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IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LA MAGISTRATURA, Dispense di Diritto Pubblico

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LA MAGISTRATURA

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 05/10/2019

UUS-95
UUS-95 🇮🇹

4.6

(5)

48 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LA MAGISTRATURA e più Dispense in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E L’ATTO AMMINISTRATIVO Il procedimento amministrativo è regolato principalmente dalla legge 241/1990, che ne stabilisce i principi, nell'ordinamento giuridico italiano. È una sequenza ordinata di atti finalizzata all'emanazione di un provvedimento amministrativo. Esso definisce l'azione dell'amministrazione pubblica nel perseguimento del pubblico interesse e la vincola al rispetto di regole preordinate. Le fasi del procedimento amminstrativo sono: • l’iniziativa , ovvero la fase in cui si avvia il procedinento amministrativo e la P.A. esercita le sue funzioni. L’iniziativa può avvenire per istanza a parte , ovvero il privato che presenta una richiesta alla P.A. ; oppure di ufficio , la P.A. opera in automatico per conto suo. • Prosegue la fase dell’istruttoria , la P.A. deve provvedere all’acquisizione e alla ponderazione degli elementi di fatto e di diritto per soddisfare l’interesse pubblico. • Decisione , dopo le precedenti fasi la PA provvede in concreto ed emette un provvedimento , in termini di condizionalità tecnica • Segue la fase del controllo, che può essere sottoposto al visto della Corte dei Conti. • Infine provvede alla comunicazione tramite verbalizzazone e registrazione del provvedimento. L’atto amministrativo o provvedimento amministrativo presenta vari elementi, quali: • Autorità: Ovvero un soggetto , o un organo che manifesta la volontà dell’ente • Oggetto: è il contenuto del provvedimento • Causa : l’interesse pubblico conseguito , lo schema e la ratio per il quale l’atto giuridico è stato pensato. • Motivazione : la PA deve motivare la valutazione poichè soggetta alla legge. Inoltre la PA deve compiere atti solo formali e deve avere solo la forma prevista dalla legge, quindi deve avere la capacità di produrre effetti (esecutività) e la capacità di applicare questi effetti (esecutorietà). L’atto deve avere un termine iniziale e finale e deve avere una condizione , è efficace fino a quando non risulta una condizione che lo fa perdere gli effetti. Inoltre per evitare che l’atto possa presentare dei vizi, occore che sia legale. Se presenta dei vizi non condiziona l'efficacia dell'atto può essere adottato un provvedimento di rimozione dell'atto stesso (annullamento) o dei suoi effetti (revoca). (inesistenza , non è sanabile e determina un effetto di nullità poichè improduttivo di effetti giuridici; illegittimità, annullabile per violazione della legge ad. Es. Quando viene inidirizzato verso un fine diverso , eccesso di potere; irregolarità , non attiene agli elementi essenziali dell’atto ma sanabile senza annullare il provvedimento). LA MAGISTRATURA La Magistratura, costituisce un ordine cui è affidato l’esercizio della funzione giurisdizionale, quale attività pubblica statuale d’individuazione, interpretazione e applicazione della legge a una fattispecie concreta, allo scopo di risolvere una controversia insorta fra due soggetti. Al fine di assicurare la piena ed effettiva eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la Costituzione ha stabilito, che la Magistratura dev’essere autonoma e indipendente da ogni altro potere, intendendo per autonomia la facoltà di “auto- governo” nel senso che l’ordine giudiziario non deve subire né nel suo complesso (autonomia istituzionale), né rispetto alla propria attività (autonomia funzionale), condizionamenti da organi appartenenti ad altri poteri dello Stato; per indipendenza la garanzia per il magistrato di esercitare le sue funzioni, attribuitegli dalla Costituzione, secondo il proprio libero convincimento e senza forma alcuna di dipendenza sia dagli altri poteri statuali, e soprattutto dal Ministro della giustizia (indipendenza esterna), sia dagli