

Francesca13596
Francesca13596 🇮🇹

4.5

(137)

95 documenti

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Scarica IL PATTEGGIAMENTO - TONINI e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! IL PATTEGGIAMENTO (artt. 444 – 448 cpp) Il giudice con sentenza applica quella pena che deriva da una concorde richiesta delle parti. La semplificazione del rito nell’eliminare l’assunzione delle prove ed utilizzare i verbali di indagine allo stato degli atti. La richiesta di patteggiamento da parte dell’imputato non equivale ad ammissione di reità (dunque, in caso di rigetto da parte del PM, tale richiesta non potrà essere utilizzata come argomento per dimostrare la reità in una successiva sentenza). Una volta pronunciata la sentenza, questa non è appellabile MA può essere sottoposta a ricorso per cassazione per motivi limitati. La legge prevede un incentivo affinché l’imputato si accordi con il PM  nel determinare la pena, sulla quale si forma l’accorso, si deve applicare una diminuzione fino ad un terzo. DIFFERENZA CON GIUDIZIO ABBREVIATOL’imputato quando chiede il giudizio abbreviato non conosce l’esito del processo né l’entità della pena base che il giudice sceglierà e sulla quale verrà effettuata la riduzione di un terzo. La scelta del rito abbreviato viene al buio. Nel patteggiamento l’imputato sa in anticipo quale è la quantità di pena che sarà applicata se il giudice accoglie l’accordo. Il sacrificio del diritto alla prova è compensato dal fatto che l’imputato, accordandosi con il PM, incide sulla qualità e quantità della prova. Il codice contempla due tipi di patteggiamento: tradizione ed allargato (introdotto dalla l. 134/2003). PATTEGGIAMENTO TRADIZIONALE (art. 445) Permette alle parti di accordarsi su di una sanzione sostitutiva o pecuniaria o su di una pena detentiva che, al netto della riduzione fino a un terzo, non supera due anni sola o congiunta a pena pecuniaria. Unico requisito: è il tetto massimo di pena detentiva su cui le parti possono accordarsi (2 anni). Benefici: 1. La sentenza che applica la pena non comporta irrogazione di PENE ACCESSORIE . Eccezione: quando è stato stipulato il patteggiamento per determinati delitti contro la PA (es. corruzione, peculato, concussione…), la sentenza può applicare le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici. 2. La parte può subordinare l’efficacia dell’accordo alla concessione della SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA ad opera del giudice. 3. La sentenza che applica la pena non comporta la condanna al pagamento delle SPESE DEL PROCEDIMENTO PENALE. L’imputato è comunque tenuto al pagamento delle eventuali spese di mantenimento in custodia cautelare 4. La sentenza che applica la pena non comporta l’applicazione di MISURE DI SICUREZZA. 5. IL REATO è ESTINTO se l’imputato non commette un delitto o contravvenzione della stessa indole entro il termine di 5 anni (per delitto) o di due anni (per contravvenzione). PATTEGGIAMENTO ALLARGATO (art. 444) Permette alle parti di accordarsi su di una sanzione da due anni fino a 5 anni di pena detentiva in concreto sempre al netto della riduzione fino ad un terzo. Ai sensi dell’art. 444 comma 1bis, il patteggiamento allargato è escluso in diversi casi: 1. Cause di esclusione oggettive => non si applica ai delitti di associazione mafiosa e assimilati, quelli di terrorismo e ai delitti di violenza sessuale ed assimilati. 2. Cause di esclusione soggettive => non si applica a coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, per tendenza e recidivi reiterati. Nonostante queste cause di esclusione, sono molteplici i reati che possono diventare oggetto di una pena concordata. Si tratta di quei reati per i quali la pena da concordare, prima di operare la riduzione fino ad un terzo, si colloca tra i 7 anni. Ciò vuol dire che sono teoricamente negoziabili tutti i reati che prevedono una pena base fino ad 11 anni di reclusione (concussione, rapina armata, peculato). DISCIPLINA COMUNE Possono prendere iniziativa sia l’imputato, sia il difensore munito di procura speciale che il PM. La richiesta può provenire da una sola delle parti potenziali nel corso delle indagini preliminari e obbliga il giudice a fissare un termine perchè la controparte esprima un eventuale consenso. Prima della scadenza di tale termine, la richiesta non è revocabile. Il termine finale per la presentazione della richiesta di patteggiamento è la FORMULAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL’UDIENZA PRELIMINARE. Altri casi:  Se si procede con giudizio direttissimo o di fronte al tribunale in composizione monocratica, con le forme della citazione diretta a giudizio, la richiesta può essere formulata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.  