appartenenti al suo stesso ordine (indipendenza interna). Per quanto riguarda la giurisprudenza, essa svolge un ruolo particolarmente significativo nell’aiutare il giudice a ricostruire la disciplina normativa applicabile alla controversia . Inoltre, l’obbligo di fedeltà alla legge esclude che il magistrato possa sostituire il proprio volere autonomo alla volontà generale ed astratta del legislatore, uguale per tutti, anche quando non ne condivide, in coscienza, i contenuti; oppure che egli possa rifiutarsi di applicare la legge al caso sottopostogli (non liquet). Magistrati ordinari e sezioni specializzate per determinate materie La magistratura ordinaria si articola in due rami: “giudicante”, costituito da giudici e titolare della funzione di decidere su una determinata causa; e “requirente”, composto dai magistrati del pubblico ministero (p.m.), ai quali sono conferite funzioni di promozione della repressione dei reati, di esecuzione dei provvedimenti giudiziari e di applicazione delle misure di sicurezza nei casi stabiliti dalla legge e di tutela dei diritti degli incapaci, anche richiedendo, ove ne ricorrano i presupposti di urgenza, i necessari provvedimenti. GIUDICANTE I giudici sono organi giudiziari in materia civile e penale. Essi sono: il Giudice di pace, che è organo monocratico, competente in primo grado per le cause “minori”; il Tribunale, che è organo monocratico o collegiale nei casi previsti dalla legge, competente in primo grado per quasi tutte le altre cause e in appello per le sentenza del Giudice di pace rese secondo diritto; la Corte d’Appello, che è organo collegiale, competente in secondo grado, eventualmente articolato in sezioni e istituito in ciascun distretto; la Corte Suprema di Cassazione, che è l’unica e competente in ultima istanza per tutto il territorio nazionale. In materia penale operano anche due altri organi giudiziari: la Corte d’Assise, in primo grado, e la Corte d’Assise d’Appello, in secondo grado, istituiti per distretto e a composizione mista di giudici professionali e giurati, in ossequio al principio di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia, competenti per i reati più efferati. Sempre in materia penale: il Giudice per le indagini preliminari (g.i.p.), competente, nella fase delle indagini preliminari quando occorre assumere determinati provvedimenti giudiziari in contraddittorio fra p.m. e difesa; e il Giudice per l’udienza preliminare” (g.u.p.), competente, in primo grado, ad esaminare la richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione presentata dal p.m., oppure a decidere sull’incriminazione formulata dal p.m. stesso qualora, in luogo del rito “ordinario”, vanga prescelto un rito “speciale” che si esaurisce direttamente nell’udienza preliminare senza il compimento dell’ulteriore dibattimento davanti al Tribunale. All’interno della magistratura ordinaria, civile e penale, è consentita la creazione di sezioni specializzate, anche con la partecipazione di cittadini idonei esterni alla magistratura (componenti non togati), quando è necessario acquisire, in sede di decisione, saperi tecnico- scientifici in tutto o in parte estranei alla formazione giuridica del magistrato. Non costituiscono sezioni specializzate, ma articolazioni delle sezioni civili a rito parzialmente speciale, la sezione del lavoro, la sezione fallimentare e il Tribunale del riesame. È invece tassativamente vietato per Costituzione l’istituzione di giudici speciali o di giudici straordinari: i primi sono organi giudiziari separati e distinti da quelli ordinari, stabiliti e regolati dall’ordinamento giudiziario; i secondi sono organi giudiziari (soprattutto per il penale) appositamente istituiti in relazione al caso da giudicare dopo che questo è insorto. Ad ulteriore presidio dei principi del magistrato, si pone il precetto secondo il quale nessuno può essere distolto dal proprio “giudice naturale precostituito per legge”, cioè che il giudice non debba avere interesse alcuno nella lite o possa subire influenze esterne per il modo stesso in cui è stato individuato.
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