In caso di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine di 15 gg dalla notifica che dispone tale giudizio. La richiesta può essere presentata anche al termine della successiva udienza fissata con l’ordinanza per integrazione delle indagini. Quando la richiesta di patteggiamento proviene dall’imputato, il PM e il giudice hanno una discrezionalità vincolata nel valutare la richiesta. Il PM può dissentire rispetto ad una richiesta di accordo formulata dall’imputato MA DEVE MOTIVARE IL RIGETTO (es. esiguità della pena proposta o per la non corretta qualificazione del fatto). Il diniego del PM impedisce al GUP di decidere sulla richiesta unilaterale dell’imputato. Il GIUDICE valuta la legittimità e la fondatezza dell’accordo delle parti sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini e quindi anche sulla base della eventuale documentazione delle investigazioni difensive. Egli svolge un controllo sostanziale e valuta che la pena indicata sia congrua. Ai sensi dell’art. 444 comma 2, il giudice pronuncia una delle seguenti decisioni: 1. Se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e comparazione delle circostanze nonché congrua la pena richiesta, il giudice con sent dispone l’applicazione della pena richiesta dalle parti. 2. In caso contrario, con ordinanza rigetta la richiesta e ordina di procedersi con rito ordinario. 3. Può ritenere, sulla base degli atti, che l’imputato deve essere prosciolto. In tal caso pronuncia d’ufficio sentenza con una delle formule previste dall’art. 129 perchè riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che non è previsto come reato o che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità. ATTN!! Nel caso di concorde richiesta della pena, il giudice, se il PM non ha eliminato ogni ragionevole dubbio sulla reità, deve pronunciare sent di patteggiamento e non di proscioglimento perchè l’art. 444 c2 non gli lascia alternative. La richiesta di applicazione di pena, formulata dall’imputato e non accolta da PM o giudice, non può essere utilizzata nella motivazione di una successiva sentenza come argomento per dimostrare la reità dell’imputato. Il comportamento dell’imputato è solo una rinuncia a difendersi e può essere fondato su vari motivi come quello di evitare i costi e la pubblicità del dibattimento. Il vero problema del patteggiamento è che la parte civile è sacrificata. Il comma 2 art. 444 afferma che il giudice, quando accoglie la concorde richiesta, non può decidere sulla richiesta di risarcimento del danno derivante da reato. Quindi il danneggiato è costretto ad instaurare il processo civile. Tuttavia, il giudice quando accoglie la richiesta deve condannare l’imputato a risarcire le spese processuali sostenute dalla parte civile. In alcuni casi il patteggiamento è ammesso solo se l’imputato ha restituito il prezzo o profitto del reato: 1. Reati tributari che riguardano la dichiarazione dei redditi => il patteggiamento è qui subordinato al pagamento del debito tributario. 2. Gravi delitti contro la PA => l’ammissibilità della richiesta di patteggiamento è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. NATURA ED EFFETTI DELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO Problema => necessita di bilanciare i poteri dispositivi delle parti che scelgono di accordarsi e i poteri accertativi del giudice. L’art. 445 comma 1bis afferma che salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna. Termine “equiparata” induce a pensare che non si tratta di una
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